Abrogazione delle norme sui controlli ambientali effettuati per legge dalle USL.
Promosso dai Radicali.
Quesito: «Volete Voi l’abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istituzione del servizio sanitario nazionale), “limitatamente a:
- art. 2, comma secondo, limitatamente alle parole: ” h) la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell’atmosfera, delle acque e del suolo”;
- art. 14, comma terzo, limitatamente alle parole: ” b) all’igiene dell’ambiente”;
- art. 18, comma secondo: “la stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale e il coordinamento di tali presidi con quelli delle unità sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l’acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l’efficienza operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell’unità sanitaria locale competente per territorio; d) la composizione dell’organo di gestione dell’unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione”;
- art. 20, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: “di vita e”, e lettera c), limitatamente alle parole “di vita e”;
- art. 21, comma secondo, limitatamente alle parole: “e la salvaguardia dell’ambiente”, nonché alle parole: “di igiene ambientale e”;
- art. 22; art. 66, comma primo, lettera a), limitatamente alle parole: “compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi”?».
Abrogazione delle pene per la detenzione ad uso personale di droghe.
Promosso dai Radicali.
Quesito: «Volete voi, che siano abrogati
- l’art. 2, comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi);
- l’art. 72, comma 1 (È vietato l’uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall’art. 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico);
- l’art. 72, comma 2, limitatamente alle parole: “di cui al comma 1”;
- l’art. 73, comma 1, limitatamente alle parole: “e 76”;
- l’art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: “in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell’art. 78”;
- l’art. 75, comma 12, limitatamente alle parole: “rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l’interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”;
- l’art. 75, comma 13, limitatamente alle parole: “e nell’art. 76”;
- l’art. 76;
- l’art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le metodiche per quantificare l’assunzione abituale nelle ventiquattro ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere); l’art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste dall’art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2);
- l’art. 120, comma 5 (In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l’interessato del proprio diritto all’anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell’interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle terapie praticate.);
- l’art. 121, comma 1 (L’esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. La segnalazione avviene fermo restando l’obbligo dell’anonimato) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, “testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza”?».
Abolizione del sistema di Finanziamento pubblico ai partiti (secondo tentativo).
Promosso dai Radicali.
Quesito: «Volete voi che siano abrogati
- gli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: “Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”, così come modificati e integrati: dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: “Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195”;
- dall’art. 3, comma 1 (Per l’anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell’art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1º gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui)
- e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo e al secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al 90 per cento) della legge 18 novembre 1981, n. 659: “Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici”?».
Abolizione delle norme per le nomine ai vertici delle banche pubbliche.
Promosso dai Radicali.
Quesito: “Volete che sia abrogato
- l’articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 recante ‘Norme per l’amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pieta’ di prima categoria, convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n. 778′?”
Abrogazione della legge che istituisce il Ministero delle partecipazioni statali.
Promosso dal Comitato per la Riforma Democratica.
(Al momento del referendum l’IRI, il principale apparato di gestione delle partecipazioni, risultava il settimo conglomerato al mondo per dimensioni con oltre 67 miliardi di dollari di fatturato nonostante la prima fase di smobilitazione delle sue partecipazioni avvenuto negli Anni Ottanta[7].)
Quesito: «Volete che sia abrogata
- la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, recante “Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali”?».
Abrogazione di parti della legge elettorale per il Senato per introdurre il sistema maggioritario.
Promosso dai Radicali e da Mario Segni.
Quesito: «Volete voi che sia abrogata
- la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante “norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle parti seguenti:
- art. 17, secondo comma, limitatamente alle parole “al 65 per cento dei votanti”;
- art. 18, primo comma, limitatamente alle parole “alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario”;
- art. 19, primo comma, limitatamente alle parole “o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione”; secondo comma, limitatamente alle parole “presentatisi nei collegi”;
- terzo comma, modificato dall’art. 1 della legge 26 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola “suddetti”; ultimo comma, limitatamente alla parola “soltanto” nonché alle parole “il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e”?».
Abrogazione della legge che istituisce il Ministero dell’agricoltura e delle foreste
Promosso dalle regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto
Quesito: «Volete che siano abrogati:
- l’art. 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661 (Trasformazione del Ministero dell’economia nazionale in Ministero dell’agricoltura e delle foreste; istituzione presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste del sottosegretariato di Stato per l’applicazione delle leggi sulla bonifica integrale; istituzione presso il Ministero delle corporazioni di un secondo posto di sottosegretario di Stato, modificazione della denominazione del Ministero della pubblica istruzione in quella di Ministero dell’educazione nazionale e istituzione presso detto Ministero di un posto di sottosegretario di Stato per l’educazione fisica e giovanile);
- il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663, “Ripartizione dei servizi, già di competenza del Ministero dell’economia nazionale, fra il Ministero dell’agricoltura e delle foreste e il Ministero delle corporazioni”?».
Abrogazione della legge che istituisce il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Promosso dalle regioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto
Quesito: «Volete che sia abrogata
- la legge 31 luglio 1959, n. 617 ‘istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo’?».
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