MA DAVVERO NON POSSIAMO SCEGLIERE CHI CI GOVERNA? CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE.

Il referendum è un istituto giuridico contemplato dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

È uno degli strumenti, insieme alla petizione (Art.50 Cost.) e al disegno di legge di iniziativa popolare (Art. 71 Cost.), con i quali è garantita la partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del Paese, considerata (ex art. 3 Cost.) quale diritto inviolabile.[1][2] 

L’ordinamento giuridico italiano ne prevede diversi tipi disciplinati da apposite leggi. Il primo referendum abrogativo si tenne nel 1974 e riguardò l’istituto del divorzio…

Vi sono diversi tipi di referendum previsti dall’ordinamento italiano:

– il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (articolo 75 della costituzione);
– il referendum sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (articolo 138);
– il referendum riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (articolo 132 comma 1);
– il referendum riguardante il passaggio da una Regione a un’altra di Province o Comuni (articolo 132 comma 2);
– il referendum riguardante gli statuti regionali (articolo 121),
– il referendum regionale su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione (articolo 123)

Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.

La disciplina normativa dei requisiti e del procedimento è costituita, oltre che dalla Costituzione, anche dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e da sentenze della Corte costituzionale della Repubblica

Il testo costituzionale prevede fondamentalmente due tipi di referendum: abrogativo e costituzionale ma non prevede il referendum consultivo.

Le richieste di referendum sono soggette a un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla legge n. 352/1970. 

Al controllo svolto dall’Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l’ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla legge cost. n. 1/1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti dall’art. 134 cost.

I referendum “propositivi”, “deliberativi” e “legislativi” non sono previsti dalla Costituzione italiana. 

Tuttavia alcune Regioni, ad esempio il Lazio, la Valle d’Aosta, il Friuli-Venezia Giulia o le due Province autonome di Trento e Bolzano, hanno introdotto nei loro statuti il referendum propositivo. 

Salvo lo Statuto della Provincia Autonoma di Trento, negli altri casi si prevede che il referendum sia collegato alla presentazione di una iniziativa legislativa popolare non esaminata, dall’organo deputato a farlo[6], entro un determinato termine…

PLEBISCITI RISORGIMENTALI

I plebisciti risorgimentali sono i plebisciti tenuti nel corso del XIX secolo per ratificare l’annessione di territori, in particolare in relazione al Regno di Sardegna e al Regno d’Italia, portando così all’Unità d’Italia.

 

I plebisciti furono indetti per la legittimazione di annessioni e variazioni territoriali relative al Regno di Sardegna e successivamente al Regno d’Italia.

In particolare la Legge 3 dicembre 1860, n. 4497, del Regno di Sardegna conferì al governo sabaudo la facoltà di accettare per regi decreti l’annessione di quelle Province dell’Italia centrale e meridionale che avessero espresso autonomamente, per suffragio diretto universale (maschile), la volontà delle popolazioni a far parte del Regno..

REFERENDUM ISTITUZIONALI

La Repubblica Italiana nacque in seguito ai risultati del referendum istituzionale, indetto per il 2 giugno 1946 per determinare la forma di Governo a seguito della fine della seconda guerra mondiale. Per la prima volta in Italia partecipavano anche le donne a una consultazione politica nazionale: risultarono votanti circa 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini, pari complessivamente all’89,08% degli allora 28 005 449 aventi diritto al voto.

I risultati furono proclamati dalla Corte di cassazione il 10 giugno 1946: 12 717 923 cittadini favorevoli alla repubblica e 10 719 284 cittadini favorevoli alla monarchia.

REFERENDUM COSTITUZIONALI

L’art. 138 della Costituzione prevede la possibilità di richiedere il referendum costituzionale dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale. Le camere in seconda deliberazione devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è necessario il voto favorevole del 50% più 1 dei componenti la Camera. Qualora si raggiunga, in entrambe le Camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni Camera non sarà possibile richiedere il referendum.

La richiesta può essere presentata da un quinto dei membri di una Camera, da 500 000 (cinquecentomila) elettori o da 5 (cinque) Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Decorso questo periodo, il Capo dello Stato, entro sessanta giorni, fissa con un decreto la data della consultazione, che deve avvenire tra il 50º e il 70º giorno successivo al decreto di emanazione.[9]

A differenza del referendum abrogativo, il referendum costituzionale non prevede il raggiungimento del quorum elettorale pari ad almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto.

REFERENDUM ABROGATIVI

L’articolo 75 della Costituzione riserva l’iniziativa referendaria ai cittadini (500 000 elettori) o alle Regioni (5 Consigli regionali), questi possono proporre all’elettorato “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”, dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per “atto avente valore di legge” un decreto legge (approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento) o un decreto legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare). Il quorum indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto. L’articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione dall’azione dell’istituto. La disposizione costituzionale cita espressamente “le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. In più non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e quindi abrogabili solo mediante il procedimento aggravato – maggioranza qualificata – previsto dall’art. 138 Cost.

La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l’elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l’attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.

La convocazione del referendum può essere revocata, se prima del voto le richieste referendarie sono recepite nell’ordinamento attraverso appositi interventi legislativi: ad esempio, il referendum promosso dal sindacato CGIL contro il Jobs Act (in particolare per l’abolizione del buono lavoro e sull’escussione preventiva negli appalti), già fissato per il 28 maggio 2017, venne annullato a seguito dell’abolizione delle norme contestate tramite decreto legge del Governo.

REFERENDUM di INDIRIZZO

Il referendum consultivo in Italia del 1989 si tenne il 18 giugno per sondare la volontà popolare in merito al conferimento o meno di un ipotetico mandato costituente al Parlamento europeo, i cui rappresentanti italiani venivano eletti contestualmente.

È stato il primo, e finora unico, referendum statale di indirizzo nella storia della Repubblica Italiana.

Poiché la Costituzione italiana prevede testualmente, oltre ai referendum regionali (art. 123), solo tre tipi di referendum, quello abrogativo (art. 75), quello costituzionale (art. 138, c. 2) e quello territoriale (art. 132), l’indizione del referendum fu possibile con la preventiva approvazione della legge cost. 3 aprile 1989, n. 2[1], votata all’unanimità da entrambe le Camere.[2]

Privo di efficacia giuridica vincolante e ad oggetto impossibile, il referendum ha avuto una forte valenza plebiscitaria

REFERENDUM REGIONALI

Ai sensi della legge 352/1970 il referendum per la fusione fra regioni dovrà essere richiesto da almeno tanti consigli comunali che rappresentino 1/3 della popolazione delle regioni interessate. Il Referendum sarà indetto nei territori delle regioni interessate, e la sua approvazione, a maggioranza assoluta dei voti, avrà fine con l’emanazione di una legge Costituzionale. Nel caso di distacco di una o più province o uno o più comuni per la formazione di nuove regioni, il referendum dovrà essere richiesto da Consiglio regionali e comunali che rappresentino 1/3 della popolazione del territorio richiedente il distacco e 1/3 del territorio che rimarrebbe distaccato dal primo. Il referendum è indetto nel territorio della Regione o della Provincia dal quale ci si vuole distaccare, e la votazione positiva a maggioranza assoluta avrebbe come conclusione l’approvazione con una legge Costituzionale.

Invece per annettere Province o Comuni a una regione già preesistente, il referendum dovrà essere richiesto oltre che da 1/3 dei Consigli provinciali e comunali del territorio volente aggregarsi, da 1/3 dei Consigli provinciali. e comunali della Regione a cui annettersi. In caso di esito positivo, la procedura finirà con l’emanazione di una legge ordinaria.

Ai sensi dell’art. 123, comma 1 della Costituzione sono possibili referendum regionali su leggi e provvedimenti amministrativi delle Regioni; ai sensi del comma 3 sono previsti Referendum confermativi su eventuali modifiche dei rispettivi Statuti regionali; questi ultimi hanno poi introdotto negli ordinamenti regionali l’istituto del referendum consultivo.

REFERENDUM COMUNALI o PROVINCIALI

Questi referendum sono stati introdotti nel 2000 attraverso l’art. 8 del Testo Unico Enti Locali[10], in seguito alla sottoscrizione da parte dell’Italia della Carta europea dell’autonomia locale del 1989.

La possibilità di inserirli negli statuti è stata resa facoltativa, così come la scelta riguardo agli aspetti pratici: ad esempio se inserire il quorum di validità, quantificare il numero di firme necessario per indirlo, le materie referendabili (che comunque devono sempre riguardare materie di esclusiva competenza comunale), la possibilità di abbinarle alle elezioni europee e nazionali oppure quali tipi di referendum inserire

REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Nel corso della storia dell’integrazione europea si sono tenuti molti referendum relativi all’unità europea, decidendo sia per l’ingresso o il mantenimento dello status di membri della CEE/UE, sia per decidere su varie questioni che di volta in volta si sono presentate.[1]

La storia dei referendum riguardanti l’unità europea comincia dal 1972.[2] La lista è ordinata in ordine puramente cronologico, comprendendo tutti i tipi di quesiti (adesione, permanenza, accordi bilaterali, cambiamento istituzionale europeo, etc.).

Referendum in Danimarca del 1972
Referendum in Danimarca del 1972
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum costituzionale in Irlanda del maggio 1972
Referendum costituzionale in Irlanda del maggio 1972
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Norvegia del 1972
Referendum in Norvegia del 1972
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Groenlandia del 1982
Referendum in Groenlandia del 1982
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum consultivo in Italia del 1989
Referendum consultivo in Italia del 1989
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum costituzionale in Irlanda del giugno 1992
Referendum costituzionale in Irlanda del giugno 1992
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Svezia del 1994
Referendum in Svezia del 1994
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Finlandia del 1994
Referendum in Finlandia del 1994
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum nelle Isole Åland del 1994
Referendum nelle Isole Åland del 1994
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Norvegia del 1994
Referendum in Norvegia del 1994
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Austria del 1994
Referendum in Austria del 1994
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Danimarca del 2000
Referendum in Danimarca del 2000
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum costituzionale in Irlanda del 2001
Referendum costituzionale in Irlanda del 2001
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Ungheria del 2003
Referendum in Ungheria del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Svezia del 2003
Referendum in Svezia del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Slovacchia del 2003
Referendum in Slovacchia del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Repubblica Ceca del 2003
Referendum in Repubblica Ceca del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Slovenia del marzo 2003
Referendum in Slovenia del marzo 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Polonia del 2003
Referendum in Polonia del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum a Malta del 2003
Referendum a Malta del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Lettonia del 2003
Referendum in Lettonia del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Estonia del 2003
Referendum in Estonia del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Lituania del 2003
Referendum in Lituania del 2003
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum costituzionale in Irlanda del 2008
Referendum costituzionale in Irlanda del 2008
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum costituzionale in Irlanda del 2009
Referendum costituzionale in Irlanda del 2009
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Croazia del 2012
Referendum in Croazia del 2012
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum costituzionale in Irlanda del maggio 2012
Referendum costituzionale in Irlanda del maggio 2012
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum propositivi a San Marino del 2013
Referendum propositivi a San Marino del 2013
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum in Macedonia del 2018
Referendum in Macedonia del 2018
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

Referendum costituzionale in Moldavia del 2024
Referendum costituzionale in Moldavia del 2024
REFERENDUM sull'INTEGRAZIONE EUROPEA

TENERE D'OCCHIO

NELLA COSTITUZIONE

Razza (categorizzazione umana)

La razza è una categorizzazione degli esseri umani basata su presunte differenze fisiche o sociali, condivise in gruppi generalmente visti come distinti all'interno di una data società.[2]

La scienza moderna (in particolare dagli anni '30 del 1900) considera il concetto di razza come un costrutto antiscientifico, dal momento che la definizione razza non ha alcun significato o motivazione biologici né genetici.[3][4][5]

Il concetto di razza è stato tuttavia storicamente impiegato ed è il presupposto fondamentale per il razzismo, ovvero la convinzione che gli esseri umani possano essere divisi in base alla superiorità di una razza rispetto a un'altra.

Storia dei concetti razziali nella specie umana

Il concetto di razza come suddivisione predeterminata nella specie umana anatomicamente moderna (Homo sapiens), ha una storia lunga e complessa. Il termine stesso di "razza" è un concetto moderno e, tra il XVI e il XIX secolo è stato spesso inteso nel senso di appartenenza ad una stessa Nazione o Etnia. Esso acquisì il suo senso moderno nel campo dell'antropologia fisica solo a partire dalla metà del XIX secolo.La politicizzazione dell'argomento, sotto il concetto di razzismo, nel XX secolo condusse ad una significativa riduzione degli studi razziali tra gli anni trenta e ottanta, culminando in un'opera di decostruzione nel post-strutturalismo venendo ad intendere il concetto di "razza" come una tipica "costruzione sociale".Dagli anni novanta in poi vi è stato un rinnovato interesse per le questioni razziali nel campo della genetica, nello studio della variabilità del fenotipo e nello studio quantitativo del "raggruppamento genetico"....

Etnia

Un'etnia (o gruppo etnico) è un aggregato sociale di individui umani che condividono caratteristiche culturali, linguistiche, sociali, fisico-somatiche, storiche, geografiche e religiose....

Popolazione

Una popolazione è l'insieme delle persone che vivono in uno stesso territorio e differisce dal popolo che, invece, indica una comunità con lingua, tradizioni e cultura in comune.

Le caratteristiche numeriche dei sottoinsiemi, possono contribuire alla descrizione di una popolazione.

Le variazioni di popolazione attraverso il tempo sono oggetto di studio della demografia.

In ecologia e più in generale in biologia la popolazione è l'insieme degli individui della medesima specie che popolano lo stesso ecosistema; vedi popolazione biologica.
La crescita della popolazione è caratterizzata da ritmi molto elevati negli ultimi due secoli e solo negli ultimi decenni ha rallentato (o si è quasi arrestata) nei paesi sviluppati e accenna a rallentare in alcuni fra i paesi meno sviluppati pur rimanendo globalmente ingente. In passato, la crescita è stata generalmente più lenta, ma ha comunque conosciuto dei cambi di velocità.
Non è facile ricostruire con esattezza la storia della popolazione mondiale. Oggi in quasi tutti i paesi del mondo si svolgono più o meno regolarmente (in Italia, a partire dal 1861, ogni dieci anni) dei censimenti della popolazione che i governi organizzano con grande impegno.
Tuttavia, ancora oggi, non dappertutto i censimenti si svolgono con la necessaria regolarità. Per esempio, ci sono paesi nei quali non vengono eseguiti perché un gruppo dominante religioso, etnico, linguistico, sociale vuole nascondere il fatto che un altro gruppo è cresciuto di più e potrebbe quindi avanzare delle rivendicazioni.

Ma, soprattutto, il censimento generale della popolazione, eseguito con metodi scientifici, è uno strumento moderno che si è affermato negli ultimi due secoli (anche se non mancano illustri precedenti nella Roma antica o nell'impero cinese)...

Popolo

La parola popolo nel suo significato più specifico è un termine giuridico che indica l'insieme delle persone fisiche che sono in rapporto di cittadinanza con uno Stato tali da essere titolari della sovranità che il più delle volte non viene esercitata in maniera diretta, ma delegata a uno o a più rappresentanti[1].
Il lemma popolo può assumere anche[2]:
un significato storico-culturale (il popolo italiano nella sua storia precedente il 1861); etnico-geografico; o religioso; per esempio, l'Antico Testamento fa riferimento al popolo di Mosè, che viene considerato accomunato da una religione e una cultura..

Paese (geografia)

Un Paese è considerato in geografia politica e in politica internazionale come una divisione politica all'interno di una certa entità geografica.
Se riferito a un territorio sovrano, il termine viene più comunemente associato con i concetti di Stato, nazione o governo.

Nell'uso comune il termine è usato indifferentemente sia come sinonimo di "nazione", sia di "Stato" o anche di città o città periferiche di carattere provinciale ed in questo caso si utilizza il diminutivo "paesino".

Talvolta è utilizzato come riferimento ad altre entità politiche che non siano quelle di "Stato sovrano".Vi sono territori non-sovrani (divisioni politiche o amministrative all'interno di un più vasto Stato) che costituiscono coese entità geografiche (alcune delle quali possono essere ex Paesi) che non sono (o non sono mai stati) degli Stati sovrani.

In questo caso il grado di autonomia e di governo locale può essere molto variabile.

Alcuni paesi possono possedere dipendenze di oltremare o territori separati anche geograficamente dallo Stato sovrano, ma considerati come parte integrante.

Nazione

Il termine nazione (dal latino natio, in italiano «nascita») si riferisce ad una comunità di individui che condividono alcune caratteristiche come il luogo geografico, la cultura (cioè la lingua, la religione, la storia e le tradizioni), l'etnia ed, eventualmente, un governo.[1][2]

Un'altra definizione considera la nazione come uno "stato sovrano" che può far riferimento a un popolo, a un'etnia, a una tribù con una discendenza, una lingua e una storia in comune.
Una differente corrente di pensiero, che fa riferimento all'idea di nazione in quanto realtà oggettiva e legata a pensatori riconducibili a diverse espressioni politico-culturali, include tra le caratteristiche necessarie di una nazione il concetto di sangue (Herder) o di «consanguineità» (Meinecke).[3]
Un'altra definizione vede la nazione come una «comunità di individui di una o più nazionalità con un suo proprio territorio e governo» o anche «una tribù o una federazione di tribù (come quella degli indiani nordamericani)».[4] È appoggiandosi a tali nozioni che si è sviluppato negli anni '70 il concetto di micronazione.
Alcuni autori, come Jürgen Habermas, considerando obsoleta la nozione tradizionale di nazione, si riferiscono a essa come a un libero contratto sociale tra popoli che si riconoscono in una Costituzione comune[senza fonte]. Tale concetto, in questo caso, si estenderebbe anche a quello di patria e il patriottismo nazionale verrebbe così rimpiazzato dal «patriottismo costituzionale».[5]

Il concetto di nazione nel diritto

Una nazione può essere rappresentata da uno Stato, che garantisce un ordinamento giuridico e ne afferma la sovranità: in tal caso si parla di Stato-nazione.

Nell'uso quotidiano, però, erroneamente i termini come nazione, stato e paese vengono usati spesso come sinonimi per indicare un territorio controllato da un singolo governo, o gli abitanti di quel territorio o il governo stesso; in altre parole, per indicare lo Stato.

In senso stretto tuttavia, nazione indica le persone, mentre paese indica il territorio e stato la legittima istituzione amministrativa.

Per aumentare la confusione, i termini nazionale e internazionale si applicano agli Stati.
Nonostante al giorno d'oggi molte nazioni coincidano con uno Stato, le cose non sono sempre andate così in passato

e ancora oggi esistono nazioni senza Stato[7]

e viceversa ci sono degli stati formati da più nazioni.

Vi sono anche stati senza nazione.[senza fonte]

Oltre gli stati esistenti, alcuni partiti politici e associazioni rivendicano di appartenere a nazioni senza Stato e, per quanto riguarda l'Europa occidentale, si riuniscono nella Conferenza delle nazioni senza stato d'Europa occidentale (CONSEU).

L'organizzazione che raccoglie nazioni e popoli non rappresentati di tutto il mondo è l'Organizzazione delle nazioni e dei popoli non rappresentati (UNPO).La spiegazione di questo prius, in termini di condizione necessaria ma non sufficiente della nascita di un ordinamento statuale, potrebbe risiedere nel modo in cui Costantino Mortati ravvisava nel concetto di nazione «una mera realtà sociologica»; ovvero "un’idea che, in quanto identifichi «un particolare modo di essere e di funzionare del popolo contrassegnato dagli stessi caratteri», precisa Mortati, «entra a comporre il sostrato di interessi e di sentimenti comuni, che si pongono a base dello stato-istituzione, senza però ancora riuscire a dargli vita»"

Stato

Lo Stato è l'organizzazione politica e giuridica di una comunità stabilmente stanziata su un territorio.[1][2][3]

In quanto autorità che governa un territorio e una popolazione, lo Stato costituisce un ordinamento giuridico a base territoriale.

Inoltre, secondo una concezione diffusa, l'ordinamento posto e garantito dallo Stato, o con cui lo Stato si identifica, è altresì sovrano perché indipendente sul piano esterno e supremo su quello interno.[4]Non c'è una definizione di "Stato" unanimemente accettata e non controversa.[5]

La scienza giuridica spesso usa un concetto, in origine proposto dal giurista tedesco Georg Jellinek, incentrato su tre elementi costitutivi:

un territorio dai confini determinati,
un popolo stanziato su tale territorio,
un'autorità suprema in grado di governare popolo e territorio.[3]

Nelle scienze sociali e in antropologia politica si incontrano definizioni più ampie, che a volte identificano lo Stato con la comunità politica genericamente intesa, cioè con quegli aspetti dell'organizzazione sociale e culturale che riguardano la regolazione, anche informale, dei comportamenti dei membri del gruppo e il controllo sull'appropriazione di risorse scarse.[6][7]

In questa accezione ampia, ogni gruppo sociale possiede uno Stato e potrebbe parlarsi di "Stato" anche con riguardo a una tribù amazzonica.[7]Gli storici tendono invece a restringere il concetto di Stato e a considerarlo come il prodotto di un graduale processo di concentrazione del potere politico svoltosi nelle società europee a partire dal Duecento sino all'Ottocento;[8]

all'esito di tale processo sorge lo Stato

come istituzione impersonale,
che esercita il potere politico supremo su un dato territorio,
chiede lealtà ai propri sudditi
ed esercita le proprie funzioni per finalità puramente civili, anziché religiose.[9]

In questa accezione stretta, lo Stato è un'istituzione caratteristica dell'età moderna e, almeno in origine, caratteristica dell'Occidente.Grande diffusione ha infine ricevuto la definizione del sociologo tedesco Max Weber, che identifica lo Stato con l'istituzione capace di esercitare un monopolio sull'uso legittimo della forza fisica entro un determinato territorio.[10]

In base a questa definizione non ogni comunità politica costituisce uno Stato, ma si possono rintracciare stati, o istituzioni che si approssimano allo Stato, prima dell'età moderna e fuori dell'Occidente...
Classificazione in base al processo di formazione
Stein Rokkan e Urwin indicano quattro modalità di Stato in base alla formazione:[30]Stato unitario: si basa su un centro molto forte che detiene il potere politico, amministrandolo in maniera omogenea e indifferenziata su tutto il territorio statale;
Stato di unione: nasce sulla base di incorporazione di territori partendo da diverse dinastie (come i matrimoni, eredità o veri e propri trattati), unendo così anche i loro regni, dando vita ad una nuova entità statale (vedi Spagna e Regno Unito). Questo tipo di formazione prevedeva che una serie di competenze rimanesse nelle mani delle entità che componevano lo Stato (rilevante quando parleremo di federalismo);

Federalismo meccanico: esiste un centro aggregatore che tramite conquista o aggregazione di parti che costituivano le precedenti entità statali dà vita al nuovo Stato (come l'Italia, con lo Stato Pontificio e regno delle due Sicilie);

Federalismo organico: esiste un centro aggregatore che non obbliga le parti ad entrare nella nuova entità statale, ma fa un accordo paritario con quelle che vogliono farne parte (come il caso della Svizzera e dei cantoni).

Stato unitario e federalismo meccanico sono frutto di un processo che "parte dall'alto", e che si realizza in un centro aggregatore;

Stato di unione e federalismo organico, invece, sono frutto di un processo che "parte dal basso".

Se a questi uniamo il "processo di disgregazione", abbiamo un quadro completo della nascita degli Stati.

Uno Stato, in definitiva, può formarsi in tre modi:Unificazione ed espansionismo ad opera di un centro (caso tipico dello Stato unitario e del federalismo meccanico);
Unione ad opera di diverse entità separate (come nel caso dello Stato di unione e del federalismo organico);
Disgregazione di precedenti entità politiche (come lo sfaldamento di un impero).

ecozone sono delle macroregioni

Le ecozone sono delle macroregioni (il numero varia a seconda degli studiosi ma va generalmente da 6 a 9) in cui i biogeografi suddividono la Terra. Ciascuna di queste macroregioni presenta specificità faunistiche e floristiche dovute a fattori geografici e ambientali. Tali denominazioni si impiegano ampiamente in ecologia, botanica, zoologia e biogeografia...Il geografo e naturalista britannico Alfred Russel Wallace[2] individuò un certo numero di "regioni zoogeografiche" separate da barriere naturali. I suoi studi sono stati poi ripresi in tempi recenti da Pielou e nel 1975 da Udvardy con un obiettivo di conservazione.[3]Il termine ecozona è stato coniato da J. Schultz.[4]Il sistema di ecozone identificate da Udvardy è attualmente utilizzato internazionalmente come sistema unificato ai fini di identificazione biogeografica e di conservazione. Prevede la suddivisione in otto regioni..

Ecozona paleartica

L'Ecozona Paleartica, estendendosi su vasti territori di Eurasia settentrionale e Nordafrica, si caratterizza per la sua straordinaria diversità di habitat e paesaggi. Al suo interno, si possono individuare una vasta gamma di ecosistemi, che vanno dalle regioni artiche e subartiche alle zone temperate e subtropicali. Questa ricchezza di ambienti naturali contribuisce alla notevole biodiversità della regione, offrendo rifugio a una varietà di specie vegetali e animali adattate a una vasta gamma di condizioni climatiche...

Ecozona neartica

Il Neartico o ecozona neartica è l'ecozona che comprende le ecoregioni terrestri dell'America settentrionale (esclusa l'America centrale). Comprende gli interi territori della Groenlandia, del Canada e degli Stati Uniti d'America e le regioni centrosettentrionali del Messico. Ha una fauna distinta dal Neotropico, dovuta in parte allo stretto istmo di Panama. Anche la vita vegetale è alquanto diversificata.Insieme all'ecozona paleartica costituisce l'ecozona olartica.

Ecozona indomalese

L'ecozona indomalese o ecozona orientale o Indomalesia è l'ecozona che si estende sulle regioni tropicali e subtropicali dell'Asia ad esclusione del Medio Oriente. Comprende parte del territorio del Pakistan, il subcontinente indiano, l'Indocina, le regioni meridionali della Cina, l'isola di Taiwan, le Filippine e la parte occidentale dell'arcipelago indonesiano fino alla Linea di Wallace, con le isole di Sumatra, Borneo, Giava e Bali..

Ecozona australasiana

L'ecozona australasiana è l'ecozona che si estende in tutta l'Oceania e nel settore più orientale dell'arcipelago indonesiano. Il confine con l'ecozona indomalese è segnato dalla Linea di Wallace che separa le isole di Bali, Giava e le Filippine da Sulawesi e dagli arcipelaghi minori dell'Indonesia.

Ecozona neotropicale

L'ecozona neotropicale o regione neotropicale o Neotropico è una delle sette ecozone in cui è suddivisa la superficie terrestre. Comprende l'intero Sudamerica, le isole dei Caraibi, l'America centrale, il Messico meridionale e buona parte delle regioni costiere del Messico, la Florida meridionale. Le relazioni con le altre ecozone si limitano al Neartico, all'Antartide e all'Australasia.

Ecozona afrotropicale

L'ecozona afrotropicale o etiopica, è l'ecozona che si estende in gran parte del continente africano, comprese le isole occidentali dell'Oceano Indiano, e in parte della penisola arabica. È separata dall'ecozona paleartica dai deserti tropicali del Sahara e dell'Arabia.I confini settentrionali della regione non sono ben definiti, in particolare nella parte asiatica: alcuni autori comprendono infatti buona parte della penisola arabica e, talvolta, anche l'Iran meridionale, altri considerano solo la parte meridionale della penisola. Controversa è anche la posizione del Madagascar, una delle regioni a più alta concentrazione di endemismi della Terra. In genere, quest'isola è compresa nella regione etiopica, ma alcuni autori trattano il Madagascar come un'ecozona a sé stante.

Ecozona oceaniana

L'ecozona oceanica o oceaniana è una delle ecozone riconosciute dal WWF. Completamente situata nell'Oceano Pacifico, comprende le isole della Micronesia, le isole Figi e gran parte della Polinesia ad eccezione della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda e gran parte della Melanesia, incluse la Nuova Guinea, Vanuatu, le Isole Salomone e la Nuova Caledonia sono assegnate all'ecozona australasiana, assieme all'Australia.È l'unica ecozona che non include alcun territorio continentale ed è inoltre la più piccola tra tutte le ecozone riconosciute.

Ecozona antartica

L'ecozona antartica è una delle otto ecozone terrestri riconosciute dal WWF. È un ecosistema che comprende il continente Antartide e alcune isole dell'Oceano Atlantico meridionale e dell'Oceano Indiano.

Geoschema delle Nazioni Unite

Lo schema geografico – geoschema – delle Nazioni Unite è un sistema che divide le nazioni del mondo in gruppi regionali e 17 subregionali. Questo geoschema fu realizzato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite (UNSD) ed è basato sul codice di classificazione M49.[1]Questo geoschema però non è uno standard all'interno delle Nazioni Unite, ad esempio l'UNIDO[2] o l'UNESCO[3] ne usano uno differente, in cui si accorpano insieme aree di vari continenti e si suddividono alcuni continenti in più parti.Altre istituzioni internazionali usano classificazioni e delimitazioni più o meno differenti: Banca Mondiale[4], IATA[5], ICANN[6], ICAO[7].In particolare, le delimitazioni della National Geographic Society presentano lo stesso confine tra Europa[8] e Asia..

Nordafrica

Il Nordafrica (cosiddetta Africa bianca[1][2]) è la regione dell'Africa che si estende a nord del deserto del Sahara (il resto del continente è designato nel suo complesso come Africa subsahariana); tale definizione assume un rilievo di ordine generale, potendosi declinare in termini parzialmente diversi a seconda dello specifico contesto di riferimento.

Africa orientale

L'Africa orientale è la regione africana geograficamente più estesa a est. Politicamente essa è anche una macroregione come definita dalle Nazioni Unite.

Africa centrale

L'Africa centrale (anche detta Africa equatoriale) è la porzione del continente africano che si estende tra il deserto del Sahara a nord e il deserto del Kalahari a sud; a est è delimitata dal ramo occidentale dalla Rift Valley mentre a ovest si affaccia sull'oceano Atlantico.

Africa meridionale

L'Africa meridionale, Africa del Sud o Africa australe è la porzione meridionale del continente africano. Bagnata a est dall'oceano Indiano e a ovest dall'oceano Atlantico, è formata da Angola, Botswana, Comore, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sudafrica, eSwatini, Zambia e Zimbabwe. Dal punto di vista geopolitico è considerata una regione unipolare, con il Sudafrica come unica potenza local

Africa occidentale

L'Africa occidentale è un'area con grandi differenze geografiche, di biodiversità e di culture. Il continente africano è principalmente orientato su un asse nord-sud, con una sporgenza ad ovest, e questa parte sporgente può essere considerata l'Africa occidentale. Non è da confondere con il Maghreb (in arabo "occidentale").

America

L'America, chiamata anche Continente Nuovo[3] o Nuovo Mondo,[4] è il continente della Terra che si estende completamente nell'emisfero occidentale.[5]Secondo la letteratura geografica italiana, del resto dell'Europa occidentale (ma non delle Isole britanniche) e in quella dell'America Latina, l'America è considerata un continente unico, suddiviso in due subcontinenti: l'America del Nord e l'America del Sud, mentre la parte meridionale dell'America del Nord è detta America centrale. Le varie parti del continente sono dette nel loro complesso, "le Americhe".[5] Secondo invece la letteratura geografica inglese, cinese e russa, l'America è considerata uno dei supercontinenti della Terra e le sue parti settentrionale e meridionale sono considerate continenti a sé stanti, separati dall'istmo di Panama

Caraibi

I Caraibi sono una vasta regione geografica delle Americhe che comprende tutti i paesi bagnati dal Mare Caraibico, cioè tutte le isole delle Antille e i litorali di alcuni paesi continentali del centro e sud America che si affacciano su di questo mare. L'area caraibica è costituita dalle numerose isole che separano il Golfo del Messico dal mar dei Caraibi e quest'ultimo dall'Oceano Atlantico

America centrale

L'America centrale o Centro America (alternativamente: Centro-America o Centroamerica) è la parte del continente americano compresa fra il confine meridionale del Messico e quello settentrionale della Colombia. Essa rappresenta la parte meridionale di quello che secondo alcuni geografi è il continente nordamericano mentre secondo altri geografi è il subcontinente nordamericano[3]. Il Messico è considerato appartenente al Nord America, anche se per tradizioni e storia è assimilabile agli Stati del Centro America.Caratteristica peculiare dell'America centrale è quella di essere un "ponte" fra le due Americhe (l'America del Nord e l'America del Sud) e nello stesso tempo un'area di passaggio fra i due maggiori oceani della Terra, il Pacifico e l'Atlantico, grazie alla presenza del canale di Panama. Le definizioni geopolitiche di America centrale possono variare, con il Messico, le Antille e le Isole Lucaie che sono a volte comprese e altre volte no.

America meridionale

L'America meridionale, anche detta America del Sud, Sud America Sudamerica (in inglese South America, in portoghese América do Sul, in spagnolo América del Sur) è il subcontinente delle Americhe che dall'istmo di Panama si estende verso sud fino a Capo Horn[2]. È, inoltre, una delle tre macroregioni in cui attualmente viene suddivisa l'America, assieme all'America settentrionale e l'America centrale.

America settentrionale

L'America settentrionale (in francese Amérique septentrionale; in inglese Northern America) è una delle tre macroregioni in cui viene suddivisa l'America, insieme ad America centrale e America meridionale. Coincide solo in parte con il subcontinente noto come America del Nord in quanto quest'ultimo comprende anche parti dell'America centrale, altra macroregione del continente.Laddove vi è concordanza nel considerare Canada e Stati Uniti parte della macroregione America settentrionale, i geografi vi ricomprendono aree del Messico in misura variabile a seconda delle convenzioni; fanno parte della macroregione anche la dipendenza britannica di Bermuda, il dipartimento francese d'Oltremare di Saint-Pierre et Miquelon e la nazione costitutiva danese della Groenlandia.

Asia centrale

L'Asia centrale è una regione interna dell'Asia che, convenzionalmente, si estende dalla sponda asiatica del mar Caspio fino alla Cina nord-occidentale. Conosciuta dai Romani con il nome di Transoxiana e attualmente chiamata anche Turkestan Occidentale, la regione comprende cinque Stati, un tempo parte dell'Unione Sovietica e indipendenti dal 1991, di cultura e lingua turca, ad eccezione del Tagikistan, di lingua e cultura persiana. Parte della popolazione pratica ancora oggi il nomadismo e la religione più diffusa è l'islam sunnita.

Asia orientale

L'Asia orientale è una regione dell'Asia.In base alla ripartizione del mondo effettuata dalle Nazioni Unite[1], è una delle macroregioni in cui è divisa l'Asia e include cinque Stati riconosciuti dall'Organizzazione stessa.L'ONU nella sua ripartizione a fini statistici considera separatamente Hong Kong (ex-colonia britannica) e Macao (ex-colonia portoghese), ora regioni amministrative speciali della Cina, ma non nomina Taiwan che de facto è uno Stato indipendente ma essendo rivendicato dalla Cina (membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) viene considerato parte di essa.

Sud-est asiatico

Il Sud-est asiatico o Asia sud orientale è una regione geografica dell'Asia situata a sud della Cina, a est dell'India e a nord dell'Australia, tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico. In base alla ripartizione del mondo effettuata dalle Nazioni Unite, è una delle macroregioni in cui è divisa l'Asia[1] ed è costituito da due regioni geografiche.Sud-est asiatico continentale o Indocina Sud-est asiatico marittimo o Insulindia

Asia meridionale

L'Asia meridionale (o Asia del Sud) è una regione dell'Asia composta dal subcontinente indiano e parte dell'altopiano iranico. In base alla ripartizione del mondo effettuata dalle Nazioni Unite, è una delle macroregioni in cui è divisa l'Asia.

Asia occidentale

L'Asia occidentale è una regione dell'Asia grande 5994935 km² delimitata ad ovest dal Mar Mediterraneo e dal Mar Rosso, a sud dall'Oceano Indiano, ad est dalle catene montuose del Belucistan e dell'Hindukush e a nord dal Mar Nero e, a seconda delle convenzioni sul confine Europa-Asia, dalla depressione del Kuma-Manyč o dallo spartiacque del Gran Caucaso. La regione confina con la Russia, il Turkmenistan, l'Afghanistan, il Pakistan e l'Egitto. In base alla ripartizione del mondo effettuata dalle Nazioni Unite, l'Asia Occidentale è una delle macroregioni in cui è divisa l'Asia. Comprende le regioni del Vicino Oriente del Medio Oriente e del Caucaso

Europa

L'Europa (AFI: /euˈrɔpa/[2]) è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente in base a fattori storico-culturali e geopolitici. Come continente, è l'unico situato interamente nell'emisfero settentrionale (se si considerano le Americhe come un solo continente) e costituisce l'estremità occidentale del supercontinente Eurasia, o anche una delle tre parti (la nord-occidentale) del supercontinente Eurafrasia, che è detto più comunemente "Continente Antico" o "Vecchio Mondo".È stata la culla della civiltà occidentale, assieme al Medio Oriente. La storia e la cultura europea hanno influenzato notevolmente quelle degli altri continenti, verso i quali, a partire dal XVI secolo, sono state frequenti e massicce le migrazioni, specialmente in America e in Oceania, dove le popolazioni di origine europea sono diventate numericamente maggioritarie rispetto alle popolazioni locali.

Europa settentrionale

L'Europa settentrionale (o Europa del Nord, o Nord Europa) è la parte settentrionale del continente europeo. Esistono varie convenzioni sui confini dell'Europa settentrionale e sugli Stati che vi ricadono. Secondo un diffuso modo di vedere[1], appartengono all'Europa settentrionale Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca. In base alla ripartizione del globo in macroregioni da parte delle Nazioni Unite include invece otto Stati.

Europa occidentale

L'Europa occidentale, nell'accezione più ampia, è la parte occidentale dell'Europa e si contrappone ad Europa orientale. Il confine tra le due aree è soggetto a fluttuazioni, sia nel tempo, sia secondo il contesto, in base a criteri storici, geografici, economici, religiosi e politici.L'espressione "Europa occidentale" è usato anche per indicare una delle regioni europee ed anche in questo caso ci sono vari criteri per definirne i confini.

Europa orientale

L'espressione Europa orientale indica un raggruppamento di Paesi europei ed ha due accezioni:insieme di tutti i Paesi posti nell'area orientale d'Europa (criterio di geografia fisica); insieme dei Paesi posti nell'area orientale d'Europa che, prima del periodo 1990-1992, erano membri dell'ex Patto di Varsavia o che erano parte integrante dell'Unione Sovietica o che erano comunque Stati socialisti (criterio storico-politico).

Europa meridionale

I termini Europa meridionale o Europa mediterranea[1] indicano, dal punto di vista geografico e soprattutto politico-culturale, la parte d'Europa che si affaccia sul Mar Mediterraneo, per convenzione separata dal resto del continente dai Pirenei e dalle Alpi e formata dalla penisola iberica, dalla penisola italiana, dalla parte sudoccidentale della penisola balcanica e da alcune isole situate nelle loro vicinanze.

Oceania

L'Oceania (anche Continente Nuovissimo)[2][3] è il continente della Terra che ha come parte continentale l'Australia e che comprende la maggior parte delle isole dell'Oceano Pacifico, tradizionalmente suddivise in Melanesia (inclusa la Nuova Guinea)[1] Micronesia e Polinesia (inclusa la Nuova Zelanda).[4][5][6][7] Questa è l'accezione prevalente nell’uso, ma a volte il concetto di Oceania è più limitato e si riferisce alla sola regione geografica delle isole del Pacifico.[8]Il continente deve il suo nome al termine "oceano", per il ruolo fondamentale che il Pacifico ha nell'unire le migliaia di isole che ne fanno parte: più di trentamila.[9] L'appellativo "nuovissimo" deriva dal fatto che, eccetto l'Antartide, fu l'ultimo a essere scoperto dagli europei e l'ultimo a essere completamente popolato dall'uomo: pur essendo il suo popolamento iniziato circa 65 000 anni fa, e quindi prima dell'arrivo degli uomini moderni in Europa, esso fu completato in linea di massima tra il I secolo d.C. (Polinesia centrale) e il 1000 (Nuova Zelanda).L'Oceania è suddivisa tradizionalmente in quattro parti,[1][10] secondo uno schema utilizzato anche dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nella suddivisione del mondo in macroregioni, a fini meramente statistici.[17][18][19] Tra lo schema tradizionale e quello dell'ONU varia però la posizione della Nuova Zelanda, tradizionalmente inserita nella Polinesia per motivi etnologici,[20][21] ma riunita insieme all'Australia secondo i criteri adottati dalle Nazioni Unite.

Australia

L'Australia (AFI: /auˈstralja/[5]; in inglese britannico AFI: [ɒˈstreɪlɪə], in inglese australiano AFI: [əˈstɹæɪljə]), ufficialmente Commonwealth dell'Australia, è uno Stato dell'Oceania. È il sesto paese del mondo per estensione (7688287 km², in gran parte desertici)[6] e il più grande del continente (sebbene molti paesi, e specialmente quelli di lingua inglese, la considerino una massa territoriale a sé, costituendo propriamente la parte di terraferma dell’Oceania e risultando così uno “stato-continente”)[7]. Ha una popolazione di oltre 25 milioni di abitanti, quasi interamente residenti sulle coste.Il Paese si trova nell'emisfero australe, circondato dall'Oceano Indiano a ovest e sud, e dal Pacifico a est. È formata dal Mainland ossia la parte continentale o l'isola principale, la Tasmania e altre isole minori dette Terre remote, quali le Isole Cocos e Keeling, l'Isola di Natale, l'Isola Norfolk, l'Isola di Lord Howe, l'Isola Macquarie (ritenuta parte della Tasmania) e l'isola Heard. Canberra reclama anche il Territorio Antartico Australiano con le sue basi.

Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda (in inglese New Zealand; in maori Aotearoa) è uno stato insulare dell'Oceania, posto nell'Oceano Pacifico meridionale, formato dall'Isola del Nord, l'Isola del Sud, l'Isola Stewart e dai 6 arcipelaghi delle Isole Auckland, Isole degli Antipodi, Isole Bounty, Isole Campbell, Isole Chatham e Isole Kermadec. Il mar di Tasman la separa dall'Australia, situata circa 2000 km a nord-ovest; conta poco più di 5 milioni di abitanti (al 2021),[4] distribuiti su 267710 km²[7] (comprese le Isole degli Antipodi, Auckland, Bounty, Campbell, Chatham e Kermadec); la capitale, che è anche la città a svolgere questo ruolo più a sud del mondo, è Wellington, mentre la città più popolosa è Auckland. La vetta più alta è il Monte Cook.

Melanesia

La Melanesia è una macroregione dell'Oceania situata nell'oceano Pacifico sudoccidentale. Si estende dalla Nuova Guinea a ovest fino alle isole Figi a est[1][2][3], includendo anche il mare di Arafura.[4]La regione comprende i quattro paesi indipendenti di Figi, Vanuatu, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea. Include anche la parte indonesiana della Nuova Guinea, la collettività francese d'oltremare della Nuova Caledonia e le Isole dello Stretto di Torres. Quasi tutta la regione si trova nell'emisfero australe; solo alcune piccole isole, che non sono politicamente considerate parte dell'Oceania, in particolare le isole nord-occidentali della Nuova Guinea occidentale, si trovano nell'emisfero boreale.

Micronesia

La Micronesia è una delle macroregioni in cui tradizionalmente viene divisa l'Oceania. Si trova a sud-est del Giappone, a est delle Filippine, a nord-est dell'Indonesia, a nord di Papua Nuova Guinea e della Melanesia e a nord-ovest della Polinesia. Con 113 mila abitanti

Polinesia

La Polinesia è una delle regioni in cui tradizionalmente viene divisa l'Oceania ed è all'incirca compresa in un triangolo tra la Nuova Zelanda, l'Isola di Pasqua e le isole Hawaii. Secondo un'altra definizione, fa parte dell'Oceania lontana

Antartide

L'Antartide[2] (AFI: /anˈtartide/[3], o anche continente antartico) è il continente circostante il polo sud e opposto all'Artide; è dunque situato nell'emisfero australe della Terra e quasi interamente compreso entro il circolo polare antartico.Con i suoi circa 14 milioni di km², l'Antartide è il quarto continente più vasto della Terra dopo Asia, America e Africa e, secondo la convenzione sul numero degli oceani seguita in Italia, è circondata da tutti gli oceani: il Pacifico, l'Atlantico e l'Indiano[4][5]. Secondo la convenzione più seguita negli Stati Uniti[6] e adottata nel 2000 dall'Organizzazione Idrografica Internazionale, l'Antartide è invece circondata dall'Oceano Antartico, composto dalla parte meridionale dei tre oceani[7]. L'esistenza dell'Oceano Antartico non è diffusa in altri paesi perché, al contrario degli altri, non ha confini ben definiti e non è circondato dai continenti, essendo esso stesso a circondare un continente[8].Tranne alcune aree molto limitate, l'Antartide è completamente ricoperta dalla calotta glaciale antartica, avente uno spessore medio di circa 2 000 metri;[9] intorno a tutto il continente si estende inoltre la banchisa antartica. L'Antartide ha dunque il 98% del territorio coperto dai ghiacci e ciò la rende il continente più freddo e inospitale del pianeta.Il 1º dicembre 1959 è stato firmato un accordo internazionale al quale oggi aderiscono cinquantasei stati: il Trattato Antartico, poi entrato in vigore il 23 giugno 1961; esso stabilisce che l'Antartide sia utilizzata esclusivamente per scopi pacifici e scientifici, vieta qualsiasi attività militare, comprese le esplosioni nucleari e la costruzione di depositi di materiale radioattivo, e impedisce qualsiasi forma di sfruttamento economico, compresa l'estrazione di minerali. Il trattato sospende le rivendicazioni territoriali che alcuni Stati avanzano su settori dell'Antartide: la Francia, la Norvegia, il Regno Unito, il Cile, l'Argentina, l'Australia e la Nuova Zelanda[10].

Antartide Occidentale

L'Antartide Occidentale o Antartide Minore (in inglese West Antarctica oppure Lesser Antarctica) è una delle due regioni in cui viene diviso il continente antartico e comprende l'area affacciata sull'Oceano Pacifico e delimitata dai Monti Transantartici.L’Antartide occidentale è un arcipelago che raggruppa quattro principali frammenti di crosta terrestre continentale spezzata e deformata, di diversa età e costituzione: la Terra di Marie Byrd, la Terra di Ellsworth e la Penisola Antartica, a sua volta formata dalla Terra di Palmer e la Terra di Graham.Il nome "Antartide Occidentale" esiste da oltre 90 anni (Balch, 1902; Nordenskiöld, 1905), ma la sua diffusione si ebbe solo in seguito all'Anno geofisico internazionale (1957-58); successive esplorazioni confermarono che i Monti Transantartici rappresentano effettivamente una sorta di confine tra le due regioni, ed il nome venne così approvato dall'Advisory Committee on Antarctic Names (US-ACAN) nel 1962.L'Antartide occidentale è in gran parte coperta da un'enorme calotta di ghiaccio denominata Calotta glaciale dell'Antartide occidentale.

Antartide Orientale

L'Antartide Orientale o Antartide Maggiore (in inglese East Antarctica oppure Greater Antarctica) è una delle due regioni in cui viene diviso il continente antartico e comprende l'area affacciata sull'Oceano Indiano e delimitata dai Monti Transantartici. Fanno parte dell'Antartide orientale la Terra di Coats, la Terra della Regina Maud, la Terra di Enderby, la Terra di Mac Robertson, la Terra di Wilkes e la Terra Vittoria.

Altopiano Antartico

L'Altopiano Antartico (o plateau antartico) è una vasta area completamente glaciale dell'entroterra del continente antartico.La sua altitudine, combinata con la latitudine interamente compresa entro il circolo polare antartico, fanno sì che l'altopiano rappresenti di fatto la zona più fredda del pianeta Terra. I lunghi inverni antartici, caratterizzati dalla particolarità del Kernlose winter, vedono infatti cadere le temperature fino a sotto i -80 °C in caso di periodi piuttosto lunghi di stabilità del tempo atmosferico

Monti Transantartici

I monti Transantartici sono una catena di montagne nell'Antartide, che si estendono con qualche piccola interruzione tra il capo Adare (nella parte settentrionale di Terra Vittoria) e la Terra di Coats. Sono considerati la divisione tra l'Antartide Occidentale e quello Orientale.Sono incluse in essi anche alcune catene montuose minori: Monti Horlick, Monti Thiel, Monti Pensacola, Catena di Shackleton, Monti Theron più alcuni gruppi lungo la costa occidentale del Mare di Ross e lungo i confini occidentali e meridionali della Barriera di Ross.

Isole antartiche e sub-antartiche

Le isole antartiche sono le isole situate nell'Oceano Meridionale o nei mari antartici a sud del Circolo Polare Antartico. Le isole sub-antartiche sono le isole situate a nord dei 60°S. Secondo quanto stipulato nel Trattato Antartico non sono riconosciute le rivendicazioni territoriali sulle terre situate a sud dei 60°S, sono incluse quindi le isole antartiche.

Stato liberale

Per Stato liberale s'intende una forma di Stato che si pone come obiettivo la tutela delle libertà o diritti inviolabili dei cittadini, assicurata dalla legge.[1]
Essi sono generalmente dotati di una Carta Costituzionale, la quale garantisce e riconosce i diritti fondamentali e sottopone la sovranità dello Stato a una ripartizione dei poteri.

Talvolta può essere definito anche come governo limitato a seconda degli aspetti della sua organizzazione che si desidera mettere in luce; è inoltre uno Stato di diritto, contrapposto allo Stato autoritario

Stato federale

Lo Stato federale è una forma di Stato in cui il paese preso in considerazione è formato dall'unione di due o più Stati, detti Stati federati, i quali, pur conservando una parte importante della loro sovranità, sono uniti a livello politico, economico e territoriale tra di loro e formano un unico più grande Stato, e sono assoggettati ciascuno ad autorità politica, in genere definita governatore o viceré, che lavora e amministra il territorio in cooperazione col capo di Stato federale.

Ciascuno Stato federato possiede una più ampia autonomia rispetto ad altre suddivisioni come province, la cui autonomia è quasi del tutto assente, e possiede un proprio ordinamento legislativo, seppur controllato da un unico governo centrale da cui dipendono indirettamente i governi federati.

Esempi storici di Stati federali possono essere l'Impero tedesco, l'Unione Sovietica, la Svizzera o gli Stati Uniti.

Stato federato

Uno Stato federato è una parte territoriale e costituzionale di una più ampia comunità rappresentata da uno Stato federale.

Tali stati differiscono completamente dal concetto di Stato stabilito dal diritto internazionale, cioè inteso come entità giuridica dotata di sovranità.È importante sottolineare che, quando gli Stati decidono di federarsi, non hanno una propria posizione come entità riconosciuta dal diritto internazionale (tanto che le eccezioni sono degne di nota storica, come Ucraina e Bielorussia, membri fondatori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite benché parte dell'Unione Sovietica).

L'unione federale è in tal caso riconosciuta ad ogni modo come unica e singola entità giuridica ai fini del diritto amministrativo.

Uno Stato federato detiene giurisdizione amministrativa su un territorio geografico definito ed è una forma di suddivisione amministrativa.In alcuni casi una federazione è stata creata da un'unione di entità politiche che possono essere sia indipendenti che territori dipendenti da un'altra entità (si parla comunemente di colonialismo).

In altri casi gli Stati federati sono stati creati già come Stati unitari.

Nel momento in cui una costituzione federale entra in atto, le norme che disciplinano il rapporto tra i poteri federali e quelli regionali diventano parte del diritto costituzionale del Paese e non del diritto internazionale.Nei Paesi con costituzione federale vi è una divisione del potere tra il governo centrale e gli stati componenti la federazione. Queste entità, siano essi stati, province, cantoni o altro, sono parzialmente soggetti all'autogoverno e ad essi è concessa e garantita una certa autonomia, che tuttavia varia notevolmente da una federazione all'altra (a seconda che questa sia monarchia, repubblica o altro).A seconda della forma di decentramento dei poteri, lo Stato federato può assumere poteri legislativi autonomi rispetto al governo centrale, seppur in vario modo soggetti al sindacato di legittimità costituzionale dell’ordinamento federale.

Il diritto che regola la relazione tra i poteri federali e quelli regionali può essere inoltre modificato attraverso la Costituzione.

Confederazione di Stati

Una confederazione di Stati è un'associazione di Stati creata per trattato in vista dell'adozione, come è accaduto spesso, di una costituzione comune o, al contrario, per definire ambiti di collaborazione temporanei in vista di una possibile futura separazione definitiva delle entità che la costituiscono.

Le confederazioni tendono ad essere istituite per trattare questioni critiche, quali la difesa, la politica estera, il commercio estero e una moneta comune, e al governo centrale viene richiesto di fornire supporto a tutti i membri.Una confederazione, in termini politici moderni, si limita di solito ad un'unione permanente di stati sovrani per l'esercizio di azioni comuni nei confronti di altri stati.

La natura della relazione tra le entità che costituiscono una confederazione può variare considerevolmente.

In modo analogo, la relazione tra gli stati membri ed il governo centrale, e la distribuzione dei poteri tra di essi, è assai variabile.

Alcune confederazioni meno vincolanti sono simili a organizzazioni internazionali, mentre confederazioni più stringenti possono assomigliare a federazioni.

Può essere dunque vista come un livello intermedio tra un insieme di Stati completamente svincolati tra loro e una federazione.

Stato unitario

Uno Stato unitario è uno Stato governato come una singola entità, in cui il governo centrale è supremo e assegna a ogni suddivisione amministrativa soltanto alcuni poteri che possono esercitare.

La maggior parte degli Stati nel mondo possiede un sistema governativo di questo tipo.

Lista dell'ONU dei territori non autonomi

La lista delle Nazioni Unite dei territori non autonomi (in inglese: United Nations list of Non-Self-Governing Territories) è la lista dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dei territori che sono ancora soggetti al colonialismo. Questa lista, redatta per la prima volta nel 1946 in conformità al Capitolo XI dello Statuto delle Nazioni Unite, viene da allora periodicamente aggiornata dall'Assemblea generale in base alle indicazioni di una speciale commissione sulla decolonizzazione. Appartengono a questa lista solo i territori considerati permanentemente abitati.

Paese transcontinentale

Un Paese transcontinentale è uno Stato che si estende su più di un continente.L'appartenenza di un Paese ad un continente piuttosto che ad un altro dipende dalla definizione di continente che viene utilizzata: esistono infatti vari criteri di suddivisione delle terre emerse; alcuni seguono criteri puramente geografici, altri tengono presenti anche criteri storici e culturali. La definizione di un paese come transcontinentale è dunque dipendente dal modello di suddivisione in continenti utilizzato.Un caso particolare di paese transcontinentale è quello in cui territorio dello stato comprende territori d'oltremare in altri continenti.

Nazione costitutiva

Nazione costitutiva è un termine utilizzato dalle istituzioni ufficiali per designare quelle nazioni che insieme ad altre formano un'entità o un gruppo più ampio, come uno stato sovrano. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha impiegato questa formula per indicare le repubbliche socialiste della Jugoslavia[1], mentre l'Unione Sovietica l'ha usata per indicare le repubbliche sovietiche, oppure gli Stati Uniti.Le istituzioni europee come il Consiglio d'Europa usavano spesso questa dicitura per riferirsi ai Paesi dell'Unione europea. In italiano l'espressione è utilizzata usualmente per riferirsi a quegli stati aventi una propria Costituzione autonoma che tuttavia riconoscono l'autorità di una Casa reale regnante su più nazioni.[2] La parola costitutivo è semplicemente un aggettivo privo di valenza legale, pertanto non ha alcun significato al di fuori del contesto in cui si adopera, cioè per indicare un componente di un gruppo alternativo di stati.

Stato sovrano

Uno Stato sovrano, nel diritto internazionale, è un'entità giuridica che è rappresentata da un governo centralizzato che ha sovranità su un'area geografica. Il diritto internazionale definisce gli Stati sovrani come aventi una popolazione permanente, un territorio definito, un governo e la capacità di entrare in relazione con altri Stati sovrani.[1][2] È anche normalmente inteso che uno Stato sovrano non è né dipendente né sottoposto a nessun altro potere o Stato.[3][4][5]Mentre secondo la teoria dichiarativa dello Stato, uno Stato sovrano può esistere anche senza essere riconosciuto da altri Stati sovrani, gli Stati non riconosciuti spesso hanno difficoltà a esercitare i pieni poteri del trattato e a impegnarsi in relazioni diplomatiche con altri Stati sovrani.

Territorio dipendente

Un territorio dipendente, dipendenza territoriale o in breve dipendenza, è un territorio non dotato di completa indipendenza politica e sovranità, ma appunto che dipende da un altro Stato.Spesso, ma non necessariamente, si tratta di territori dotati di elevata autonomia e situati a grandi distanze dallo Stato sovrano.

Paesi e territori d'oltremare

I Paesi e territori d'oltremare (o PTOM) sono territori speciali dell'Unione europea costituiti dalle dipendenze e dai territori d'oltremare dei propri stati membri.

Regione ultraperiferica

Una regione ultraperiferica (RUP) è un territorio speciale appartenente all'Unione europea ma situato al di fuori del continente europeo. Le RUP furono riconosciute per la prima volta in una dichiarazione congiunta al trattato di Maastricht del 1992. Dal 2009 la loro definizione è descritta all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che vi precisa come il diritto europeo possa esservi adattato.

Regione geografica

Una regione geografica o regione fisica, o brevemente regione[1], è un'ampia estensione di superficie terrestre distinta per caratteristiche proprie che possono variare dalla conformazione del terreno alla posizione geografica, al clima, alla fauna, alla flora, fino a caratteristiche dipendenti dall'azione dell'uomo, cioè cultura, storia e lingua.Pertanto può coincidere in tutto o in parte con le regioni storiche, quali antiche contee e feudi, che spesso venivano individuati proprio da omogeneità antropologica, territoriale e confini naturali, cioè erano regioni naturali assurte, in un determinato periodo storico, a regione amministrativa.Essa, e ancor più la regione storico-geografica, è perciò un'area individuata dalla combinazione di fattori ambientali rappresentati da un paesaggio o un insieme di paesaggi, e plasmata da azioni umane, in ispecie il genere di vita, cioè l'insieme di componenti e comportamenti sociali metodici e continuativi di quel territorio. La componente ambientale della regione ha una doppia valenza perché da un lato permette lo sviluppo di alcuni fattori a scapito di altri, dall'altra conserva i risultati delle precedenti combinazioni condizionando le popolazioni future.

Stato a riconoscimento limitato

Uno Stato a riconoscimento limitato è uno Stato de facto indipendente e sovrano, che controlla e governa effettivamente un territorio e una popolazione, ma la cui sovranità è riconosciuta a livello internazionale solo da alcuni degli altri Stati.Uno Stato a riconoscimento limitato può intrattenere formali relazioni diplomatiche solo con gli Stati che lo riconoscono ufficialmente, per quanto vi possano essere casi di relazioni diplomatiche occulte o non ufficiali anche con altri Stati.Si definiscono tali anche gli Stati de facto sovrani la cui sovranità non gode di alcun riconoscimento internazionale.Non rientrano nella definizione di "Stato a riconoscimento limitato":le tribù mai contattate, perché le loro società non possono essere definite come Stati o perché non è noto come esse siano organizzate; le entità che sono considerate micronazioni, perché, sebbene in genere sostengano di essere sovrane e indipendenti, è spesso discutibile se controllino realmente il territorio rivendicato, motivo per cui non sono generalmente considerate rilevanti dal punto di vista geopolitico; i movimenti irredentisti e i governi in esilio, perché non controllano territori abitati; i territori subnazionali che sono governati senza reale controllo dal governo centrale come se fossero Stati indipendenti, ma che non hanno dichiarato l'indipendenza dallo Stato di appartenenza. Esempi sono il Puntland in Somalia, la Striscia di Gaza in Palestina, la Regione del Kurdistan in Iraq, il Rojava in Siria e lo Stato Wa in Birmania.

Stati del mondo

Gli Stati del mondo sono in totale 205, di cui 195 riconosciuti "sovrani", 8 Stati semi o non riconosciuti e 2 Stati in libera associazione; sono considerati tali solo gli Stati indipendenti e non quelli membri di federazioni.

Stato associato

Con Stato associato o Stato libero associato si indica il soggetto minore (un territorio organizzato politicamente, generalmente con le forme di uno Stato sovrano) legato da un accordo di libera associazione con un soggetto maggiore (generalmente uno Stato sovrano di maggiori dimensioni).La condizione di "Stato associato" di un certo soggetto e i termini precisi della sua libera associazione con un altro Stato sono generalmente determinati dal contenuto di un apposito trattato internazionale stipulato tra i due soggetti, oppure da disposizioni della costituzione del soggetto interessato o da altri atti aventi forza di legge; di conseguenza, le condizioni dell'associazione possono variare da un caso all'altro di Stato associato. Gli Stati associati possono essere descritti come Stati pienamente indipendenti oppure no, ma la libera associazione non costituisce una qualificazione del soggetto come uno Stato o come un soggetto del diritto internazionale.Informalmente, la condizione di Stato associato può essere considerata come una situazione di protezione amicale postcoloniale, di protettorato, di confederazione ineguale o di federalismo asimmetrico, dove il soggetto minore delega al soggetto maggiore alcuni dei poteri normalmente esclusivi di uno Stato sovrano, di solito con riguardo ai settori della difesa militare e della politica estera, pur godendo di converso di condizioni economiche favorevoli (come l'accesso al mercato dello Stato maggiore).La Risoluzione 1541 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1960 stabilisce (al Principio VII) che l'associazione deve essere il risultato di una scelta libera e volontaria della popolazione dello Stato associato, espressa tramite processi democratici; con simili metodi democratici, la popolazione dello Stato associato può chiedere in ogni momento di modificare i termini dell'associazione. Lo Stato associato ha inoltre il diritto di determinare liberamente la sua Costituzione interna senza interferenze dall'esterno

Riconoscimento (diritto internazionale)

Il riconoscimento, nell'ambito del diritto internazionale, è un atto politico unilaterale, espresso o tacito, con cui uno Stato attribuisce la condizione di soggetto di diritto internazionale a un altro organismo (un altro Stato o un governo), "riconoscendolo" appunto come tale; generalmente, l'atto di riconoscimento è il requisito necessario perché tra due Stati o tra due governi possano stabilirsi normali relazioni diplomatiche.Stati totalmente privi di riconoscimento o riconosciuti solo da un numero ridotto di altri Stati sono definiti come Stati a riconoscimento limitato.

Entità statuali autonome nel mondo

Diversi Stati ospitano all'interno del proprio territorio una o più entità autonome, ossia regioni, province, città o altri enti territoriali cui sia stato accordato un particolare regime di autonomia che li differenzia dal resto del territorio nazionale. In altri casi dette entità sono de facto indipendenti rispetto al governo nazionale (come nel caso del Somaliland) o sono riconosciute come indipendenti da Stati terzi (come nel caso della Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta dalla sola Turchia).

Osservatori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite

Le Nazioni Unite, oltre ai suoi 193 stati membri, accolgono come osservatori: le organizzazioni internazionali, gli enti e i paesi non membri. Lo status di osservatore è garantito da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo status di osservatore permanente si basa esclusivamente sulla pratica, non essendo previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.[1]Gli osservatori hanno il diritto di parlare agli incontri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, votare su questioni procedurali, servire come firmatari su documenti di lavoro e firmare le risoluzioni, ma non possono sponsorizzare risoluzioni o voti sulle risoluzioni di questioni sostanziali. Diversi altri diritti (ad esempio, parlare nei dibattiti, presentare proposte ed emendamenti, il diritto di replica, l'aumentare i punti dell'ordine del giorno e di far circolare i documenti, etc.) sono dati selettivamente solo ad alcuni osservatori. Finora, l'Unione europea è l'unica organizzazione internazionale ad avere queste autorizzazioni avanzate.[2]Esiste una distinzione tra gli osservatori statali e non statali. Gli Stati non membri delle Nazioni Unite, che sono membri di una o più agenzie specializzate, possono presentare domanda per lo status di osservatore permanente.[1] Gli osservatori non statali sono le organizzazioni internazionali e altri enti. Gli Stati non membri osservatori sono disposti a sedere nella sala dell'Assemblea generale immediatamente dopo gli Stati membri e prima degli altri osservatori.

Sovranità territoriale

La sovranità territoriale è un principio del diritto internazionale secondo cui ogni Stato ha sovranità esclusiva sul proprio territorio. Il principio è alla base del moderno ordinamento internazionale degli stati sovrani ed è sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, la quale afferma che "nulla... autorizzerà le Nazioni Unite a intervenire in questioni che sono essenzialmente di competenza interna di uno Stato". Secondo il principio, ogni stato, non importa quanto grande o piccolo, ha un uguale diritto alla sovranità sul proprio territorio, escludendo tutti gli altri.

Stati membri delle Nazioni Unite

«Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. [...]» (Statuto delle Nazioni Unite, capitolo II, articolo 4)Gli Stati membri delle Nazioni Unite sono 193;[3] segue un loro prospetto in ordine alfabetico (ordinabile anche per data) che ne indica la data d'ingresso ufficiale nell'organizzazione.

Stati membri dell'Unione europea

Gli Stati membri dell'Unione europea sono le entità politiche statali la cui unione forma l'entità sovranazionale intergovernativa dell'Unione europea. Dal 31 gennaio 2020, a seguito dell'uscita del Regno Unito[1], gli Stati che compongono l'Unione sono 27[2].Le singole autorità statali e le istituzioni dell'Unione europea condividono in parte la sovranità, in una pratica definita spesso "messa in comune della sovranità"[3]; i cittadini dell'Unione sono di diritto al tempo stesso cittadini del loro Stato e dell'Unione europea.

Territori speciali dell'Unione europea

Dal 1º febbraio 2020 l'Unione europea è formata da 27 Stati membri, la maggior parte dei quali partecipano a tutti i settori della politica europea o hanno sottoscritto di farlo. Tuttavia il diritto dell'Unione europea non si applica uniformemente a tutto il territorio di tutti gli Stati membri. Molti Stati membri hanno territori particolari che per motivi storici, geografici o politici hanno relazioni diverse con i rispettivi governi nazionali (e di conseguenza anche con l'Unione europea) rispetto al resto del territorio dello Stato membro. Molti di questi territori speciali non partecipano a tutte o ad alcune delle politiche europee. Alcuni non hanno alcun rapporto ufficiale con l'Unione europea, mentre altri partecipano a programmi europei in linea con le disposizioni delle direttive dell'Unione europea, i regolamenti o i protocolli allegati ai trattati dell'Unione europea.

Forma di governo

La forma di governo è il modello organizzativo che uno Stato assume per esercitare il potere sovrano.

Più in generale può intendersi come la modalità con cui viene allocato il potere tra gli organi portanti dello Stato: Parlamento, Governo e Capo di Stato;

la forma di governo quindi attiene ai rapporti che si vengono a instaurare fra di essi e alle modalità con cui vengono ripartite e condivise le rispettive competenze.

Anarchia

L'anarchia (dal greco antico: ἀναρχία?, ἀν, senza + ἀρχή, principio o origine; o ἀν, senza + ἀρχός, sovrano o potere; o ἀν, senza + ἄρχω, comandare)[1][2][3] è la tipologia d'organizzazione sociale agognata dall'anarchismo, basata sull'ideale libertario di un ordine fondato sull'autonomia e la libertà degli individui, contrapposto a ogni forma di potere costituito, compreso quello statale[4].

L'anarchia, come proposta da Pierre-Joseph Proudhon, è un'organizzazione sociale che rimpiazza la proprietà (un diritto esclusivo di individui, gruppi, organizzazioni e Stati) con il possesso (occupazione e uso); Proudhon rifiutò la violenza come mezzo rivoluzionario.[5]Nella sua accezione contemporanea, l'anarchia nasce terminologicamente con gli scritti del filosofo politico, economista e sociologo francese Pierre-Joseph Proudhon nella prima metà del XIX secolo, affondando idealmente in concetti propri del pensiero di autori quali l'umanista e politico Tommaso Moro (Utopia), gli illuministi (Condillac[6], il Marchese de Sade[7], Maréchal, in parte Rousseau[8] e Diderot[9]) e lo scrittore e filosofo William Godwin. Contributori allo sviluppo del pensiero anarchico, quasi contemporanei a Proudhon, furono l'inventore, musicista, scrittore statunitense e filosofo individualista Josiah Warren, l'anarchico individualista Benjamin R. Tucker, il rivoluzionario e filosofo anarchico collettivista Michail Bakunin, lo scrittore Lev Tolstoj e, limitatamente ad alcuni sviluppi sopravvenuti nel secolo successivo, anche il filosofo egoista tedesco Max Stirner e il pedagogista spagnolo Francisco Ferrer y Guardia.Le interpretazioni che gli storici, i politici e gli stessi anarchici danno dell'anarchia sono varie e ramificate. Nel corso della storia con anarchia non si individua un'univoca forma politica da raggiungere e soprattutto non si concordano necessariamente i mezzi politici da utilizzare, spaziando dalla nonviolenza al pacifismo e all'insurrezionalismo rivoluzionario. Tutto lo spettro anarchico ha tuttavia come nucleo ideologico centrale un elemento comune: la necessità dell'annullamento dello Stato o in ogni caso delle più incombenti forme di potere costituito. Tutti gli anarchici sono cioè concordi nel considerare l'abolizione del potere condizione necessaria e obiettivo finale dell'evoluzione sociale. L'annullamento del potere dello Stato non implica l'annullamento dell'organizzazione sociale, bensì l'evoluzione verso una società non gerarchica in cui spesso viene sostenuta anche l'abolizione della proprietà privata.Le suddette interpretazioni implicano almeno dal punto di vista fattuale una gamma di movimenti e linee di pensiero che spaziano dall'anarco-pacifismo e l'anarchismo cristiano di Lev Tolstoj, all'anarco-comunismo di Pëtr Alekseevič Kropotkin, all'insurrezionalismo di Errico Malatesta, all'anarco-individualismo fino all'illegalismo, e ai movimenti anarchici contemporanei d'ogni genere, a volte slegati dalle teorie fondamentali e dal loro sviluppo storico.

Aristocrazia

L'aristocrazia (dal greco άριστος, àristos, "migliore" e κράτος, kratos, "comando") è una forma di governo nella quale poche persone (che secondo l'etimologia greca del termine dovrebbero essere i "migliori") controllano interamente lo Stato; secondo il pensiero platonico-aristotelico è una delle tre forme di governo, assieme a monarchia e timocrazia, mentre l'oligarchia è la sua forma degenerata[1];

è stata, assieme all'oligarchia, tra le forme di governo più diffuse in Europa negli ultimi secoli, generalmente sotto forma di monarchie costituzionali, nelle quali il potere del sovrano è controllato da un parlamento composto da soli nobili.

Assolutismo

L'assolutismo è un modello politico in cui il sovrano è il detentore assoluto di tutti i poteri dello Stato, configurandosi così come uno Stato assoluto.

Questo modello è stato spesso applicato nelle monarchie di età moderna, legittimate dal concetto di "diritto divino dei re"; esso implica che l'autorità di un governante derivi direttamente da Dio.Proprio per questo motivo la monarchia assoluta si contrappone a quella costituzionale, dove i poteri del re sono limitati dalla Costituzione, che sancisce i diritti dei cittadini.

Nella sua accezione regia, però, il termine non va confuso con la tirannide: il tiranno è colui che governa senza legittimità né limiti, mentre il monarca assoluto è tenuto a rispettare varie norme sociali e religiose.Il termine "assoluto" deriva dall'unione dei due termini latini ab ("da") e il participio passato solutum ("sciolto") , ovvero sciolto da ogni costrizione esterna.[1] Quindi il sovrano assoluto è colui che può esercitare liberamente il proprio potere.

Autocrazia

L'autocrazia[1] è una forma di governo in cui un singolo individuo detiene un potere assoluto ed incontrastabile. In pratica, un autocrate è una figura che non solo ha la suprema titolarità su tutti i poteri dello stato, ma è essa stessa l'unica entità nello stato dotata di potere decisionale, mentre ogni altro funzionario è privo di qualunque indipendenza giuridica effettiva, è privo di funzioni o direttamente non esiste, e che esercita senza alcuna limitazione o vincolo.

Un'autocrazia, pur essendo più comune nelle monarchie, non è solo una versione estremizzata ed altamente potenziata della monarchia assoluta, ma un enorme potenziamento di qualsiasi stato autoritario, sia esso monarchico o repubblicano.

Bipartitismo

Per bipartitismo s'intende un sistema elettorale dove il panorama politico è dominato da solo due partiti principali, in genere a causa di un sistema elettorale spiccatamente maggioritario, basato sull'alternanza. Un sistema bipartitico non esclude l'esistenza di altre formazioni, ma la loro presenza in Parlamento e nella vita politica del Paese è fortemente minoritaria.
Il bipartitismo è la versione estrema del bipolarismo dove sono presenti numerosi partiti ma contraddistinti da una forte polarizzazione tale per cui tali partiti competono divisi in due grandi coalizioni (solitamente, ma non esclusivamente, divise sull'asse destra-sinistra) radicalmente opposte, ove non sono presenti partiti di dimensioni e forza politica tali da egemonizzare la guida politica entro ciascuno dei due poli.

Centralismo

Il centralismo è un sistema politico in cui i poteri politici e amministrativi sono concentrati negli organismi centrali dello Stato ed è l'opposto del concetto di federalismo, nel quale il potere viene distribuito tra più organi.Tradizionalmente centralisti sono paesi come la Francia, le cui suddivisioni geografiche (arrondissement) hanno poca autonomia.

Federalisti sono invece paesi come gli Stati Uniti d'America, il Brasile, il Canada e i paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera).

Gli enti che compongono queste federazioni hanno spesso nomi diversi (Stati, Länder, cantoni).

Democrazia diretta

La democrazia diretta è una forma di governo democratica nella quale i cittadini possono, senza alcuna intermediazione o rappresentanza politica, esercitare direttamente il potere legislativo.

Democrazia illiberale

La democrazia illiberale - altrimenti detta pseudodemocrazia, democrazia parziale, democrazia a bassa intensità, democrazia vuota, illiberalismo, regime ibrido[1] o anche democratura (da democrazia + dittatura)[2][3] – è un sistema di governo nel quale, nonostante la sussistenza formale di libere elezioni e di strumenti di controllo contro gli abusi del potere statale, sono alterate le condizioni minime di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica: poiché libertà non negoziabili sono limitate o compromesse, la progressiva riduzione del diritto alla conoscenza pregiudica il controllo del pubblico su tutto ciò che attiene all'esercizio del potere politico, riducendo la possibilità di fisiologico ricambio della classe dirigente.

Democrazia liquida

La democrazia liquida è un modo di esercizio della democrazia nella quale i cittadini possono decidere in che forma esercitare il proprio potere politico, scegliendo, nella massima libertà, se esercitarlo in prima persona, o se delegarlo a un suo rappresentante di fiducia (il delegato).

La democrazia liquida integra sia i concetti di democrazia diretta, sia quelli di democrazia rappresentativa.La chiave per interpretare questa tipologia di democrazia sta nella massima libertà di scelta dell'esercizio del diritto politico: il cittadino sceglie come, quando, e su cosa farsi rappresentare.

Democrazia organica

La democrazia organica, o democrazia corporativa[1], è un'organizzazione politico-amministrativa organicistica di democrazia rappresentativa, alternativa ai sistemi liberaldemocratici di democrazia parlamentare, alla democrazia diretta e alla dittatura del proletariato marxista.[2]

Essa propone tra le proprie caratteristiche principali l'elezione indiretta di vari organi deliberativi e legislativi.

Democrazia totalitaria

La democrazia totalitaria è un sistema di governo democratico in cui lo Stato ha il potere di decidere su ogni cosa e su ogni individuo senza i controlimiti imposti al potere pubblico dal riconoscimento in concreto dei diritti umani.

Si tratta di un regime totalitario mascherato da democrazia, assimilabile alla democrazia illiberale ma più autoritario: "non è più la democrazia che serve agli individui, ma sarebbero gli individui che sono asserviti alla democrazia. Se si vuole eccepire che questa non è più una democrazia, nulla da eccepire. Ma resta utile possedere una denominazione per indicare quale sarà o potrebbe essere il discendente prossimo della liberaldemocrazia"

Dittatura

La dittatura è una forma di governo che accentra il potere in un solo organo, se non nelle mani di un solo dittatore.

La scalata al potere di una dittatura è spesso favorita da situazioni di grave crisi economica (ad esempio in seguito a una guerra), da difficoltà sociali (lotte di classi), dall'instabilità del regime esistente o dalla preesistenza di un regime dittatoriale.

Esempi di regimi considerati dittature furono quelli di Nicolae Ceaușescu, Idi Amin Dada, Pol Pot, Stalin, Mao Zedong, Adolf Hitler, Benito Mussolini e Kim Jong-un.

Governo neoparlamentare

Il governo neoparlamentare è una particolare forma di governo teorizzata dal politologo francese Maurice Duverger.

Consiste in un rapporto fiduciario molto più stretto rispetto a quanto avvenga in una repubblica parlamentare.L'esecutivo riceve la fiducia dal Parlamento, ma un'eventuale crisi di governo comporta l'automatico scioglimento del Parlamento.

Oligarchia

La parola oligarchia deriva dal greco antico olígoi (ὀλίγοι) = pochi e arché (ἀρχή) = comando/governo; ossia "governo di pochi". L'oligarchia è un regime politico, un governo, caratterizzato dalla concentrazione del potere effettivo nelle mani di poche persone.Il termine oligarchia (a differenza di "monarchia", "democrazia", ecc.) non indica una specifica forma di stato o di governo o un insieme di istituzioni, ma soltanto che il potere è detenuto da un gruppo ristretto tendenzialmente chiuso, omogeneo, coeso e stabile, che lo esercita nel proprio interesse. In questo senso può essere usato anche al di fuori della politica e si può parlare ad esempio di oligarchie economiche, finanziarie, burocratiche, militari, ecc.Oggi sono quasi scomparse le forme di governo in cui si accede al potere per nascita (cioè le aristocrazie in senso proprio); i componenti del gruppo oligarchico sono invece legati tra loro da vincoli di altro tipo: di interesse, di appartenenza a un determinato corpo di pubblici ufficiali (militari, funzionari) o a un gruppo politico come un movimento rivoluzionario o di liberazione nazionale.

Monopartitismo

Il monopartitismo è una forma di governo in cui un solo partito politico può presentare i propri candidati alle elezioni, mentre tutti gli altri partiti sono dichiarati fuorilegge o hanno una capacità estremamente limitata di partecipazione elettorale.

In senso esteso, si può parlare di Stato monopartitico anche se la costituzione e le leggi vigenti in linea di principio consentirebbero una pluralità di partiti oppure quando le pratiche elettorali impediscono all'opposizione di vincere le elezioni, facendo sì che un unico partito resti alla guida del Paese.

Non bisogna confondere il monopartitismo con il sistema a partito egemone.Una variante di un sistema monopartitico puro (che permette l'esistenza legale di un singolo partito), è un sistema in cui possono esistere una pluralità di partiti, ma da intendere come membri di una coalizione in stile fronte popolare, come nel caso del Fronte Democratico per la Riunificazione della Patria nordcoreano e del Fronte Unito cinese[1].

In questi sistemi non è prevista la presenza di partiti di opposizione, e tipicamente tutti i partiti legali esprimono sostegno verso l'ideologia ufficiale dello Stato e le sue alte cariche, inoltre, in questi sistemi non è solitamente permessa la libera creazione di partiti[2], che devono essere approvati dalle autorità.Un'ulteriore differenziazione è fra i sistemi monopartitici in cui alle elezioni si possono presentare solo candidati espressi dal partito, e quelli in cui sono ammessi candidati non appartenenti al partito, che si presentano però come candidati indipendenti, questo sistema era particolarmente evidente in Unione Sovietica, dato che il PCUS faceva parte di un'alleanza elettorale chiamata "Blocco dei comunisti e dei senza partito".

Parlamentarismo razionalizzato

Il parlamentarismo razionalizzato è un insieme di tecniche di diritto costituzionale ed elettorale che mira ad evitare un'eccessiva instabilità di governo in un sistema parlamentare.

Partitocrazia

La partitocrazia è un regime politico in cui il potere e la vita politica dello Stato stesso ruotano attorno ai partiti, i quali si sostituiscono agli organi previsti dalla Costituzione.

Polisinodia

La polisinodia (dal greco πολύς, 'molti', e σύνοδος, 'consiglio') fu il sistema di governo in uso in Francia tra il 1715 e il 1718, in cui ogni ministro (segretario di Stato) era sostituito da un consiglio.

Poliarchia

Il termine poliarchia deriva dalle parole greche πολύς (polys = molto, più di uno) e ἀρχή (arkhé =comando) e vale quindi comando di molti.

Postdemocrazia

Una postdemocrazia (dal neologismo inglese post-democracy, coniato dal sociologo e politologo britannico Colin Crouch) è un sistema politico che, pur essendo regolato da istituzioni e norme democratiche, viene in effetti governato e pilotato da grandi lobby (ad es. società multinazionali o transnazionali) e dai mass media.

Perciò l'applicazione delle regole democratiche nella prassi politica, sociale ed economica viene in realtà progressivamente svuotata.

Secondo questa teoria politica le democrazie tradizionali rischiano di perdere parte dei loro caratteri costituenti a favore di nuove forme di esercizio del potere, prevalentemente oligarchiche.Il termine è comparso in particolare per definire una evoluzione in atto nel corso del XXI secolo in molte democrazie. Si tratta di un termine polemico, in quanto richiamerebbe l'attenzione su quelle democrazie riconosciute che stanno tuttavia perdendo alcuni dei loro principi fondamentali ed evolvendo verso regimi di tipo elitario.

Premierato

Col termine premierato (dal francese premier, "primo", qui nel senso di primo ministro) si indicano nel linguaggio politico varianti della forma di governo parlamentare dai contorni non sempre ben definiti.In generale le due caratteristiche che vengono attribuite (solo talvolta congiuntamente) al premierato sono l'indicazione del capo del governo da parte dell'elettorato (se non l'elezione diretta) e/o un ruolo rafforzato dello stesso capo di governo nei confronti del parlamento.[1][2][3][4][5]A seconda di quali di queste caratteristiche gli vengano attribuite, il concetto di premierato può sovrapporsi a quello di forma di governo neoparlamentare (dove il capo del governo è eletto direttamente),[6] a quello di cancellierato (dove il capo del governo, detto cancelliere, ha un ruolo preminente, una maggiore stabilità e una certa legittimazione popolare) o a quello di parlamentarismo a prevalenza del governo (dove il capo del governo riceve un'investitura popolare, seppure indiretta, e il suo legame con la maggioranza parlamentare assicura al sistema un certo grado di stabilità).[7]Il concetto di premierato viene spesso ricollegato alla forma di governo del Regno Unito, il cosiddetto sistema Westminster.

Sistema parlamentare

Il sistema parlamentare è un tipo di forma di governo democratica, la più diffusa in Europa, in cui la volontà popolare è affidata al parlamento.

Essa si può distinguere in due modi:
Repubblica parlamentare: il capo dello stato viene eletto a suffragio diretto o indiretto ed assume un'investitura temporanea.

Monarchia parlamentare: la carica di capo dello Stato viene rappresentata dal monarca, designato per via ereditaria e dinastica.

Entrambe le forme di governo, comunque, sono articolate secondo la stessa fisionomia di tipo monistico (dal greco mònos = uno solo) il che vuol dire che il potere politico si concentra in un unico organo: il Parlamento.

Esso, in virtù del circuito democratico nel quale si articola la democrazia rappresentativa[1], è il mandatario del Corpo elettorale e mandante del potere esercitato dal Governo.
Sotto il profilo giuridico
Il Parlamento, eletto direttamente dal popolo, nella forma di governo parlamentare non ha competenze soltanto legislative, ma ha anche il compito di esprimere il governo e di controllarne l'operato.

Infatti il governo, che detiene il potere esecutivo, è la rappresentazione della maggioranza del parlamento, da esso deve ricevere la fiducia ed è costretto a dimettersi se tale fiducia viene a mancare.

Di contro al potere del parlamento, fa normalmente da contrappeso il potere, assegnato talvolta al governo e talvolta al capo dello stato, di sciogliere le camere e indire elezioni anticipate.In tali sistemi il ruolo decisivo lo assume la maggioranza parlamentare, ovvero la formazione dei partiti, da soli o in coalizione, che - conseguendo la maggioranza nelle assemblee, i cui seggi sono posti in palio mediante il voto popolare - vincono le elezioni e quindi assumono il diritto di formare il Governo.

Tra potere esecutivo e potere legislativo non vi è in genere contrapposizione: infatti il primo è formato dalla stessa maggioranza del secondo e, quindi, ha di fatto il potere di fissare l'agenda dei lavori parlamentari[5].

Nel parlamento comunque sono presenti anche i partiti di opposizione che possono ostacolare l'azione di governo.

Sistema Westminster

Il sistema Westminster (o modello Westminster) è una forma di governo democratica parlamentare sviluppatasi nel Regno Unito e utilizzata da molti fra i paesi che appartengono (o sono appartenuti) al Commonwealth, come Australia, Canada, India, Irlanda, Malaysia, Nuova Zelanda e Singapore.
Essa definisce per altri versi il parlamentarismo in senso stretto come modello di democrazia fondantesi sul ruolo esclusivo del Parlamento come organo deliberativo, prim'ancora che rappresentativo, in quanto depositario in ultima istanza della sovranità del popolo che la esercita per suo tramite.A differenza degli altri regimi parlamentari è tuttavia considerato il modello più significativo di sistema politico maggioritario[1]; consiste in una forma di monocameralismo di fatto, governato da due soli partiti che si alternano alla guida dell'esecutivo (che assume centralità al pari dell'unica camera dominante il processo legislativo); esprime di volta in volta governi monopartitici, mentre altre sue peculiari caratteristiche sono la presenza di flessibilità costituzionale, l'assenza di revisione giurisdizionale, una banca centrale che risponde al governo.

Stato socialista

Uno Stato socialista è uno Stato repubblicano governato da un partito politico che dichiara la sua lealtà ai princìpi del socialismo o delle sue varianti come il marxismo-leninismo.


Altri termini utilizzati per indicare una simile forma statuale sono repubblica democratica (poco usata per evitare confusioni con le repubbliche parlamentari), democrazia popolare, repubblica socialista, Stato operaio, semistato o anche, impropriamente, Stato comunista.

L'espressione stato socialista può indurre equivoci con altre forme di socialismo, dove il socialismo di Stato è visto come il fine (ad esempio il socialismo arabo, il socialismo democratico, l'eurocomunismo o il socialismo del XXI secolo: tuttavia a livello politico spesso viene usata la denominazione Stato socialista o repubblica popolare anche per questi Stati), mentre nelle repubbliche popolari altro non è che uno stadio intermedio verso il raggiungimento del comunismo, una fase finale nella quale si è conseguita l'estinzione dello Stato e la fine della divisione in classi sociali.

Plutocrazia

La plutocrazia (in greco antico πλουτοκρατία?, ploutokratía, a sua volta da πλοῦτος, ploûtos, "ricchezza" e κράτος, kratos, "potere") è il predominio nella vita pubblica di individui o gruppi finanziari che, grazie alla disponibilità di enormi capitali, sono in grado d'influenzare in maniera determinante gli indirizzi politici dei rispettivi governi.[1]
Stando agli scritti di cui la storiografia odierna dispone, l'uso più antico di questo termine risale al 1652[2]. Nella maggior parte dei casi, esso preclude un'accezione prettamente dispregiativa e infatti, a differenza di termini più conosciuti come democrazia, capitalismo, socialismo o anarchia, il concetto di plutocrazia non si basa su una filosofia politica a sé stante.Il termine "plutocrazia" è affine ma distinto da quello di "plutonomia", il quale ultimo allude non esattamente al "governo dei ricchi" (o "governo plutocratico") ma ad un governo che sebbene formalmente democratico, si caratterizza per una produzione legislativa che si volge insistentemente a favore dei ricchi, a discapito del benessere del ceto medio o del ceto più misero.

Stratocrazia

Stratocrazia (dal greco στρατός "esercito", e κράτος "potere") o governo militare indica una forma di governo in cui il potere è detenuto dalla classe militare.

Il concetto generale di "stratocrazia" non deve essere confuso con quello di dittatura militare, la cui portata semantica è più ristretta.

Del resto quando si parla di stratocrazia si fa riferimento ad uno stato democratico, governato dal potere militare, a differenza di una dittatura totalitaria.

Tecnocrazia

La tecnocrazia è un ideale di governo d'impresa sociale che propugna, al presidio dei processi decisionali di un potere esecutivo, il comando diretto o il parere vincolante di esperti nei campi delle scienze dure (es. matematici, fisici), molli (es. psicologi, economisti, giuristi) e della tecnica (es. ingegneri).
Tale sistema, ispirato al principio liberale della divisione del lavoro e delle competenze, contrasta con il concetto che solo i rappresentanti eletti, o figure da questi delegate, dovrebbero essere i principali attori dei processi decisionali al governo di un Paese[1] anche laddove ciò non implichi la soppressione del potere dei rappresentanti o delle elezioni tout court.

Nella tecnocrazia, infatti, la capacità decisionale è valutata in base alla conoscenza professionale e alla capacità di guida piuttosto che all'appartenenza politica o alle attitudini parlamentari[2].Il termine deriva dalle parole greche τεχνη (tecne = "arte" o "tecnica") e κράτος (cratos = "potere"), ovvero "potere della tecnica", e il relativo concetto fu introdotto dal francese Henri de Saint-Simon nel suo Riorganizzazione della Società europea (1814) laddove, affrontando filosoficamente il nodo dell'approccio dei governi alla risoluzione dei problemi sociali, sostenne la necessità di andare oltre l'approccio sperimentale per affrontare questioni politiche e «superare questa infanzia della scienza»;

un secolo più tardi, nel 1919, William Henry Smyth, ingegnere statunitense, inventò la parola technocracy per descrivere «il ruolo delle persone reso effettivo tramite l'azione dei loro servi, gli scienziati e gli ingegneri»[3] nel suo articolo Technocracy—Ways and Means to Gain Industrial Democracy pubblicato su Industrial Management[4].

Va tuttavia fatto presente che Smyth si riferiva alla Industrial Democracy, ovvero una corrente di pensiero inclusionista dei lavoratori nelle decisioni aziendali in fabbriche esistenti o a seguito di rivoluzioni: fu solo dal 1932 in avanti, infatti, che sotto l'influenza dell'ingegnere Howard Scott il termine tecnocrazia iniziò ad assumere il significato di «sistema di governo basato su decisioni prese da tecnici»

Teocrazia

La teocrazia (dal greco antico θεός?, theós, "dio" e κράτος, kràtos, "potere") è la forma di governo secondo cui la gestione delle attività religiose e quelle governative laiche coincidono. Spesso la religione nella teocrazia diventa puro strumento della politica[1]. Differisce dalla ierocrazia, che è invece un rapporto filiale tra il governo civile e quello religioso.Il termine teocrazia significa governo di Dio o da parte di Dio e nella sua accezione più estesa indica un governo basato sulla volontà di Dio o degli Dei.

Nell'antico Israele, quando esso era il popolo di Dio, vigeva una teocrazia, era cioè Dio il Legislatore e colui che stabiliva norme, regole, leggi e princìpi oltre che legali, di comportamento, ecc., anche dal punto di vista religioso. Sempre nella nazione di Israele antica, i sacerdoti non dovevano interferire nelle questioni politiche e i re non dovevano immischiarsi nelle questioni religiose.Nei sistemi indicati come teocratici spesso i governanti civili coincidono con i capi religiosi (per esempio l'imperatore bizantino come capo della Chiesa o il presidente di Cipro arcivescovo Makarios III nel periodo 1960-1974), le politiche governative coincidono con quelle religiose oppure sono fortemente influenzate dai principi di una religione (solitamente quella più diffusa) e tipicamente il governo dichiara di comandare per volere di Dio (come la maggior parte delle monarchie medievali europee, ma anche il regno di Francia fino alla rivoluzione francese) o di un altro potere superiore, come specificato dalla religione nazionale.

Totalitarismo

Il totalitarismo è un idealtipo usato da alcuni studiosi politici e storici per spiegare le caratteristiche di alcune dittature nate nel XX secolo, che mobilitarono intere popolazioni nel nome di un'ideologia o di una nazione, accentrando il potere in un unico partito, in un gruppo ristretto, o in una sola persona.
È il termine più usato dagli storici per definire un tipo di dittatura, affermatosi nel XX secolo, al quale possono essere ricondotti il nazismo, il fascismo e lo stalinismo.

Uno Stato totalitario è caratterizzato soprattutto dal tentativo di controllare capillarmente la società in tutti gli ambiti di vita, imponendo l'assimilazione di un'ideologia: il partito unico che controlla lo Stato non si limita cioè a imporre delle direttive, ma vuole mutare radicalmente il modo di pensare e di vivere della società stessa; e dalla presenza di un universo concentrazionario per l'eliminazione dei nemici del partito e dello Stato.Il termine totalitarismo, inoltre, è usato nel linguaggio politico, storico e filosofico[1] per indicare "la dottrina o la prassi dello stato totalitario", cioè di qualsiasi Stato intenda ingerirsi nell'intera vita, anche privata, dei suoi cittadini, al punto da identificarsi in essi o da far identificare essi nello Stato.

Voto di fiducia

Il voto di fiducia, in senso politico, è lo strumento tipico delle democrazie parlamentari nelle quali il Governo è legato al Parlamento da un mandato di fiducia.
Esso serve ad esprimere il consenso del Parlamento, generalmente l'unico organo pienamente rappresentante della piena volontà popolare, alla formazione di uno specifico esecutivo.
Le modalità mediante le quali il Parlamento può accordare o revocare la fiducia è funzione del tipo di parlamentarismo adottato in un determinato Stato.

Governo di unità nazionale

Un governo di unità nazionale, o governo di coalizione nazionale, è un governo di coalizione che si forma in situazioni particolari di emergenza nazionale, caratterizzato dal temporaneo abbandono delle categorie di maggioranza e opposizione e dal sostegno di tutti o quasi i partiti politici, per fini e/o scopi comuni agli schieramenti contrapposti[1].Caratteristiche I governi di unità nazionale vengono generalmente formati in passaggi transitori caratterizzati da importanti mutamenti politici o da stati d'emergenza[2].Alla base della formazione del governo di unità nazionale c'è, dunque, la necessità di superare uno stato di negazione o di pericolo per le libertà democratiche nonché per l'indipendenza e l'unità della nazione, rimandando la normale gara fra idee e interessi contrapposti a quando la democrazia e la pace saranno ristabilite.Analogamente, un governo di unità nazionale può essere giudicato necessario in momenti relativamente tragici della storia di uno Stato, come di fronte ad un'importante crisi economica o ad una grave minaccia terroristica....

Monarchia assoluta

Per monarchia assoluta si intende una forma monarchica del governo, il cui sovrano non è condizionato da limiti esterni o interni; perciò possiede un potere assoluto, sebbene non totale. Si contrappone così alla monarchia costituzionale, dove i poteri del monarca sono espressamente limitati da una costituzione, ma anche alle forme dispotiche del potere come la tirannide.

Questa forma di governo ebbe il suo sviluppo e massima espressione nell'Europa dell'età moderna, tra i secoli XVI e XVIII: per questo il periodo tra il 1660 e il 1748 viene anche definito come età dell'Assolutismo.[1] Nonostante ciò, ancora oggi rimangono alcune monarchie che possono essere definite assolute.

Il potere del monarca era assoluto ma non illimitato, distinguendo così le monarchie assolute da forme di governo autocratiche come dispotismi e tirannidi. La legittimazione del Sovrano tramite il diritto divino infatti lo obbligava a rispettare le leggi naturali, preesistenti allo Stato, come il diritto di proprietà. Inoltre era comunque tenuto a considerare alcune leggi fondamentali del regno come il diritto di successione.

Monarchia costituzionale

La monarchia costituzionale è una forma di monarchia nella quale il sovrano regna, ma ha poteri limitati e stabiliti da una costituzione, che sono tuttavia più vasti di quelli di cui godrebbe in un sistema parlamentare. Il Re è quindi capo dello stato ed è inoltre capo del governo, la cui gestione è affidata però ad un Primo Ministro scelto dal Re stesso. Il Re può inoltre esercitare il potere legislativo, anche se tipicamente lo esercita assieme ad un'assemblea legislativa come un Parlamento (vedasi ad esempio il Regno d'Italia e l'Impero tedesco).

Nella monarchia costituzionale a capo dello Stato c'è un sovrano che esercita i poteri secondo uno Statuto costituzionale concesso dal monarca, o una Costituzione approvata dal parlamento o da un'assemblea costituente. In quest'ultimo caso si parla più precisamente di monarchia parlamentare.Al sovrano spettano poteri rappresentativi e quelli di nomina di altre cariche, come quelle della magistratura. Il monarca concorre alla prassi legislativa attraverso il potere di nomina dei membri di una delle due Camere del Parlamento – si tratta della Camera alta che ha, tuttavia, in genere poteri più ristretti, rispetto a quella eletta dal popolo; inoltre, a seconda delle costituzioni, il monarca può conservare un potere di veto, parziale o assoluto, all'atto della promulgazione delle leggi; oggi, per esempio, senza la firma del Granduca, nessuna legge può entrare in vigore nel Lussemburgo: egli dispone di un diritto di veto assoluto, sebbene il Granducato si configuri più come una monarchia parlamentare che costituzionale.Il potere giudiziario, infine, viene amministrato da un corpo di funzionari a ciò preposti, i giudici, la cui indipendenza è garantita dal sovrano; essi amministrano la giustizia in suo nome. In questa formula, come si vede, il capo del governo non è che un fiduciario del sovrano; pertanto, l'eventuale voto di sfiducia da parte del Parlamento non può determinarne la caduta.La naturale evoluzione della monarchia costituzionale è la monarchia parlamentare, in cui la figura del re funge da garante della costituzione e dell'unità nazionale - come ad esempio in Spagna e in Gran Bretagna - rendendosi assimilabile alla figura del presidente di una Repubblica parlamentare; non ha più il potere esecutivo, in quanto la nomina del primo ministro è affidata soltanto formalmente al monarca, mentre di fatto egli è indicato dalle forze politiche di maggioranza presenti nel parlamento, al quale spetta dare la fiducia al governo.

In Italia la prima Carta Costituzionale si ebbe nel 1812 nel Regno di Sicilia quando venne promulgato il primo Statuto a Palermo. Poi nel Regno delle Due Sicilie nel 1820 e nel 1848 (l'anno della Primavera dei popoli) fu concessa una Costituzione, tuttavia ritirata e promulgata più volte, non agendo mai completamente e rimanendo più teorica che pratica.Sempre nel Regno di Sicilia, nel luglio del 1848, venne emanato un nuovo Statuto costituzionale non ottriato, in quanto approvato e promulgato dal Parlamento siciliano.

Nel 1848, sotto la spinta dei moti, anche Leopoldo II di Toscana, Papa Pio IX e Carlo Alberto di Savoia dovettero concedere uno statuto costituzionale. L'unica tra queste che rimase in vigore anche dopo il 1848 fu quella del Regno di Sardegna che prese il nome di Statuto Albertino.Lo stesso "Statuto" fu poi di fatto la prima costituzione del Regno d'Italia dal 1861 fino al 1946, anno nel quale l'Italia divenne una repubblica. La natura flessibile dello Statuto rese possibile la trasformazione della monarchia costituzionale italiana in una monarchia parlamentare ma anche, in seguito, la formazione dello Stato fascista.....

Monarchia elettiva

La monarchia elettiva è una forma di governo di tipo monarchico nel quale il capo di Stato, che ha titolo e poteri di monarca (re, imperatore, pontefice, ecc.), viene eletto, di norma da un collegio ristretto di principi, più raramente da un'assemblea più estesa. La forma di governo opposta, più diffusa, è la monarchia ereditaria. ..

Monarchia ereditaria

Nella monarchia ereditaria tutti i monarchi provengono dalla stessa famiglia, ed il potere è trasferito da un membro ad un altro della famiglia. Questo sistema ha il vantaggio di portare stabilità e continuità nell'opera del regnante, tanto quanto sono stabili i legami interni della famiglia.Per esempio, quando il re o la regina muore o abdica, la corona passa alla generazione successiva, ovvero ai figli, e dopo di loro ai nipoti, o in assenza, a fratelli, zii, cugini o altri parenti. L'ordine di successione è definito dalla legge, quello più frequente è basato sulla primogenitura, ma esistono anche altri metodi.

Monarchia federale

Una monarchia federale è una federazione di Stati con un singolo monarca in qualità di capo di Stato dell'intera federazione, ma in cui sono presenti altri sovrani a capo di circoscrizioni sub-statali, che formano unitamente la Monarchia.Negli ultimi anni il Regno di Spagna è stato spesso classificato come monarchia federale, nonostante non sia ufficialmente designato come tale. Il Regno del Belgio è uno Stato federale dal 1993.[2] Il Canada e l'Australia sono entrambi monarchie federali e condividono lo stesso monarca.[3][4] In entrambi i casi il sovrano è rappresentato a livello nazionale da un Governatore generale, mentre sussistono un luogotenente governatore per le province Canadesi oppure un governatore per gli Stati federati dell'Australia.Attualmente il concetto di monarchia federale è più facilmente identificabile negli Emirati Arabi Uniti e in Malaysia.[5] In entrambi i Paesi infatti il capo di Stato della federazione è scelto tra i capi (emiri e sultani rispettivamente) che governano gli Stati costituenti....

Monarchia parlamentare

La monarchia parlamentare è una forma di governo, appartenente alle forme di democrazia rappresentativa, che prevede la prevalenza del parlamento rispetto a quelle del monarca, di solito relegato in un ruolo cerimoniale.

Il classico esempio di monarchia parlamentare è rappresentato dal Regno Unito. Secondo il motto tradizionale, il sovrano britannico regna, ma non governa. Il potere esecutivo è affidato al governo guidato dal primo ministro. La nomina del premier è affidata al monarca, dovendo esso scegliere il leader del partito che abbia vinto le elezioni. Nei fatti, il primo ministro guida la politica nazionale, ma non può nominare e revocare a sua discrezione i ministri né sciogliere il parlamento, in quanto tali atti legalmente possono essere effettuati solamente dal monarca. Nel momento in cui si debbano affrontare problemi di particolare delicatezza politica, è uso che si riunisca il Consiglio di Gabinetto, un'assemblea ristretta formata solo dai ministri più importanti. Due ministri hanno particolari compiti istituzionali: il Cancelliere dello Scacchiere, che è il titolare delle finanze, e il Lord cancelliere, ministro della giustizia.
Il parlamento ha una struttura bicamerale...
Per il tramite del Commonwealth, il modello parlamentarista britannico si è diffuso in gran parte delle ex colonie inglesi. Addirittura, diversi Paesi riconoscono tutt'oggi Sua Maestà il re Carlo III come il proprio sovrano, localmente rappresentato da un governatore generale; ciò anche se in questi Paesi i poteri del monarca sono ancora meno forti che nel Regno Unito...

Premierato

Col termine premierato (dal francese premier, "primo", qui nel senso di primo ministro) si indicano nel linguaggio politico varianti della forma di governo parlamentare dai contorni non sempre ben definiti.In generale le due caratteristiche che vengono attribuite (solo talvolta congiuntamente) al premierato sono l'indicazione del capo del governo da parte dell'elettorato (se non l'elezione diretta) e/o un ruolo rafforzato dello stesso capo di governo nei confronti del parlamento.[1][2][3][4][5]A seconda di quali di queste caratteristiche gli vengano attribuite,

il concetto di premierato può sovrapporsi a quello di forma di governo neoparlamentare (dove il capo del governo è eletto direttamente),[6]

a quello di cancellierato (dove il capo del governo, detto cancelliere, ha un ruolo preminente, una maggiore stabilità e una certa legittimazione popolare)

o a quello di parlamentarismo a prevalenza del governo (dove il capo del governo riceve un'investitura popolare, seppure indiretta, e il suo legame con la maggioranza parlamentare assicura al sistema un certo grado di stabilità).[7]Il concetto di premierato viene spesso ricollegato alla forma di governo del Regno Unito, il cosiddetto sistema Westminster.

Repubblica

La repubblica (dal latino: res publica, "cosa pubblica", da intendersi come "stato del popolo") è una forma di governo di uno Stato, appartenente alle forme di democrazia rappresentativa o aristocratica, in cui la sovranità viene esercitata dal popolo secondo forme stabilite dal sistema politico che, nei sistemi repubblicani moderni, può prevedere una costituzione scritta o una serie di leggi costituzionali.

Repubblica direttoriale

Una repubblica direttoriale è un tipo di repubblica in cui un organo collegiale composto da una pluralità di persone fisiche funge da Capo dello Stato e del Governo, senza dipendere dal voto di fiducia del Parlamento, ma solo dalla consultazione elettorale.Tale forma di governo, il cui primo esempio è rappresentato dal Direttorio francese del 1795 (ma anche il precedente governo della Convenzione nazionale e del Comitato di salute pubblica, formalmente assemblearismo, nonché il successivo Consolato sono assimilabili a questa forma), è attualmente adottata soltanto dalla Svizzera, tanto a livello federale quanto per i singoli Cantoni membri della Confederazione. Solo a livello cantonale, però, l'esecutivo è eletto direttamente dal popolo.
Nel passato, tale sistema costituzionale fu adottato in Uruguay tra il 1952 e il 1967 durante il Consejo Nacional de Gobierno e in Jugoslavia dalla morte del maresciallo Tito nel 1980 allo scioglimento della federazione nel 1992. In ambo i casi non rimase in vigore che per un breve lasso di tempo.Questo sistema di governo fu in vigore formalmente anche in paesi del blocco orientale, come nella Repubblica Democratica Tedesca con la costituzione nel 1960 del Consiglio di Stato. In pratica tuttavia questo organismo era subordinato al Comitato Centrale della SED, dove venivano prese tutte le decisioni più importanti.[1]Un sistema simile si vide precedentemente nella Lega Lombarda, dove il compito di guidarla era affidato ad un consiglio di dotti nominati dai singoli comuni, l'universitas,[2] e nel Priorato delle Arti della Repubblica di Firenze.All'apparenza il Consiglio federale svizzero potrebbe sembrare un tipico governo parlamentare; tecnicamente non si tratta, tuttavia, di una riunione di ministri, bensì di un collegio di capi di Stato.Il Presidente di turno della Confederazione è in effetti soltanto un primus inter pares con funzioni di rappresentanza in particolare per la diplomazia con gli altri Stati, senza alcun potere né di direzione né di coordinamento dell'attività dei colleghi[3].Il legame del sistema direttoriale elvetico con il sistema presidenziale è ancora più evidente per i Governi cantonali, i quali attualmente sono eletti tutti direttamente dal popolo.

A livello federale, invece, la somiglianza più forte con il sistema presidenziale sta nel fatto che l'esecutivo non debba contare su una maggioranza precostituita nell'assemblea legislativa.La composizione del consiglio federale infatti comprende esponenti dei diversi partiti politici, appartenenti tanto alla sinistra quanto alla destra.

Inoltre, anche se eletti dall'assemblea federale, i consiglieri sono tuttavia in carica per un tempo predeterminato e non sono, quindi, tenuti ad una responsabilità politica continuativa verso il potere legislativo.

In altre parole, la Svizzera non conosce crisi di governo, né mozioni di sfiducia; reciprocamente, il Governo non ha alcun potere di scioglimento delle Camere.Ne consegue che il Consiglio federale o singoli suoi membri rimangono in carica anche qualora il loro indirizzo politico, nella forma ad esempio di un progetto di legge, sia rifiutato dall'assemblea federale, dai cantoni o direttamente dal popolo.

Tuttavia, gli altri organi di governo (ed anche il popolo stesso, mediante l'ampia diffusione degli strumenti di democrazia diretta) conservano in Svizzera un ruolo importante nell'attività di formazione delle nuove leggi.

Repubblica parlamentare

La repubblica parlamentare è una forma di governo in cui la rappresentanza della volontà popolare è affidata, tramite elezioni politiche, al parlamento, che in quanto tale, elegge in modi diversi sia il governo che (in alcuni casi) il presidente della repubblica.Il presidente della repubblica ha una funzione di garanzia verso le parti politiche e di rappresentanza dell'unità nazionale, perciò usualmente non ha forti poteri di influenza politica sulle istituzioni.

Il parlamento si rapporta con il governo tramite il voto di fiducia: in questo modo esso ha perennemente il controllo sugli atti dell'esecutivo con possibilità di revocarlo e nominarne un altro.

Il giudizio sull'operato di una certa maggioranza parlamentare e del suo governo viene quindi espresso dai cittadini solo tramite il rinnovo dell'assemblea legislativa, diversamente da quanto avviene nelle repubbliche presidenziali.

Tale forma di governo è quella dominante in Europa[1]. Vi sono anche repubbliche parlamentari in cui il presidente è eletto direttamente a suffragio universale.

I vantaggi di questo sistema di governo sono:Equa divisione dei poteri senza alcun rischio di possibili derive autoritarie da parte di alcun organo statale.
Più svincoli al parlamento.
Nel caso in cui il Capo del Governo non risponda più alle esigenze dei cittadini, il parlamento, cioè la rappresentanza di questi ultimi, può facilmente destituire il Premier per nominare un altro.
Gli svantaggi sono:Il capo dello Stato non ha sostanziali poteri propri: rappresenta l’unità nazionale ma non detiene poteri politici.
Il capo del governo, nelle repubbliche parlamentari, non è eletto dai cittadini, mettendo quindi a rischio il concetto di “potere del popolo”.

Repubblica presidenziale

La repubblica presidenziale (o presidenzialismo) è una forma di governo, che appartiene alle forme di democrazia rappresentativa, in cui il potere esecutivo si concentra nella figura del Presidente che è sia il capo dello Stato sia il capo del governo.

Generalmente questo è democraticamente eletto direttamente dai cittadini e forma il suo governo; essendo capo di Stato non ha bisogno di voto di fiducia parlamentare anche perché, avendo già ottenuto il voto della maggioranza dei cittadini, non ha bisogno della fiducia dei loro rappresentanti. La legittimazione attraverso il voto conferisce al presidente una chiara superiorità rispetto ai suoi ministri, non sempre rimarcata nei sistemi parlamentari.

Il Parlamento, eletto indipendentemente dal Presidente, è il solo titolare del potere legislativo.

Per controbilanciare il grande potere politico affidato al Presidente, infatti, ai deputati viene affidata l'esclusiva potestà di iniziativa legislativa.

Il Presidente non può assolutamente modificare le leggi se non affidandosi a deputati a lui vicini che agiscano secondo i desideri del Capo dello Stato.

La potestà legislativa non può essere delegata in alcun modo al governo neanche per motivi d'urgenza.

Questa netta divisione funzionale fra Parlamento e Presidente si riflette nell'insindacabilità politica reciproca fra i due organi: il Parlamento non può licenziare il Presidente il quale a sua volta non può sciogliere le Camere.
È il principio cardine della separazione dei poteri che garantisce la democraticità di questa forma di governo.Tuttavia è presente un sistema di controllo reciproco (checks and balances, ossia pesi e contrappesi) con cui i titolari dei suddetti due poteri si limitano:

il parlamento ha il potere della borsa (approvazione del bilancio e degli interventi comportanti nuove spese),

mentre il presidente è titolare del potere di bloccare le leggi emanate dal parlamento.

A corollario del sistema, secondo i principi di Montesquieu, vi è l'indipendenza del potere giudiziario, il quale è diretto da una Corte Suprema nominata dal Presidente ma da quest'ultimo totalmente autonoma, in quanto non revocabile e vitalizia.

Tuttavia, il possesso da parte del Presidente del monopolio della forza statale, in quanto il potere esecutivo è quello deputato all'uso delle forze dell'ordine, delle forze armate e dei servizi segreti, rappresenta un potente punto di vantaggio rispetto agli altri organi istituzionali.

A volte l'istituzione della repubblica presidenziale è usata per dare legittimità a quella che nei fatti è una dittatura, dove il presidente/dittatore tiene sotto controllo con la forza le assemblee legislative e il sistema giudiziario, finendo in ultimo per avere il controllo sulle elezioni presidenziali da cui trae la legittimità a governare.

Un esempio storico è la presidenza di Napoleone III a capo della Seconda repubblica francese....

Repubblica semipresidenziale

La repubblica semipresidenziale o più correttamente, un regime/sistema semipresidenziale (il «semipresidenzialismo») è una forma di governo, appartenente alle forme della democrazia rappresentativa o indiretta. In tale contesto si ha una struttura diarchica nella gestione del potere esecutivo, diviso tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro[1].

Oltre a ciò, il governo si trova a dipendere dalla fiducia di due organi designati da due differenti consultazioni elettorali, il Presidente della repubblica e il Parlamento.


Il Primo Ministro viene perciò nominato dal Presidente, ma necessita, insieme al resto del suo esecutivo, della fiducia parlamentare.
In sintesi con sistema semipresidenziale si intende un sistema nel quale:il Presidente della repubblica è eletto direttamente dal popolo e, soprattutto, ha sostanziali e reali poteri propri;
il Primo Ministro e il suo Governo sono responsabili davanti al Parlamento, in quanto espressione della maggioranza di esso a seguito delle elezioni.

Diverse nazioni dell'Europa occidentale possiedono o possedevano queste caratteristiche[2]: la Repubblica di Weimar (1919-1933)[3], la Finlandia[4] (1919-2000), l'Austria[5] (dal 1929), l'Irlanda[5] (dal 1937), l'Islanda[5] (dal 1945), la Francia (dal 1958/'62[6]) e il Portogallo[7][8] (dal 1976). Nell'Europa orientale questo ordinamento è in vigore ad esempio in Lituania, Ucraina e Romania.Questa forma di governo è generalmente caratterizzata dai seguenti punti:l'elezione del Presidente della repubblica avviene con voto popolare distinto ed autonomo rispetto a quello del Parlamento[6];
il presidente della repubblica ha reali prerogative e poteri propri che può esercitare;
il potere esecutivo è condiviso con il Primo Ministro e il Governo, che però può essere scelto ed eventualmente revocato dal Presidente della repubblica;
Il primo ministro ed il governo sono espressione della maggioranza parlamentare e possono essere sfiduciati dal parlamento ed in alcuni casi revocati dal presidente; quest'ultimo non è ovviamente sfiduciabile;
l'eventuale scioglimento del Parlamento da parte del Presidente della repubblica avviene nei limiti costituzionali.
...

Falsi semipresidenzialismi

Formalmente, il sistema semipresidenziale fu adottato anche in numerosi Stati del Terzo Mondo (soprattutto nell'Africa francofona).

Tuttavia la stragrande maggioranza di questi stati è totalmente o in gran parte priva di ogni crisma di democraticità, essendo assenti elezioni multipartitiche o svolgendosi consultazioni popolari assolutamente non libere, con minacce ed incarcerazioni di esponenti dell'opposizione e monopolio dell'informazione da parte del Governo.

In tali casi il partito del Presidente è o unico o decisamente maggioritario e dunque ogni controllo parlamentare sull'operato del Capo dello Stato è puramente formale.

Il Presidente, che di norma tende a mantenere la carica a vita, non è nient'altro che un dittatore più discreto a capo di uno stato autoritario, attuando quella che in spagnolo viene chiamata una dictablanda.
Tali sistemi autoritari o a volte totalitari – che siano semipresidenziali o presidenziali –, estranei alle forme di Stato democratiche – democrazia illiberale o democrazia totalitaria –, sono dunque da considerarsi delle vere e proprie dittature.Secondo il Democracy Index o il Polity data series[26] o il Democracy Ranking[27], tra i paesi con un sistema semipresidenziale solo il Burkina Faso, la Francia, la Georgia, la Guyana, il Kirghizistan, la Lituania, il Madagascar, la Mongolia, il Portogallo, la Romania, il Senegal, lo Sri Lanka, Taiwan, Timor Est e la Tunisia sono dei paesi democratici....

Androcrazia

Androcrazia è un termine che deriva dall'unione delle parole greche ἀνήρ ("uomo"), genitivo ἀνδρός andros, e κράτος kratos ("governo") e lo si intende come governo dei maschi.

Si tratta di una forma di governo in cui i governanti sono uomini.

Al di là del suo significato letterale, il termine include l'esercizio del potere maschile in generale non soltanto non condiviso con la donna, ma con questa quale soggetto subordinato.

Anarchismo

L'anarchismo è definito come la filosofia politica applicata[1] o il metodo di lotta alla base dei movimenti libertari volti fattualmente già dal XIX secolo al raggiungimento dell'anarchia come organizzazione societaria, teorizzante che lo Stato sia indesiderabile, non necessario e dannoso[2][3][4][5][6][7] o in alternativa come la filosofia politica che si oppone all'autorità o all'organizzazione gerarchica nello svolgimento delle relazioni umane.[8][9][10][11][12][13]

I fautori dell'anarchismo, noti come anarchici, propongono società senza Stato basate sulle associazioni volontarie[14][15] e non gerarchiche.

Storicamente, il movimento anarchico si è sviluppato in seno al movimento operaio in quanto espressione, al pari delle altre correnti socialiste, della protesta dei lavoratori contro lo sfruttamento moderno.

Su questo punto, esso può essere considerato come una reazione radicale alla condizione operaia del XIX secolo, caratterizzata dalla forte gerarchizzazione del salariato e dalla netta divisione in classi della società.

Dalla loro nascita, tuttavia le idee anarchiche entrano in conflitto sia con le concezioni riformiste del socialismo (che sostenevano la possibilità di cambiare "progressivamente" le basi inegualitarie della società capitalista) che con le concezioni marxiste, in particolare per quanto riguarda l'uso dello stato come mezzo rivoluzionario.L'obiettivo della teoria anarchica è la nascita di una società di uomini e donne liberi e uguali dal punto di vista dei diritti.

Libertà ed eguaglianza dei diritti sono i due concetti chiave attorno ai quali si articolano tutti i progetti libertari.

Differenze sorgono sull'interpretazione del concetto di eguaglianza:

mentre infatti le correnti che si rifanno al comunismo considerano desiderabile e perseguono l'eguaglianza considerata come uniformità dal punto di vista dei mezzi a disposizione di ogni individuo per perseguire i propri scopi,

le correnti che sostengono il libero mercato (i sostenitori del cosiddetto "socialismo di mercato") considerano l'uniformità come un'utopia che oltre ad essere indesiderabile è, a causa della naturale diversità degli individui, irraggiungibile.In quanto socialisti, tutti gli anarchici sostengono il possesso collettivo dei mezzi di produzione e di distribuzione.

In quanto libertari, essi pensano che la libertà dispieghi il suo reale significato in quanto accompagnata dall'eguaglianza. Libertà ed eguaglianza devono essere "concrete", cioè sociali e fondate sul riconoscimento uguale e reciproco della libertà di tutti.
Mentre il pensiero borghese liberale aveva come motto "la mia libertà finisce dove inizia la tua", per gli anarchici (a eccezione degli anarco-individualisti) la libertà dell'individuo non è limitata ma confermata dalla libertà altrui.
Per realizzare una tale società, gli anarchici ritengono indispensabile combattere non solo le forme di sfruttamento economico ma anche quelle di dominazione politica, ideologica e religiosa.

Per gli anarchici, tutti i governi, tutti i poteri statali, quale che sia la loro composizione, origine e legittimità, rendono materialmente possibile la dominazione e lo sfruttamento di una parte della società sull'altra.


Secondo Proudhon, lo Stato non è che un parassita della società che la libera organizzazione dei produttori e dei consumatori deve e può rendere inutile.

Su questo punto le concezioni anarchiche sono totalmente divergenti dalle concezioni liberali che fanno dello Stato l'arbitro necessario ad assicurare la pace civile.Per la critica anarchica, il ricorso ad una dittatura, definita proletaria, non ha condotto al deperimento dello Stato (e alla sua "estinzione" in termini marxiani) ma allo sviluppo di una enorme burocrazia fonte di soffocamento della vita sociale e della libera iniziativa individuale.Al modo di organizzazione della vita sociale governativo e centralizzatore, i libertari oppongono un modo di organizzazione federalista che permetta di sostituire lo Stato, e tutta la sua macchina amministrativa burocratica, attraverso la presa in carico collettiva da parte degli stessi interessati di tutte le funzioni inerenti alla vita sociale che si trovano precedentemente monopolizzate e gestite da organismi statali, posti al di sopra della società.Il federalismo, in quanto modo di organizzazione, costituisce il punto di riferimento centrale dell'anarchismo, il fondamento e il metodo sul quale si costruisce il socialismo libertario.

Il federalismo così inteso ha ovviamente ben poco a che vedere con le forme conosciute di federalismo politico praticato da un buon numero di Stati.

Per i libertari non si tratta di una semplice tecnica di governo ma di un principio di organizzazione sociale a sé stante, capace cioè di inglobare tutti gli aspetti della vita di una collettività umana.
Il pensiero anarchico è dunque ben lontano dal negare il problema dell'importanza dell'organizzazione, ma esso si pone come obiettivo un'altra forma di organizzazione con la quale rispondere agli imperativi collettivi.

Gli uni e le altre si associano per garantirsi vicendevolmente e per provvedere ai bisogni individuali e collettivi.

Così, se l'autogestione nelle imprese rende possibile la sostituzione del salariato con la realizzazione del lavoro associato, l'organizzazione federativa dei produttori, delle comuni, delle regioni permette la sostituzione dello Stato.Essa intende presentarsi come il complemento indispensabile per la realizzazione del socialismo e la migliore garanzia della libertà individuale.

Il fondamento di tale organizzazione è il contratto, uguale e reciproco, volontario, non "teorico" ma effettivo, che si può modificare per volontà dei contraenti (associazioni dei produttori e dei consumatori, ecc.) e capace di riconoscere il diritto di iniziativa di tutti i componenti della società.
Così definito, il contratto federativo permette di precisare anche i diritti e i doveri di ciascuno e di sviluppare i principi di un vero diritto sociale in grado di regolamentare gli eventuali conflitti che possono sorgere tra individui, gruppi o collettività, o anche fra regioni, senza per altro rimettere in causa l'autonomia dei suoi componenti, il che permette all'organizzazione federalista di opporsi tanto al centralismo che al "lasciar fare" dell'individualismo liberale.Secondo gli anarchici tuttavia una tale organizzazione non può pretendere di sopprimere tutti i conflitti ed essi potranno continuare a prodursi a tutti i livelli anche nella società federalista.

Tuttavia il federalismo costituisce un metodo per risolvere le questioni sociali nel rispetto della massima libertà di ciascuno senza dar ricorso ad arbitraggi governativi possibili fonti di nuovi privilegi. Inoltre gli anarchici sostengono che i problemi sociali, nell'organizzazione socialista verrebbero affrontati e risolti nell'interesse di tutti, non semplicemente repressi come è solito fare lo Stato (quando addirittura non li favorisce per aumentare nei sottoposti il bisogno di un'autorità regolatrice).Per gli anarchici esiste un legame indissolubile tra il fine perseguito e i metodi adoperati per raggiungerlo.

Tuttavia essi pensano che il fine non giustifichi i mezzi e che questi ultimi devono sempre, nella misura del possibile, essere in accordo con il fine perseguito.Lo scopo dell'azione anarchica non vuole essere in alcun caso la "conquista" del potere o la gestione dell'esistente.L'approccio dei libertari è quello di opporre soluzioni sociali alle soluzioni politiche dimostrandosi con ciò non politici ma antipolitici.

D'altra parte, storicamente, i libertari hanno sempre considerato almeno con scetticismo l'idea di poter utilizzare l'arma elettorale o il parlamentarismo per mutare le condizioni di vita in seno alle democrazie borghesi.

All'azione politica e parlamentare, tesa alla conquista del potere, essi preferiscono l'azione diretta di massa, vale a dire l'autogestione generalizzata e senza deleghe di potere.I libertari ritengono che per i lavoratori la pratica dell'azione diretta, e in particolare dello sciopero, sia anche il migliore e più efficace mezzo di lotta. Essi propagandano inoltre l'autorganizzazione e l'azione collettiva e autonoma dei lavoratori.Gli anarchici non sono e non aspirano a divenire un'avanguardia o a svolgere un ruolo dirigente, poiché ritengono che non esista nessuno che possa occuparsi dei propri affari meglio dell'interessato stesso.

Ma perché ciò sia possibile occorre che i lavoratori prendano coscienza di ciò che Proudhon ha definito la "loro capacità politica".

I lavoratori rappresentano la forza reale di una società e solo da essi può venire una sua trasformazione profonda.

L'azione anarchica ha sempre mirato, prima di ogni altra cosa, alla difesa degli sfruttati e appoggia tutte le rivendicazioni che vanno nel senso di un miglioramento delle condizioni di vita e del progresso sociale.Numerosi libertari hanno visto nelle organizzazioni sindacali non soltanto degli organismi di difesa degli interessi dei salariati, ma anche una potenziale forza di trasformazione sociale.


Da questo punto di vista, il federalismo libertario non può essere realizzato senza il concorso attivo dei sindacati operai poiché, da una parte, questi ultimi sono qualificati ad organizzare la produzione e, dall'altra, essi hanno il vantaggio di raggruppare i lavoratori in quanto produttori.


Da un punto di vista libertario, un'organizzazione sindacale deve, nel suo funzionamento come nei suoi principi:cercare di mantenere la sua autonomia nei riguardi di tutte le organizzazioni politiche che vorrebbero controllarla e nei riguardi dello Stato;

praticare il federalismo e una vera democrazia diretta dal basso, sole garanzie solide contro ogni forma di burocratizzazione;

darsi contemporaneamente l'obiettivo di ottenere la soddisfazione delle rivendicazioni immediate, materiali, e di preparare i lavoratori ad assicurare la gestione della produzione nel futuro.

Quest'ultimo punto è assai importante poiché, per gli anarchici, il sindacato e l'azione sindacale non sono e non possono essere considerati come una finalità in sé. La sua autonomia non deve significare "neutralità" nei riguardi del potere o dei partiti perché ciò significherebbe perdere una gran parte delle sue potenzialità di cambiamento e di rottura.

Gli anarchici ritengono che il sindacato, se non vuol cadere nel tradeunionismo, si doti di un programma di trasformazione sociale e di una pratica conseguente.
L'azione sindacale non è tuttavia il solo mezzo di lotta di cui dispongono i lavoratori, che possono e devono, secondo le circostanze dotarsi delle forme organizzative e di resistenza che paiono loro utili e opportune.

Autocrazia

L'autocrazia è una forma di governo in cui un singolo individuo detiene un potere assoluto ed incontrastabile.

In pratica, un autocrate è una figura che non solo ha la suprema titolarità su tutti i poteri dello stato, ma è essa stessa l'unica entità nello stato dotata di potere decisionale, mentre ogni altro funzionario è privo di qualunque indipendenza giuridica effettiva, è privo di funzioni o direttamente non esiste, e che esercita senza alcuna limitazione o vincolo.

Un'autocrazia, pur essendo più comune nelle monarchie, non è solo una versione estremizzata ed altamente potenziata della monarchia assoluta, ma un enorme potenziamento di qualsiasi stato autoritario, sia esso monarchico o repubblicano.

Dagli ultimi anni del XX Sec. sta prendendo forma un nuovo tipo di regime, considerato un ibrido, tra i classici regimi autocratici e le democrazie: la cosiddetta "autocrazia elettiva", regime nella quale chi è eletto al potere, non solo condiziona col suo programma e comportamento l'indirizzo politico e sociale del Paese, ma esercita un diretto e oppressivo controllo e censura su tutte le libertà presenti (pensiero, parola, stampa, media, associazioni, religioni, ideali e appartenenze politiche) pur mantenendo in auge la possibilità di nuove "regolari" elezioni politiche ed amministrative, compresi i referendum, nazionali o locali: eventi che risultano però, ai controlli delle varie commissioni di garanzia internazionali, sempre più spesso piuttosto condizionati, se non addirittura del tutto falsati.

Tra gli esempi attuali di questi regimi autocratici elettivi possono annoverarsi la Federazione Russa, la Bielorussia, la Turchia, l'Ungheria e alcune repubbliche asiatiche dell'area ex-sovietica...

Centrismo

Centrismo[1][2] o centro è il termine usato per definire l'area dello schieramento politico che si colloca fra i conservatori (destra) e i progressisti (sinistra).

Il centrismo è una visione o una posizione politica che implica l'accettazione e il sostegno di un equilibrio di uguaglianza sociale e un grado di gerarchia sociale, mentre si oppone ai cambiamenti politici che si tradurrebbero in un significativo spostamento della società fortemente a sinistra o a destra.[3]
Sia la politica di centro-sinistra che quella di centrodestra implicano un'associazione generale con il centrismo che si combina con una certa inclinazione ai rispettivi lati dello spettro politico sinistra-destra.


Varie ideologie politiche, come il cristianesimo democratico e il liberalismo sociale (o moderno), possono essere classificate come centriste,[4] così come la terza via, un movimento politico moderno che tenta di conciliare la politica di destra e quella di sinistra sostenendo una sintesi delle piattaforme economiche di centrodestra con le politiche sociali di centrosinistra.[5][6]
Esso ha un significato diverso nella tradizione marxista, dove si analizza sostanzialmente la posizione intermedia tra rivoluzionari e riformisti rivendicata dai partiti dell'Unione dei Partiti Socialisti per l'Azione Internazionale.In Italia, dal 1946 in poi, il centrismo è stato principalmente sinonimo di cristianesimo democratico.

La DC ha racchiuso al proprio interno variegate posizioni sia in campo economico-sociale che culturale, tutte, però, cresciute nel comune alveo della dottrina sociale della Chiesa cattolica.Accanto alla DC, in Italia, altri partiti inseriti nella corrente "centrista" da alcuni esperti e analisti sono stati il Partito Liberale Italiano (PLI), il Partito Repubblicano Italiano (PRI) e il Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), il primo collocato più precisamente nel centro-destra e gli altri due nel centro-sinistra.

Il PLI è l'erede della cultura liberale al governo del paese dal 1861 al 1922, il PRI della cultura mazziniana. Il primo può genericamente essere definito un partito liberale conservatore (almeno fino alla svolta lib-lab di fine anni settanta; difatti altri studiosi lo collocano come un partito che, in origine, era esclusivamente di "destra"), mentre il secondo liberale sociale (secondo una definizione di Ugo La Malfa).

Soprattutto in seguito agli anni Settanta, periodo che vide la definitiva affermazione all'interno del PLI della corrente della "sinistra" interna, PLI e PRI tesero sempre più a identificarsi in una comune nuova area politica di ispirazione socio-liberale, da cui le liste comuni per le elezioni europee.[29][30][31][32]È possibile inoltre definire "centrista" anche il PSDI, partito socialdemocratico e moderato fondato da Giuseppe Saragat, che scelse fin dalla sua fondazione la partecipazione ai governi centristi e rappresentò sempre un alleato fedele per la DC. Il PSDI in pratica, anticipando di quarant'anni le mosse dei partiti socialdemocratici europei, portò la socialdemocrazia italiana su posizioni di centro: una "terza via" ante litteram, potremmo dire.

Pur essendo il PSDI un partito complessivamente "centrista", al suo interno non mancava però un'area di "sinistra" (come del resto anche nel PRI) che teneva a rimarcare la matrice socialista del partito e pur non volendo rinunciare agli ottimi rapporti con la DC, guardava con più "familiarità" al PSI.[33][34][35]Nell'epoca della cosiddetta Seconda Repubblica e, segnatamente, a partire dal 1994, possono definirsi centristi:partiti di ispirazione democristiana: Centro Cristiano Democratico (CCD), Cristiani Democratici Uniti (CDU) e Democrazia Europea (DE), confluiti nell'Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC), Partito Popolare Italiano (PPI), confluito in Democrazia è Libertà - La Margherita (DL), Popolari UDEUR (UDEUR), Democrazia Cristiana per le Autonomie (DCA), Popolo della Famiglia (PdF);

partiti di ispirazione laica o liberale: Rinnovamento Italiano (RI) e I Democratici, confluiti in DL, Patto Segni (Patto), Riformatori Liberali (RL), Partito Repubblicano Italiano (PRI), Radicali Italiani (Rad), Movimento Repubblicani Europei (MRE), Italia Viva (IV), +Europa e Azione;

partiti di estrazione politica eterogenea: Democrazia è Libertà - La Margherita (DL), che unisce cristiano-sociali, socio-liberali e socialdemocratici; Forza Italia (FI), nata dall'incontro di democristiani, liberali e socialdemocratici e che, dopo la confluenza, nel 2009 ne Il Popolo della Libertà, è stata ricostituita nella nuova Forza Italia; l'Italia dei Valori (IdV); Centro Democratico.

FI, UDC, SVP e PdF aderiscono al Partito Popolare Europeo (PPE), mentre DL era membro fondatore del Partito Democratico Europeo (PDE) e, all'interno del Parlamento europeo, aderiva al Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa.
A livello internazionale, i partiti democratici cristiani hanno dato vita all'Internazionale Democratica Centrista, mentre i liberali sono riuniti nell'Internazionale Liberale. Alcuni gruppi e partiti centristi, tra i quali La Margherita italiana, l'UDF francese e la New Democrat Coalition americana, hanno dato vita, insieme a partiti di ispirazione liberale e centrista all'Alleanza dei Democratici...

Cleptocrazia

Cleptocrazia (dal greco: κλέπτω "kleptō" (rubare) e κράτος "kratos" (potere), ovvero governo del furto), è una modalità di governo deviata che rappresenta il culmine della corruzione politica e una forma estrema dell'uso del governo per la ricerca del profitto personale di chi occupa posizioni di potere.
Oltre che al singolo governante può riferirsi ad ambiti più ampi come nel caso di élite o lobby[1] che si appropriano di una parte cospicua della ricchezza di un Paese adducendo giustificazioni di vario tipo, ideologico o religioso ad esempio.

Si tratta di società fortemente gerarchizzate, in cui esiste una casta che detiene saldamente il potere e abitualmente pratica l'endogamia.Generalmente in una cleptocrazia i governanti e i loro sodali usano meccanismi di governo volti alla spoliazione sistematica di risorse del Paese amministrato:

impongono quindi pesanti regimi di tassazione allo scopo di ammassare ingenti fortune personali

o impiegano strumenti quali per esempio il riciclaggio di denaro, conti bancari anonimi, falso in bilancio e altri sistemi simili allo scopo di proteggere e nascondere i guadagni illeciti derivanti dalle attività di governo.
Le cleptocrazie tendono a essere "stabilmente instabili" mediante un sistema costituito sulla successione di "ladri" che si alternano scalzando i predecessori senza però adoperarsi per risolvere i bisogni della popolazione.

Inoltre, poiché ogni sistema costruito sulla corruzione sistematica impone una tassazione sulle imprese e persone che non viene restituita sotto forma di servizi per i cittadini e le imprese, le cleptocrazie tendono inevitabilmente a generare un sistema economico inefficiente.

Generalmente, i governi di tipo cleptocratico ignorano i problemi economici e sociali dello Stato interessato, perché principalmente impegnati nella ricerca del benessere e del potere personale e difficilmente hanno possibilità di costruire un sistema repressivo avanzato per timore di subire un colpo di Stato: per questi motivi tali governi sono spesso impotenti di fronte alle crisi sociali più acute e accade quindi che i paesi da essi governati sprofondino nella guerra civile e nel caos civile o che cadano in situazioni di indebitamento pubblico eccezionale.
In Italia il termine è stato utilizzato da Giovanni Spadolini nelle sue vesti di Presidente del Consiglio e di Ministro della Difesa negli anni ottanta: «I repubblicani riaffermano la necessità di scelte politiche commisurate al carattere essenzialmente politico della questione morale. A cominciare da quelle aree del parastato e dell'economia pubblica che debbono essere liberate da tutti gli inquinamenti corruttori della tangentocrazia e della cleptocrazia».[9]
La questione morale aveva assunto questa caratteristica dopo i primi scandali degli anni settanta[10] e poi esplose come problema nazionale alla luce delle inchieste[11] di Mani pulite[12]: "la vicenda di Tangentopoli è in larga misura esemplare, perché ha fatto emergere un elemento patologico della vita politica italiana che era stato coperto appunto dalle ideologie.
A fronte di coloro che hanno evidenziato la "frantumazione" della classe dirigente a seguito della reazione giustizialista a Tangentopoli,[15] la questione morale è sempre più frequentemente indicata quale prioritario ambito di intervento dei legislatori nazionali e di quelli comunitari, mediante strumenti prescrittivi che dovrebbero servire ad arginare il fenomeno della corruzione e a migliorare la qualità del servizio reso al cittadino/utente.

Per una stabile prevenzione della cleptocrazia, si è però sostenuto che la gravità del fenomeno della corruzione, così come di altri comportamenti contrari all'etica pubblica, non può essere efficacemente contrastata soltanto con l'introduzione di ulteriori prescrizioni e sanzioni:

occorrerebbe anche il "consolidamento di un sistema di valori nel quale, la considerazione sociale della funzione, costituisca motivo di gratificazione (...) privo di tale difesa, il dirigente pubblico non soltanto è più esposto a sollecitazioni che, indipendentemente dal fatto che vengano raccolte o respinte, incidono negativamente sul clima generale, ma si presenta più debole nel confronto con altri soggetti il cui punto di vista, in occasione di scelte delle quali è responsabile, può essere diverso, se non addirittura opposto al suo"...

Clericalismo

La parola clericalismo indica un agire in senso politico che mira alla salvaguardia e al raggiungimento degli interessi del clero e, conseguentemente, si concretizza nel tentativo di indebolire la laicità di uno Stato attraverso il diretto intervento nella sfera politica e amministrativa da parte di sostenitori anche non appartenenti al clero o, talvolta, non credenti.

Al clericalismo si contrappone politicamente il laicismo e ideologicamente l'anticlericalismo.

In ambiente cattolico il termine "clericale" designa la posizione di coloro che tendono a ridurre al minimo la partecipazione attiva dei laici all'esercizio spirituale del Clero.
Ma al di là dei termini del dibattito politico e religioso, per cui si preferisce parlare di "teodem" e "teocon" contrapposti a "laicisti", sembra essere in atto uno scontro tra clericali e anticlericali, considerati, come portatori di un'ideologia relativista, materialista, con l'obiettivo di cancellare o ridurre il ruolo della religione nella vita sociale.
Dal punto di vista dei laici, tuttavia, questo scontro si manifesta come un tentativo della Chiesa di imporre, attraverso una strategia di comunicazione e di lobbying, i suoi valori anche a coloro che professano fedi diverse o non credono affatto.

Costoro comunque, nell'interpretazione della Chiesa, condividono gli universali principii umani che vanno salvaguardati al di là delle proprie convinzioni religiose o laiche.La contrapposizione non verte più, come in un lontano passato, sulla partecipazione o meno dei cattolici alla vita politica, ma su temi sociali di rilevanza etica, riguardo ai quali, secondo gli esponenti del clericalismo, i cattolici devono battersi per difenderne gli aspetti umani e cristiani.Una questione oggi dibattuta è sul significato da attribuire al termine "ingerenza".

La gerarchia cattolica rivendica alla Chiesa, depositaria della tradizione apostolica, il diritto-dovere, secondo la sua funzione, di guidare i fedeli, e di predicare i principi morali, che i cattolici devono seguire.
I sostenitori dell'ingerenza del Clero nella vita politica e morale dei cittadini rifiutano l'accusa di clericalismo ed anzi accusano di "laicismo" (ritengono infatti che si possa distinguere fino alla contrapposizione tra laicità e laicismo) chi sostiene posizioni opposte.
Cosicché, quando, ad esempio, la gerarchia ecclesiastica si pronuncia sulla fecondazione medicalmente assistita e sulla ricerca scientifica sulle cellule staminali, afferma di farlo da posizioni "laiche" poiché difende il valore della vita (che del resto non è negato neppure dai laici) ritenendolo un valore non solo cristiano, ma umano. Per questo essa giudica legittimo avvalersi di cattolici impegnati nella vita politica, che sostengano non solo le posizioni della Chiesa cattolica, ma anche i principi laici della dignità umana.
D'altra parte i laici, non solo rivendicano il diritto di legiferare su questi temi connessi a valori etici, ma obiettano di voler lasciare libera scelta ai cittadini, in nome della loro libertà di coscienza, se aderire o meno alle opportunità che offre la legge.
Secondo questa posizione, il Clero non ha l'obbligo di astenersi, secondo la sua missione, da tutti quei pronunciamenti che abbiano significato religioso e morale ma da quelli che vogliano incidere sulle decisioni politiche; il che appare al Clero stesso una negazione della propria libertà di parola e di espressione.
In questo senso gli esponenti più propriamente laici sottolineano che lo Stato italiano è costituzionalmente uno Stato non confessionale, come afferma chiaramente il combinato disposto degli art.7 e 8 della Costituzione...

Comunismo

Il comunismo (dal francese communisme, derivato da commun "comune"[1][2]) è un'ideologia politica, intesa come sistema di valori e di idee economiche, filosofiche, sociali e politiche

miranti alla creazione di una società comunista, ovvero una società egualitaria caratterizzata dall'abolizione delle classi sociali e dello Stato, dalla proprietà pubblica dei mezzi di produzione (collettivizzazione) e dalla completa emancipazione di tutti gli individui.

Il comunismo, teorizzato per la prima volta in modo sistematico nel XIX secolo dai due pensatori tedeschi Karl Marx e Friedrich Engels, subì diverse trasformazioni e interpretazioni in base al tempo e al luogo in cui venne rielaborato e in cui ci fu il tentativo di raggiungerlo. Engels lo definì come "la dottrina delle condizioni della liberazione del proletariato" ne I principi del comunismo del 1847.[3]

All'interno del comunismo coesistono numerose correnti di pensiero come l'anarco-comunismo e il marxismo. A sua volta, da quest'ultima elaborazione dell'ideologia comunista (la più fortunata a partire dalla seconda metà del XIX secolo) ne sono derivato diverse altre, come il leninismo, il trockismo, il maoismo, il marxismo-leninismo il consiliarismo, il revisionismo, il marxismo occidentale.

Conservatorismo progressista

Il conservatorismo progressista è un'ideologia politica trasversale affine al conservatorismo liberale e al conservatorismo sociale, impegnata a raccogliere e a soddisfare istanze progressiste e del liberalismo sociale[1].

Oltre a incarnare posizioni liberali su diritti civili e riforme sociali,

si propone di garantire una protezione e sicurezza sociale per i cittadini (con un moderato welfare state), onde combattere efficacemente la povertà e ridurre la criminalità,

oltre a misure economiche finalizzate ad una significativa redistribuzione della ricchezza

e la regolazione del mercato nell'interesse di produttori e consumatori, a metà fra il laissez-faire ed il radicalismo britannico.
La dottrina sociale della Chiesa esposta nella Rerum Novarum (1891) è stata da taluni identificata come una forma molto moderata di conservatorismo progressista dell'epoca..

Cristianesimo democratico

Cristianesimo democratico è un termine che, in senso lato, può riferirsi ad un impegno politico e democratico da parte dei cristiani e ad una ideologia politica dai tratti variegati.

La dottrina popolare di Don Luigi Sturzo, considerato come uno fra i padri fondatori del pensiero cristiano-democratico, è improntata su una linea di sociologia cattolica; questo ideale politico attinge dalla Rerum Novarum, la celebre enciclica di Papa Leone XIII, antesignana della dottrina sociale della Chiesa.
L'espressione democrazia cristiana, nata negli ambienti del cattolicesimo italiano alla fine del XIX secolo con la sua diffusione mondiale ha contribuito a rappresentare diversi movimenti politici con delle connotazioni valoriali talvolta divergenti;

monsignor Romolo Murri, agli inizi del XX secolo, fondò il movimento ideologico della Democrazia Cristiana, ma inizialmente non ebbe seguito poiché ritenuto alla stregua del modernismo teologico (difatti a causa di ciò venne sciolta l'Opera dei Congressi ad opera di Pio X);

nel 1919 Don Sturzo delineò un partito politico con il noto appello ai liberi e forti, il Partito Popolare. In Italia è quindi sinonimo di popolarismo.A livello internazionale negli anni settanta del Novecento è stata istituita una Internazionale Democratico Cristiana, successivamente nota come Internazionale Democratica Centrista (I.D.C) la quale, agli albori, raccoglieva diversi partiti democristiani e popolari propriamente detti.
Attualmente l'Internazionale Centrista comprende anche diversi partiti di ispirazione conservatrice, liberal democratica e genericamente centrista, in taluni casi privi di particolari riferimenti religiosi e spirituali.
Nella seconda metà del Novecento la Democrazia Cristiana, partito di ispirazione Popolare e cattolico-democratica, ebbe un ruolo rilevante nella politica italiana nell'ambito della Guerra fredda
Le politiche e le priorità dei partiti democristiani in qualche occasione differiscono da un Paese all'altro, sebbene sia possibile individuare una serie di caratteristiche che li accomunano.Rispetto al liberalismo, condivide l'impegno per i diritti umani e l'iniziativa personale, mentre si differenzia da esso per il rifiuto del laicismo e per l'enfasi del concetto per il quale l'individuo è parte di una comunità e ha dei doveri nei suoi confronti.

Rispetto al conservatorismo, condivide pienamente i valori morali (in temi come la famiglia e il diritto alla vita), l'idea "progressiva" dei mutamenti sociali (senza pericolosi strappi rivoluzionari), l'attenzione per l'ordine ed il rispetto della legge, il rifiuto del comunismo, differenziandosene per una maggiore predisposizione al cambiamento e non per la semplice difesa dello status quo.

Rispetto al socialismo, condivide la necessità di una marcata solidarietà sociale, la volontà di limitare l'"egoismo liberista", il rifiuto del fascismo. Diversamente da esso, però, sostiene l'economia di mercato e, rispetto al socialismo rivoluzionario, ripudia la violenza come mezzo per raggiungere il cambiamento.

I cristiani democratici sostengono un individualismo moderato che trova limiti nell'incontro con la libertà e con la stessa società, per cui l'individuo deve semplicemente comportarsi da buon cittadino, senza che la Chiesa lo indirizzi nell'atto della scelta, difendono l'eredità cristiana, sebbene legandola all'identità e unità nazionale, anziché adottare una posizione equidistante dalle singole fedi, come è tipico del liberalismo e della socialdemocrazia.
Attenti alle questioni sociali, convinti della cooperazione attiva tra le varie classi, difendono la proprietà privata e lo Stato sociale;

sensibili alle tematiche etiche care al mondo cattolico, non condividono le scelte legate all'aborto e all'unione omosessuale.Il cristianesimo democratico considera inoltre l'economia al servizio dell'umanità, sostenendo generalmente i modelli e le proposte dell'economia sociale di mercato[2],

senza mettere naturalmente in discussione il capitalismo,[3] criticandone solo alcuni elementi, al pari dei liberali (critici del monopolio) e, ovviamente, delle sinistre radicali e non.Negli ultimi anni alcuni partiti democristiani europei hanno abbracciato politiche liberiste;


emblematica è in tal senso l'evoluzione dell'Unione Cristiano Democratica tedesca, che ha accentuato le spinte liberali in economia, a differenza dell'Unione Cristiano Sociale bavarese, rimasta fortemente legata alla sua tradizione cristiano-sociale (nel senso tedesco del termine).
Non mancano correnti di sinistra, come il cristianesimo sociale, nonché quelle che hanno assunto i caratteri di socialismo cristiano quali (il Movimento Socialista Cristiano, componente del Partito Laburista britannico, il Partito dei Lavoratori brasiliano.
La Lega Internazionale dei Socialisti Religiosi, affiliata all'Internazionale Socialista) sono da ritenersi parte integrante della storia del socialismo e della socialdemocrazia, che nei Paesi protestanti, non è vista necessariamente come un movimento politico laicista. Sono rilevanti i legami della SPD con la Chiesa Luterana, al punto che i membri di tale chiesa contribuirono a rifondare la SPD in Germania Est nel 1989.

Cristianesimo liberale

Il cristianesimo liberale è una corrente religiosa e politica, nata e sviluppatasi nell'Europa del XIX secolo, che mirava a conciliare il pensiero cristiano con i principi liberali di libertà civili e sociali. Si è trattato di una corrente tanto teologica quanto politica.

I cattolici liberali furono favorevoli a una affermazione della libertà di coscienza, di stampa e di associazione, della separazione tra Stato e Chiesa. Lo Stato, secondo La Mennais, doveva essere "indifferente in tema di religione".La corrente liberale ebbe una particolare rilevanza all'interno della Chiesa cattolica.

I cattolici liberali in Europa attraversarono tutte le contraddizioni proprie del mondo liberale di fine Ottocento.[1]

Nel campo politico-istituzionale videro la compatibilità tra democrazia parlamentare e cristianesimo,

ma nel campo economico-sociale non colsero del tutto l'emergere di una nuova classe sociale, il proletariato, che avrebbe, invece, attirato l'attenzione del nascente mondo socialista.

Solo in un secondo momento il cristianesimo democratico riuscì parzialmente a incanalare le esigenze del mondo del lavoro all'interno della componente del cristianesimo sociale.

Il cattolicesimo liberale perse ogni importanza dal punto di vista politico, perché, se, da un lato, le sue posizioni in campo economico erano state assorbite dal cristianesimo democratico, la sua attenzione verso la laicità dello Stato era sostenuta dai cristiano-sociali.
In campo religioso, le correnti liberali si distaccarono dalla Chiesa cattolica in Svizzera, dove lo scontro con i cattolici ultramontani (forti nei cantoni rurali e conservatori) fu molto forte tanto da contribuire alla Guerra del Sonderbund,

nei Paesi Bassi, dove in particolare venne criticato il dogma dell'infallibilità papale,

e in altri Paesi europei per dare vita alla Chiesa vetero-cattolica, alla Chiesa cattolica liberale e ad altre chiese minoritarie.

Il cattolicesimo liberale ha trovato poi un terreno molto fertile negli Stati Uniti, dove, come detto, vi era una lunga tradizione di protestantesimo liberale.

In Italia vengono considerati cattolici liberali personalità come Vincenzo Gioberti, Antonio Rosmini e Alessandro Manzoni. I cattolici liberali italiani si caratterizzarono per il favore dimostrato nei confronti del Risorgimento e della scelta di trasferire la capitale italiana da Torino a Roma.

La dottrina neoguelfa di Vincenzo Gioberti proponeva una confederazione di Stati italiani sotto la guida del papa. I termini del rapporto tra trono e altare del legittimismo dell'Ancien régime e della Restaurazione venivano rovesciati: alla fedeltà al trono subentrava l'idea del sentimento patriottico, mentre l'altare era inteso in modo meno dipendente dall'autorità della gerarchia cattolica: Gioberti sarà nemico dei gesuiti, che per la loro obbedienza al papa erano considerati avversari della conciliazione fra gli Stati liberali e la Chiesa. Gioberti scrisse «Non si può essere perfettamente italiano da ogni parte senza essere cattolico»[2] dottrina che trova eco nella definizione di identità nazionale manzoniana: «una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue, di cor».

Proponimento dei cattolici liberali era quello di dare vita a uno Stato unitario in cui fosse preservato il cattolicesimo, come religione identitaria degli italiani.

In quest'ottica appariva loro secondaria o controproducente la difesa delle prerogative del clero.[3]Dal punto di vista politico il connubio tra patria e religione entrò in crisi dopo il 1848, quando papa Pio IX abbandonò la guerra contro l'Austria e il Regno di Sardegna si avviò verso una politica di separazione tra Chiesa e Stato.[4]I cattolici intransigenti erano contrari all'Unità d'Italia ed alla scelta di Roma come capitale, perché ciò avrebbe comportato la fine dello Stato pontificio e del potere temporale dei papi.

I cattolici liberali, invece, vedevano nell'Unità italiana e nella fine del potere temporale della Chiesa la possibilità per la stessa di ritornare al suo vero ruolo di guida delle anime. La polemica antitemporalista fu sostenuta dall'opera del teologo Carlo Passaglia, che raccolse 10.000 firme per una petizione a papa Pio IX affinché rinunciasse al potere temporale.
L'eredità del cattolicesimo liberale, in campo politico, fu ripresa dalle aree moderate del cristianesimo democratico per quanto riguarda le libertà economiche (in primis da don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano), da Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana e presidente del Consiglio dei ministri dal 1945 al 1953 e da quelle più "sociali" per quanto concerne le istanze laiche e progressiste in campo etico-sociale (per esempio, i seguaci di Giuseppe Dossetti).Oggi, nel lessico politico e giornalistico, si usa il termine cattolico liberale per definire quei politici democristiani o d'ispirazione cristiana che sostengono idee liberali in economia, pur senza disconoscere del tutto i principi dell'economia sociale di mercato, cara tanto al cristianesimo democratico quanto alla dottrina sociale della Chiesa cattolica. In questo senso, ai cattolici liberali, che non sono altro che democristiani d'ispirazione liberale, si contrappongono i cristiani sociali, assertori di politiche sociali e di un maggiore intervento dello Stato in economia, in modo non dissimile alla socialdemocrazia...

Democrazia

La democrazia (dal greco antico: δῆμος?, démos, "popolo" e κράτος, krátos, "potere") etimologicamente significa "governo del popolo", ovvero forma di governo e valori sociali in cui la sovranità è esercitata, direttamente o indirettamente, dal popolo, che generalmente è identificato come l'insieme dei cittadini che ricorrono in generale a strumenti di consultazione popolare (es. votazione, deliberazioni ecc.).

La democrazia è un sistema politico che si fonda sul principio della sovranità popolare, ossia il potere appartiene al popolo, che lo esercita attraverso forme di partecipazione diretta o indiretta. In una democrazia, i cittadini hanno la libertà di scegliere i propri rappresentanti e influenzare le decisioni politiche che li riguardano. Tuttavia, il concetto di democrazia è molto ampio e si articola in vari aspetti che vanno oltre la semplice elezione dei leader.
Storicamente il concetto di democrazia non si è cristallizzato in una sola univoca versione[1] ovvero in un'unica concreta traduzione, ma ha trovato espressione evolvendosi in diverse manifestazioni, tutte comunque caratterizzate dalla ricerca di una modalità capace di dare al popolo la potestà effettiva di governare.
Benché all'idea di democrazia si associ in genere una forma di Stato, la democrazia può riguardare qualsiasi comunità di persone e il modo in cui vengono prese le decisioni al suo interno (per esempio il Papa viene eletto da una ristretta cerchia e anche lo furono i primi quattro Califfi detti califfi ben guidati, questi esempi di monarchia assoluta elettiva teocratica, quindi un tipo di democrazia illiberale teocratica).

Democrazia deliberativa

Nelle scienze politiche la democrazia dialogico-deliberativa (o semplicemente deliberativa) è una forma di governo democratico nel quale la volontà del popolo non viene espressa tramite l'elezione di rappresentanti (democrazia rappresentativa), ma attraverso un processo deliberativo diretto da parte dello stesso (es. e-democracy tramite Web 2.0).


Anthony Giddens ha scritto che, nonostante la democrazia sia ritenuta “l'idea più potente e stimolante del Novecento”[4], essa pare subire oggi un destino paradossale:

mentre da un lato si può dire che è una forma di governo in espansione nel mondo (es. Primavera araba),

dall'altro lato può generare al proprio interno una crescente delusione che è in parte misurabile attraverso la rilevazione di fattori quali l'astensionismo, l'indifferenza e la sfiducia nei confronti del sistema politico-istituzionale, il calo dei militanti politici nei partiti e il conseguente emergere di movimenti anti-istituzionali[5].
Partendo da queste considerazioni, Giddens sostiene la necessità di introdurre, nei paesi democratici, innovazioni che portino

a una “democratizzazione della democrazia” cioè che siano in grado di incidere, in misura diversa a seconda del contesto, sui provvedimenti anti-corruzione, sul decentramento del potere e sul rafforzamento della cultura civica:

“non dobbiamo pensare che esistano soltanto due settori della società, lo stato e il mercato, cioè il pubblico e il privato: in mezzo sta la società civile che è l'arena dove gli atteggiamenti democratici, come la tolleranza, devono essere sviluppati”[4].Tra le varie risposte emerse dagli studi sulla democrazia, i criteri del processo democratico elaborati da Robert Dahl[6], che in parte coincidono con quelli proposti da Stefano Rodotà[7], possono essere considerati degli “indicatori utilizzabili per verificare la “qualità democratica” delle proposte di innovazione dei meccanismi della democrazia rappresentativa.

Tali criteri riguardano la partecipazione effettiva, la parità di voto, il diritto all'informazione, il controllo dell'ordine del giorno e l'universalità del suffragio[5].Di «crisi della democrazia» si parla già a partire dalla fine degli anni '60[8][9] in riferimento a diversi fattori:

deficit democratico,

perdita di fiducia dei cittadini anche nei paesi a tradizione democratica consolidata,

crisi della rappresentanza.

Inoltre il fenomeno è diffuso, con tratti peculiari, non solo in Europa ma in molti paesi, dagli Stati Uniti all'India.Lo svolgimento di elezioni politiche periodiche, tuttavia, può non apparire più uno strumento sufficiente a definire un regime democratico.I pilastri portanti della democrazia deliberativa riguardano i seguenti aspetti:

Accettazione della diversità: la diversità di opinioni e di prospettiva consente di gettare dei ponti («bridging»[15]) fra le diversità stesse, alla ricerca di «buone» decisioni.

Viceversa, interazioni limitate a gruppi omogenei per orientamenti e opinioni servono a rinsaldare i legami interni («bonding»), ma non sono utili per affrontare questioni pubbliche[13].

Uguaglianza: la democrazia deliberativa si ripropone di andare oltre il dato formale, ricercando le condizioni per un'eguaglianza effettiva[16], almeno nel contesto del processo partecipativo.

Non si intende eliminare le diversità, ma creare le condizioni necessarie perché queste diversità possano parlarsi in egual misura[13].

Neutralità: un processo partecipativo che miri a essere al servizio di una comunità nel suo insieme, piuttosto che di un particolare soggetto o «fazione», deve essere credibile, equo e neutrale.

Idealmente queste attività dovrebbero essere promosse, finanziate e gestite da organizzazioni terze non-coinvolte al fine di contenere possibili distorsioni e diseguaglianze derivanti dalla struttura di potere[17].

In realtà sono in genere le amministrazioni pubbliche a promuovere i processi e a fornire le risorse, affidandone la gestione a professionisti.

Una soluzione per conferire credibilità a questi processi può essere l'istituzione di autorità indipendenti che sovrintendano l'attività di queste amministrazioni; professionisti e gruppi d'interesse partecipanti (es. la Commission nationale du débat public (CNDP), responsabile francese dei processi di débat public; l'Autorità per la partecipazione della Regione Toscana; gruppi di cittadini, ecc.)I tratti distintivi che contraddistinguono la partecipazione dialogico-deliberativa rispetto ad altre forme di coinvolgimento sono i seguenti[13]:inclusione: la partecipazione deliberativa deve affrontare il problema delle dimensioni degli Stati nazionali che storicamente è stato risolto con la delega e la rappresentanza. È impossibile che tutti possano partecipare: d'altra parte chi partecipa influenza il processo, il suo esito nonché la sua legittimità.

Quindi più “tipologie” possibili di soggetti deve essere invitata a partecipare, dai cittadini ai “portatori di interesse”.

A tal fine esistono tre tipi di reclutamento ognuno con pro e contra:

selezione mirata, su invito dedicato. Indicata soprattutto agli esperti o ai portatori di interesse, con particolare riguardo alla neutralità;

«porte aperte», aperto a chiunque. Probabilmente parteciperanno i "cittadini attivi" o direttamente interessati, ma non sarà garantita grande rappresentatività della popolazione, soprattutto se non si supporta il processo con adeguate forme di informazione e pubblicità;

campionamento stratificato: tecnica statistica che "garantisce" (ci sono diverse scuole di pensiero a proposito di ciò) un microcosmo rappresentativo della popolazione; l'inclusione inoltre necessita di istituzioni economiche e politiche a loro volta inclusive e incentivanti.

informazione: perché la partecipazione politica sia effettiva, i cittadini dovrebbero sempre poter disporre delle informazioni necessarie per poter esprimere il proprio punto di vista informato (l'idea della teoria deliberativa è proprio quello di ascoltare le diverse prospettive soggettive che ruotano attorno a una questione: non solo "massimi esperti" ma anche cittadini che esprimano il "senso comune").

Una volta definito dunque il gruppo di partecipanti è necessario fornire loro informazioni utili e, quanto più possibile, neutrali.

A questo fine i «metodi» deliberativi utilizzano sostanzialmente diversi tipi di «canali»:

materiale informativo;

incontri con esperti;

testimonianze di soggetti che rappresentano specifiche posizioni e interessi; input di cittadini e altri soggetti.

Esempi pratici interessanti sono le Consensus Conference promosse dal Danish Board of Technology e anche il caso della Commissione per il dibattito pubblico sulla Gronda di Genova.

dialogo: la deliberazione consiste in interazioni discorsive intersoggettive basate sul «fornire ragioni», sullo scambio e sulla valutazione delle argomentazioni concorrenti dei partecipanti[18][19][20].

Queste interazioni avvengono in forma di dialogo: né dibattito né mera conversazione a ruota libera ma attraverso il dialogo inteso come ma interazione comunicativa interpersonale, possibilmente faccia a faccia (con riferimento alla "forza non coercitiva dell'argomento migliore" dell'"agire comunicativo" di Jürgen Habermas).

Questo tipo di dialogo non è per sua natura spontaneo ma richiede anzi condizioni appropriate: "spazi" strutturati, tutti devono poter parlare (nel senso di ascoltare ed essere ascoltati).

È necessario sforzarsi di comprendere le ragioni altrui; spazi garantiti, neutrali, protetti, facilitati: clima di rispetto reciproco anche delle diversità;

una vasta gamma di "regole e metodi" condivise dai partecipanti:

il riconoscimento reciproco di diritti e obblighi da parte dei partecipanti costituisce condizione necessaria per un discorso razionale[21].

Un esempio odierno è il World Café mentre uno "storico" è il Town Meeting. Un processo interessante recente di questo tipo è stato il "Listening to the City" che si è tenuto a New York in merito alla ricostruzione di Ground zero.

deliberazione e consenso: ponderare una questione considerando i diversi punti di vista per arrivare a conclusioni che siano valide in tutti i contesti collettivi, sociali e istituzionali (con riferimento alla "dimensione discorsiva dell'agire politico" di Hannah Arendt).

La deliberazione, per definizione, non è una negoziazione o un compromesso, perché si ambisce ad un consenso unanime: opinioni e preferenze subiscono, sulla base di questa ambizione, cambiamenti attraverso dialogo e informazione (anche se non è obbligatorio che ciò accada, venendo meno quindi alla definizione di deliberazione).

Il conflitto e la diversità sono considerati dei punti di partenza;

influenza/empowerment: la democrazia deliberativa mira a rafforzare la voce dei cittadini, ma anche la genuina disponibilità delle istituzioni a recepire questa «voce»;

la deliberazione è efficace se gli esiti sono presi in seria considerazione da istituzioni e decisori[22].

Inoltre una reale partecipazione mira a contribuire quanto meno alla formazione di scelte collettive[23] e implica un trasferimento di quote di potere dai governanti ai cittadini..

Democrazia diretta

La democrazia diretta è una forma di governo democratica nella quale i cittadini possono, senza alcuna intermediazione o rappresentanza politica, esercitare direttamente il potere legislativo.

Gli strumenti mediante i quali i cittadini possono esercitare la democrazia diretta sono i seguenti:
Petizione, è lo strumento più semplice di democrazia diretta. Una petizione impone all'organo al quale viene indirizzato di dare una semplice risposta;

Referendum abrogativo, tramite il quale i cittadini possono abrogare un provvedimento legislativo votato dai rappresentanti. L'abrogazione avviene chiamando al voto i cittadini stessi, per esempio mediante la raccolta di firme;

Referendum confermativo, tramite il quale i cittadini possono essere chiamati al voto anche senza preventiva raccolta di firme per alcune tipologie specifiche di leggi, per esempio per leggi che concernono direttamente i legislatori, come per esempio le leggi elettorali, oppure per leggi che comportano voci di spesa particolarmente elevati;

Legge di iniziativa popolare, con cui i propositori della legge di iniziativa popolare, raccogliendo il numero di firme necessario nei tempi e nelle modalità previste, chiamano alla discussione ed al voto i rappresentanti eletti. Questo strumento di democrazia diretta è detto a volte anche Proposta popolare o Mozione di iniziativa popolare;

Referendum legislativo, con cui i propositori della legge di iniziativa popolare chiamano al voto direttamente l'insieme degli elettori;

Revoca degli eletti, che consente ai cittadini, seguendo le specifiche procedure, di revocare un rappresentante eletto prima dello scadere del suo mandato oppure anche, eventualmente, tutto l'organo rappresentativo.

Un discorso a parte merita il Plebiscito.

Nella citazione di Auer (precedente) questo strumento è indirettamente indicato come una forma impropria di democrazia diretta, definita come "addomesticata". Nell'opera di Bruno Kaufmann invece lo strumento è energicamente rifiutato come strumento di democrazia diretta: "I plebisciti sono strumenti di potere nelle mani di chi governa, in cerca di approvazione da parte del Popolo per consolidare o salvare il proprio potere. Lo scopo non è tanto l'implementazione della democrazia, quanto piuttosto il dare legittimità alle decisioni di chi governa."In Italia
La democrazia diretta trova una specifica previsione e tutela costituzionale nella Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare ad essa è dedicato l'Art. 3 Cost., annoverato nella sezione dei "Diritti fondamentali".«Articolo 3Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. (Costituzione della Repubblica Italiana)[13]»Tra gli strumenti che l'ordinamento italiano prevede per l'effettivo esercizio di questa forma di partecipazione ci sono:A livello nazionale.
L'Italia, a livello nazionale, prevede tre strumenti di democrazia diretta:Referendum abrogativo (articolo 75 della Costituzione della Repubblica Italiana) consente l'abrogazione di leggi varate dal Parlamento.

La Legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo." richiede la presentazione di 500.000 firme autenticate, le quali devono essere raccolte in un arco massimo di tempo di tre mesi.

Questo rende chiaramente difficoltosa tale impresa a gruppi che non dispongano di un'adeguata organizzazione. Inoltre l'abrogazione è possibile solo se si supera il quorum del 50% degli aventi diritto al voto.

Referendum Confermativo (articolo 138 della Costituzione della Repubblica Italiana). È detto anche "referendum costituzionale".

Ha luogo se una modifica della Costituzione è stata approvata da ciascuna delle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi dei suoi componenti, in questo caso per avere luogo il referendum deve essere richiesto (entro tre mesi) da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Il referendum costituzionale non esige quorum di votanti.

Legge di iniziativa popolare (articolo 71 della Costituzione della Repubblica Italiana). Consente di presentare al Parlamento disegni di legge, purché sostenuti da almeno 50.000 firme.

La discussione della proposta e la delibera resta competenza dell'organo legislativo. Si tratta quindi di una "Proposta popolare" o "Mozione di iniziativa popolare".

Purtroppo le leggi di iniziativa popolare a voto parlamentare pur essendo contemplate dalla Costituzione non vengono in genere nemmeno discusse né tanto meno votate dal Parlamento il quale dà la precedenza alle leggi di iniziativa governativa o parlamentare.

Un quarto strumento di democrazia diretta è previsto dalla Costituzione:Petizione (articolo 50 della Costituzione della Repubblica Italiana) che dice:

"Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità".

Questo strumento non ha finora trovato applicazione pratica, non essendo mai stato regolamentato con un'apposita legge dal Parlamento.

A livello locale:
In applicazione dei principi costituzionali che prevedono l'autonomia legislativa ed attuativa degli Enti locali (articoli 114, 117,118 e 123 della Costituzione della Repubblica Italiana)

negli Statuti e nei Regolamenti comunali e regionali può essere introdotto qualsiasi strumento di democrazia diretta.

Proposte recenti:
Nel 2008 per iniziativa dei senatori Adamo, Ceccanti, Di Giovan Paolo, Incostante, Legnini, Marino, Procacci, Vitali e Pertoldi, è stato presentato un disegno di legge costituzionale. Si proponeva di ritoccare il meccanismo del quorum: dal 50% degli aventi diritto al voto doveva passare al 50% dei votanti alle elezioni precedenti. Inoltre, nel caso in cui il parlamento non reagisse entro 18 mesi alla presentazione di una legge d'iniziativa popolare questa sarebbe passata al voto popolare[14]. Nel 2009 per iniziativa dei senatori Peterlini, Adamo, Ceccanti, Negri, Perduca, Pinzger, Poretti e Procacci è stato depositato un disegno di legge costituzionale che propone l'introduzione di una più ampia gamma di strumenti di democrazia diretta nella nostra Costituzione, incluso il referendum legislativo[15]. Il dibattito sulla democrazia diretta in Italia è stato riaperto a partire dagli anni 2000 con le iniziative politiche dei membri e appartenenti al Movimento 5 Stelle (M5S).Anche l'Unione europea ha recentemente (1º aprile 2012) introdotto uno strumento di democrazia diretta: il Diritto d'iniziativa dei cittadini europei (ECI). Con la raccolta di un milione di firme in almeno 5 paesi della Comunità i cittadini europei possono chiamare la Commissione europea a presentare una proposta legislativa[17]. Si tratta quindi di una legge di iniziativa popolare a voto parlamentare. Sebbene la "Mozione" o "Proposta popolare" (come tale strumento è anche chiamato) non sia il più potente strumento di democrazia diretta, né sia particolarmente originale, è opportuno segnalare alcune particolarità ed originalità dell'ECI:è il primo strumento di democrazia diretta a livello di un continente. è ammessa la raccolta delle firme valide via rete. Negli ultimi anni è stato anche lanciato il progetto Make.org (originatosi in Francia e patrocinato dal Parlamento Europeo), che permette a ogni utente registrato di avanzare delle proposte e di discuterle e votarle insieme agli altri utenti.

Democrazia liberale

La democrazia liberale[1], o liberaldemocrazia[1][2] è una forma di governo basata sulla combinazione del principio liberale dei diritti individuali con il principio democratico della sovranità popolare.

Essa intende sottolineare che il riconoscimento della sovranità del popolo va di pari passo con l'intangibilità di una serie di libertà individuali (libertà di pensiero, di culto, di stampa, libertà di impresa economica),[1] tipicamente garantite dallo Stato liberale.
La democrazia liberale

promuove e protegge i diritti e le libertà individuali (libertà di parola, di associazione, di religione e di proprietà),

la divisione dei poteri,

il giusto processo, attraverso una costituzione.

In origine in nessuna democrazia liberale il suffragio era universale (solo maschile, basato sul censo o ristretto ad alcuni gruppi etnici).[7]

Tutte le democrazie liberali odierne garantiscono invece - fatta salva la cittadinanza - il diritto di voto per tutti gli adulti, indipendentemente dal genere, dall'etnia e dai diritti di proprietà.[8]Le elezioni debbono svolgersi in modo libero e ad esse, in virtù del principio di pluralismo, possono partecipare più partiti o candidati in competizione tra loro.

La Costituzione è intesa come il limite all'autorità del governo e come garanzia dello Stato di diritto.

L'autorità di governo è legittimamente esercitata solo se ciò avviene nel rispetto di leggi scritte, approvate e pubblicate in conformità alla Costituzione.[9]

Molte democrazie adottano forme di federalismo in modo da attuare una "separazione verticale dei poteri" volta a evitare gli abusi del governo, distribuendo le competenze tra i vari livelli di governo.
La democrazia liberale inoltre garantirebbe un equilibrio tra volontà della maggioranza e volontà dell'individuo.

Alexis de Tocqueville propose infatti, come contrappeso ai mali intrinseci di una democrazia assoluta, una pluralità di idee, tramite l'associazionismo e i corpi intermedi, che garantisca un controllo della maggioranza da parte delle minoranze politiche e le opposizioni, come nel modello di democrazia liberale degli Stati Uniti, in cui "pesi e contrappesi" bilanciano i vari poteri...

Democrazia rappresentativa

La democrazia rappresentativa è una forma di governo democratica nella quale i cittadini, aventi diritto di voto, eleggono direttamente dei rappresentanti per essere governati (in contrapposizione alla democrazia diretta).Nella trattazione del filosofo greco Aristotele, la democrazia rappresentativa corrisponde alla πολιτεία (v. politeia), democrazia rappresentativa del ceto medio, giusto mezzo o compromesso fra le due forme di governo degenerate dell'oligarchia e della tirannide: cariche elette come nell'oligarchia, ma indipendentemente dalla classe sociale-censo come nella tirannide.

Il popolo è diviso in classi sociali e la democrazia rappresentativa è tanto più stabile e tanto più non degenerata, quanto più è numeroso il ceto medio e al suo interno distribuita la ricchezza, poiché gli eletti -oggi diremmo lo Stato- si trovano a mediare e dover trovare una legge-compromesso fra gli opposti e legittimi interessi di parte, tanto più facilmente ottenibile quanto più questi interessi per ricchezza e virtù non sono divergenti in partenza, come cioè avviene quando sono concentrati in un ampio ceto medio.
Sono democrazie rappresentative le democrazie in cui è presente un Parlamento o più in generale un'assemblea legislativa.

Le democrazie rappresentative si distinguono in

democrazie parlamentari, se il parlamento ha i più ampi poteri (a partire dalla fiducia obbligatoria all'esecutivo)

oppure presidenziali o semipresidenziali se il presidente della repubblica o il capo dello stato ha poteri abbastanza estesi da essere concorrenziali a quelli dell'assemblea legislativa.

Democrazia organica

La democrazia organica, o democrazia corporativa[1], è un'organizzazione politico-amministrativa organicistica di democrazia rappresentativa, alternativa ai sistemi liberaldemocratici di democrazia parlamentare, alla democrazia diretta e alla dittatura del proletariato marxista.[2]Essa propone tra le proprie caratteristiche principali l'elezione indiretta di vari organi deliberativi e legislativi.
La democrazia organica moderna fu applicata in Spagna durante la dittatura di Francisco Franco con la legge del referendum nazionale del 22 ottobre 1945, la quale diede attuazione a un sistema politico corporativo, che era stato in via di sviluppo durante la prima fase della dittatura. L'obiettivo era quello di permettere agli spagnoli, senza l'intervento dei partiti, di partecipare alla vita politica organizzandosi in corporazioni o organizzazioni spontanee quali consigli locali.[4][5] In Spagna la democrazia organica fu oggetto di costanti critiche internazionali in quanto al tempo in Europa occidentale era vigente la democrazia liberale.

Un altro paese dove venne messa in atto la democrazia organica fu il Portogallo, con l'Estado Novo di Salazar[1], dove il potere legislativo era affidato al parlamento unicamerale (Assembleia Nacional), eletto ogni quattro anni e coadiuvato dalla Câmara Corporativa (Camera delle corporazioni)[6], un organismo elettivo formato da rappresentanti di enti e associazioni che operavano in campo economico, sociale e culturale. I partiti di opposizione a partire dal 1945 furono tollerati, ma non ebbero nella pratica un ruolo significativo[7]. In parte la democrazia organica venne attuata anche in Austria sotto il regime di Engelbert Dollfuss.[8][9]L'attuazione della democrazia organica, sia nella Spagna franchista che nel Portogallo di Salazar, ha generato il riaffermarsi di poteri locali a scapito di quelli centrali. Tale fenomeno, già presente nei decenni precedenti la presa di potere di Franco, era noto come caciquismo (una sorta di feudalesimo elettivo) in Spagna: esso era presente soprattutto nelle zone più arretrate culturalmente, e la sua permanenza fu favorita nei decenni del franchismo dall'abbandono del precedente processo elettorale

Repubblica Sociale Italiana (1943–1945)

Un abbozzo di tale modello di stato fu anche proposto durante il Congresso di Verona nella Repubblica Sociale Italiana ad opera di Silvio Gai. La sua applicazione era prevista, in concomitanza alle leggi di natura economica, per il 25 aprile 1945[11], ma non venne attuata a causa della sconfitta del fascismo e della repubblica di Salò....

Diarchia

Per diarchia (dal greco dìn doppio, arché comando) si intende uno stato il cui sistema governativo prevede che la carica di capo di stato sia investita da due persone allo stesso tempo, che in vari casi esercitano un potere di base uguale tra di loro, sebbene uno dei due individui possa ottenere un potere maggiore a causa della sua personalità, influenza e/o risorse.

In genere le diarchie si formano quando nessun potere riesce a prevalere su un altro e i due più forti contendenti si accordano per la sua gestione.

Spesso le repubbliche presidenziali con presenza di primo ministro, o semi-presidenziali, presentano una diarchia tra Presidente e Primo ministro: oltre ad esistere un parlamento e la divisione dei poteri, il potere esecutivo viene però diviso equamente tra le due figure, come accadde nella Quinta repubblica francese.


Anche nella repubblica presidenziale semplice, il potere del presidente è bilanciato da quello del Congresso o Parlamento.

Molte monarchie costituzionali, in cui il re detiene ancora un potere effettivo (a differenza delle monarchie parlamentari in cui è un'autorità puramente cerimoniale), sono diarchie in cui il governo è spartito tra il re e i suoi ministri da una parte, e il Parlamento dall'altra.Il termine diarchia è stato usato anche a proposito del regime fascista instauratosi in Italia nella prima metà del XX secolo, con l'acquisizione da parte del dittatore Benito Mussolini di poteri più vasti rispetto a quelli concessi dalla sua carica e di alcune caratteristiche spettanti di diritto al Re in forza dello Statuto Albertino, che effettivamente equiparavano l'autorità di Mussolini a quella del re Vittorio Emanuele III di Savoia.

Dal 1922 al 1943 coesistettero nel regime due guide, il re Vittorio Emanuele III, e il duce stesso, anche se la politica era, di fatto, diretta da quest'ultimo.Attualmente esistono due diarchie sancite costituzionalmente: Andorra, monarchia i cui regnanti sono il presidente della Repubblica francese e il vescovo di Urgell in Spagna; e San Marino, repubblica guidata da due Capitani reggenti, una versione moderna degli antichi consoli. Dal 1º gennaio 1962 al 5 aprile 1963 è stato una diarchia anche lo Stato delle Samoa. In realtà esiste anche una reggenza monarchica caratterizzata da diarchia, ed è quella presente in eSwatini....

Dispotismo illuminato

Il dispotismo illuminato è il governo assolutista di un monarca o despota illuminato, in riferimento agli ideali dell'Illuminismo, periodo storico e culturale dell'Occidente del XVIII e inizio del XIX secolo.
Nell'Europa del Settecento, con l'eccezione di Islanda, della Spagna, del Portogallo, della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi, la forma politica dominante era la monarchia assoluta.
Tra il 1740 e il 1790, molti governi europei intrapresero una serie di riforme economiche, commerciali e sociali. Questa volontà dei sovrani assoluti di migliorare le condizioni di vita del proprio popolo, che sembrava seguire le indicazioni degli illuministi, diede origine al cosiddetto dispotismo illuminato. Il principale propositore di questo sistema presso gli illuministi fu Voltaire; il quale però, considerava la monarchia parlamentare inglese come un modello di stato ben governato.Anche se i loro regni erano basati sulle idee dell'Illuminismo, il pensiero dei monarchi illuminati a proposito dei poteri dei sovrani era simile a quello dei predecessori. Essi ritenevano di avere ottenuto per nascita il diritto di governare.
Per l'Europa il Settecento fu un periodo di riforme. Per dare efficacia al loro potere, un po' dovunque i sovrani introdussero riforme, consigliati dagli illuministi.
Le innovazioni si esplicarono principalmente nel campo giuridico e della procedura penale, nell'amministrazione e nella struttura politica e abolendo privilegi e disuguaglianze nel sistema fiscale, che divenne più equo e più efficiente.

I rapporti fra Chiesa e Stato, secondo le tesi del giurisdizionalismo (tendenza dello Stato ad allargare la propria sfera d'azione limitando quella della Chiesa) furono profondamente modificati a favore del potere politico.

La potenza economico-politica della Chiesa nei singoli regni fu avversata, i sovrani, con opportune iniziative statali cercarono di ostacolare l'influenza dei religiosi sull'insegnamento, inoltre intervennero in campo patrimoniale abolendo privilegi e immunità, inoltre stabilirono che la pubblicazione degli atti pontifici e l'insediamento dei vescovi fossero subordinati alla loro approvazione.

Gli ordini religiosi furono ostacolati o soppressi, i gesuiti furono cacciati dal Portogallo e da altri Paesi europei a causa del potere raggiunto dalla Compagnia di Gesù in
politica, nell'educazione delle classi superiori, nel campo degli affari...

Dittatura militare

Una dittatura militare è una forma di governo autoritaria in cui il potere politico è detenuto da leader militari (tipicamente ufficiali delle forze armate).

Come tutte le dittature quella militare può essere dichiarata ufficialmente o non esserlo, ovvero alcuni dittatori militari sono formalmente subordinati ad un governo civile o no.

Esistono anche forme intermedie, in cui i vertici delle forze armate esercitano una fortissima influenza nel Paese, senza però reprimere del tutto le libertà democratiche.

Alcune dittature militari sono guidate da un organo collegiale, che nei paesi latinoamericani è tradizionalmente denominato giunta (dallo spagnolo "junta", 'comitato', 'consiglio'), composto dai militari delle varie forze armate di rango più elevato.

Altre dittature militari sono interamente nelle mani di un singolo alto ufficiale, solitamente il comandante supremo delle forze armate. Il presidente della giunta o il comandante unico possono assumere la carica di capo di Stato.In Medio Oriente e in Africa, i governi militari sono, più spesso che altrove, controllati da un'unica potente personalità e hanno spesso i caratteri di un'autocrazia, in aggiunta a quelli di una dittatura militare.

Leader come Idi Amin Dada, Muʿammar Gheddafi e Gamal Abd el-Nasser hanno cercato di alimentare il proprio culto della personalità, diventando l'emblema stesso della nazione sia all'interno che all'esterno dei loro paesi.La maggior parte delle dittature militari è sorta a seguito di un colpo di Stato che ha rovesciato il precedente regime.
Un'eccezione significativa è costituita dal regime di Saddam Hussein in Iraq, cominciato come Stato a partito unico, dominato dal Partito Ba'th, e successivamente evolutosi gradualmente in una dittatura militare, con i leader che indossavano l'uniforme e quadri militari sempre più coinvolti in tutte le mansioni amministrative (anche se molti di loro erano dei civili che non avevano mai svolto una carriera militare nelle forze armate dell'Iraq).Nel passato le giunte militari hanno spesso cercato di legittimare la presa del potere con l'intento di portare stabilità politica alla nazione "salvandola" dalla minaccia di "pericolose ideologie".A partire dagli anni novanta il numero di paesi retti da dittature militari si è progressivamente ridotto. Fra le ragioni di questo fenomeno si può citare la maggior difficoltà a raccogliere una legittimazione internazionale ed il fatto che molte aristocrazie militari, che avevano governato con pochissimo successo negli ultimi decenni, sono ora poco inclini a farsi coinvolgere in dispute politiche.I regimi militari tendono ad autodefinirsi "non-partisan", ossia neutrali rispetto ai partiti del precedente regime rovesciato, e in quanto tali in grado di garantire una leadership provvisoria in periodi di instabilità e turbolenza; spesso, inoltre, si sforzano di dipingere i politici civili come corrotti ed incompetenti.

Una delle misure che le dittature militari adottano quasi sempre è la proclamazione della legge marziale, ovvero dello stato di emergenza permanente.Sebbene vi siano state eccezioni, solitamente i regimi militari dimostrano poco rispetto per i diritti umani e sono disposti ad usare qualsiasi mezzo pur di ridurre al silenzio gli oppositori politici.Inoltre un regime militare spesso abbandona il potere solo sotto la pressione di una rivolta popolare già in corso oppure imminente, anche se in diversi casi i militari hanno ceduto democraticamente il potere tramite plebiscito o convocando libere elezioni...

Elitismo

L'elitismo è una teoria politica basata sul principio secondo il quale il potere politico sarebbe sempre in mano a una minoranza che governa l'intera società.
Si fonda sul concetto di élite, dal latino eligere, cioè "scegliere" (quindi "scelta dei migliori"); secondo tale impostazione le diverse forme di governo sebbene basate su principi di volta in volta diversi, e solo apparentemente contraddittori sotto diversi aspetti, lasciano intatta la struttura della società che vede una leadership concentrata sul potere di una minoranza organizzata.
Il punto di forza dell'élite è nell'atomizzazione della massa. Secondo l'elitismo la massa è confusa, dispersa e incapace di organizzarsi. Su questo caos si fonda la forza dell'élite, che è invece organizzata e in questo modo ottiene e mantiene il suo potere.
Per forza di cose, gli elitisti criticano anche la visione del liberalismo basato sulla separazione dei poteri (appunto perché il potere è invece monopolizzato)

e criticano il socialismo perché ritengono che la società – ben lungi dall'essere divisa in classi – sia frammentata e atomizzata.

La visione elitista si contrappone infine radicalmente a quella del pluralismo: quest'ultimo infatti ritiene che il potere sia largamente distribuito (e non monopolizzato) tra gruppi che si equilibrano (senza quindi formare élite).Il fatto che i governanti fossero minoranza e i governati maggioranza non è una cosa nuova (lo stesso Saint-Simon lo afferma); l'elitismo però conferisce dignità scientifica a questa costante storica già osservata.

Gli studiosi italiani del primo Novecento, come Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, furono i fondatori dell'elitismo (si parla di scuola elitista italiana).Mosca, che usava il termine "classe politica" per riferirsi all'élite, propose il "criterio delle tre C" per descrivere il funzionamento dei detentori del potere:consapevolezza; i membri della classe politica sono infatti consapevoli delle loro comuni posizioni politiche, sociali ed economiche e dello stato frammentato della massa; coesione; a differenza delle masse, i membri della classe politica si alleano e si organizzano; cospirazione; i membri della classe politica mascherano il loro governo sulla massa, nascondono il fatto che vi sia un'élite al potere.Una nuova versione dell'elitismo si è sviluppata dal secondo dopoguerra negli Stati Uniti. Il neo-elitismo parte dal saggio di James Burnham La rivoluzione dei manager (The Managerial Revolution, 1941) in cui egli riprende la teoria delle élite e prefigura che la futura classe al comando sarà la classe dei manager: i detentori del potere saranno coloro che hanno le capacità intellettuali per mandare avanti le industrie e non più i proprietari.Altri studiosi hanno invece parlato di una power élite che usa i mezzi di comunicazione di massa per affermare e mantenere il proprio potere sulla massa passiva e confusa.
Uno degli studi più brillanti del neo-elitismo fu svolto nel 1953 da Floyd Hunter nella città di Atlanta. Per scoprire chi fosse realmente al potere nella città Hunter svolse un'analisi reputazionale, cioè andò a chiedere ai cittadini chi secondo loro fosse al potere. Ne emerse un quadro in cui le istituzioni locali, i posti di lavoro e le scuole facevano tutte in qualche modo riferimento a un'élite economica dominante.All'elitismo democratico[8] sotteso alla teoria delle moderne società "poliarchiche" (Robert Dahl), è collegata anche la concezione non teleologica del potere politico:

essa spiega le alternanze del ceto politico non già come dati patologici, dovuti alla "decadenza" della Costituzione, ma come elementi fisiologici in un sistema politico in cui la selezione deriva da una competizione aperta;

è questo il ritratto più proprio della "democrazia dei moderni", caratterizzata dall'attrazione nella contesa politica di sempre nuovi interessi al cui soddisfacimento si candidano volta a volta nuovi soggetti politici;

il voto popolare, mediante le elezioni, è la regola procedurale che decide volta a volta quale soggetto politico garantisce un più esteso fronte di interessi emergenti dalla società

Fabianesimo

Il fabianesimo (detto anche fabianismo) è un movimento politico e sociale britannico di ispirazione socialdemocratica.

Il movimento fa capo alla Fabian Society, un'associazione istituita a Londra nel 1884 con lo scopo di elevare le classi lavoratrici per renderle idonee ad assumere il controllo dei mezzi di produzione.La Società fabiana, o Fabian Society in lingua inglese, nacque nel 1884 a Londra con l’obiettivo di mettere in pratica le teorie del filosofo Thomas Davidson. Questi sosteneva che il progresso sociale dipendesse dalla rigenerazione individuale e che per portare il mondo verso un sistema di vita migliore occorresse che gruppi di individui si impegnassero a vivere un alto ideale di amore e fratellanza.

Il fine dell’associazione era quindi quello di studiare quali fossero le condizioni per un’esistenza felice all'interno di un sistema di vita comunitario.[1]Tuttavia, i primi dodici membri della Società si mostrarono scettici verso le idee di Davidson e desiderarono un più preciso programma di riforme sociali.Il nome della Società deriva infatti da quello del generale romano Quinto Fabio Massimo, detto il Temporeggiatore, che evitava le battaglie campali per poi gradualmente logorare le forze nemiche, come si legge in uno dei primi opuscoli fabiani.Proprio il concetto di gradualismo è la chiave di volta del pensiero politico dei Fabiani, i quali credevano nel graduale affermarsi del socialismo, tramite riforme incipienti, a differenza del marxismo che predicava un cambiamento rivoluzionario.I Fabiani erano inoltre a favore di un'alternativa alla proprietà privata dei mezzi di produzione, per porre fine al disordine economico e agli abusi provocati dal capitalismo.

Pretesero inoltre l'estensione delle cure sanitarie e l'istruzione gratuita per tutti i cittadini, come pure una normativa dettagliata delle condizioni di lavoro per porre fine alla piaga dello sfruttamento dei bambini e degli incidenti.[
2]
Accanto al gradualismo, un altro principio guida dei Fabiani consisteva nel fatto che essi preferirono esercitare una certa influenza, o meglio, permeare i partiti con idee socialiste, invece che formare il proprio partito politico o lavorare attraverso i sindacati.

“Permeazione” significava infatti, per i Fabiani, aggregarsi a tutte le organizzazioni politiche in cui fosse possibile attuare un progetto di indirizzo socialista e influenzarle dal loro interno.
I primi aderenti alla Società fabiana erano giovani borghesi, di buona formazione e impiegati in vari campi: dal giornalismo all'istruzione fino all'amministrazione statale. Erano per lo più intellettuali accomunati da un senso di insoddisfazione verso la propria esistenza e la società in generale.La grande influenza sul laburismo britannico e anglofono del movimento ha fatto sì che esso divenisse uno dei principali ispiratori della socialdemocrazia internazionale.

Un'influenza diretta o indiretta dei fabiani si ebbe su molti movimenti; per esempio sul socialismo liberale di Carlo Rosselli (fondatore, col fratello Nello, del gruppo antifascista Giustizia e Libertà), e tutte le sue derivazioni, come il Partito d'Azione.[13]In Italia, il teorico della socializzazione dell'economia dell'ultimo fascismo, Nicola Bombacci, si ispirò ad alcune idee della Fabian Society.[14]Il Movimento Comunità di Adriano Olivetti fu in seguito l'unico partito italiano che si rifece esplicitamente al fabianesimo, tra le sue ispirazioni principali assieme al federalismo, al liberalismo sociale e alla socialdemocrazia.[15]Negli anni 2000 nacque la Società Fabiana Siciliana, tuttora esistente.

Fascismo

Il fascismo è il movimento politico d'estrema destra fondato da Benito Mussolini nel 1919, che prese il potere in Italia e governò il Paese come regime totalitario dal 1922 al 1943 nel corso del cosiddetto ventennio fascista.

Fascismo clericale

Il clerico-fascismo (o fascismo clericale) è una locuzione della dialettica politica, usata in Italia a partire dai primi anni venti del XX secolo.
Con essa si intendono propriamente le spinte interne al movimento movimento fascista ed agli ambienti della Chiesa cattolica che separatamente operavano nei rispettivi organismi tendendo ad un avvicinamento fra le due entità, prima di giungere ad un vero e proprio mutuo riconoscimento.
Dell'espressione è stato fatto anche uso traslato, ad indicare supposti favoritismi politici o materiali dello stato verso la Chiesa cattolica[1]. Vi è stato inoltre chi ha utilizzato la locuzione per definire con essa altri generi di fusione o comunque estrema prossimità di regimi non considerati liberali con le gerarchie ecclesiastiche.Il termine è anche usato spregiativamente a connotare azioni od indirizzi della Chiesa cattolica politicamente giudicati "fascisti", nell'accezione più vasta (in genere in senso di illiberalità, antidemocraticità ed anticomunismo[2]) di quest'ultimo termine.La locuzione segue il solco tracciato da un'altra come "clerico-moderati", che era venuta prendendo piede nel periodo, e che descriveva i cattolici allora in politica, per le loro posizioni conservatrici e liberali;

di essa faceva ad esempio ricorrente uso Don Sturzo, allorché richiamava questa locuzione ed il suo uso a fini di avversa propaganda contro il Partito Popolare da parte della stampa.Di sfondo vi era dunque la frammentazione dei cattolici in politica, accentuata dopo le dimissioni da segretario del Partito Popolare che il papa aveva chiesto a Don Sturzo di rassegnare.

E vi era anche l'interesse di Chiesa cattolica e Fascismo ad accorciare le distanze che li separavano, nel comune obiettivo di giungere ad un concordato[6].

Lo scioglimento del Partito Popolare da parte del prefetto di Roma, il 6 novembre 1926, rese la distinzione dei suoi frammenti più velleitaria.

Giunsero nel 1929 i Patti Lateranensi, e Fascismo e Chiesa sottoscrissero un accordo squisitamente politico nella forma di un trattato internazionale.

Federalismo

Il federalismo indica la condizione di un insieme di entità autonome, legate però tra loro dal vincolo di un patto (in latino, appunto, foedus, "patto, alleanza").L'accezione comune del termine appartiene all'ambito politico: il federalismo è la dottrina che appoggia e favorisce un processo di unione tra diversi Stati (a volte denominati anche soggetti federali, Länder, commonwealth, territori, province, ecc.) con una costituzione e un governo comune, ma che mantengono però in diversi settori le proprie leggi.L'unità che si viene a creare è spesso chiamata federazione (mentre quando manchino anche una costituzione condivisa e un governo comune si parla di confederazione).

I due livelli in cui è costituzionalmente diviso il potere sono distinti tra loro e sia il governo centrale, sia i singoli Stati federati, hanno sovranità nelle rispettive competenze.

I sostenitori di questo sistema politico vengono chiamati federalisti. I diversi membri di questo insieme possono riconoscersi nell'autorità di un capo che li rappresenti tutti (un monarca, un capo di governo, o anche - in un contesto trascendente - una divinità), oppure convergere in un'assemblea generale.In senso più ampio, inoltre, soprattutto nel dibattito politico italiano, si parla spesso di federalismo in riferimento ad un crescente decentramento nella gestione pubblica dell'amministrazione dello Stato, in cui si vorrebbe attribuire ai singoli enti locali una maggiore autonomia nella raccolta delle imposte e nell'amministrazione delle proprie entrate e delle spese.
Dicey identificò due condizioni per la formazione di uno Stato federale:

il primo era l'esistenza di un gruppo di nazioni "così vicine per luogo, storia, razza e capaci di portare, negli occhi dei loro abitanti, uno spirito di nazionalità comune.";

la seconda condizione è il "desiderio di unità nazionale e la determinazione di mantenere l'indipendenza di ogni uomo, come di ogni Stato separato".La divisione dei poteri è una caratteristica fondamentale nel federalismo.

In un classico della materia, il professore K.C. Wheare diede la sua definizione di governo federale: "Un sistema di governo che incorpora prevalentemente una divisione dei poteri tra autorità generale (federale) e regionali (o statali), ognuna delle quali, nella sua propria sfera, è coordinata con le altre e indipendente da esse". Il risultato della distribuzione dei poteri è che nessun'autorità può esercitare lo stesso livello di potere che avrebbe in uno Stato unitario.In un sistema federale la costituzione è la norma suprema da cui deriva il potere dello Stato.

Un potere giudiziario indipendente è necessario per evitare e correggere ogni atto legislativo che sia incongruente con la costituzione.

Perciò, il federalismo è delimitato dalla legalità[1].

La costituzione deve necessariamente essere rigida e snella. Le sue prescrizioni devono essere o legalmente immutabili o capaci di essere cambiate soltanto da qualche autorità che stia al di sopra e oltre gli ordinari corpi legislativi.

Rapporto del programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

In riferimento al concetto di globalizzazione, secondo il parere di alcuni sociologi, oltre ai confini, ciò che la globalizzazione sta indebolendo sono le politiche nazionali. Il vecchio Stato-nazione (lo Stato sociale, o welfare state) risulta ormai inadeguato: troppo piccolo per rispondere ai grandi problemi e alle sfide della globalizzazione; troppo grande per risolvere le questioni locali[3].

Come riporta il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) nello Human Development Report 1997, mentre all'interno dello Stato-nazione cercano prepotentemente di affermarsi identità culturali basate sull'etnia o sulla religione e si avanzano richieste di autodeterminazione, a livello mondiale si produce una seria sfida alla sovranità nazionale man mano che le imprese multinazionali penetrano nei confini nazionali e dimostrano una sensibilità scarsa o nulla per le condizioni e le leggi locali.

Gerontocrazia

Il termine gerontocrazia (dal greco: γέρων, geronto, "vecchio" e κράτος, krátos, "potere") indica un sistema politico in cui il potere è detenuto dagli anziani, di stampo non riformista.
Essa si fonda sul grado di influenza ed autorevolezza che generalmente viene attribuito agli anziani, sul presupposto di una loro maggiore esperienza e di una riconosciuta probità o per il fatto che hanno tutte le proprietà economiche e le cariche politiche.

La parola è stata coniata per definire le antiche forme di autorità patriarcale, comune a molte società tribali, in cui il potere viene detenuto dai membri più anziani della tribù. Solitamente il potere si limita alla prerogativa di celebrare matrimoni, dirimere le controversie e, in certa misura, coordinare la vita della comunità.La gerontocrazia ha avuto diffusione in tutto il mondo in epoche diverse; ancora oggi è prevalente presso alcune tribù dell'Africa, del Sud America e dell'Oceania.

Ierocrazia

La ierocrazia o jerocrazia (dal greco ἱερός, hierós e κρατία, kratía), significa letteralmente potere dei sacri, e indica una forma di governo in mano a una divinità o più genericamente a persone che incarnano la divinità o la rappresentano e sono perciò ritenute sacre (ad esempio i sacerdoti).

La ierocrazia è spesso confusa o assimilata alla teocrazia sebbene, al contrario di quanto avviene in quest'ultima, la divinità non è reputata manifestarsi attraverso il monarca, ma si ritiene si faccia presente attraverso la ricerca della santità e della sapienza operate da un clero o da un suo sottoinsieme (una casta sacerdotale)

Liberalismo sociale

Il liberalismo sociale, noto come nuovo liberalismo (new liberalism) nel Regno Unito,[1] liberalismo di sinistra (linksliberalismus) in Germania,[2][3][4] liberalismo moderno (modern liberalism) negli Stati Uniti,[5] liberalismo progressista (liberalismo progresista) in Spagna e in America Latina,[6] è una scuola di pensiero sviluppatasi inizialmente all'interno del Partito Liberale britannico nel tardo Ottocento. Oggigiorno costituisce il principale punto di riferimento culturale e valoriale del Partito Democratico statunitense.[7][8][9][10]

Si può definire anche come filosofia politica, le cui idee contraddistinguono i partiti dell'area di centro/centro-sinistra[11][12][13], promuovendo un'economia di mercato regolamentata (con componenti sociali) e l'espansione dei diritti civili e politici.[14]


Un governo ispirato a tale concezione è quindi impegnato a delegare allo Stato significative questioni economiche e sociali quali povertà, assistenza sanitaria, istruzione, sottolineando al contempo i diritti e l'autonomia dell’individuo.
Il liberalismo sociale si differenzia dal liberalismo classico, dal liberalismo conservatore e dal neoliberalismo essenzialmente per una filosofia economica non liberista, incentrata sui benefici che possono derivare dal ruolo dello Stato nella fornitura di servizi sociali fondamentali per i cittadini.
La società ha il compito di proteggere la libertà e le pari opportunità per tutti i cittadini ed incoraggia la collaborazione reciproca tra Stato e mercato attraverso efficienti istituzioni liberali.

Nel processo di evoluzione accetta che vengano poste alcune restrizioni, come leggi anti-trust per combattere i cartelli, corpi regolatori o leggi sui salari minimi.
I liberali sociali sostengono inoltre che i governi legittimamente possono fornire anche un livello base di benessere, salute e istruzione, supportato dal gettito ricavato dalle tasse, al fine di permettere l'uso migliore dei talenti della popolazione.

Rifiutando una estrema forma di capitalismo e, naturalmente, gli aspetti rivoluzionari della dottrina socialista, si pone l'attenzione su un libero mercato regolamentato e con componenti sociali, dove gli svantaggiati della società possono migliorare le loro condizioni anche attraverso la redistribuzione della ricchezza.
I partiti legati a queste idee credono fermamente nella libertà individuale e sono difensori dei diritti civili e diritti sociali e delle libertà economiche;

in genere sono favorevoli ad una moderata regolamentazione dell'economia di mercato, nella quale vi è spazio per uno Stato che permetta anche ai meno abbienti di usufruire dei servizi di base attraverso un consolidato sistema di servizi pubblici.


Gli obiettivi nel dettaglio sono:
unioni civili
regolamentazione dell'economia di mercato attraverso livelli di tassazione media nel settore privato e tassazione progressiva non elevata sul reddito per un efficiente sistema di welfare state;
secolarismo;
laicità;
multiculturalismo;
divorzio
aborto, eutanasia, suicidio assistito e biotestamento
Diritti LGBT (matrimoni gay, adozioni per coppie dello stesso sesso e adozione del figlio del partner)...

Libertarismo

Il libertarismo (dal francese: libertaire, "libertario"; dal latino: libertas, "libertà") è un insieme di orientamenti politici in cui la libertà è vista come il più alto fine politico.[1]

Le posizioni dei libertari variano a seconda delle loro considerazioni sul diritto di proprietà e sulla natura delle persone e, sulle considerazioni delle funzioni legittime e del potere dello Stato o delle entità private, spesso chiedendo la limitazione o la dissoluzione delle istituzioni sociali considerate coercitive.

Gli studiosi distinguono i punti di vista libertari in libertarismo di sinistra e libertarismo di destra, sull'asse politico socialismo–capitalismo (rispettivamente sinistra–destra). Questa distinzione implica che i libertari provengono da contesti culturali e ideologici diversi, che possono anche essere in contrasto tra loro.
I libertari generalmente aderiscono alla teoria della proprietà di John Locke secondo la quale il lavoro legittima l'acquisizione della proprietà, tuttavia sono divisi riguardo alle conclusioni di questa teoria e accettano alcuni elementi mentre ne respingono altri; le opinioni fra destra e sinistra sono contrastanti sul tema.

Due sono i filoni più diffusi del libertarianismo:il miniarchismo, che raccoglie maggiori consensi tra i "libertarian", costituisce la corrente moderata, mira a ridurre lo stato ad uno Stato minimo;

l'anarcocapitalismo, che costituisce la corrente radicale, avversa ai compromessi costituzionalisti del liberalismo classico, ha come obiettivo invece la totale eliminazione dello Stato.

I miniarchisti prospettano uno Stato ridotto alla minima funzione di garante delle libertà individuali, ovvero lo Stato di diritto; tale corrente costituzionalista si rifà evidentemente ai pensatori originali del liberalismo, per esempio John Locke, e, in tempi più recenti, ad intellettuali del calibro di Friedrich von Hayek e Robert Nozick.

Per i sostenitori del miniarchismo, lo Stato è tenuto ad intervenire, in linea di massima, solo per garantire le libertà ed i diritti individuali, astenendosi dall'intervenire e normare qualsiasi altro aspetto della vita degli individui e della comunità, ovvero lo Stato quale guardiano notturno.
Gli anarcocapitalisti giudicano le proposte del miniarchismo incoerenti dal punto di vista teorico ed irrealizzabili sul piano concreto, in quanto lo Stato, in qualità di monopolista della forza armata e della legislazione, avrebbe nelle proprie mani tutti i poteri necessari per infrangere i limiti dello Stato "minimo" ed espandersi in ogni ambito, divenendo quindi inevitabilmente totalitario nel lungo periodo;

propongono invece il superamento completo del concetto stesso di Stato e di "cosa pubblica" con la realizzazione di un sistema di privatopie, entità territoriali auto-organizzate nei limiti delle libertà individuali in grado di fornire servizi in regime di libero mercato e sviluppate secondo un sistema di adesione volontaria alle regole che ogni comunità stabilisce autonomamente.

Il sistema delle privatopie esclude a priori l'esistenza di Stati nazionali e soprattutto entità sovranazionali, ammettendo unicamente la diffusione di una capillare e interattiva rete di piccole comunità private. Il principale punto di riferimento intellettuale della corrente anarcocapitalista è Murray Newton Rothbard.All'interno di questa visione radicale, gli anarcocapitalisti intendono privatizzare, o meglio porre su un mercato libero, anche quei settori come l'amministrazione della giustizia, la sicurezza e l'ordine pubblico che perfino i liberali classici considerano essere prerogative da poter o dover lasciare allo Stato; in questo senso va letta la loro idea di individualismo anarchico.I libertari, d'altro canto, rigettano totalmente le accuse che vengono loro rivolte indistintamente dagli altri schieramenti politici, sia conservatori che progressisti, argomentando che in tutta la storia della civiltà umana, se proprio vi è un colpevole di violazione dei diritti umani, questi è soprattutto lo Stato.

E infatti proprio il potere astratto ed illimitato dell'autorità statale è stato il principale mezzo con cui piccoli gruppi di potere o addirittura singoli individui hanno potuto, in tutti i tempi e in tutti i luoghi, realizzare forme di governo tiranniche, soverchianti e contrarie alle più elementari regole di pacifica convivenza civile o reiterare arbitrariamente la violazione del diritto di autodeterminazione di ogni essere umano, tra cui vi sono gli interventi armati contro altre popolazioni, minoranze o addirittura nazioni, sistematicamente portate avanti in nome di uno specifico ordine sociale da raggiungere e da imporre a tutti o in nome di una generica sicurezza e stabilità nazionale, il famigerato "bene comune".Laddove, quindi, i tradizionali sostenitori dello Stato vedono in questo un'alta e possibilmente equa autorità garante dei diritti individuali, senza il quale sarebbe impossibile contenere lo spirito egoistico umano, che in un contesto anarcocapitalista non avrebbe freni né argini per manifestarsi,

i libertari pongono invece maggior fiducia nello spirito cooperativo dell'umanità, rammentando che le stesse idee di collaborazione volontaria, libertà e uguaglianza davanti alla Legge sono nate dal basso, ovvero sono sorte spontaneamente dalla creatività mentale dei singoli e dal bisogno di scambiare e condividere pacificamente per raggiungere un vantaggio reciproco, non certo imposte dall'alto per "decreto intellettuale" da una presunta autorità garante della ragione e della buona convivenza giusta e pacifica.

Il libero mercato, dunque, essendo per l'appunto una manifestazione spontanea ed originale dello spirito di cooperazione umano, da intendere come la volontà organica e orizzontale di una comunità di individui di determinare, ognuno per se stesso, il corso della propria vita, vivrebbe per necessità di autoregolazione, che nella visione libertaria di destra corrisponde agli assiomi morali di autoproprietà e non aggressione
...

Meritocrazia

La meritocrazia (neologismo coniato dal sociologo britannico Michael Young nel romanzo distopico L'avvento della meritocrazia del 1958) è un concetto usato in origine per indicare una forma di governo distopica di estrema disuguaglianza economica e sociale nella quale la posizione sociale di un individuo viene determinata dal suo quoziente intellettivo e dalla sua attitudine al lavoro.[1][2]A questo uso iniziale negativo del termine si è affiancata col passare del tempo un'accezione positiva, tesa a indicare una forma di governo dove le cariche pubbliche, amministrative, e qualsiasi ruolo o professione che richieda responsabilità nei confronti di altri, è affidata secondo criteri di merito, e non di appartenenza a lobby, o altri tipi di conoscenze familiari (nepotismo e in senso allargato clientelismo) o di casta economica (oligarchia).
Malgrado la connotazione originariamente negativa, nel tempo il termine si è affermato anche con una connotazione positiva ritenendolo un buon sistema sociale[3].
I sostenitori della meritocrazia argomentano che un sistema meritocratico è più giusto e più produttivo degli altri sistemi, e che garantisce la fine di discriminazioni fondate su criteri arbitrari quali il sesso, la razza e le origini (o le appartenenze) sociali.

D'altro canto i detrattori della meritocrazia argomentano, al contrario, che l'aspetto distopico centrale dell'idea di Young — l'esistenza di una classe meritocratica che monopolizzi l'accesso e i simboli del potere, nonché il metodo stesso di determinazione del merito — consiste proprio nell'introduzione di nuove forme di discriminazione e, quindi, in una perpetuazione del potere, dello status sociale e dei privilegi da parte di chi si vede riconosciuti un elevato quoziente intellettivo e lo sforzo.
Le meritocrazie si basano su questi principi di governo:- il collocamento del lavoro viene conferito secondo esperienza e competenza - sulla condizione dell'opportunità di accesso al lavoro in base alla domanda. - la previsione di qualcuno che specifichi i premi per l'adempimento del lavoro.

Multicomunitarismo

Il modello dello Stato-multinazionale definisce il concetto di multicomunitarismo come uno stato formato da più comunità, ognuna consapevole della propria identità etnica, dimostrando il desiderio di supremazia razziale.
Il multicomunitarismo si differenzia dal multiculturalismo in quanto in quest'ultima diverse etnie vivono in un contesto sociale in maniera più o meno integrata.Un esempio di stato multinazionale è il regno del Belgio in cui coesistono l'etnia fiamminga e quella vallone.

Nazionalsocialismo

Il nazionalsocialismo, chiamato anche nazismo[1], talvolta anche hitlerismo[2], è stata un'ideologia di estrema destra che ha avuto la propria massima diffusione in Europa, nella prima metà del XX secolo[3]. Si caratterizza per una visione nazionalista del socialismo radicale, populista[4], statalista[5][6][7][8][9][10][11][12], collettivista[13][14][15][16][17], razzista[18] e totalitaria[19]. Nacque subito dopo la prima guerra mondiale in Germania.....

Nazionalismo cattolico

Il nazionalismo cattolico è una dottrina e un movimento politico nazionalista e cattolico[1] fondato nella filosofia tomista, la dottrina sociale della Chiesa e il cattolicesimo sociale.In generale le sue posizioni coincidono con quelle della Chiesa cattolica. E, in particolare, con la visione sociale e politica dei Papi Leone XIII, San Pio X, Pio XI, Pio XII e Giovanni XXIII.

Neofascismo

Il neofascismo è un insieme di movimenti sociali o politici nati dopo la seconda guerra mondiale con l'intento di rianimare e attuare, parzialmente o totalmente, l'ideologia fascista.Secondo lo storico Renzo De Felice, durante la guerra fredda questi movimenti assorbirono e presero il posto del fascismo, favoriti in ciò dalla strategia geo-politica dell'Alleanza Atlantica che in tali gruppi vedeva un argine efficace all'espansione comunista.[1]

In Italia la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione del partito fascista, mentre la legge Scelba del 1952 sanziona l'apologia del fascismo. La legge Mancino del 1993 punisce anche l'utilizzo di simbologie legate ai sopra citati movimenti politici....

Oclocrazia

L'oclocrazia (dal greco antico: ὄχλος?, óchlos, "moltitudine, massa" e κράτος, krátos, "potere") si configura come uno stadio di governo deteriore nel quale la guida della pόlis è soggetta alla volontà delle masse.L'oclocrazia è considerata come uno stadio di degenerazione della democrazia.

Risulta inequivocabile che il potere del Popolo, da intendersi, in origine, a guisa di corpo politico unitario, dotato di un'autocoscienza storica, si tramuti ora in potere dell'ochlos, ossia di una moltitudine atomizzata, priva di una visione del mondo, preda degli intenti dominanti di demagoghi che ne orientano a privati fini le opinioni.

La Massa popolare pertanto, diventa "strumento animato" di una o più persone, tipicamente, nella formulazione polibiana, di alta estrazione censitaria. Essi ottengono il compiacimento delle folle, anche elargendo denaro e regalie. Il "popolo" (ormai disintegrato) diventa corrotto, cessando così di essere un popolo libero....

Ordoliberalismo

L'ordoliberalismo (Ordoliberalismus in tedesco) è una variante del pensiero liberale nata e sviluppata dalla scuola economica di Friburgo: esso si basa sul presupposto che il libero mercato ed il laissez faire da soli non siano in grado di garantire né il mantenimento della concorrenza né l'equità sociale e le pari opportunità per gli individui. Lo Stato pertanto deve fornire un quadro giuridico, un ordine di regole attraverso cui l’economia di mercato possa funzionare: tutelando la proprietà privata e la libera iniziativa privata, stabilizzando la moneta e assicurando un livello minimo e universale di protezione sociale.La teoria ordoliberale afferma che lo Stato deve creare e mantenere un ambiente economico favorevole per l'economia, mantenendo un sano livello di competizione tra le imprese private, e privatizzando i servizi pubblici, in modo da garantire il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge[10], senza pretendere di perseguire l'uguaglianza sostanziale. La finalità dell'intervento pubblico non deve essere quella di dirigere i processi socio-economici ma solo di evitare il pericolo che, senza alcuna regolamentazione, possano emergere e formarsi monopoli o oligopoli, i quali non solo potrebbero sovvertire i vantaggi offerti dal libero mercato ma anche minare alla base le istituzioni[11].Tema fondamentale della teoria ordoliberale è l'attribuzione di specifiche responsabilità ad istituzioni indipendenti: la politica monetaria dovrebbe essere affidata ad una banca centrale indipendente dal potere politico e avente lo scopo di garantire la stabilità della moneta ed un tasso di inflazione minimo mentre il governo ha la funzione di gestire la politica fiscale secondo il principio del pareggio di bilancio[12].L'ordoliberalismo intende porsi come una terza via tra il liberalismo classico (che a causa del mancato ruolo regolatore dello Stato produce esiti caotici e anarchici) e le teorie dirigiste o collettiviste in cui lo Stato viceversa assume direttamente il controllo dei processi economici (nelle varie forme di pianificazione, assistenzialismo, protezionismo ecc.)....

Paternalismo

Il paternalismo in senso generale indica l'atteggiamento bonario e benefico di una persona d'autorità che però chiede in cambio, spesso implicitamente, il consenso intorno alla sua persona.

Inteso nel suo significato storico, è una forma di governo in cui tutti i provvedimenti in favore della popolazione vengono affidati alla comprensione e alla buona volontà del sovrano nei confronti dello stesso popolo.

Parte quindi dal presupposto che il sovrano sia in buona fede ed interessato al bene pubblico.

Populismo

Per populismo (in inglese populism; in russo народничество?, narodničestvo) si intende genericamente un atteggiamento e una prassi politica che mira a rappresentare il popolo e le grandi masse esaltandone valori, desideri, frustrazioni e sentimenti collettivi o popolari.Storicamente il termine nasce in riferimento ai movimenti socialisti e anti-zaristi nella Russia della seconda metà del XIX secolo (si veda populismo russo).

Per lo più usato con accezione dispregiativa e quale sinonimo di demagogia, il termine è assai diffuso con riferimento al contesto latino-americano nella seconda metà del XX e nel XXI secolo, in maniera indifferenziata per gruppi di destra e di sinistra (si veda peronismo, chavismo), a indicare un rapporto diretto e spesso carismatico con le masse popolari.

Secondo la scienza della comunicazione
I movimenti e i politici populisti adottano due strategie mediatiche: "In primo luogo tendono a promettere politiche e provvedimenti di ogni genere con il chiaro intento di rassicurare i soggetti che si sentono esposti ai rischi derivanti dai cambiamenti socio-economici che potrebbero provocare una "deprivazione" rispetto alla condizione attuale o una frustrazione delle aspettative future"[21].

L'overpromising consegue risultati soprattutto in ordine a questa seconda preoccupazione ed è la risorsa più importante a disposizione degli outsider populisti[22], ma ad essa ricorrono anche i tradizionali attori politici[23].Al contempo, i movimenti populisti mobilitano i propri seguaci contro le élite economiche e soprattutto politiche che sono perciò additate come responsabili delle difficoltà economiche e della marginalizzazione politica del popolo stesso[24].

La principale argomentazione da essi utilizzata è semplice, ma efficace perché immediata e, pertanto, mediaticamente trasmissibile all'opinione pubblica[25]: se le cose vanno male è perché i rappresentanti non fanno gli interessi del popolo[26]. Inoltre le argomentazioni populistiche si baserebbero molto sulla cosiddetta "post-verità"

Progressismo

Il progressismo è una filosofia politica che sostiene il mutamento della società attraverso l'attuazione di politiche riformiste e innovatrici, perseguendo il progresso in campo sociale, politico ed economico.[1][2] È una filosofia tipica delle politiche di sinistra.[3][4][5]

Reputando gli avanzamenti negli ambiti della scienza, della tecnologia, dello sviluppo economico e dell'organizzazione sociale vitali per il miglioramento della condizione umana, il progressismo divenne molto significativo in Europa nel XVIII e XIX secolo, durante i quali, sotto la spinta di movimenti culturali come l'illuminismo e il positivismo, cominciò a diffondersi la convinzione che il continente stesse dimostrando come le nazioni potessero progredire da condizioni incivili alla civiltà attraverso il rafforzamento delle basi della conoscenza empirica come fondamento della società.

Figure cardinali dell'Illuminismo reputavano il progresso universalmente applicabile ad ogni contesto societario, e ritenevano che le idee a supporto dello stesso si sarebbero presto diffuse dall'Europa in tutto il globo.
Nella storia politica il termine appare con la rivoluzione francese del 1789, portavoce delle politiche illuministe della borghesia francese.
Secondo la definizione di Tullio De Mauro, "un partito progressista sostiene la possibilità del progresso e dell'evoluzione della società, ed è fautore di riforme che facilitino tale processo, in ambito politico – istituzionale, sociale, economico e civile".
I progressisti, infatti mirano a modificare gli assetti politici, economici e sociali tramite riforme graduali, progressive; il minimo comune denominatore è rappresentato dall'illuminismo, dal positivismo, dall'evoluzionismo e da una visione razionale in ambito politico, sociale ed economico.Si contrappone al conservatorismo della destra, che propugna una pratica politica conforme alla tradizione e ostile alle innovazioni, in particolare nell'ambito etico ed economico.

Data questa contrapposizione, storicamente vengono definite progressiste molte forze politiche schierate a sinistra, anche se oggi vengono considerate progressiste anche quelle miranti ad una terza via (Third Way).Negli anni il progressismo è diventato anche sinonimo di socialismo liberale e, seppur nato con origini diverse, riformismo. La tendenza è quella di unire il pensiero liberale e della proprietà privata, con le garanzie sociali offerte dal socialismo democratico.I progressisti si differenziano tanto dai conservatori, legati allo status quo,

come dai liberisti puri, e propugnano un'economia basata sul libero mercato ma con una forte azione sociale dello stato, volta a migliorare le condizioni di vita di aziende e persone, tramite una giusta redistribuzione della ricchezza.

Tuttavia sarebbe giusto dire che i progressisti più che ai conservatori si oppongono ai retrogradi (reazionari); frequenti i casi di esponenti progressisti rispettosi della tradizione e di esponenti conservatori liberali portatori di progresso.

Il progressismo si contrappone pure alle politiche comuniste, e in parte a quelle socialiste.

Tuttavia vale la pena ricordare che nel corso della storia del '900 a seguito di processi politici, economici e scientifici in nome del progresso o di una nuova umanità, terminati con gravi conseguenze, si è preferito sostituire il termine progresso e progressista con termini quali modernizzazione, rinnovamento e innovazione...

Radicalismo

Il radicalismo è una corrente ideologica sorta nel XVIII secolo all'interno del movimento liberale. I "radicali" rappresentavano l'ala più estrema dello schieramento liberale identificandosi nella sinistra liberale.[1] [2]

Essi proponevano riforme politiche appunto radicali in senso egualitario, tra le quali l'introduzione del suffragio universale, l'abolizione dei titoli nobiliari e, taluni, la repubblica.[3]

Inoltre, i radicali sostenevano la libertà di stampa e la rigida separazione tra Stato e Chiesa.


In Italia fu rappresentato dall'estrema sinistra storica e dal Partito Radicale Italiano.

Il radicalismo storico si caratterizza per la sua posizione intransigente rispetto a una serie di principi umanisti, razionalisti, laici, repubblicani e anticlericali, e per una visione più avanzata della società da una prospettiva liberale progressista con particolare attenzione ai diritti civili e ai diritti politici.
In molti Paesi europei infatti (si pensi a Regno Unito, Francia, Norvegia, Danimarca e Paesi Bassi) alla fine dell'Ottocento la contrapposizione politica era tra conservatori e liberali.

I primi erano espressione dell'aristocrazia terriera,

i secondi, invece, raccoglievano gli intellettuali, la piccola e media borghesia, i piccoli contadini ed erano portatori di istanze di rinnovamento e ricambio economico-sociale.

All'interno del pensiero politico liberale, che solitamente si incarnava in partiti posizionati alla sinistra dello schieramento parlamentare, si formò una frangia particolarmente attenta alle questioni sociali. I sostenitori di liberalismo progressista e di sinistra vennero dunque chiamati radicali.
Con la nascita dei partiti socialisti e socialdemocratici, i radicali si sono di conseguenza spostati verso il centro-sinistra dello schieramento politico, mentre i liberali si spostarono verso il centro e in taluni casi verso il centro-destra (per esempio in Danimarca).

Sia i liberali sia i radicali vennero schiacciati tra i conservatori e le forze socialdemocratiche, tanto che in molti Paesi finirono per riunirsi in uno stesso partito.

Sebbene esistano ancora partiti "radicali", il termine "radicalismo" è stato soppiantato nel gergo politologico da liberalismo sociale, che sta appunto ad indicare le correnti di sinistra del liberalismo.In Italia l'esperienza politica del radicalismo può riferirsi, ad esempio, al Partito d'Azione o al Partito Repubblicano Italiano delle origini, nonché al partito Radicale storico erede dell'estrema sinistra di Felice Cavallotti.

Da quest'ultima esperienza hanno preso spunto alcuni membri della sinistra interna del Partito Liberale Italiano, tra i quali spiccava il nome di Marco Pannella, che diedero vita nel 1955 al Partito Radicale. Posizionatosi nell'alveo della "sinistra democratica", tale partito si è poi via via spostato verso il centro e, dagli anni novanta, come Lista Pannella, Lista Bonino e infine Radicali Italiani, ha abbracciato compiutamente il liberismo.[5][6]

I Radicali Italiani si autodefiniscono come "movimento liberale, liberista e libertario"[7], cioè come un partito liberale in materia di diritti civili e liberista in economia.Tra i partiti riconducibili alla storica tendenza del radicalismo storico in Europa e nel mondo si possono ricordare la Sinistra Radicale danese, il Partito Radicale e il Partito Radicale di Sinistra in Francia, il Partito Liberale Radicale svizzero e l'Unione Civica Radicale argentina.

Si tratta di partiti in gran parte socio-liberali, anche se alcuni, come il Partito Radicale francese e il Partito Liberale Radicale svizzero fanno ora parte del centro-destra nei loro Paesi, e altri, come l'Unione Civica Radicale e il Partito Radicale di Sinistra, hanno aderito all'Internazionale Socialista o al Partito del Socialismo Europeo.Sebbene sorti dopo l'epoca d'oro del radicalismo storico, molti partiti contemporanei che si proclamano socio-liberali hanno un forte legame ideale con tale tradizione (vedi partiti liberali progressisti)...

Regionalismo

In politica, il regionalismo è un'ideologia politica incentrata sullo "sviluppo di un sistema politico o sociale basato su una o più" regioni e / o gli interessi nazionali, normativi o economici di una specifica regione, gruppo di regioni o un'altra entità subnazionale, che guadagna forza o mira a rafforzare la "consapevolezza e lealtà verso una regione distinta con una popolazione omogenea", in modo simile al nazionalismo.


Più specificamente, "il regionalismo si riferisce a tre elementi distinti: movimenti che richiedono l'autonomia territoriale all'interno degli stati unitari; l'organizzazione dello stato centrale su base regionale per la realizzazione delle sue politiche, comprese le politiche di sviluppo regionale; decentralizzazione politica e autonomia regionale".Le regioni possono essere delineate da divisioni amministrative, culturali, linguistiche e religiose, tra gli altri.I regionalisti mirano ad aumentare il potere politico e l'influenza disponibile per tutti o alcuni residenti di una regione...

Repubblicanesimo

Il repubblicanesimo è, genericamente, un'ideologia che sostiene il sistema politico repubblicano.CaratteristicheJean-Jacques Rousseau Secondo la definizione generale, la repubblica è una forma di governo in cui le cariche pubbliche sono scelte con metodi diversi dalla trasmissione ereditaria (solitamente nomina o elezione) e non costituiscono proprietà privata di chi le detiene. Il termine - storicamente utilizzato per designare un particolare profilo presente nell'Illuminismo[1] ed in particolare nella religione civile di Rousseau[2] - si associa anche alle ideologie dei diversi partiti politici che utilizzano il nome di "Partito Repubblicano".

Alcuni di essi sono proprio fondati sull'anti-monarchismo; nonostante portino il medesimo nome, i vari partiti repubblicani diffusi per il mondo hanno obiettivi e punti di vista abbastanza differenti, inseriti ciascuno nel proprio contesto.La concezione della libertà dei repubblicani differisce da quella dei teorici del liberalismo classico perché, se per quest'ultimi la via da seguire per garantire la libertà all'uomo è di preservarlo da quelle interferenze dello stato, del diritto e della morale che ne potrebbero pregiudicare la piena espressione, per i primi la vera libertà si ottiene sottraendo l'uomo dal giogo di quelle condizioni di dipendenza economica, culturale e sociale che ostacolano lo sviluppo della sua persona.


In altri termini, secondo la concezione neo-repubblicana un uomo non può dirsi veramente libero se la sua vita è condizionata e influenzata negativamente da ostacoli, come la povertà e l'ignoranza, che ne riducono la possibilità di esprimere al meglio la propria personalità. Inoltre, secondo la concezione dei repubblicani è talvolta necessario restringere la libertà di un gruppo di cittadini per emanciparne un altro da una condizione di dipendenza.

Un chiaro esempio di un intervento ispirato a un tale pensiero sono quelle leggi che proteggono i lavoratori dipendenti dagli abusi dei datori di lavoro, o quelle che impongono delle tasse per finanziare misure di stato sociale volte a migliorare le condizioni di chi vive in povertà....

Riformismo

Il riformismo, nelle scienze politiche, è una metodologia politica che, opponendosi sia alla rivoluzione sia al conservatorismo, opera nelle istituzioni, al fine di modificare l'ordinamento politico, economico e sociale esistente attraverso l’attuazione di organiche, ma graduali riforme.[1]

Tendenzialmente, si definiscono riformisti i partiti di centro-sinistra, tra cui socialisti revisionisti,[2] socialdemocratici[3] e liberalsocialisti,[4] i quali si propongono di correggere (con vari strumenti come le proposte di legge in parlamento e i referendum) i difetti dell'economia capitalista.In ItaliaFilippo Turati, co-fondatore del Partito Socialista Italiano, tra i principali esponenti del socialismo riformista in Italia[11]

Nella storia italiana della fine del XIX secolo il riformismo ha influenzato l'evoluzione del movimento socialista, di cui ha rappresentato la corrente più moderata, e i cui sostenitori ritenevano possibile una collaborazione fra i ceti proletari e la borghesia nell'ambito delle istituzioni parlamentari, allo scopo di favorire un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei ceti meno abbienti, in particolare degli operai salariati.

Socialdemocrazia

La socialdemocrazia è una filosofia politica, sociale ed economica che promuove riforme in senso socialista, nella direzione di una maggiore giustizia sociale in un sistema politico pienamente liberal democratico e con un'economia mista orientata al capitalismo.[1][2][3][4]

Caratterizzata da un costante impegno a favore di politiche finalizzate a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali, sostiene dunque un efficiente modello di Welfare state comprendente misure per la redistribuzione dei redditi[5][6], il sostegno a servizi pubblici universalmente accessibili quali l'assistenza agli anziani e l'assistenza all'infanzia, un'istruzione di qualità, l'assistenza sanitaria e l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni.
Emersa alla fine del diciannovesimo secolo, è generalmente associata al complesso delle fondamentali politiche di centro-sinistra e di sinistra dell'Europa settentrionale e occidentale durante la seconda metà del XX secolo[1] e si distingue da ulteriori forme di socialismo, cercando di umanizzare il capitalismo e creare le condizioni affinché porti a maggiori risultati democratici, egualitari e solidaristici, rifiutando categoricamente le teorie rivoluzionarie proprie del comunismo e del massimalismo
La socialdemocrazia sostiene la necessità di un programma di graduali riforme legislative del sistema capitalistico, al fine di rendere quest'ultimo maggiormente equo.
Si definiscono socialdemocratici partiti che si rifanno all'esperienza dei partiti socialisti nati alla fine del XIX secolo. Nella prassi contemporanea, pertanto, i partiti socialdemocratici sono formazioni progressiste, in genere aperte alle libertà personali e alla tutela non solo della classe lavoratrice ma anche del lavoro autonomo, e quindi aperto alle classi medie. I partiti socialdemocratici sono particolarmente forti nell'Europa settentrionale (Svezia, Norvegia e Danimarca) e in Germania.L'Internazionale Socialista definì la socialdemocrazia come la forma ideale di democrazia rappresentativa, che avrebbe potuto risolvere i problemi tipici della democrazia liberale.

Tale forma ideale si sarebbe raggiunta seguendo i principi del cosiddetto welfare state (traducibile in italiano con "stato del benessere").

Il primo di questi principi guida è la libertà, che non include solo le libertà individuali, ma anche la libertà dalla discriminazione e quella dalla dipendenza dai proprietari dei mezzi di produzione o dai detentori illegittimi del potere politico, così come la libertà di poter determinare il proprio destino.

Si aggiungono poi l'equità e la giustizia sociale, intese non solo come eguaglianza di fronte alla legge ma anche come equità socioeconomica e culturale, concedendo perciò a tutti gli esseri umani in quanto tali le medesime opportunità, a prescindere dalle loro differenze.

Infine, vi è una sorta di solidarietà che porta all'unità e a un senso di compassione (da intendersi, però, con accezione positiva) nei confronti delle vittime delle ingiustizie e delle disuguaglianze.

Obiettivi politici

Adeguato sistema di regolamentazione del settore privato con alta tassazione progressiva e tassazione fiscale alta, per il settore privato per una forte ed efficiente spesa pubblica nell'interesse delle classi meno abbienti e dei consumatori, basato sull'economia keynesiana.

Esteso sistema di sicurezza sociale finalizzato a limitare le conseguenze della povertà e a proteggere i cittadini dalla perdita di potere di acquisto a causa della disoccupazione o delle malattie (vedi welfare state).

Leggi per la tutela dell'ambiente.

Posizioni progressiste in materia di aborto, divorzio, unioni civili, matrimonio egualitario, adozione da parte di coppie dello stesso sesso, leggi anti omofobia, legalizzazione di cannabis sia a uso terapeutico che ricreativo, prostituzione, immigrazione, multiculturalismo e eutanasia, suicidio assistito, testamento biologico, femminismo.

Miglioramento del sistema capitalista tramite riforme, con l'ipotesi di poter gradualmente migliorare il sistema e quindi anche la globalizzazione. Coerente politica estera a sostegno delle istituzioni europeiste e internazionali (come l'ONU).

Equità fra sistema statale e privato. Infatti i socialdemocratici sono favorevoli alle statalizzazioni.
Laicismo.
Secolarismo.
Diritti civili e diritti umani.

Socialfascismo

Socialfascismo è il termine usato dall'Internazionale Comunista (Comintern), tra gli anni 1920 e 1930, per denominare spregiativamente i riformisti e i socialdemocratici. Espresse anche una precisa linea politica del movimento comunista internazionale, adottata dal VI Congresso dell'Internazionale Comunista nel 1928: per oltre un quinquennio la concezione del socialfascismo, che sarebbe stata dettata dalla fine della "stabilità capitalista" e dall'inizio del "terzo periodo", fu diffusa e imposta a tutti i militanti comunisti, determinando la loro autoesclusione dalle organizzazioni unitarie dei partiti antifascisti[1]. Con l'avvio della fase dei fronti popolari deciso dal VII Congresso, questa teoria venne rinnegata dallo stesso Comintern che l'aveva precedentemente promossa.Definizione di "socialfascismo" Dopo l'affermazione del fascismo in Italia (1922) e di governi di destra in molti paesi europei, con un netto cambio di impostazione teorica l'Internazionale comunista accusa i partiti socialisti europei di costituire non tanto "l'ala destra del proletariato", quanto "l'ala sinistra della borghesia", che, secondo i comunisti aderenti alla linea di Stalin, usava alternatamente fascismo e socialdemocrazia come strumenti di politiche antipopolari e anticomuniste. In alcuni casi, per socialfascismo si intendeva poi il collaborazionismo (reale o supposto) dei partiti socialdemocratici e riformisti nei confronti dei regimi nazifascisti nati in Italia, Austria, Germania e, più tardi, in Spagna.In questi paesi e in tutto il mondo industrializzato, secondo la dottrina uscita maggioritaria dal VI congresso del Comintern, i socialisti moderati avevano scoraggiato qualsiasi tentativo di rivoluzione, svolgendo una funzione antirivoluzionaria e revisionista...

Socialismo

Il socialismo è un complesso di ideologie, movimenti e dottrine legato a orientamenti politici di sinistra tendente a una trasformazione della società finalizzata a ridurre le disuguaglianze fra i cittadini sul piano sociale, economico e giuridico.Originariamente tutte le dottrine e movimenti di matrice socialista miravano a perseguire i propri obiettivi attraverso l'abolizione delle classi sociali e la soppressione totale della proprietà privata dei mezzi di produzione e di scambio. Fino al 1848, i termini socialismo e comunismo erano considerati intercambiabili. In quell'anno, nel Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, si opera la distinzione tra "socialismo utopico" e "socialismo scientifico", il solo, quest'ultimo, che secondo Marx ed Engels può garantire la transizione verso una fase successiva, il "comunismo", per evidenziarne polemicamente le differenze con il primo.Per socialismo si intende uguaglianza formale con l'obiettivo di raggiungere anche quella sostanziale.Nel pensiero marxista, il socialismo e il comunismo divennero due fasi della rivoluzione: la fase socialista, cioè quella delle statalizzazioni, che facevano parte della dittatura del proletariato, che si realizzava in un nuovo concetto di Stato, diverso da quello borghese; poi la fase comunista, che prevedeva l'abolizione delle classi, intesa come libera associazione di tutti. Contrariamente all'anarchismo, che fin dall'inizio prevedeva una abolizione di qualsiasi organizzazione statale, questa concezione di Karl Marx prevedeva quindi due fasi: la dittatura del proletariato e la società senza classi. La seconda fase fu abbandonata quasi subito dai regimi del socialismo reale. Originariamente infatti nella fase comunista si prevedeva la dissoluzione dello Stato, perché considerato a quel punto inutile: i beni e i mezzi di produzione erano tornati alla collettività.....

Socialismo cristiano

Il socialismo cristiano è una posizione politica, religiosa e culturale che si propone di coniugare i principi fondamentali del socialismo democratico con il solidarismo cristiano-sociale, considerata anche filosofia morale da determinate aree socialdemocratiche.[1] Può essere ricondotto alla famiglia dei socialismi religiosi.Attualmente tale corrente è significativa in America Latina, dove talvolta soggetti di ispirazione cristiana sono inoltre legati agli insegnamenti della Teologia della Liberazione.Ancora oggi numerosi gruppi di socialisti cristiani hanno piena agibilità nei partiti aderenti all'Internazionale Socialista e al Partito del Socialismo Europeo...

Socialismo democratico

Il socialismo democratico è un'ideologia politica che sostiene la possibilità di pervenire al socialismo tramite la democrazia.La forma di governo di uno Stato governato secondo i principi di questa ideologia può definirsi "stato socialista democratico", in cui, a differenza dello "Stato socialista reale" con monopartitismo, vengono mantenute inalterate le libertà civili e politiche.[1][2]Nell'ambito dei paesi dell'ex blocco sovietico, si parlò di "socialismo dal volto umano" per l'esperienza di socialismo democratico, rispettoso dei diritti civili, attuato durante la Primavera di Praga, in contrapposizione al socialismo autoritario dell'URSS (socialismo reale o socialismo scientifico di stampo marxista-leninista).[3]L'espressione "socialdemocrazia" indica generalmente un'ideologia riformatrice che accetta il capitalismo e le sue dinamiche, temperandole con un solido sistema di Stato sociale, a metà strada tra socialismo e liberalismo sociale.

Nel socialismo democratico, invece, l'obiettivo finale è ottenere il superamento del capitalismo e l'instaurazione di una società socialista;

lo stesso obiettivo è perseguito dal socialismo rivoluzionario e dal comunismo, anche se tramite la rivoluzione e non i mezzi legali delle elezioni parlamentari (queste vengono viste solo come un possibile passaggio verso una spontanea rivoluzione popolare, contrapposta alla rivoluzione centralista del partito leninista e dei "rivoluzionari di professione").[2]Nella comune accezione europea, socialismo democratico e socialdemocrazia sono termini frequentemente usati quali sinonimi della medesima posizione culturale e politica, come accadde nel Partito Socialista Democratico Italiano....

Sovranazionalismo

Il sovranazionalismo è un metodo di processo decisionale in comunità politiche multinazionali, in cui l'intera sovranità nazionale o parte di essa viene trasferita o delegata ad una autorità da parte dei governi degli stati membri.

Il concetto di unione sovranazionale è talvolta utilizzato per denominare l'Unione europea, come un nuovo tipo di entità politica[1].

Le unioni sovranazionali si differenziano dalle consuete organizzazioni internazionali per il più marcato grado di integrazione tra i loro membri: questo si può notare per la presenza di un ordinamento giuridico proprio, di una corte di giustizia con poteri vincolanti o di istituzioni dotate di legittimità diretta (ad es. il Parlamento europeo).

Statalismo

Lo statalismo è la tendenza ad attribuire allo Stato un ruolo molto forte nelle varie attività del Paese, soprattutto nel controllo dell'economia nazionale e nel possesso delle aziende.[1] Il termine è anche usato in senso critico e polemico nei confronti di un'invadenza eccessiva da parte dello Stato in tutti i settori.[1] L'opposizione allo statalismo è genericamente chiamata anti-statalismo.

Diversi totalitarismi, come quello comunista[senza fonte], dell'Italia fascista[2][3][4][5][6][7] o della Germania nazista,[8][9][10][11][12][13][14][15] sono stati spesso descritti come statalisti, così come le varie forme di stato sociale.[16][17] Il processo nel dare nelle mani dello Stato un'impresa privata viene definito nazionalizzazione o statalizzazione mentre il procedimento opposto è la privatizzazione.Di solito la statalizzazione avviene attraverso l'intervento statale per aiutare aziende private in crisi, destinate altrimenti a un brusco ridimensionamento o al fallimento. Altre volte lo Stato interviene regolamentando l'economia, che spesso non può essere affidata alle sole leggi di mercato...Si distingue quindi da: uno statalismo assoluto, uno statalismo parziale in cui vi sono degli spazi di libertà per gli individui - anche se lo Stato controlla molti rami della società in quanto considerato espressione di un patto sociale e conserva il monopolio della forza - e da una statolatria sconfinante sia nell'autoritarismo che nel totalitarismo.

Anti-statalismo

L'anti-statalismo è qualsiasi approccio alla filosofia sociale, economica o politica che rifiuta lo statalismo. Un anti-statalista si oppone all'intervento dello Stato nelle questioni personali, sociali ed economiche[1]. Nell'anarchismo, ciò comprende anche un completo rifiuto di ogni dominio gerarchico[2].
L'anti-statalismo è presente in una varietà di posizioni molto diverse e comprende una serie di concetti e pratiche talvolta anche opposte. Gli anti-statalisti differiscono notevolmente in base alle altre idee che sostengono, poiché la difficoltà significativa nel determinare se un pensatore o una filosofia è anti-statalista è il problema di come si definisce lo Stato stesso.
La terminologia è cambiata nel tempo e gli scrittori del passato hanno spesso usato la parola "Stato" in un senso diverso da come la usiamo oggi.

Ad esempio, l'anarchico Michail Bakunin ha usato il termine semplicemente per indicare un'organizzazione governativa, mentre altri scrittori hanno usato il termine Stato per indicare qualsiasi legge o agenzia con lo scopo di far rispettare la legge.

Karl Marx definì lo Stato come l'istituzione utilizzata dalla classe dominante di un paese per mantenere le condizioni del suo dominio. Secondo Max Weber, invece, lo Stato è un'organizzazione con un effettivo monopolio legale sull'uso legittimo della forza fisica in una particolare area geografica (il suo territorio)..

Terza via

La locuzione terza via (in inglese: Third Way) si riferisce a diverse posizioni politiche trasversali impegnate nell'elaborazione di una moderna posizione intermedia tra neoliberalismo e socialdemocrazia – da non confondere con il centrismo, termine riconducibile ad un concetto maggiormente ampio – al fine di individuare un efficace compromesso di giustizia sociale, pari opportunità, valorizzazione del merito, dell’iniziativa privata, tra le politiche economiche laissez-faire e quelle interventiste.[1]

Essa nasce dall'esigenza di analizzare compiutamente gli esiti delle politiche economiche di stampo keynesiano, che avevano precedentemente generato dubbi a causa di un eccessivo interventismo da parte dello Stato, e quelle neoliberiste sviluppatesi a partire dagli anni ottanta[2], in una fase ormai avviata alla globalizzazione, combinandole fra loro e sviluppate da alcuni partiti socioliberali e socialdemocratici.

Questa concezione politica supporta il raggiungimento di un egualitarismo nella società odierna attraverso un'azione diretta per aumentare la distribuzione di abilità, capacità e mezzi di produzione e allo stesso tempo rifiutare la redistribuzione delle ricchezze tra classi sociali[10].

Enfatizza così l'impegno su:

il raggiungimento del pareggio di bilancio, fornendo così pari opportunità, ponendo inoltre accento sulle responsabilità morali degli individui;

la decentralizzazione del potere governativo al minor livello possibile;

l'incoraggiamento di più possibili accordi economici tra funzioni pubbliche e private, cercando il più possibile di non ricorrere all'uso della manodopera, così investendo nello sviluppo umano e nella ricerca

oltre al miglioramento dei mezzi di produzione; la protezione del capitale sociale insieme alla salvaguardia ambientale
[11][12].Specifiche definizioni delle politiche della terza via possono differire tra Europa e Stati Uniti d'America.In Italia alcune politiche caratteristiche della terza via sono state sostenute da alcuni esponenti politici provenienti da partiti centristi e socioliberali, tra cui Forza Italia, Rinnovamento Italiano e Nuovo PSI, così come successivamente La Margherita e Democratici di Sinistra, i due partiti confluiti nel Partito Democratico, il quale adottò nel 2008 una Carta dei Valori che sostiene proprio le politiche della terza via, propugnate in particolar modo durante la segreteria di Matteo Renzi.[18][19] I maggiori sostenitori delle politiche della terza via sono attivi prevalentemente nel partito Italia Viva.La terza via è stata promossa dai suoi esponenti come un'alternativa radicale e centrista tra capitalismo e forme tradizionali di socialismo,[23] quindi sostenitrice di idee come il socialismo etico, il riformismo e il gradualismo, il quale include l'umanizzazione del capitalismo, un'economia mista, un pluralismo politico e una democrazia liberale.[23]Questa posizione è stata presentata dai suoi promotori come "socialismo competitivo" – un'ideologia che si pone a cavallo tra il socialismo tradizionale e il capitalismo,[24] in maniera del tutto analoga al socialismo liberale, che propone di unire socialismo democratico e liberalismo classico.

I due termini sono spesso usati come sinonimi[25], ma tale utilizzo è improprio: gli esponenti del socialismo liberale, infatti, propongono anche forme di regolamentazione economica e redistribuzione della ricchezza come metodi utili al raggiungimento di una maggiore uguaglianza sociale, opzioni che sono state rifiutate, oltre che non contemplate, dagli esponenti della terza via...

Movimento politico

Un movimento politico è un gruppo di individui che si pone come obiettivo quello di cambiare il sistema politico o promuovere determinati valori sociali all'interno del governo di un Paese.[1] Il pensiero dei movimenti politici contrasta solitamente quello del sistema politico dominante,[2][3] e appoggia le teorie dell'opportunità politica, secondo cui i movimenti di natura politica nascono da semplici circostanze,[4] e la teoria della mobilitazione delle risorse, in base alla quale il successo di un movimento politico è determinato dalla sua capacità di utilizzare le risorse a sua disposizione.[2] Nonostante vi siano delle differenze fra i partiti e i movimenti politici, entrambi vogliono esercitare un particolare impatto sul governo, e alcuni partiti sono stati in origine dei movimenti politici.[5] Se i partiti politici si focalizzano sulla risoluzione di diverse problematiche che vi sono all'interno di un Paese, i movimenti si pongono solitamente un singolo obiettivo

Partito politico

Un partito politico è un'associazione tra persone accomunate da una medesima visione, identità, linea o finalità politica di interesse pubblico ovvero relativa a questioni fondamentali circa la gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici o particolari. L'attività del partito politico, volta a operare per l'interesse comune, locale o nazionale, si esplica attraverso lo spazio della vita pubblica con la definizione di un programma o piano politico da perseguire e, nelle attuali democrazie rappresentative, ha per "ambito prevalente" quello elettorale.

I partiti nascono nel momento dell'affermazione della democrazia e quindi quando il governo diventa responsabile verso il voto degli elettori[6]. Esistono due principali analisi della storia dei partiti che guardano uno in maniera genetica l'altro in maniera strutturale, le fasi della loro creazione.

I partiti si distinguono a livello organizzativo a seconda di una struttura più o meno verticistica, più o meno movimentista. I partiti di stampo socialista e comunista, nonché quelli post-fascisti, si sono, nel corso degli anni, contraddistinti per la presenza di ampi organi assembleari e ristretti gruppi dirigenziali. Spesso i vertici del partito non venivano scelti direttamente dagli iscritti o dalle assemblee congressuali, ma dagli uffici di presidenza. Altri partiti, invece, hanno fatto propria una prassi più "democratica", attenta cioè a favorire il coinvolgimento della base nelle decisioni di vertice.

Leader di partito

È un leader di partito, o capo politico, chi è posto a capo di un partito politico. Di solito ricopre una posizione formale, la cui denominazione varia secondo gli Stati e i partiti politici.Il leader del partito è tipicamente responsabile dei rapporti con il pubblico; come tale, ha un ruolo di primo piano nella definizione della linea politica del partito (e, in particolare, dei programmi elettorali) e nella comunicazione della stessa all'elettorato; è, inoltre, il principale contatto tra il partito e i mass media. Nei sistemi bipartitici o bipolari il leader del partito o della coalizione che ha la maggioranza in parlamento diventa di fatto automaticamente primo ministro (o capo del governo comunque denominato) mentre il leader del partito o della coalizione di opposizione che ha il maggior numero di seggi diventa leader dell'opposizione, laddove esiste questa figura.

Segretario generale

Il titolo di segretario generale (a volte primo segretario, abbreviato segr.) è attribuito all'organo monocratico di alcune associazioni o altre organizzazioni, pubbliche o private, posto al vertice delle stesse.Indica anche una figura talvolta posta alle dirette dipendenze dell'organo di vertice (ad esempio, il presidente) e appartenente comunque al senior management dell'organizzazione. L'apparato organizzativo al quale il segretario generale è preposto è detto segretariato o segreteria.L'uso di questo titolo piuttosto che altri, quale ad esempio quello di presidente, può avere lo scopo di sottolineare il ruolo di esecutore delle decisioni degli organi collegiali dell'organizzazione, facendo così risaltare, per lo meno a livello nominalistico, la collegialità di gestione della medesima. Tale figura può anche essere utilizzata per designare il leader dei partiti comunisti e socialisti, nonché dei sindacati che si richiamano a quest'area ideologica; in seguito il titolo (o altri analoghi, ad esempio segretario politico) è stato estesamente adottato anche da partiti e sindacati di diversa ideologia.Nei paesi comunisti il segretario generale (o primo segretario) del comitato centrale del partito comunista è, di fatto, la più alta carica dello Stato, sebbene rimanga formalmente un organo del partito; del resto, solitamente, alla carica di partito ne unisce una statale, per lo più quella di capo dello stato (o, più precisamente, di presidente dell'organo collegiale che svolge le funzioni del capo dello stato), altre volte quella di capo del governo. Solitamente eletto dal comitato centrale, ne presiede l'ufficio politico e, laddove presente, il segretariato.

Ufficio politico

Un ufficio politico (spesso detto Politbüro, contrazione del russo политическое бюро, političeskoe bjuro), in alcuni partiti, soprattutto comunisti e socialisti, designa un organo collegiale ristretto, eletto dal Comitato centrale o analoga assemblea e responsabile di fronte al medesimo, al quale è affidata la direzione del partito. In altri partiti l'organo corrispondente all'ufficio politico prende il nome di Direzione, Comitato esecutivo o simili. Per la sua composizione ristretta e per la possibilità di riunirsi frequentemente, l'ufficio politico è uno degli organi più importanti del partito. Negli Stati comunisti l'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista è, di fatto, assieme al segretario generale, la massima istituzione statale, pur rimanendo formalmente un organo del partito. Sebbene eletto dal Comitato centrale e responsabile di fronte al medesimo, grazie al controllo che esercita sul resto del partito finisce per cooptare i suoi membri. L'esempio più noto è rappresentato dal Politburo del PCUS.

Congresso del partito

Nei partiti, nei sindacati e in altre associazioni il congresso (denominato anche convenzione o conferenza) è il massimo organo decisionale. È un'assemblea che si può riunire con frequenza annuale o pluriennale (ad esempio, ogni cinque anni), costituita dagli iscritti o da loro delegati, che possono essere anche alcune migliaia, eletti in occasione di ciascuna sessione. Accanto al congresso nazionale (o generale) possono esserci congressi limitati ad un'articolazione territoriale (regionali, provinciali ecc.)Il congresso nazionale ha il potere di modificare lo statuto; definisce la linea politica e il programma dell'organizzazione; elegge l'assemblea (denominata comitato centrale, consiglio nazionale o in altri modi) che funge da massima istanza decisionale dell'organizzazione tra una sessione congressuale e l'altra; frequentemente elegge il leader dell'organizzazione e, nei partiti, il candidato ufficiale alla presidenza della repubblica (nei sistemi presidenziali) o a primo ministro (nei sistemi parlamentari bipartitici, ove il leader del partito vincitore delle elezioni diviene automaticamente primo ministro).

Comitato centrale

Il Comitato centrale (CC) di un'associazione è solitamente l'organo esecutivo e decisionale più importante dell'associazione stessa.L'espressione è in particolare usata per designare gli organi esecutivi dei partiti politici, specie quelli a orientamento socialista o della destra sociale.Comitato centrale è il termine usato per designare l'organo collegiale di tipo assembleare, eletto dal congresso, che dirige l'organizzazione tra una sessione congressuale e l'altra, svolgendo funzioni deliberative ed eleggendo gli organi esecutivi (segretario generale, ufficio politico ecc.).

Colore politico

I colori politici sono dei colori utilizzati per rappresentare un partito politico o un'ideologia: questi colori sono spesso utilizzati dai mass media nel dare i risultati delle elezioni o, più in generale, per riferirsi ai partiti. Il colore rosso per la sinistra rivoluzionaria inizia con le bandiere rosse della Comune di Parigi. Spesso, però, in ogni nazione o aree geografiche ai colori vengono attribuiti significati politici diversi. Ad esempio in Italia il bianco è il colore tradizionalmente legato ai democratici-cristiani, già nella vicina Austria i Popolari (democristiani) usano, invece, il nero. In Italia il nero è stato appannaggio del Partito Nazionale Fascista, pertanto, i democristiani per distinguersi dai socialisti e comunisti (rosso) e dai neo-fascisti (neri), fecero proprio il bianco.

Capoelettore

Il termine capoelettore designa, soprattutto ad uso giornalistico, un attivista politico che opera sul territorio per raccogliere consenso elettorale, garantendo ad un candidato un pacchetto "sicuro" di voti.Il capoelettore si distingue, di norma, dai tradizionali militanti e attivisti politici, perché la sua opera propagandistica non è basata sulla piattaforma politica, programmatica e ideologica del candidato e del partito che rappresenta; piuttosto, il capoelettore svolge la sua opera per interessi di natura più personale e/o economici, legati a scambi di favore, raccomandazioni, fino a sconfinare nel vero e proprio voto di scambio o nella difesa di interessi illegali ad es. collegati alla malavita organizzata.Un capoelettore può successivamente diventare a suo volta un candidato politico grazie alla forza del pacchetto di consensi elettorali raccolti negli anni.

Finanziamento pubblico ai partiti

Il finanziamento pubblico ai partiti è una delle modalità, assieme alle quote d'iscrizione e alla raccolta fondi, attraverso cui i partiti politici percepiscono fondi necessari a finanziare le proprie attività. Il finanziamento pubblico diretto ai partiti è previsto nella maggioranza degli ordinamenti europei. In alcuni paesi tale finanziamento costituisce la primaria risorsa di sostentamento dei partiti, mentre in altri (come la Gran Bretagna) esso è sostanzialmente irrilevante. Il modello di finanziamento pubblico puro non esiste, giacché gli ordinamenti affiancano ad un finanziamento pubblico la possibilità di finanziamento privato, variamente regolato e limitato.

Elezione

L'elezione è un metodo di scelta del titolare o dei titolari di un ufficio da parte dei membri di un collegio, corpo elettorale o altra collettività,[1] che sono chiamati a esprimere le loro preferenze attraverso il voto per una o più persone o per un insieme di persone (una lista), voti che vengono poi trasformati in una scelta collettiva sulla base di regole prestabilite.Nel caso il collegio sia chiamato a scegliere i suoi stessi membri, si parla invece di cooptazione.

Sistema elettorale in Italia

Il sistema elettorale italiano è l'insieme delle regole con cui, sulla base dei voti espressi dai cittadini italiani durante le elezioni, sono assegnati i seggi all'interno degli organi politico-istituzionali locali, nazionali ed europei.

La situazione è articolata e differenziata a seconda delle varie categorie di votazione previste dall'ordinamento politico italiano:
le elezioni politiche, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 400 componenti della Camera dei deputati e dei 200 membri elettivi del Senato della Repubblica;[N 1]

le elezioni europee, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;[N 2][N 3][1]

le elezioni regionali, in occasione delle quali si vota per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale;[N 4]

le elezioni amministrative, in occasione delle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;[N 5] in Valle d'Aosta si elegge contestualmente il vicesindaco[N 6] e nelle grandi città si vota inoltre per i consigli circoscrizionali.[N 7]

Ciascun tipo di consultazione ha luogo di norma ogni cinque anni.[N 8][N 9][N 10][2]


Il sistema proporzionale con soglia di sbarramento, adottato per tutte le elezioni italiane dal 1946 al 1993 (fatta eccezione per il Senato), è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo.

Anche i restanti appuntamenti elettorali – salvo le consultazioni comunali nelle municipalità meno popolose e le elezioni circoscrizionali – si svolgono sulla base di sistemi elettorali di impostazione proporzionale, ma corretti in misura significativa con quote maggioritarie o premi di governabilità variamente assegnati.

Sistema vigente

Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto a separazione completa, ribattezzato Rosatellum bis:

in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico,

mentre il 61% degli scranni viene ripartito fra le liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento.[N 15] Le candidature per quest'ultima componente sono presentate nell'ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l'elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto.[N 15]

La Costituzione stabilisce altresì che otto deputati e quattro senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all'estero.

Sistema elettorale

Il sistema elettorale è costituito dall'insieme delle regole che si adottano in una democrazia rappresentativa per trasformare le preferenze o voti espressi dagli elettori durante le elezioni in seggi da assegnare all'interno del Parlamento o più in generale di un'assemblea legislativa.È regolato dalla legge elettorale.

Sistema elettorale misto

Secondo la definizione di Blais e Massicotte, un sistema misto è quel sistema che presenta contemporaneamente formule maggioritarie e proporzionali. Secondo un'altra visione, non ritenuta però precisa come la precedente, sono misti quei sistemi elettorali che producono, a livello di proporzionalità, risultati intermedi tra quelli maggioritari e quelli proporzionali. Come si può ben intuire, ciò che rende particolare il sistema elettorale misto è il fatto che esso sia composto da elementi classici, come in una sorta di mix, comuni ad entrambe le famiglie (proporzionale e maggioritario) alle quali si possono ricondurre tutte le leggi elettorali.Pur essendo stato l'austriaco Siegfried Geyerhahn il primo a ipotizzarli, essi si sono diffusi soprattutto durante gli anni novanta del secolo scorso, in varie parti del mondo (Russia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Ungheria, Albania ecc.). Anche l'Italia ne è un esempio poiché, dal 1993 al 2005, la legge elettorale vigente è stato il c.d. "Mattarellum". Inoltre, nell'ottobre 2017, il Parlamento ha approvato una nuova legge elettorale mista (che è stata usata a partire dalle elezioni del 2018): il c.d. "Rosatellum".I sistemi misti si sono affermati anche per ovviare ai vari problemi che il proporzionale ed il maggioritario presentano: eccessiva frammentazione politica (con conseguente difficoltà nella governabilità), poca rappresentanza ecc.Fare una classificazione dei sistemi misti non è facile. Ciò a causa del fatto che ci possono essere una innumerevole varietà di combinazioni tra la parte proporzionale e quella maggioritaria. A questo va poi aggiunto la possibilità di avere soglie di sbarramento alte o più basse, l'uso delle preferenze o delle liste bloccate e, eventualmente, la presenza o meno di un premio di maggioranza. In ogni caso, volendo classificare i sistemi misti, si possono distinguere:Sistemi misti a "correzione completa": sono quei sistemi in cui, pur prevedendo la coesistenza della formula maggioritaria e di quella proporzionale, l’assegnazione totale dei seggi avviene esclusivamente in base al metodo proporzionale. Un esempio è il sistema elettorale tedesco. Sistemi misti a "semicorrezione": in questa categoria rientrano quei sistemi misti in cui i seggi pur essendo assegnati in due livelli distinti, tra parte maggioritaria e proporzionale, prevedono meccanismi di compensazione proporzionale a beneficio dei partiti minori che hanno subìto gli effetti distorsivi nella parte maggioritaria. Un esempio fu il c.d. "Mattarellum", con lo scorporo. Sistemi misti a "separazione completa" (definiti pure "sistemi paralleli"): in questa categoria rientrano quei sistemi misti in cui i seggi sono assegnati in due livelli distinti, tra parte maggioritaria e proporzionale. Un esempio è dato dal sistema elettorale russo, giapponese o dal c.d. "Rosatellum" attualmente in vigore in Italia. All'interno di questa classificazione non trovano ovviamente spazio le c.d. leggi elettorali proporzionali con premio di maggioranza. In effetti, queste ultime, non sono altro che una variante del sistema proporzionale modificato o corretto, per favorire la governabilità, con un bonus in seggi da assegnare a chi ottiene più voti...

Sistema maggioritario

Il sistema maggioritario è un qualunque sistema elettorale che prediliga la formazione di un sistema bipolare (spesso ma non sempre bipartitico) e di un parlamento composto da due schieramenti distinti e contrapposti. Il sistema limita fortemente o esclude completamente la rappresentanza di schieramenti minori. Si basa solitamente sul collegio uninominale (ovvero un collegio che esprime un solo seggio), ma può anche basarsi su collegi plurinominali.In ogni caso il criterio è “il primo prende tutto” (first past the post system), ossia in ogni collegio chi riceve più voti viene eletto, mentre tutti gli altri, anche se ricevono percentuali di voto significative, vengono esclusi.

Sistema proporzionale

Per sistema proporzionale (o semplicemente proporzionale[1]) si intende genericamente qualsiasi sistema elettorale che miri a riprodurre in un organo di rappresentanza le proporzioni delle diverse parti dell'elettorato - generalmente in un'assemblea elettiva, per cui tali sistemi furono escogitati. La finalità è risolvere le disuguaglianze di rappresentazione dei partiti che sorgono nei sistemi elettorali maggioritari, soprattutto quando vi sono più di due forze fondamentali o quando le circoscrizioni hanno dimensioni diverse. La proporzionalità può essere alterata in vari modi: riducendola si combatte la frammentazione, tendenza ben nota nei sistemi proporzionali; ciò può avvenire variando il metodo di assegnazione dei seggi, introducendo una soglia, o limitando il numero di seggi in palio in ciascuna circoscrizione.

Suffragio universale

Il suffragio universale è il principio secondo il quale tutti i cittadini, di norma al raggiungimento della maggiore età, possono esercitare il diritto di voto e partecipare alle elezioni politiche e amministrative, e ad altre consultazioni pubbliche (come i referendum), senza alcuna restrizione di natura culturale, socioeconomica o psicologica (per es. di etnia, ceto, genere, orientamento sessuale); è perciò contrapposto al suffragio ristretto, che può essere fondato sul censo (suffragio censitario), sul sesso (suffragio maschile, perché il diritto di voto non è riconosciuto alle donne) o sul grado d'istruzione.

Influenza dei sistemi elettorali

Secondo i sostenitori del modello bipartitico, la presenza di soli due partiti porta alla formazione di governi stabili e maggioranze parlamentari che durano fino al termine della legislatura, senza elezioni anticipate, ma secondo i detrattori questo porta ad una ridotta sovranità popolare sullo Stato e un minor controllo diretto della vita politica tramite le elezioni.

Secondo i sostenitori del modello proporzionale, invece, la presenza di più partiti (con la presenza o meno di soglie di consenso per l'accesso al parlamento) permette di rappresentare più fedelmente la nazione, ma per i detrattori questo trasforma i partiti in attori che di fatto controllano lo Stato con maggioranze variabili e spesso opportunistiche.

Esiste poi il modello bipolare, applicato in Italia nella Seconda Repubblica:

da un lato una serie di partiti costituisce una coalizione che viene premiata come in un sistema bipartitico, ma nella pratica la rappresentanza parlamentare - così ottenuta dai piccoli partiti - consente loro di condizionare l'attività di governo o perfino di determinarne la fine;

dall'altro lato, "di fatto si è prepotentemente imposta tramite i mass media e, spesso, tramite distorsioni e aggiramenti a opera del legislatore, la sensazione che si elegga direttamente il governo e il suo capo", secondo "una concezione del sistema politico italiano declinata su un versante di tipo neopresidenzialista; va da sé che si tratta di un presupposto basato su un falso, essendo l’Italia una repubblica parlamentare"

Influenza del mandato imperativo

La rappresentatività parlamentare è divisa fra libertà morale degli eletti e mandato imperativo.

Per quanti sostengono la necessità di un mandato imperativo, in cambio di legislature di lunga durata, gli eletti politici dovrebbero avere degli obblighi di legge di fedeltà al programma elettorale e al partito col quale i cittadini li hanno eletti.

Il mandato imperativo sarebbe il contrappeso al ridotto ricorso alla consultazione elettorale e, lungo questa linea, si potrebbe persino arrivare a richiedere al candidato, prima delle elezioni, le cosiddette "dimissioni in bianco"[2] o altro documento giuridicamente impegnativo[3].

Diversamente, la scelta fatta dalle Costituzioni moderne[4] è quella del divieto di mandato imperativo: l'indicazione elettorale è basata solamente su un patto di fiducia e un mero obbligo morale fra eletti ed elettori.

La possibilità dell'elettorato di "punire" la deviazione - con una scelta diversa alle elezioni successive - non appare efficace[5] quando la rappresentanza politica si riduce a due partiti, il che fa diventare pratica diffusa promettere in un modo e agire diversamente;

sotto il ricatto del "voto utile", quel sistema elettorale aumenta il rischio che gli elettori non possano sanzionare il transfuga nelle votazioni successive.Dove il parlamentare o il governante eletto hanno piena libertà morale, quindi autonomia di condotta e opinioni, e nessun obbligo giuridico verso l'elettorato, il trasformismo non è reato e si pone in termini più forti la questione morale della politica.

Infatti, il reato di corruzione esiste fra privato e pubblico ufficiale, mentre è più complesso dimostrare che possa esistere nei confronti dei parlamentari, la cui stessa natura di pubblici ufficiali è contestata[6];

il reato di voto di scambio sussiste per chi riceve denaro in cambio di un voto, in modo indipendente dalla presenza di un'organizzazione criminale, ma non per chi cambiando partito ottiene nuovi incarichi politici.

Resta impossibile per la legge valutare le intenzioni, e stabilire se il cambio di appartenenza sia dovuto alla ricerca di una contropartita personale oppure a un percorso che ha portato a un legittimo mutamento di convinzioni politiche.

Astensionismo

L'astensionismo è il fenomeno per cui, in una votazione (ad esempio in occasione di referendum o elezioni), le persone aventi diritto di voto non esprimono il proprio voto. Se la votazione non è in capo al Corpo elettorale ma ai componenti di un collegio ristretto (es. un'assemblea elettiva), è puntualmente disciplinata nelle sue conseguenze: per esempio, nel diritto parlamentare, gli astenuti risultano presenti durante la votazione ma non si esprimono.[1]Una persona che non ha espresso il proprio voto è detta astenuta. In termini generali l'astensionismo non va confuso con il voto di protesta, in cui un avente diritto di voto si reca alle urne e invalida volontariamente la propria scheda elettorale con segni non consentiti (scheda nulla) oppure non esprime una preferenza (scheda bianca). Per legge chi consegna una scheda bianca o nulla, a differenza di chi non si reca fisicamente alle urne, ha a tutti gli effetti votato e viene considerato nel calcolo dell'affluenza al voto.L'astensione può essere usata per indicare l'ambivalenza sulle scelte del votante, oppure una tacita disapprovazione che non assurge al livello di opposizione attiva. L'astensione può anche essere usata quando qualcuno assume una certa posizione su una questione ma, poiché il sentimento popolare supporta una posizione contraria, potrebbe non essere politicamente conveniente votare secondo la propria coscienza. Una persona può astenersi anche quando non si sente adeguatamente informata circa la questione in esame o non ha partecipato a importanti discussioni in merito...

Voto (elezione)

Il voto è un metodo attraverso cui il corpo elettorale esprime un giudizio. Il gruppo di persone chiamate a votare può esser più o meno grande e a seconda dei casi può variare e comprendere i partecipanti di una riunione così come gli appartenenti a una circoscrizione elettorale e quindi a un'elezione. Di solito il voto è uno strumento che serve a prendere una decisione in seguito a una discussione o un dibattito, ma può essere anche l'atto finale di una campagna elettorale, tramite la scheda elettorale. Il voto può esprimere varie scelte:Preferenza, espressione di una scelta tra quelle presentate al votoScheda bianca[4], espressione di mancata preferenza personale, che in molti sistemi (come nel sistema elettorale) tale voto viene conteggiato per ultimo in quanto viene attribuito al candidato che ha ottenuto più preferenze, mentre in altri sistemi (come nel caso del cinque per mille) le schede bianche vengono ripartite sulle varie opzioniVoto nullo[5], espressione di protesta, come nel caso di coloro che non ritengono d'essere sufficientemente rappresentati o sono contrari alle linee che vengono intraprese e che non contemplano tutti gli scenariAstensionismo[6], espressione di chi non mostra sufficiente interesse per la votazione o non di chi non si sente idoneamente informato per poter esprimere il voto, ma può essere anche causato da disguidi tecnici, quali lo stato di salute (coma, ecc...) o problemi nella documentazioni necessaria...

Voto di preferenza

Il voto di preferenza è il voto espresso da un elettore per un candidato all'interno di una lista elettorale. Si tratta di un'espressione del voto, aggiuntiva rispetto alla scelta della lista elettorale, presente in alcuni sistemi elettorali di tipo proporzionale: quando il voto di preferenza è previsto, nell'ambito di ciascuna lista sono eletti i candidati con più voti di preferenza, in numero pari ai seggi spettanti a quella lista; se invece il voto di preferenza non è previsto, la lista si dice bloccata e i candidati sono eletti secondo un ordine precostituito.L'espressione del voto di preferenza non è utile nei sistemi elettorali maggioritari, nei quali la lista vincente elegge il suo unico candidato (sistema maggioritario uninominale) oppure tutti i candidati in blocco (sistema maggioritario plurinominale), cosicché la preferenza dell'elettore nell'ambito della lista votata è ininfluente ai fini dell'individuazione degli eletti. n Italia, la legge elettorale proporzionale promulgata nel 1946 per le elezioni legislative prevedeva la possibilità di esprimere fino a quattro voti di preferenza, scrivendo sulla scheda elettorale i cognomi dei candidati prescelti oppure i loro numeri di lista. Già a quell'epoca si espressero critiche alla gestione che del sistema delle preferenze veniva fatta dai partitiIl referendum tenutosi nel 1991 aveva modificato la legge consentendo un solo voto di preferenza; questa modifica fu applicata unicamente durante le elezioni politiche del 1992, in quanto nel 1993 venne varata una nuova legge elettorale, la legge Mattarella, che introduceva un sistema misto maggioritario-proporzionale con liste bloccate, eliminando quindi completamente il voto di preferenza. Anche la successiva legge elettorale entrata in vigore nel 2005, la legge Calderoli, ha mantenuto il sistema delle liste bloccate. Il voto di preferenza è invece tuttora previsto dai sistemi elettorali usati per le elezioni comunali, regionali ed europee...

Voto di scambio

Il voto di scambio è un fenomeno che, nell'ambito della politica, si riferisce all'azione di un candidato il quale, in cambio di favori leciti o illeciti, prometta a un elettore di ricambiare il voto da parte di quest'ultimo con un tornaconto personale, o con una promessa dello stesso.Perché ci sia reato non c'è bisogno dello scambio di beni o di prestazioni, ma è sufficiente la promessa o l'accordo fra le due parti.[1]È praticato talvolta da organizzazioni criminali, spesso di tipo mafioso, d'intesa con gruppi politici: questa fattispecie nell'ordinamento italiano definisce il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Voto disgiunto

Il voto disgiunto o panachage è un sistema elettorale che prevede la possibilità di esprimere due voti, uno per la scelta del partito, l'altro per la scelta del candidato. L'elettore può esprimere la preferenza anche per un candidato di un partito diverso da quello scelto. La divisione dei seggi avviene in base ai voti ottenuti dal partito, e all'interno della lista prevalgono i candidati che ottengono più voti di preferenza.In Italia il voto disgiunto è ammesso per le elezioni regionali e, nell'ambito delle elezioni amministrative, per quelle comunali nei Comuni superiori ai 15 000 abitanti.Ogni lista elettorale presenta un proprio candidato alla presidenza della Regione (più liste possono condividere lo stesso candidato) o alla carica di sindaco. L'elettore può esprimere due voti sulla stessa scheda: uno per una lista (al quale può aggiungere un voto di preferenza) e uno per un candidato presidente o sindaco, che può anche far capo a una lista diversa.Per le elezioni comunali si possono aggiungere anche fino a due voti di preferenza sulla lista: se si sceglie di indicarne due, i voti devono andare a candidati di sesso diverso e non a due uomini o due donne, pena l’annullamento della seconda preferenza. In assenza di altri segni sulla scheda, i voti così espressi, alla lista ed ai consiglieri, vanno automaticamente al candidato sindaco collegato.Il voto disgiunto consiste invece nel votare per una lista (un simbolo), magari esprimendo anche le preferenze, senza votare il sindaco collegato. In sostanza - nei Comuni con più di 15 000 abitanti - si dà all'elettore la possibilità di scegliere un candidato sindaco (tracciando un segno sul rettangolo del suo nome) ma anche contemporaneamente una lista che al candidato non è collegata (si deve tracciare un altro segno sul relativo contrassegno). Il voto così espresso viene attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata prescelta. In questo modo appunto i voti vanno da una parte (alla lista ed al consigliere) e contemporaneamente anche al sindaco antagonista.....

Voto degli italiani residenti all'estero

Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero è un diritto sancito dal comma 3 dell'articolo 48 della Costituzione italiana che così stabilisce:«La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.»(dall'art. 48 della Costituzione)I successivi articoli 56 e 57 della Costituzione individuano il numero dei deputati e senatori eletti dai cittadini italiani all'estero.

Voto telematico definizione

Per voto telematico s’intende una modalità di espressione del voto che comporta l’utilizzo di una rete telematica, che per definizione è formata dall’integrazione di diversi sistemi che agiscono tramite linee telefoniche, telegrafiche oppure radio. La rete telematica permette a diversi utenti di interagire assieme ed accedere agli stessi servizi. In questo caso la rete permette a diversi elettori di esprimere il proprio voto.Con voto telematico si fa comunemente riferimento ad un processo di votazione che avviene per mezzo di mezzi informatici e comunque non cartacei. Il termine corretto sarebbe tuttavia voto teleinformatico in quanto viene utilizzata la rete web nonché i mezzi informatici.Il voto telematico si differenzia inoltre dal voto online per la tipologia di rete utilizzata e per la possibilità di votare o meno da remoto. Spesso queste due parole vengono utilizzate erroneamente come sinonimi.

Lista elettorale

La lista elettorale, nell'ordinamento giuridico italiano, così come in quello di altri paesi, individua un elenco di persone che si candidano, insieme e/o in contrapposizione in una competizione elettorale, al fine di ricoprire una carica elettiva.Essa però indica anche l'elenco delle persone legittimate ad esprimere la propria preferenza in una votazione per l'elezione ad una carica in genere pubblica (cosiddetto elettorato attivo ed elettorato passivo).Nelle elezioni politiche, nazionali o locali, ogni lista viene generalmente presentata da un partito o movimento politico, o da più partiti o movimenti coalizzati insieme. La legge richiede, per la presentazione di una lista, che venga raccolto un certo numero di firme di elettori, che varia a seconda del tipo di elezione e dell'ampiezza della circoscrizione elettorale nella quale la lista viene presentata. (In Italia, tuttavia, i partiti già rappresentati in Parlamento sono esentati dall'obbligo di raccogliere le firme).Nel caso in cui il sistema elettorale sia di tipo proporzionale, per ciascuna lista viene eletto un numero di candidati proporzionale al numero di voti ottenuti. Se è previsto il voto di preferenza, sono eletti i candidati che all'interno della lista hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze; in caso contrario, sono eletti i candidati collocati ai primi posti della lista (in tal caso si parla di lista bloccata). Quando invece il sistema elettorale è di tipo maggioritario, vengono eletti in blocco tutti i candidati della lista che ottiene più voti (nel sistema maggioritario uninominale vi è un solo candidato per lista).In Italia, per le elezioni politiche nazionali, di solito ogni partito presenta la propria lista (eventualmente collegata ad altre); per le elezioni amministrative invece, negli ultimi anni si presentano sempre più spesso le cosiddette liste civiche che, pur essendo di solito espressione di una ben determinata parte politica, hanno un nome che non richiama direttamente quello del partito o dello schieramento di riferimento, e in genere comprendono anche candidati "indipendenti" e/o personalità note nell'ambito locale, ma non impegnate in precedenza nell'attività politica....

Referendum

Il referendum (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum «[convocazione] per riferire»[1]) è un istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su una specifica proposta o domanda.I referendum si possono distinguere in base al tipo di scopo[8]:propositivi: per proporre una nuova legge (vincola il legislatore a emanare una legge coerente con l'espressione popolare); è presente, per esempio, nell'ordinamento di San Marino e Svizzera, mentre è completamente assente dall'ordinamento italiano.consultivi o di indirizzo: per sentire il parere popolare di una determinata questione politica (mera richiesta di parere legalmente non vincolante quanto alla decisione successiva). La costituzione italiana non lo prevede espressamente, quindi per indirlo è necessaria una legge di integrazione costituzionale, come avvenne per il referendum del 1989 per la trasformazione della CEE in Unione europea (legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2).confermativi: per richiedere il consenso popolare perché una legge o una norma costituzionale possa entrare in vigore;abrogativi: per abrogare una legge esistente o un atto avente forza di legge (decreto legge o decreto legislativo), che non sarà più vigente nell'ordinamento;deliberativo: per decidere in merito ad una determinata questione politica. In questo caso il popolo, in virtù del principio di sovranità popolare riconosciuto dall'articolo 1, comma 2 della Costituzione Italiana, è chiamato a deliberare direttamente. Tale tipologia rappresenta maggiormente l'essenza del referendum quale strumento di democrazia diretta. Riguardo al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere:ordinario, se attiene alla legislazione ordinaria;costituzionale, se riguarda la costituzione[9].Il referendum sull'indipendenza è un tipo particolare di referendum in cui i cittadini di un territorio sono chiamati a decidere sulla possibilità che il proprio territorio divenga uno Stato indipendente. È considerato positivo se i cittadini approvano l'indipendenza, negativo nel caso contrario. Il successo di tale tipo di referendum può o non può comportare l'indipendenza, a seconda della decisione dello Stato che ha acconsentito al suo svolgimento.

Riempilista

Nelle liste elettorali il riempilista è colui che si candida senza intenzione (o senza possibilità) di essere eletto, al fine di attrarre voti verso la lista stessa o di adempiere artificiosamente ad un regolamento o legge elettorale..Nei sistemi elettorali proporzionali il numero di seggi attribuiti ad una fazione dipende dal numero di voti complessivi ricevuti. Ne consegue che ogni candidato che riceva un certo numero di voti, ancorché basso e limitato alle proprie conoscenze personali, arrechi un vantaggio alla lista stessa. La presenza di un riempilista può essere finalizzata a catalizzare un certo elettorato, con determinati valori, di una certa età o di un certo genere, con un certo credo religioso .Altra funzione dei riempilista è di alterare artificiosamente la composizione della lista di candidati, ad esempio garantendo delle quote di genere.

Consultazioni referendarie in Italia

Dal 1946 ad oggi in Italia si sono svolti 78 referendum nazionali, di cui 72 referendum abrogativi, un referendum istituzionale, un referendum di indirizzo e 4 referendum costituzionali.

Plebiscito

Il plebiscito è una forma di consultazione popolare su questioni politiche fondamentali, poste di solito sotto la forma di un'alternativa fra due possibilità. Nato nel diritto romano, è stato utilizzato diverse volte anche in età moderna e contemporanea.In epoca moderna il termine ha conservato il significato di voto popolare, distanziandosi essenzialmente dal referendum in quanto il plebiscito viene definito come scelta popolare sulla struttura dello Stato o sulle annessioni territoriali[1]...

Calendario delle elezioni in Italia

Questo calendario delle elezioni in Italia comprende tutte le elezioni politiche, europee, regionali e amministrative svoltesi nella Repubblica Italiana dal secondo dopoguerra ad oggi.Il medesimo elenco fino al livello regionale, con le liste partecipanti, le coalizioni ed i risultati come seggi attribuiti, è disponibile come banca dati navigabile

Grafico delle elezioni politiche in Italia

Il grafico illustra i risultati delle elezioni politiche svoltesi in Italia dal 1895 ad oggi, con le percentuali di consenso raccolte dai diversi partiti o movimenti.[1]Passando col mouse sopra alle diverse sezioni colorate, è possibile visualizzare il nome del raggruppamento e la percentuale raccolta nella corrispondente elezione; cliccando sulla singola sezione si viene rimandati alla pagina del partito corrispondente.L'ordine col quale i partiti sono inseriti nel grafico ne illustra la collocazione politica (a sinistra oppure a destra) in maniera approssimativa, giacché il dato è opinabile e non oggetto di questo grafico; si vedano piuttosto informazioni nelle singole voci.

Elettore

Un elettore è colui che ha il diritto di esprimere il proprio voto in una elezione, sia essa una elezione regolata da leggi di uno stato o di un altro ente amministrativo di natura politica, o una elezione per una carica o una funzione entro una organizzazione regolata in questo caso da uno statuto o da un regolamento interno, come nel caso dell'elezione di un consiglio di amministrazione di una società per azioni, dove ogni azionista è elettore.In un contesto lavorativo, possono votare per le cariche all'interno della rappresentanza sindacale unitaria tutti i dipendenti dell'azienda, indipendentemente dal fatto di essere iscritti o meno a un sindacato.

Elettorato attivo

Nell'ordinamento costituzionale italiano, l'elettorato attivo è il diritto di prendere parte alle elezioni e ai referendum in qualità di votanti,[1] attuando così la propria partecipazione alla vita democratica, rispettivamente in via rappresentativa o diretta: nel primo caso, per concorrere con la scelta di propri rappresentanti a formare o a rinnovare gli organi politici dello Stato (Parlamento) o degli enti locali (assemblee regionali, consigli provinciali, consigli comunali); nel secondo, per esprimere la propria volontà su singole questioni di natura politica.[

Elettorato passivo

«Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.»(art. 51, comma 1, Costituzione Italiana)Per elettorato passivo si intende la capacità di un cittadino italiano, avente pieni diritti, a ricoprire cariche elettive. L'art. 51 Cost. disciplina tale istituto nel nostro ordinamento, considerando tutti i cittadini italiani dell'uno e dell'altro sesso capaci di accedere a pubbliche cariche secondo i requisiti espressi dalla legge in materia e con particolare attenzione alle pari opportunità tra sessi[1].Tale istituto si connette inoltre al concetto di ineleggibilità e incompatibilità.

Diritto di voto (Italia)

Nel momento della proclamazione del Regno d'Italia (1861) il diritto di voto era riservato ai soli cittadini maschi di età superiore ai 25 anni e di elevata condizione sociale. Nel 1881 il Parlamento approvò l'estensione del diritto di voto e fu ammessa anche la media borghesia; inoltre il limite d'età fu abbassato a 21 anni.Elezioni 1924 - Facsimile di scheda elettorale Nel 1912, su proposta di Giovanni Giolitti, il Parlamento approvò l'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini maschi a partire dai 21 anni di età che avessero superato con buon esito l'esame di scuola elementare e tutti i cittadini di età superiore ai trenta anni indipendentemente dal loro grado di istruzione. Il suffragio universale maschile vero e proprio è stato introdotto con la legge n. 1985/1918, che ha ammesso al voto tutti cittadini maschi di età superiore ai ventuno anni, nonché i cittadini di età superiore ai diciotto anni che avessero prestato il servizio militare durante la prima guerra mondiale.Il voto alle donne fu introdotto in parte durante il periodo fascista con la legge 22 novembre 1925 n. 2125.[1] Tale legge limitava il diritto di voto delle donne alle sole elezioni amministrative[2], diritto che non poterono di fatto esercitare perché pochi mesi dopo, con la legge del 4 febbraio 1926 n. 237, gli organi elettivi dei comuni furono soppressi, sostituiti dal podestà nominato con decreto reale..

Ineleggibilità parlamentare

«La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato e senatore.»(Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 65)

L'ineleggibilità parlamentare è una situazione giuridica che influisce sulla capacità di ogni cittadino italiano di essere eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati. Secondo una tradizionale definizione dottrinale, consiste in un impedimento giuridico a costituire un valido rapporto elettorale per chi si trova in una delle cause ostative previste dalla legge.
I principi espressi dalla costituzione trovarono fondamento legislativo con il Decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati." la cui ratio fu la garanzia della libertà di voto e della parità formale di opportunità dell'elettorato passivo allo scopo di eliminare meccanismi distorsivi della competizione elettorale tra i candidati. Il titolare di una carica pubblica o di un mandato elettorale locale potrebbe, infatti, utilizzare la propria posizione di supremazia o i poteri del proprio ufficio per esercitare un'indebita interferenza sulla competizione ai fini della raccolta del consenso elettorale nell'ambito della comunità locale..

Sono ineleggibili alla Camera dei deputati[5] e al Senato[6]:
presidenti delle giunte provinciali; sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti; capo e vicecapo di polizia e ispettori generali di pubblica sicurezza; capi di gabinetto dei ministeri; prefetti, viceprefetti e funzionari di pubblica sicurezza; ufficiali generali, ammiragli, ufficiali superiori delle forze armate dello Stato nella circoscrizione del loro comando territoriale; magistrati, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nelle circoscrizioni di loro assegnazione o giurisdizione nei sei mesi antecedenti l'accettazione della candidatura; diplomatici, consoli, viceconsoli non onorari e ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri sia all'estero che in Italia o coloro con impiego da governi esteri; giudici della Corte costituzionale; coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta; rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai due punti precedenti, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura.

Verifica dei poteri

La verifica dei poteri è l'atto in base al quale un organismo collegiale, prima di procedere all'esercizio delle sue funzioni, si pone il problema della regolarità della sua costituzione. Ciò comporta - in via preliminare, per la vita stessa dell'organo - che una volta per tutte siano conosciuti e convalidati i titoli di ammissione dei suoi componenti.Nel Parlamento della Repubblica Italiana l'organo deputato in pianta stabile a tale attività[5] è la Giunta delle elezioni in via preparatoria e l'assemblea plenaria di ciascuna Camera in via definitiva. Rispetto ai risultati elettorali, i regolamenti parlamentari contemplano una prima giunta provvisoria, incaricata delle incombenze immediate (opzioni e proclamazioni in subentro), e poi una giunta definitiva, che - in corso di vita dell'organo - proceda a esaminare la regolarità della sua costituzione e a respingere o accogliere i ricorsi contro le proclamazioni effettuate dagli uffici elettorali in violazione della legge o con un calcolo erroneo dei risultati elettorali. La decisione finale spetta all'assemblea in entrambe le Camere.Per le assemblee rappresentative degli altri enti territoriali, si prevedono invece deliberazioni adottate già nella prima seduta, in materia di capacità elettorale passiva, eleggibilità o candidabilità dei propri componenti: tali decisioni - assunte, in sede di esame della condizione degli eletti, dal consiglio comunale o provinciale ai sensi dell’articolo 41 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 267 - non pregiudicano però la proposizione dell'azione popolare elettorale.

Campagna elettorale

La campagna elettorale è l'insieme delle attività di propaganda politica svolte da partiti politici, movimenti e liste civiche in favore dei propri candidati ad una qualsiasi carica elettiva, volte a conquistare la fiducia degli elettori e convincerli a concedergli il proprio voto, tipicamente attraverso promesse elettorali...Gli strumenti attraverso cui l'attività di propaganda può essere svolta sono i comizi, la partecipazione a trasmissioni televisive, la diffusione di contenuti tramite altri media (ad es. social media), l'affissione di manifesti, la consegna di gadget e volantini ecc.Gli strumenti di monitoraggio e manipolazione delle masse sono invece rappresentati dai sondaggi elettorali e dai big data.

Promessa elettorale

Una promessa elettorale è una promessa fatta al pubblico e agli elettori durante la campagna elettorale da un candidato/partito politico che sta cercando di vincere delle elezioni per accaparrarsi il maggior numero di voti possibili oppure durante una legislatura per ampliare il proprio consenso popolare in vista della futura tornata elettorale. Secondo Anthony Downs, sono un elemento cardine della competizione politica perché pongono l'eletto in rapporto di scambio con gli elettori: per questo motivo, quando sono disattese - una volta che il politico viene eletto - il sistema non funziona e la sanzione è tipicamente la sconfitta o il ridimensionamento alle successive elezioni. Solitamente le promesse elettorali sono contenute in un programma elettorale.

Par condicio

Con l'espressione latina par condicio ("parità di trattamento" oppure "pari condizioni") si intendono quei criteri adottati dai mass-media nel garantire un'appropriata visibilità a tutti i partiti e/o movimenti politici.La par condicio si può considerare un'estensione del principio del pluralismo interno, che si traduce anche nell'apertura alle diverse tendenze politiche (art. 1 l. 103/1975).

Post-verità

Il termine post-verità, traduzione dell'inglese post-truth, indica quella condizione secondo cui, in una discussione relativa a un fatto o una notizia, la verità viene considerata una questione di secondaria importanza.Nella post-verità la notizia viene percepita e accettata come vera dal pubblico sulla base di emozioni e sensazioni, senza alcuna analisi concreta della effettiva veridicità dei fatti raccontati: in una discussione caratterizzata da "post-verità", i fatti oggettivi - chiaramente accertati - sono meno influenti nel formare l'opinione pubblica rispetto ad appelli ad emozioni e convinzioni personali[1].Il termine, già comparso in precedenza, ha conosciuto un forte incremento del suo utilizzo nelle discussioni relative alla politologia e alla comunicazione politica a seguito di alcuni importanti eventi avvenuti nel 2016 (tra cui il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea e le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2016[2], al punto che l'Oxford English Dictionary ha deciso di eleggere post-truth come "parola dell'anno del 2016"[

Comunicazione politica

Questo tipo di comunicazione è oggetto di studio a partire dagli anni cinquanta negli Stati Uniti d'America, e la disciplina ha in seguito interessato numerosi studiosi provenienti da varie nazioni. Non esiste una definizione univoca della materia, dal momento che essa viene osservata, descritta e analizzata da numerose discipline differenti, ed ogni qualvolta si tenta di darne una definizione organica non vi si riesce appieno, dal momento che il peso specifico dei diversi fenomeni ad essa correlati non è distribuito equamente, alcuni fenomeni vengono enfatizzati a scapito di altri a seconda delle aree di ricerca volte ad osservarne gli effetti.La comunicazione politica nasce dall'incontro di due insiemi di discipline: le scienze della comunicazione (comprendendo dunque sociologia, psicologia sociale, antropologia, semiotica e massmediologia) e le scienze politiche. La comunicazione politica inoltre, può essere definita come "lo scambio e il confronto dei contenuti di interesse pubblico-politico prodotti dal sistema dei media e dal cittadino-elettore"[1]. In questo panorama il sistema politico può essere visto come l'insieme di partiti, coalizioni, Parlamento, organi di governo e amministrazione, tutti interconnessi tra di loro.

Silenzio elettorale

Nell’ambito di una votazione, il silenzio elettorale è l'interruzione della campagna elettorale che si effettua in occasione di elezioni (o anche di generiche votazioni, come i referendum) per permettere all’elettore una riflessione sul voto da esprimere. Essa, generalmente è della durata minima di un giorno.La ratio di questa regola è che il cittadino, dopo aver ascoltato ed analizzato per molto tempo le proposte fatte e le ragioni esposte dalle varie forze politiche candidate durante la campagna elettorale, abbia almeno un giorno a disposizione per riflettere in tranquillità e decidere a chi consegnare il voto che sta per esprimere.

ART. 1 COST.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2 COST.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3 COST.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4 COST.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5 COST.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6 COST.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7 COST.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8 COST.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9 COST.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. ((Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali)).

ART. 10 COST.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico) che l'ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

ART. 11 COST.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12 COST.

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

ART. 51 COST.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. ((A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini)). La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 56 COST.

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di ((quattrocento)), ((otto)) dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20)) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per ((trecentonovantadue)) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (3) ((20)) -------------

AGGIORNAMENTO (3)La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art. 5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. -------------

AGGIORNAMENTO (20)La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

ART. 57 COST.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di ((duecento)), ((quattro)) dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20)) Nessuna Regione ((o Provincia autonoma)) può avere un numero di senatori inferiore a ((tre)); il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. ((20)) ((La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti)). ((20)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art. 5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ------------- AGGIORNAMENTO (20)La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

ART. 58 COST.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto ((...)). Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 65 COST.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Riserva di legge

Per espressa previsione della Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 65 è istituita una riserva di legge. La materia deve pertanto essere necessariamente disciplinata da una legge ordinaria.
L'Assemblea Costituente, per ragioni di garanzia, volle infatti riservare al Parlamento, organo più rappresentativo del potere sovrano, la possibilità di limitare l'elettorato passivo attraverso l'istituzione delle cause di ineleggibilità.Tali cause costituiscono delle eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in dall'articolo 51 della costituzione che sancisce il libero accesso, in condizione di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive.Ciò ha indotto la Corte costituzionale a precisare che il legislatore deve adottare una tecnica normativa molto accurata poiché è necessario che le cause di ineleggibilità siano tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficiente ad evitare, quanto più possibile, situazioni di incertezza che portino a soluzioni giurisprudenziali contraddittorie in grado di incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.[3]Riguardo ai criteri interpretativi, invece, la Corte costituzionale ha affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate.

ART. 66 COST.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 84 COST.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Normativa elettorale dell'Italia

La normativa elettorale italiana è il complesso delle disposizioni giuridiche che disciplinano le materie correlate allo svolgimento delle votazioni in Italia. I suoi principi generali sono enunciati dalla Costituzione, mentre le norme di maggior dettaglio sono fissate da leggi ordinarie.In Italia il suffragio universale fu introdotto nel 1945 e fu applicato per la prima volta l'anno successivo.[N 1] I diritti all'elettorato attivo e all'elettorato passivo non risultano perfettamente coincidenti, essendo in vigore delle limitazioni di età per le candidature alle elezioni politiche ed europee.[N 2][N 3] Ad alcune consultazioni possono prendere parte, in qualità di elettori e come candidati, anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.[N 4][N 5] Oltre alle diverse categorie di elezioni, attraverso le quali la collettività sceglie i titolari delle cariche pubbliche elettive, in Italia è prevista la possibilità di ricorrere allo strumento del referendum popolare.[N 6]La Costituzione qualifica l'esercizio del diritto di voto come un «dovere civico»; ciascun elettore esprime il proprio voto in modo libero, segreto e anonimo su di una scheda elettorale, utilizzando un'apposita matita copiativa.[N 7][N 8] Le modalità di presentazione delle candidature, la definizione del sistema elettorale e la propaganda politica sono regolamentate dalla legge....

LEGGE COSTITUZIONALE 21 giugno 1967, n. 1 Estradizione per i delitti di genocidio. (GU n.164 del 03-07-1967)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge costituzionale:Art. 1 Articolo unico
L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addì 21 giugno 1967SARAGATMORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1 Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. (22G00019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2022 (GU n.44 del 22-02-2022)

Art. 1 1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».Art. 3 1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addì 11 febbraio 2022MATTARELLADraghi, Presidente del Consiglio dei ministriVisto, il Guardasigilli: Cartabia

Critiche e problematiche della riforma del Titolo V

Tale riforma ha però portato a numerosi ricorsi, in particolare da parte dello Stato centrale e da parte delle Regioni, in merito alla ripartizione delle competenze reciproche.

Ampie critiche sono state fatte in particolare in merito all'articolo 119, a proposito del controllo sulla spesa (e le copertura finanziaria della stessa) degli enti locali.L'efficacia di tale riforma è stata oggetto di critiche anche da diversi giuristi[4] a riguardo della capacità organizzativa e finanziaria delle Regioni (in particolare, delle spese sanitarie, che ne costituiscono la quota maggiore), anche a causa di una pianificazione non adeguatamente dettagliata nelle tempistiche e nelle procedure[5].

Al 2004, la legge era stata oggetto di più di 120 interventi da parte della Corte Costituzionale relativi a 44 differenti materie legislative, su ricorsi proposti da Governo, Regioni, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, Corte dei Conti, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, T.A.R. e Corti d'appello, Tribunali (di primo grado) e Giudici di Pace.

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GLI STRUMENTI

Legislatura

Indica l'arco di tempo che intercorre tra un'elezione generale e l'altra. È pari a cinque anni, salvo l'ipotesi di anticipato scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica.

NEL SITO

ARTICOLI COSTITUZIONALI

L’articolo 60 della Costituzione, nella redazione attualmente in vigore, disciplina la durata di entrambi i rami del Parlamento, fissando a 5 anni la durata della legislatura tanto per la Camera dei deputati quanto del Senato della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica, sentiti i presidenti delle due camere può, comunque, decidere di abbreviare suddetto periodo attraverso un procedimento denominato scioglimento anticipato delle Camere (o di una sola di esse) (art. 88 cost.).

La proroga invece non è possibile salvo l'unico caso previsto dalla Costituzione che è quello di guerra in atto (art. 60 cost.), e cioè quando le elezioni non possono in alcun modo essere svolte.Una volta sciolte, le camere devono essere rielette entro settanta giorni dalla fine della legislatura e la prima seduta non deve avvenire oltre venti giorni dal termine delle votazioni.
Nella versione originale dell'art. 60, precedente alla revisione costituzionale del 1963[2], erano previsti due diversi regimi temporali per la durata in carica del Parlamento: il Senato sei anni, la Camera dei deputati cinque. Questa differenza era giustificata dalla volontà della Costituente di conferire maggiore dignità istituzionale al Senato....

NEL SITO

ARTICOLAZIONE

La legislatura [1] si articola in:Sessioni: periodi continuativi di lavoro delle Camere compresi fra una convocazione e l'aggiornamento dei lavori (cioè la temporanea sospensione dei lavori, con il rinvio delle attività ad altra data).

LE SEDUTE

Sono le singole riunioni delle Camere.

I lavori parlamentari sono tipicamente organizzati per sessioni sulla base di programmi e calendari. Ciascuna sessione consiste di più sedute.

IL PROGRAMMA DEI LAVORI PARLAMENTARI

Il programma dei lavori parlamentari viene predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e dei Gruppi parlamentari, dando però garanzia ai diritti delle minoranze (dissenzienti e di opposizione).
Esso contiene l’elenco degli argomenti da esaminare con l’indicazione delle priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’ordine del giorno .

Il calendario dà attuazione alla programmazione dei lavori indicando quali argomenti saranno trattati nelle diverse sedute.

NEL SITO

LA CESSAZIONE

Tutte le leggi in fase di lavorazione da parte del vecchio parlamento devono essere riprese da capo come se appena presentate.

Dopo cinque anni i parlamentari acquisiscono il diritto a una pensione vitalizia. Gli eletti dal 1º gennaio 2012 non avranno diritto a questo tipo di trattamento pensionistico, ma confluiranno nel nuovo sistema contributivo

ART. 59 COST.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

((Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque)).

Presidente emerito della Repubblica Italiana

Presidente emerito della Repubblica Italiana è il titolo onorifico che assumono i presidenti della Repubblica una volta terminato il loro mandato istituzionale.

Il Presidente emerito della Repubblica Italiana è anche senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia.

Il presidente emerito della Repubblica Italiana è una figura non prevista nella Costituzione italiana, istituita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1998 "Del trattamento degli ex Presidenti della Repubblica", successivamente sostituito dal DPCM del 25 settembre 2001.[senza fonte]
Con decreto del presidente della Repubblica del 17 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001, si è creata l'insegna distintiva per i presidenti emeriti; esso così recita:

"L'insegna distintiva degli ex Presidenti della Repubblica è costituita da uno stendardo la cui foggia, quadrata, è conforme al modello allegato [...] inquadrato: nel I e IV di verde, nel II e nel III di rosso, al grande rombo appuntato ai lembi di bianco, esso rombo caricato dalla cifra d'onore della Presidenza della Repubblica di cui al D.P. 14 ottobre 1986, n° 19/N"[2].

Per l'espletamento delle proprie funzioni il presidente emerito ha diritto al trasporto aereo di Stato[3].L'art. 59 della Costituzione sancisce inoltre che "è senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica", pertanto i presidenti emeriti sono anche senatori a vita a tutti gli effetti dopo la fine del loro incarico come presidenti della Repubblica Italiana.

Come senatori a vita, i presidenti emeriti hanno un ufficio a Palazzo Giustiniani.I presidenti emeriti possono essere ascoltati per un loro parere dal presidente della Repubblica in carica durante le consultazioni per la formazione di un nuovo governo.Finora nessun presidente ha rinunziato al titolo di senatore di diritto a vita...

Decreto del presidente della Repubblica (DPR)

Il decreto del presidente della Repubblica (in sigla DPR o D.P.R.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto giuridico emanato dal presidente della Repubblica Italiana.

La determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica è tassativamente disciplinata dalla Legge 12 gennaio 1991, n. 13 e successive modifiche (legge 15 marzo 1997, n. 59, d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91).

Decreto del capo provvisorio dello Stato (DCPS)

Nell'ordinamento giuridico italiano il Decreto del capo provvisorio dello Stato (in sigla "DCPS"), o anche Decreto legislativo presidenziale ("DLP") è stato un atto del Capo provvisorio dello Stato italiano avente forza di legge.
Tale Capo provvisorio dello Stato era Enrico De Nicola, che fu eletto nel 1946 e durò fino al 1948, periodo durante il quale, come organo legislativo, vi era l'Assemblea Costituente, anch'essa eletta nel 1946 e col compito di redigere quella che è la Costituzione Italiana.

Crisi di governo

Una crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia intercorrente con il Parlamento.


Nel linguaggio corrente, e non giuridico, si considera impropriamente crisi di governo anche la mancata formazione di una maggioranza all'inizio di una legislatura che impedisce la formazione di un nuovo governo e pertanto protrae quello della legislatura precedente.

Il procedimento per l'avvio di una risoluzione è avviato dal presidente della Repubblica mediante l'esercizio di sue precise attribuzioni.[3][4]

Questi infatti, dopo aver ascoltato - durante le cosiddette consultazioni - una serie di rilevanti personalità politiche (leader di partito, capigruppo parlamentari, presidenti di Camera e Senato, ex Presidenti della Repubblica), può adottare diverse soluzioni in caso di crisi di governo:

Rinvio alle Camere: rinvio del governo alle Camere per la verifica della sussistenza del rapporto fiduciario in entrambi i rami del Parlamento (in questo caso, si dice che il Presidente della Repubblica "parlamentarizza" la crisi, riportandola nel proprio alveo naturale, previsto dalla Costituzione, che immaginava un governo costretto alle dimissioni soltanto dopo aver affrontato un formale voto di sfiducia alle Camere:

peraltro, il Capo dello Stato può utilizzare questa fase per mettere in luce le posizioni di tutte le forze politiche in campo, obbligate ad un'assunzione di responsabilità collettiva nei confronti della crisi, e attraverso il dibattito in Aula, può capire come muoversi all'apertura delle consultazioni)[5].

Governo-bis: nomina di un nuovo governo, presieduto dallo stesso presidente del Consiglio dei ministri, con modifiche della compagine ministeriale.

Nomina di un nuovo presidente all'interno della stessa maggioranza oppure espressione di una maggioranza differente da quella che sosteneva il governo uscente.

Incarico esplorativo: il Presidente conferisce l'incarico ad una figura istituzionale di garanzia per tutti (spesso i presidenti dei due rami del Parlamento), o ad un esponente di secondo piano della maggioranza uscente, al fine di verificare la possibilità di formare un governo che possa essere sostenuto da una nuova e più solida maggioranza.

L'incaricato, come da consuetudine, accetta, portando avanti in prima persona un nuovo giro di consultazioni con le forze politiche, per poi in caso positivo accettare o rimettere il mandato.

Talvolta, accade che l'incarico esplorativo conduca ad un esito positivo, ma che la nuova compagine di governo che ne deriva non sia guidata dalla figura che ne era stata investita, che in tal caso si limita a sbloccare l'impasse confrontandosi con i gruppi parlamentari per favorire un incarico assegnato a una personalità terza: l'esempio più recente del mandato conferito al Presidente della Camera Roberto Fico per verificare l'esistenza di una maggioranza disposta a sostenere un eventuale terzo governo Conte, ne è la conferma.

Interruzione anticipata della legislatura: il Presidente della Repubblica emana il decreto per lo scioglimento delle Camere ed indice le nuove elezioni, i cui tempi e modi saranno decisi dal governo uscente, invitato a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Governo tecnico: soluzione recente, invalsa solo a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, che vede il Presidente della Repubblica conferire di sua propria iniziativa, senza una preventiva dialettica con i partiti, l'incarico a una personalità di primo piano in ambito economico o culturale, spesso non eletta, ma che ha ricoperto altri incarichi di primissimo piano sulla scena istituzionale nazionale o internazionale.

Spesso, l'incaricato decide in autonomia anche la compagine dei ministri, concertandosi solo con il Presidente della Repubblica e scegliendo esponenti di rilievo della società civile e delle organizzazioni più importanti che regolano la vita pubblica o privata.

La maggioranza parlamentare che sostiene governi di questo tipo è spesso assai ampia e coinvolge forze politiche facenti parte di tutti gli schieramenti: ciò fornisce la misura di quanto una simile eventualità coincida con un momento di crisi irreversibile del sistema, politico od economico, che il Presidente della Repubblica, trovandosi nella estensione massima dei suoi poteri, assumendo di fatto il ruolo di "reggitore dello Stato", è deciso a sventare.

In Italia, fino ad oggi, gli esecutivi tecnici sono stati guidati da Carlo Azeglio Ciampi nel 1993, da Lamberto Dini nel 1995, da Mario Monti nel 2011 e da Mario Draghi nel 2021...

Messaggio (del Presidente della Repubblica)

La Costituzione prevede due tipi di messaggi presidenziali alle Camere.

In primo luogo, il Capo dello Stato può rifiutare la promulgazione di una legge, rinviandola alle Camere con messaggio motivato.

In tal caso le Camere, se intendono riprenderne l'esame (ma potrebbero anche rinunciare), devono ripetere l'iter, che ha inizio presso la Camera che in precedenza ha approvato per prima il disegno di legge.

Si segue, per obbligo regolamentare, il procedimento in Assemblea, rispettandosi tutte le fasi del procedimento con la sola possibilità di limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (vedi Procedimento legislativo).

Oltre a questa accezione, con tale termine si individua anche il messaggio che il Capo dello Stato indirizza al Parlamento per richiamarne l'attenzione su problemi o esigenze di particolare rilievo.


Questo messaggio viene immediatamente letto all'Assemblea e le Camere sono libere di farne oggetto di un dibattito o meno.


Entrambi i messaggi hanno forma scritta e sono controfirmati da un membro del Governo; le Camere li stampano negli atti parlamentari e li inseriscono nel sito Internet non appena ricevuti.

Potere legislativo

Il potere legislativo[1] è uno dei tre fondamentali poteri sovrani attribuiti allo Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario), nel principio classico della separazione dei poteri nella democrazia: si tratta di un principio attuato per la prima volta nella repubblica americana, poi teorizzato all’articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789.

Secondo la teoria di Montesquieu, i tre poteri devono essere esercitati da tre entità statali distinte e separate, che devono essere indipendenti l'una dall'altra.


Il potere legislativo consente di fare nuove leggi, il potere dell'esecutivo si occupa della loro applicazione, quello giudiziario si occupa di giudicare e condannare chi non rispetta tali leggi.Negli stati contemporanei del potere legislativo è titolare:il Parlamento o l'assemblea legislativa a livello nazionale;
i parlamenti degli stati federati, nelle federazioni;
eventuali organi, analoghi al parlamento, di regioni e altri enti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia legislativa a mezzo di organi collegiali quali i consigli.
Tali organi producono le norme attraverso un atto che prende il nome di legge.

Peraltro, nella generalità degli ordinamenti non tutte le funzioni normative sono concentrate nel potere legislativo mentre sono attribuite a quest'ultimo anche funzioni non normative (amministrative, come nel caso delle "leggi-provvedimenti", o giurisdizionali).Negli ordinamenti in cui la discrezionalità del Legislatore è sottoposta a scrutinio di costituzionalità, l'eccesso di potere legislativo è sanzionato con la caducazione della legge emanata in violazione della Costituzione.

A partire dalla sentenza 22 gennaio 1957 n. 28 la Corte costituzionale italiana ha dichiarato che il rispetto del potere discrezionale del legislatore presuppone che «le norme siano dettate per categorie di destinatari e non ad personam».

Configura eccesso di potere legislativo anche l’attribuzione al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie[2]:

esso, negli Stati a costituzione rigida, è sindacabile dalla giurisprudenza costituzionale[3];

ma anche a livello convenzionale europeo - quando lo Stato legislatore comprime i diritti dei ricorrenti tutelati dall’articolo 6 CEDU intervenendo in un modo determinante (lo strumento legislativo) ad assicurare che l’imminente esito del procedimento, in cui esso era una parte, fosse ad esso favorevole - l'eccesso produce antigiuridicità sanzionata con gli strumenti pattizi

ART. 70 COST.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71 COST.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72 COST.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa

oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73 COST.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74 COST..

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75 COST.

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 76 COST.

L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77 COST.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78 COST.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79 COST.

((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)).

ART. 80 COST.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 82 COST.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 81 COST.

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19))

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064)

Art. 1 1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

Potestà legislativa in Italia

La potestà legislativa in Italia, riguarda la concorrenza legislativa tra lo Stato e le regioni italiane; la competenza è attribuita per materie.

Prima della riforma le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell'art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (cosiddetta competenza concorrente).

Dal 2001 la competenza a legiferare può essere:esclusiva dello Stato; residuale (esclusiva) delle Regioni; concorrente.

A seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.
Da ultimo la legge 131-2003, la cosiddetta legge La Loggia, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo Stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato.

Limiti alla potestà legislativa statale La potestà legislativa del Parlamento trova un limite:nella Costituzione[10]; nel diritto internazionale; nel diritto dell'Unione europea; nelle materie in cui può legiferare.

Limiti alla potestà legislativa regionale La potestà legislativa delle Regioni trova un limite:nella Costituzione[9]; nelle leggi-quadro o leggi-cornice, nel caso di materie in cui la competenza è concorrente tra Stato e Regioni; nel diritto internazionale; nel diritto dell'Unione europea; nel territorio (l'ambito d'applicazione delle leggi regionali è il territorio regionale) nelle materie in cui possono legiferare.

Iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuire a determinati soggetti il potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa.
L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi.
I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 87, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:

- il Governo
- ciascun parlamentare
- il corpo elettorale con la raccolta di 50.000 firme
- il CNEL
- Consigli regionali


Per quel che riguarda le Regioni italiane, l'iniziativa legislativa è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni a statuto ordinario, art. 123 della Costituzione).Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale.
Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti...

Legge costituzionale

La legge costituzionale è un atto normativo, presente negli ordinamenti a costituzione rigida, adottato dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, che ha lo stesso rango della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare (in quest'ultimo caso si può parlare, più specificamente, di legge di revisione costituzionale o riforma costituzionale).

L'art. 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta[1].

L'art. 72 (ultimo comma) della Costituzione esclude che i progetti di legge costituzionale possano essere approvati dalle commissioni parlamentari in sede deliberante.

La legge così approvata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima della promulgazione e, quindi, non entra ancora in vigore.

Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo (cosiddetto referendum costituzionale);

la legge è promulgata solo se è stata approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi, nel caso sia stata sottoposta a referendum,

o se sono decorsi i tre mesi dalla pubblicazione senza che il referendum sia stato richiesto.Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti;

in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica.A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale non richiede un quorum, ossia una quota minima di votanti sugli aventi diritto al voto, per la validità della consultazione...

legge di revisione costituzionale

Come si è visto, l'art. 138 della Costituzione, pur distinguendo le leggi di revisione costituzionale dalle "altre leggi costituzionali", non differenzia in alcun modo il loro procedimento di formazione.

Anche la numerazione progressiva delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale è la stessa.[3]

Le une e le altre, quindi, non si distinguono dal punto di vista formale, ma possono essere distinte dal punto di vista materiale, ossia in relazione al loro contenuto; infatti:le leggi di revisione costituzionale modificano (ossia abrogano o sostituiscono) disposizioni contenute nella Costituzione;

le altre leggi costituzionali affiancano o completano le disposizioni contenute nella Costituzione in quanto disciplinano materie sulle quali la Costituzione ha posto una riserva di legge costituzionale,

derogano o sospendono una disposizione contenuta nella Costituzione

oppure disciplinano materie che il Parlamento ha giudicato di rilevanza tale da rendere opportuno il ricorso al procedimento di cui all'art. 138 della Costituzione.

Riserve di legge costituzionale

Si ha una riserva di legge costituzionale quando la costituzione prevede che una determinata materia può essere disciplinata solo con legge costituzionale.

La Costituzione italiana la stabilisce per:l'attribuzione ad organi ed enti del potere di iniziativa delle leggi (art. 71, 1° comma);

l'adozione degli statuti speciali delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (116, 1° comma);

la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni (art. 132, 1° comma);

la previsione di condizioni, forme e termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e delle garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte costituzionale (art. 137, 1° comma).

Le modifiche ai Patti Lateranensi, invece, non richiedono la forma della legge di revisione costituzionale per espressa previsione dell'art. 7 comma 2 Cost..[2]

Leggi costituzionali rinforzate

Si ha una legge costituzionale rinforzata quando la costituzione, oltre a riservarle la disciplina di una determinata materia, prescrive per la sua adozione un procedimento ulteriormente aggravato rispetto a quello previsto per le altre leggi costituzionali.

Nell'ordinamento italiano l'unico esempio è rappresentato dal già citato 1° comma dell'art. 132 della Costituzione, il quale, per la creazione di nuove regioni o la fusione di regioni esistenti, prevede che:ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;
la proposta sia approvata con referendum a maggioranza delle popolazioni stesse;
sia acquisito il parere (non vincolante) dei consigli delle regioni interessate;
sia adottata una legge costituzionale ai sensi dell'art. 138.
La stessa norma pone, inoltre, un limite sostanziale, in quanto le nuove regioni non possono avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

Competenza esclusiva dello Stato

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (art. 117.2 Cost.):

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Competenza concorrente di Stato e Regioni

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a (art. 117.3 Cost.):
a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
b) commercio con l'estero;
c) tutela e sicurezza del lavoro;
d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
e) professioni;
f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
g) tutela della salute;
h) alimentazione;
i) ordinamento sportivo;
l) protezione civile;
m) governo del territorio;
n) porti e aeroporti civili;
o) grandi reti di trasporto e di navigazione;
p) ordinamento della comunicazione;
q) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
r) previdenza complementare e integrativa;
s) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
t) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
u) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
v) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato[2].

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Legge regionale

La legge regionale è, in Italia, una legge approvata da un Consiglio regionale e promulgata dal presidente della Giunta.

Le leggi regionali hanno vigore nella sola Regione di riferimento.
In Italia la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione e ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge statale...

Competenza residuale esclusiva delle Regioni

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato;

per questa fattispecie si parla di competenza residuale delle Regioni come dispone l'art. 117 comma 4 della Costituzione.La competenza legislativa residuale ed esclusiva delle Regioni italiane va intesa alla luce del fatto che tra le materie formalmente attribuite dall'art 117 co. 2 Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato vi sono delle "competenze finalistiche" (in particolare quelle di cui alle lettere m) e s) dell'art 117 co. 2 Cost),

e in questo caso la disposizione costituzionale più che una materia individua un "fine", per il perseguimento del quale lo Stato è legittimato anche a invadere con sue norme le materie di competenza residuale regionale.
Si pensi alla materia "tutela della concorrenza" ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art 117 Cost. che ha legittimato l'annullamento di norme regionali reputate incostituzionali laddove imponevano di preferire prodotti alimentari "a chilometro zero" nei servizi di ristorazione scolastica[3].Si pensi alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui alla lettera s) del comma 2 dell'art. 117 Cost.

la cui nozione è stata, nella pratica e nella giurisprudenza, interpretata così ampiamente da consentire allo Stato di disciplinare con sue leggi

la gestione dei corpi idrici[4],

la difesa del suolo[5],

la biodiversità[6],

lo sviluppo rurale,

la tutela della salubrità degli alimenti,

tanto che appare risibile scorgere nelle materie implicitamente ricomprese nella potestà legislativa residuale ed esclusiva delle regioni l' "agricoltura"[7]

(se nei fatti le Regioni continuano a esercitare funzioni amministrative e ad emanare norme in materia di agricoltura ciò non significa che esse siano pienamente titolari della competenza legislativa in tale materia, perché l'esercizio di quelle funzioni ben può avvenire a titolo di "delega" da parte dello Stato o a titolo di "attribuzione" con legge dello Stato di definite competenze "amministrative": con la riforma costituzionale del 2001 si è infatti superato il principio di "parallelismo" tra competenze legislative e amministrative regionali).
Va soprattutto chiarito che dal punto di vista giuridico, (contrariamente ad un'impostazione economicistica diffusa che confonde l'insieme dei "carichi di lavoro" affidati ad un Ente territoriale con l'autonomia dell'Ente territoriale), i procedimenti amministrativi o gli atti amministrativi attribuiti con legge dello Stato alle Regioni, non integrano assolutamente una autonomia normativa regionale.

Emblematico in questo senso è il sistema di gestione delle risorse idriche e delle concessioni idriche in agricoltura che rientra pienamente nella competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera s) del comma 2 dell'art.117 Cost. tanto da essere tuttora disciplinato dal testo unico sulle acque pubbliche e sulle reti elettriche di cui al Regio decreto n. 1775 del 1933 e da diversi decreti ministeriali del Ministero dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali recanti linee guida alle Regioni.Oltretutto in materia di agricoltura la competenza legislativa delle Regioni subisce attualmente una pesante limitazione da parte del diritto comunitario che sostanzialmente riserva alle Regioni italiane alcuni procedimenti amministrativi e alcuni atti politici di indirizzo, senza una sostanziale possibilità di autonoma produzione legislativa regionale.

Basti pensare che i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni italiane (che riassumono la maggior parte dell'azione regionale in materia di agricoltura) sono degli atti amministrativi generali (e quindi non sono espressione di potestà legislativa) sono sottoposti all'approvazione della Commissione europea e devono disporre solo all'interno di un catalogo di misure fissato da una fonte comunitaria subordinata costituita da un regolamento esecutivo della Commissione europea[8].

(In effetti la subordinazione di un ente politico inferiore a fonti normative di dettaglio , ad esempio regolamenti esecutivi, emanate da un'istituzione superiore è di per sé sintomatica di scarsa autonomia dell'ente inferiore).

Le norme europee

Sul quadro così delineato è intervenuta negli ultimi anni con caratteri dirompenti la normativa della Unione europea.

Come è noto i trattati istitutivi della Comunità Europea - e quelli che li hanno sostituiti istituendo l'Unione europea - hanno previsto delle fonti normative, i regolamenti, che si applicano direttamente a tutti i cittadini in tutti gli Stati membri senza che occorra un filtro da parte degli Stati (come invece avviene per le direttive).

Questo sistema comporta inevitabilmente una compressione della potestà legislativa del Parlamento italiano, specie dopo che la Corte costituzionale - con la sentenza n. 170 del 1984 sul caso Granital - accolse la tesi secondo cui le norme europee hanno (salvi i contro limiti rappresentati dai principi supremi dell'ordinamento) un rango superiore alle leggi italiane.Parte della dottrina aveva sollevato problemi di costituzionalità della disciplina comunitaria con la nostra Costituzione, e segnatamente con l'art. 70 che attribuisce la potestà legislativa esclusivamente alle Camere.

Ma il presunto contrasto fu risolto dalla Corte costituzionale facendo ricorso all'art. 11 della nostra Costituzione, il quale prescrive che la nostra Repubblica consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L'Unione europea - per la sentenza n. 300 del 1984 - rientra tra le organizzazioni internazionali citate dall'art. 11, e dunque la limitazione della nostra sovranità riceve l'autorevole avallo della nostra Corte costituzionale

Legge elettorale italiana per il Parlamento europeo

La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, denominata ufficialmente legge 24 gennaio 1979, n. 18, è una legge della Repubblica Italiana che disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.
Approvata dalla Camera il 18 gennaio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 1979,[1] è la più vecchia legge elettorale vigente in Italia

(seppure modificata con l'introduzione di una soglia di sbarramento e con garanzie per la parità di genere), dopo che le riforme degli anni novanta hanno modificato le normative dello stesso genere relative agli altri quattro livelli politico-amministrativi.È improntata allo spiccato principio di proporzionalismo puro che, all'epoca della sua ideazione, informava la maggior parte delle leggi elettorali italiane.Con legge 20 febbraio 2009, n. 10 il Parlamento italiano ha introdotto una soglia di sbarramento del 4%, cui hanno votato a favore tutti i cinque partiti dotati di un proprio gruppo parlamentare.[2]La legge prevede la possibilità di esprimere il voto di preferenza: ogni elettore può indicare fino a tre candidati della lista circoscrizionale votata.

Nell'aprile 2014 la normativa riguardante i voti di preferenza è stata modificata per rafforzare la rappresentanza di genere: la terza preferenza è annullata qualora l'elettore indichi tre candidati dello stesso sesso.

A partire dalle seconde elezioni dopo l'entrata in vigore della legge, previste nel 2019, qualora l'elettore esprima più preferenze, e tutte per candidati dello stesso sesso, saranno annullate la seconda e la terza preferenza.La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979.A partire dalle elezioni europee del 2014, tuttavia, l'eventualità dello "slittamento" dei seggi da una circoscrizione all'altra non può più verificarsi.

Infatti, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell'eurodeputato Giuseppe Gargani, ha ritenuto di salvaguardare il principio della rappresentanza territoriale.

Per l'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni si applica, dunque, la legge elettorale della Camera dei Deputati. ..

Testo unico (T.U.)

Un testo unico (abbreviato in T.U.), nel diritto italiano, è una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia.Fino al 1988 erano emanati con decreto del Presidente della Repubblica ma, dallo stesso anno e dopo la promulgazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, debbono essere emanati con decreto legislativo.

Con tale raccolta normativa su un determinato argomento di diritto, si sostituisce e si coordina una congerie di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, portavano all'interprete scarsa chiarezza di applicazione; nella fattispecie, leggi susseguitesi nel tempo che modificavano altre leggi, e/o introducevano nuove norme sulla materia; altre leggi che si affiancavano alle precedenti aggiungendovi norme, ecc.

Il testo unico, solitamente di tipo compilativo, ha perciò il pregio di accomunare in un solo corpo testuale – spesso definito "codice", anche se generalmente manca della necessaria sistematicità – tutta la regolamentazione su una materia, evitando così al destinatario (avvocato, giudice, consulente del lavoro, ingegnere, architetto, pubblico funzionario o cittadino), la possibilità di incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme sparse per il sistema legislativo.

La forza di legge deriva dal supporto normativo in esso riunito e quindi, eventuali inesattezze di tale testo non avrebbero influenza sulle norme vigenti.I testi unici possono limitarsi a riordinare le norme esistenti oppure possono introdurre modifiche e adeguamenti entro limiti ristretti.

Il testo unico di delegificazione è un terzo tipo creato nel 1999, che permette al governo di trasformare le leggi in norme regolamentari emendabili senza il passaggio parlamentare.
Inoltre, la Corte costituzionale della Repubblica Italiana, con la sentenza 10 aprile 1957, n. 10 aveva affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e proprio decreto legislativo, che ha quindi forza di legge

Diritto pubblico

Il diritto pubblico è la branca del diritto dedicata allo studio delle norme disciplinanti e regolanti l'organizzazione ed il funzionamento dello Stato, delle Istituzioni e degli enti pubblici, occupandosi anche dei rapporti fra il cittadino e gli enti caratterizzati dallo status del regime del "diritto pubblico"
Secondo alcune definizioni dottrinali, esso sarebbe la disciplina deputata allo studio di tutta la normativa di diretto interesse collettivo, ovvero quella nella quale si riguardino soggetti traenti la loro rilevanza giuridica a causa della titolarità di funzioni o attribuzioni o comunque incarichi di interesse collettivo, o comunque posti a salvaguardia dell'interesse pubblico.
Come tale, il diritto pubblico si contende il campo con il diritto privato, le cui materie sono quelle che riguardano all'opposto i rapporti tra singoli individui in posizione di parità.

Diritto regionale

Il diritto regionale, anche definito diritto pubblico regionale, è una branca del diritto pubblico italiano. Gli studiosi di questo diritto si occupano di tutte le funzioni affidate alle regioni ordinarie e a quelle a statuto speciale.
La fonte di diritto fondamentale è la Costituzione e in particolare il Titolo V, che si occupa appunto delle regioni, delle province e dei comuni, oltre ad alcune leggi costituzionali con le quali sono stati approvati gli statuti delle regioni autonome.
Oltre che dagli articoli della Costituzione il diritto regionale si avvale anche di altre fonti: la giurisprudenza della Corte costituzionale, gli Statuti ordinari e speciali, le norme di attuazione degli statuti speciali, le leggi regionali emanate dalle regioni stesse, e degli atti normativi inerenti agli enti locali.


Riforma del Titolo V della Costituzione

Con la legge costituzionale n. 1/1999 viene modificata la forma di governo delle regioni, in particolare gli articoli 121, 122, 123 della Costituzione.

Dopo anni di discussione nelle sedi parlamentari si giunge poi all'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001[2], grazie al risultato del referendum costituzionale appena concluso, che modifica sostanzialmente il riparto delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative tra Stato e regioni.

In particolare, sono stati modificati gli articoli:articolo 114, il quale afferma che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, oltre che le Comunità montane[3] sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, ponendo quindi sullo stesso piano (equiordinazione) regione e Stato (entrambi sono dotati del potere di legiferare);

articolo 117, in cui, tra l'altro, si evidenzia la potestà legislativa equiparata tra Stato e regioni (potestà esclusiva, concorrente e residuale) nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

articolo 118, che attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

articolo 119, che definisce per gli enti locali l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (la prima in particolare implica la possibilità di imporre una tassazione aggiuntiva a quella nazionale con scopo di autofinanziamento da parte degli enti locali).

GLI ORGANI

In Italia, il potere legislativo spetta al Parlamento ai sensi dell'art. 70 della Costituzione e alle Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Il Parlamento è competente a legiferare per le materie espressamente indicate nel secondo comma dell'articolo 117,

mentre le Regioni sono competenti a legiferare per le restanti materie (competenza residuale).

Vi è poi un secondo elenco di materie contenuto nel terzo comma dell'articolo 117 chiamate materie di legislazione concorrente, nelle quali alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (leggi-quadro), riservata allo Stato.
Anche il Governo può emanare un atto avente forza di legge (chiamato decreto legge), ma questo deve essere confermato successivamente dal Parlamento, pena la decadenza del decreto legge.

Inoltre il Parlamento può delegare il Governo (tramite una legge chiamata appunto legge delega, che deve precedere la normazione governativa) affinché legiferi su una certa materia, ma al contempo stabilisce i margini entro i quali il Governo può muoversi nel legiferare.

L'atto normativo emanato in questo modo dal Governo prende il nome di decreto legislativo.

Il potere di iniziativa legislativa viene attribuito a ciascun parlamentare,

al popolo, attraverso l'istituto della proposta di legge di carattere popolare, effettuata tramite la raccolta di almeno cinquantamila firme,

e al Governo, le cui proposte di legge devono però essere controfirmate dal Presidente della Repubblica.Sempre nell'ambito del potere legislativo vi sono alcuni casi in cui esso spetta al popolo sovrano:

attraverso l'istituto del referendum abrogativo

e, in materia costituzionale, attraverso l'istituto del referendum confermativo delle leggi costituzionali.


Tutte le leggi devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica il quale può rinviare solo una volta, altrimenti godrebbe del diritto di veto al Parlamento una legge se ritiene che questa sia in contrasto con la Costituzione.

Autodichia

Inteso in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti.


Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna.

Capigruppo (la)

Nel corrente linguaggio parlamentare e giornalistico, si indica così quell'importante organo parlamentare ufficialmente denominato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Istituti di democrazia diretta

Sono le forme di esercizio della sovranità da parte del popolo in modo immediato o diretto, distinte perciò dagli istituti di democrazia rappresentativa, nei quali la sovranità si esercita in modo mediato, per il tramite dei rappresentanti eletti.


Sono istituti di democrazia diretta: il referendum abrogativo, che consente l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge;

il referendum costituzionale, che può inserirsi nel processo di approvazione di una legge costituzionale; l'iniziativa legislativa popolare e la petizione.

L'esercizio del voto si contraddistingue per essere un istituto di democrazia diretta, che dà vita ad istituti di democrazia rappresentativa.

Iter

Termine latino comunemente impiegato per indicare le fasi procedurali che un disegno di legge (vedi anche Procedimento legislativo) o qualsiasi altro testo sottoposto all'esame del Senato deve percorrere prima di giungere alla votazione definitiva.

Messaggio (dei Presidenti delle Camere)

È un solenne documento, sottoscritto dai Presidenti delle Camere,

con il quale essi attestano al Presidente della Repubblica, per i provvedimenti approvati definitivamente, o al Presidente dell'altro ramo del Parlamento, l'avvenuta approvazione di un disegno di legge e ne trasmettono il testo (vedi Presidente del Senato).

Maggioranza

Il termine "maggioranza" indica nel linguaggio politico quel numero di parlamentari, superiore alla metà, che dà la fiducia al Governo.

In senso più ristretto il termine indica il numero di voti favorevoli che sono necessari per adottare una deliberazione:

tale numero deve essere pari almeno alla metà più uno dei Senatori votanti in senso favorevole o contrario (vedi Numero legale).

In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

In casi esplicitamente previsti dalla Costituzione sono richieste maggioranze speciali.

Maggioranze speciali o qualificate

Con tale espressione si intendono le maggioranze superiori alla maggioranza semplice (metà più uno dei votanti in senso favorevole o contrario).

Tra le maggioranze speciali rientra la maggioranza assoluta, che consiste nella metà più uno dei componenti del Senato ed è richiesta, ad esempio, per l'approvazione o per la modifica del Regolamento del Senato

e per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale (vedi Legge);

se quest'ultima è adottata da una maggioranza speciale ancora più consistente, pari ai 2/3 dei componenti di ciascuna camera, non si dà luogo a referendum (vedi Istituti di democrazia diretta).

Mandato imperativo (divieto di)

È un principio del parlamentarismo moderno, ribadito dalla Costituzione, in virtù del quale i membri delle Camere, in quanto rappresentanti dell'intera Nazione, esercitano il loro mandato senza vincoli giuridici sia rispetto agli elettori dei collegi che li hanno eletti, sia nei confronti dei partiti per i quali si sono candidati.

Dal divieto di mandato imperativo discende che il parlamentare è responsabile nei confronti degli elettori solo politicamente, in sede di rielezione.

Il divieto del mandato imperativo nel Parlamento odierno si coniuga, tuttavia, con l'organizzazione in Gruppi parlamentari.

Drafting

Termine inglese ("formulazione", "stesura") con il quale si indica la tecnica di predisposizione e di revisione di un testo, segnatamente normativo, finalizzata a renderlo chiaro, sintetico, privo di ambiguità semantica e sintattica, semplice nella struttura espositiva e preciso e coerente quanto al contenuto, nonché puntuale nel richiamo ai riferimenti normativi.

Con il crescere della complessità della legislazione, le tecniche di drafting hanno acquisito crescente importanza.

I Presidenti delle Camere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, hanno emanato una circolare di "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", la cui applicazione ai disegni di legge è curata da appositi servizi delle Camere (vedi anche Coordinamento).

Navette

Termine francese con il quale, nell'ambito del procedimento legislativo, si indica il passaggio da una Camera all'altra di un disegno di legge più volte modificato, finché non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento in un'identica formulazione.

Ostruzionismo

Indica un metodo di lotta parlamentare posto in essere dalle minoranze attraverso il ricorso esasperato a tutti gli strumenti offerti dal Regolamento per ostacolare lo svolgimento della seduta e i lavori parlamentari:

ad esempio la continua richiesta della verifica del numero legale,

la richiesta di votazioni qualificate (vedi Scrutinio segreto e Votazione nominale),

la presentazione di articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti a cascata,

l'iscrizione in massa a parlare, ecc.) al fine di rallentare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e così ritardare o impedire l'approvazione di un disegno di legge o altre deliberazioni.

Si parla anche di un "ostruzionismo di maggioranza" per indicare le pratiche dilatorie da questa attuate per ritardare o evitare l'esame di determinati problemi.

Per ovviare a tale pratica il Regolamento prevede una serie di accorgimenti, in particolare il contingentamento dei tempi.

Petizione

Tipico istituto di democrazia diretta, di antica tradizione, consiste nella richiesta di provvedimenti legislativi o nell'esposizione di comuni necessità che ogni cittadino può indirizzare alle Camere.

Il sunto delle petizioni pervenute è pubblicato in allegato al resoconto dell'Assemblea e il Presidente le trasmette alla Commissione competente per materia, che può esaminarle.

L'esito delle petizioni viene comunicato al presentatore.

Votazione (modi di)

I modi di votazione possono essere diversamente distinti, a seconda se comportano la verifica del numero legale (votazione nominale, scrutinio segreto) o non la comportano (alzata di mano) e se individuano come il singolo parlamentare ha votato (votazione nominale) o no (alzata di mano e scrutinio segreto). Spetta al Presidente stabilire l'ordine delle votazioni, indirle e proclamarne i risultati. (Vedi anche Dispositivo elettronico di voto, Disegno di legge, Procedimento legislativo).

Processo verbale

È il documento che attesta gli atti e le deliberazioni di una seduta ed indica l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale viene letto all'inizio della seduta e, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione (questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano).

Procedimento legislativo

Consiste nelle diverse fasi attraverso le quali si articola l'esame di una legge.

Le fasi parlamentari sono, di regola:

la presentazione del disegno di legge (vedi Iniziativa legislativa);

l'assegnazione alla Commissione (permanente o speciale) competente per materia (vedi Commissioni (attività)),

la discussione in Commissione,

la discussione e l'approvazione in Assemblea (salvo che il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione in sede deliberante),

la trasmissione del testo all'altra Camera,

l'approvazione da parte di quest'ultima nella medesima formulazione,

ovvero la modifica e il rinvio al primo ramo (Navette) fino a giungere all'approvazione del medesimo testo dai due rami.

Segue poi la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, salva la possibilità di rinvio (vedi Messaggio (del Presidente della Repubblica))

e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Rispetto al procedimento ordinario, che deve essere obbligatoriamente seguito per alcuni tipi di legge, è previsto (ma poco usato) un procedimento abbreviato per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (vedi anche Coordinamento, Emendamenti, Messaggio, Relazione).Più complesso è il procedimento di formazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali,

che debbono essere adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi,

ed essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea nella seconda votazione.

IL PARLAMENTO

Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Deputati, formata da 400 Deputati, e dal Senato della Repubblica, formato da 200 Senatori elettivi, ai quali vanno aggiunti i Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, nonché gli ex Presidenti della Repubblica che alla scadenza del mandato entrano di diritto e a vita a far parte del Senato.

Le due Camere, entrambe elette a suffragio universale, diretto e segreto, sono dotate di eguali poteri, secondo un modello di bicameralismo paritario.

Per essere eletto Senatore è necessario aver compiuto 40 anni d'età,

mentre per essere eletto Deputato è sufficiente averne compiuti 25.

Il Senato è eletto su base regionale: i seggi, tranne i quattro assegnati alla circoscrizione Estero, sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione.

Camera e Senato, salvo l'eventuale scioglimento anticipato, durano in carica cinque anni, corrispondenti alla durata della legislatura.

Ciascuna Camera elegge il Presidente (vedi Presidente del Senato) e il Consiglio di Presidenza e approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento.

Mozione di fiducia

Nell'ordinamento italiano, la mozione di fiducia è, insieme alla mozione di sfiducia, uno degli aspetti della disciplina costituzionale del rapporto di fiducia tra camere e governo.Secondo quanto previsto dall'articolo 94.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, il governo deve presentarsi alle camere entro dieci giorni dalla propria formazione per ottenerne la fiducia, che viene concessa o meno con mozione motivata e appello nominale.Solo se ottiene la fiducia di entrambe le Camere il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri.

Nel frattempo la sua attività secondo la dottrina prevalente è limitata all'ordinaria amministrazione (formula dai confini poco definiti), analogamente a quella di un governo dimissionario.Cinque governi neoincaricati nella storia repubblicana non ottennero la fiducia parlamentare all'atto della loro presentazione alle Camere..

Scioglimento delle Camere

È l'evento che si realizza naturalmente, ogni cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine (scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione.

Una volta sciolte, le Camere conservano i loro poteri (prorogatio) fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento.

Governo

Il Governo è un interlocutore essenziale del Parlamento, cui è legato dal rapporto fiduciario, e interviene in tutti i principali snodi della sua attività - a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - salvo quelli riguardanti le questioni interne.

I membri del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato; possono votare in Assemblea solo se sono Senatori e sono sostituiti da colleghi di Gruppo nelle Commissioni permanenti.

In Aula siedono in un apposito banco posto sotto quello della Presidenza ed hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano.

Durante l'esame dei disegni di legge, in Aula e in Commissione, alla fine della discussione generale replicano agli oratori intervenuti e, successivamente, esprimono il parere del Governo su ogni votazione (vedi anche Dichiarazioni programmatiche, Fiducia).

Verifica dei poteri

È la procedura di controllo preordinata al giudizio sui titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera che conferisce efficacia definitiva alla proclamazione dell'eletto.

L'istruttoria viene effettuata dalla Giunta competente (al Senato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), alla quale spetta valutare la regolarità del procedimento elettorale e l'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

La Giunta riferisce all'Assemblea, la quale può decidere l'annullamento dell'elezione o dichiarare la decadenza dalla carica di Senatore (o Deputato).

Immunità

È un termine usato comunemente per indicare prerogative che la Costituzione pone a salvaguardia della libertà e dell'indipendenza del Parlamento.

L'immunità si riferisce sia alla sede parlamentare (nella quale la forza pubblica non può entrare senza l'autorizzazione del Presidente), sia ai suoi membri.

Questi ultimi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (cosiddetta insindacabilità).

Inoltre, i parlamentari non possono essere arrestati (o mantenuti in detenzione o sottoposti ad altre forme di privazione della libertà) senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna o in caso di flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l'arresto;

l'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria anche per sottoporre i parlamentari ad altri atti limitativi della libertà, come perquisizioni, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza: è la cosiddetta inviolabilità (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale).

Le richieste di autorizzazione sono esaminate da un apposito organo (al Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), ma la decisone finale compete all'Assemblea.

Tra le prerogative parlamentari, a seguito di una riforma costituzionale del 1993, non compare più l'autorizzazione della Camera di appartenenza per la sottoposizione di un parlamentare a un procedimento penale.

Numero legale

Numero di Senatori presenti che è richiesto affinché l'Assemblea o le Commissioni possano validamente deliberare.

In particolare, è necessario che sia presente la metà più uno dei Senatori (escludendo dal computo i Senatori in congedo e quelli assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro).

La sussistenza del numero legale è sempre presunta, salvo che, prima di una votazione per alzata di mano, sette Senatori in Assemblea (o un Senatore in Commissione) non ne chiedano la verificazione, nel qual caso il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

Se il Senato non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno venti minuti.

Quattro mancanze del numero legale consecutive comportano la fine della seduta.

L'accertamento del numero dei presenti può essere altresì disposto dal Presidente del Senato prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato.

Anche per le sedute delle Commissioni è prevista la verifica del numero legale, con modalità diverse.

Prassi

Il termine, generico e comprensivo, è volto ad indicare un comportamento di fatto seguito da parte di organi costituzionali o amministrativi.

La prassi - che ha particolare rilievo nella vita parlamentare - è dettata spesso dai precedenti, cioè dalla soluzione concreta data in precedenza a casi analoghi.

Si distingue dalla consuetudine perché al comportamento concreto non si unisce la convinzione della sua obbligatorietà.

Consuetudine

Ovvero "uso". Si tratta di una fonte del diritto, derivante dalla ripetizione di un comportamento nel tempo e dalla persuasione di seguire una regola giuridica (quest'ultimo elemento soggettivo contraddistingue la consuetudine rispetto alla prassi).

Nel diritto parlamentare le consuetudini hanno speciale importanza, perché integrano le norme regolamentari o intervengono in àmbiti non coperti da queste ultime.

Un'importante consuetudine parlamentare è quella secondo la quale le regole procedurali scritte possono essere derogate nemine contradicente (cioè, se nessuno si oppone).

Dichiarazioni programmatiche

Dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle due Camere, dal Presidente del Consiglio nominato per illustrare il programma di Governo al quale si intende dare attuazione e per il quale si chiede la fiducia.

Il Governo si presenta alternativamente prima al Senato o prima alla Camera.

Da molti anni, per snellire la procedura è invalsa la prassi per cui il Presidente del Consiglio legge integralmente le dichiarazioni all'Assemblea cui spetta avviare il dibattito, poi si trasferisce all'altro ramo ove si limita a consegnare il testo scritto del discorso.

Iniziativa legislativa

Potere di proporre un disegno di legge, presentandolo ad una Camera per l'esame (vedi Procedimento legislativo). Spetta ad ogni parlamentare, al Governo, al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori; (vedi anche Istituti di democrazia diretta), a ciascun Consiglio Regionale ed al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

Fiducia

È l'istituto che la Costituzione pone alla base del rapporto tra Governo e Parlamento. Il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere, che la accordano e possono anche revocarla tramite mozione motivata, votata per appello nominale.

La fiducia iniziale deve essere ottenuta dal Governo entro dieci giorni dalla sua formazione a seguito dello svolgimento delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio.

Il Governo può anche legare la propria permanenza in carica all'esito di una votazione su un testo o un documento, ponendo la "questione" di fiducia.

La questione di fiducia non può essere posta sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno delle Camere.

La mozione di sfiducia al Governo deve essere sottoscritta almeno da un decimo dei Senatori e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Una interrogazione parlamentare, in Italia, indica una domanda che uno o più parlamentari rivolgono al governo della Repubblica Italiana nel suo complesso o a un singolo ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il governo intende adottare o ha già adottato in merito.

La domanda viene formulata per iscritto e la risposta del Ministro interpellato potrà essere in forma scritta o orale secondo quanto richiesto dal parlamentare interrogante che indica pure se intende ottenere risposta in commissione o in aula.

Il governo ha la facoltà di non rispondere alla singola interrogazione indicando però il motivo.

Una volta ottenuta la risposta l'interrogante può a sua volta replicare per dirsi o meno soddisfatto.

Question time

La locuzione inglese question time, traducibile in italiano come tempo delle interrogazioni[1] (oppure ora delle domande, così com'è tradotto nella Svizzera italiana)[2][3], è usata per indicare una fase dei lavori di un'assemblea parlamentare, nella quale vengono presentate una serie di interrogazioni parlamentari.

Programmazione dei lavori

I lavori del Senato, così come quelli della Camera, sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

Gli strumenti di programmazione sono, in ordine discendente, il programma, il calendario e l'ordine del giorno (della seduta).

Il programma definisce una cornice di massima delle attività dell'Assemblea, di regola bi-trimestrale, elencando i principali argomenti da trattare, compresi quelli fatti propri dai Gruppi dell'opposizione.

Il calendario ne specifica l'attuazione, con eventuali integrazioni.

Programma e calendario dei lavori sono decisi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari: se approvati all'unanimità, diventano definitivi, altrimenti l'Assemblea può modificarli (a maggioranza).

Sulla base del calendario, infine, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute.

Anche per le Commissioni esiste una programmazione - decisa dai rispettivi Uffici di Presidenza - che deve assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea.

Pubblicità dei lavori

Insieme delle procedure e degli strumenti che assicurano la conoscenza dei lavori parlamentari.

Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea vengono pubblicati in tempo reale nel sito Internet il comunicato di seduta, che reca in sintesi le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che registra parola per parola l'andamento della discussione.

In allegato al resoconto stenografico sono riportati i testi esaminati in seduta (articoli, emendamenti, ordini del giorno), le votazioni qualificate che si sono svolte, eventuali discorsi non pronunciati e trasmessi alla Presidenza, gli atti di sindacato ispettivo.

La pubblicità è garantita per l'Assemblea anche con l'ammissione del pubblico alle sedute nelle tribune e con la trasmissione televisiva diretta delle sedute su un apposito canale satellitare.

In taluni casi può essere altresì disposta la trasmissione diretta sui canali televisivi terrestri.

La pubblicità dei lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione sul sito Internet di un resoconto sommario e, per certe procedure, del resoconto stenografico, nonché, in taluni casi, mediante riprese televisive a circuito chiuso;
alle sedute delle Commissioni non possono invece assistere estranei.

Nel sito Internet, subito dopo la fine delle sedute di Commissioni, vengono pubblicati anche brevissimi comunicati riassuntivi dei termini essenziali della seduta (vedi anche Atti parlamentari).

Quorum

Indica il numero minimo di componenti, di voti o di votanti necessario affinché un collegio sia regolarmente costituito oppure una deliberazione o un'elezione siano valide (vedi Numero legale, Maggioranza).

Resoconto

Il resoconto è il tradizionale strumento di pubblicità dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea viene sempre pubblicato il resoconto stenografico, che riporta parola per parola l'andamento della discussione. In allegato sono riprodotti tutti i testi esaminati nella seduta, le interrogazioni presentate e gli altri atti relativi alla seduta stessa. Il resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari - che alla Camera prende il nome di bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari - riassume lo svolgimento dei lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti, nonché delle Commissioni bicamerali e speciali. La rivoluzione di Internet ha investito anche i resoconti parlamentari: oggi nei siti delle Camere si possono leggere i resoconti pressoché in tempo reale, mentre la seduta dell'Assemblea è ancora in corso.

Regolamento (del Senato e della Camera)

È la fonte normativa, prevista dalla Costituzione, che disciplina, assieme a quest'ultima, l'organizzazione interna e lo svolgimento delle funzioni di ciascuna Camera, dalla quale è adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti. È la massima espressione dell'autonomia delle Camere: in via di massima, nelle materie disciplinate dai Regolamenti parlamentari la legge non può entrare. Il Regolamento contiene le regole di procedura alle quali ciascuno dei due rami del Parlamento deve attenersi nello svolgimento della propria attività. Non va confuso con i regolamenti governativi e ministeriali, che sono fonti normative subordinate alla legge.

Pareri (su atti del Governo)

In molti casi la legge prevede che su determinati atti del Governo venga espresso il parere del Parlamento. In via generale, tale parere è prescritto su tutte le nomine dei presidenti degli enti pubblici e su tutti i decreti legislativi, nel caso in cui il termine per l'esercizio della delega superi i due anni. Inoltre moltissime leggi richiedono comunque il parere parlamentare sui provvedimenti di attuazione (decreti legislativi, regolamenti o altri provvedimenti) da esse previsti. In tal caso il Governo, dopo aver deliberato l'atto (proposta di nomina, o schema di decreto legislativo o regolamento) lo trasmette alle Camere; i Presidenti lo assegnano alle Commissioni permanenti competenti (ma talvolta sono state costituite Commissioni apposite, anche bicamerali) le quali procedono all'esame e all'espressione del parere (vedi Commissioni (attività), Commissioni bicamerali).

Parlamento in seduta comune

Il Parlamento si riunisce in seduta comune solo nei casi tassativamente indicati dalla Costituzione, tra i quali l'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale e di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Integrato dai delegati delle Regioni, elegge il Presidente della Repubblica, chiamato poi a giurare di fronte a tale organo. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera.

Ordine del giorno della seduta.

L'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni indica il giorno e l'ora di svolgimento di una seduta, con l'elenco degli argomenti che saranno discussi e il loro ordine di esame. Viene diramato dal Presidente (del Senato o della Commissione) con la convocazione, rientra fra gli strumenti di programmazione ed ha un essenziale ruolo di garanzia dell'ordinato svolgimento dei lavori; l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti o la discussione di argomenti che non siano all'ordine del giorno sono consentite solo con speciali cautele.

Atti di indirizzo

Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di indirizzo politico (mozione, risoluzione, ordine del giorno (atto di indirizzo)) sull'attività del Governo.

Atti di sindacato ispettivo

Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di controllo (interrogazione e interpellanza) sull'attività del Governo.

Atti parlamentari

Rientrano nella nozione i documenti elaborati in Parlamento con lo scopo di certificare e rendere pubblica l'attività svolta dai diversi organi che lo costituiscono. Vi sono compresi: il processo verbale, il resoconto delle sedute, i messaggi dei Presidenti di Assemblea, i disegni di legge, le proposte di inchiesta parlamentare ovvero le proposte di modifica del Regolamento, le relazioni presentate all'Assemblea da Giunte e Commissioni, i documenti conclusivi di indagini conoscitive svolte dalle Commissioni, gli atti di sindacato ispettivo. Inoltre sono considerati atti parlamentari anche quelli che nascono fuori dalle Camere, ma che sono ad esse destinati e che queste pubblicano come propri documenti: i messaggi del Presidente della Repubblica, le domande di autorizzazione a procedere (vediAutorizzazione all'arresto ed ad altri atti di procedura penale), i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e le tante relazioni (del Governo, della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, del CNEL, ecc.) previste da numerose leggi (vedi Pubblicità dei lavori).

Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale

È la deliberazione con la quale l'Assemblea del Senato o della Camera - previo esame della richiesta dell'autorità giudiziaria da parte della competente Giunta, al Senato denominata Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - consente che vengano eseguiti, nei confronti di un parlamentare, atti giudiziari che lo privano della sua libertà personale o comunque la limitano. In assenza di autorizzazione tali atti non sono eseguibili, in quanto i parlamentari godono di immunità che la Costituzione riconosce loro a salvaguardia della libera esplicazione del mandato. Gli atti che non possono essere eseguiti senza autorizzazione sono l'arresto (o diversa forma di privazione della libertà), il mantenimento in detenzione, la perquisizione personale o domiciliare, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il sequestro di corrispondenza. Invece non vi è necessità di autorizzazione se l'atto privativo della libertà personale deriva da una sentenza irrevocabile di condanna o dal fatto che il parlamentare è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Sessione di bilancio

È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di bilancio. Tale sessione ha la durata massima di cinquanta giorni in prima lettura, quando il disegno di legge è presentato al Senato (presso la Camera il termine è di quarantacinque giorni) e di trentacinque giorni quando l'esame è in seconda lettura. È prassi l'alternanza tra Camera e Senato per la prima lettura. Durante questo periodo le Commissioni non possono svolgere altre attività, tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A questa regola viene apportata un'eccezione per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per altri disegni di legge che siano ritenuti di assoluta indifferibilità dall'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Bilancio (dello Stato)

È il documento contabile, approvato annualmente con legge dalle Camere, che autorizza la riscossione delle entrate e l'esecuzione delle spese per l'anno successivo. Il disegno di legge di bilancio viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e viene discusso nell'ambito della sessione di bilancio.

Aggiornamento

Indica tradizionalmente il differimento ad un'altra data dei lavori di un collegio. Nel lessico parlamentare corrente il termine è usato per indicare il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, che può aversi sia per la normale programmazione dei lavori stessi (ad esempio nelle ferie estive), sia per eventi non pianificabili (ad esempio le dimissioni del Governo).

LA CAMERA DEI DEPUTATI

Struttura e funzioni del Senato

Il Senato è una istituzione complessa composta da una pluralità di organi (il Presidente, il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea, le Commissioni, le Giunte ecc.), alcuni dei quali direttamente previsti dalla Costituzione, altri disciplinati dai Regolamenti interni.Il Presidente rappresenta il Senato e garantisce la regolarità dei lavori parlamentari ed il buon andamento dell'amministrazione interna: per questo, nel dare attuazione al dettato costituzionale (articolo 63), il Regolamento stabilisce che la prima seduta dopo le elezioni sia dedicata alla sua elezione.

Nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio di Presidenza, cui sono attribuite funzioni di rilievo....

L'Assemblea e le Commissioni rappresentano l'ordinaria sede di lavoro dei senatori. La prima costituisce il luogo centrale dell'attività del Senato, quello ove si assumono decisioni, si approvano le proposte di legge e si svolgono i dibattiti. Le seconde, come previsto dalla Costituzione (articolo 72), hanno il compito principale di esaminare i disegni di legge che rientrano nella loro competenza per poi riferire all'Assemblea; in determinati casi stabiliti dal regolamento possono tuttavia andare oltre il lavoro istruttorio e procedere esse stesse all'approvazione della proposta legislativa (in questi casi si parla di Commissioni "in sede deliberante") . Inoltre, le Commissioni svolgono attività di carattere consultivo (rendono pareri alle altre Commissioni o all'Assemblea), nonché di controllo e indirizzo nei confronti del Governo.

Oltre alle 10 Commissioni permanenti previste dal Regolamento, il Senato può decidere di dar vita a Commissioni d'inchiesta, a Commissioni bicamerali e speciali.

All'interno del Senato operano, inoltre, la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.....

In ossequio al principio del bicameralismo perfetto il ruolo del Senato nell'ambito del procedimento legislativo è identico a quello della Camera dei deputati: perché una proposta legislativa diventi legge è necessario che essa sia approvata nello stesso testo da entrambi i rami.II Senato accorda e revoca la fiducia al Governo ed è titolare, nei confronti dello stesso, di poteri di controllo e di indirizzo politico, che si esplicano attraverso l'adozione di atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) e di atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze).

Attraverso tali atti il Senato non partecipa alla creazione di norme giuridiche (funzione legislativa in senso stretto), ma concorre nella determinazione dell'indirizzo politico o controlla l'operato del Governo, nell'ambito del rapporto fiduciario che lega tali organi (nel sistema attuale il Governo deve infatti avere la fiducia di entrambe le Camere).

Vi è una competenza che spetta esclusivamente al Senato: quella di conferire l'autorizzazione a procedere in materia di reati ministeriali, quando i soggetti nei cui confronti deve svolgersi il processo non sono parlamentari, oppure quando sono parlamentari appartenenti a Camere diverse....

Aula

Indica il locale, a forma di emiciclo, in cui il Senato si riunisce in Assemblea (anche le Commissioni dispongono di proprie aule per le sedute). Durante le sedute nessuna persona estranea al Senato può introdursi o essere ammessa nell'Aula, con l'eccezione dei membri del Governo, anche se non sono Senatori. La stessa forza pubblica non può entrarvi, se non per ordine del Presidente e soltanto dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Il pubblico è ammesso nelle tribune sovrastanti l'Aula, secondo regole stabilite dal Presidente su proposta dei Senatori Questori (vedi Consiglio di Presidenza). I Senatori prendono posto in Aula secondo i Gruppi parlamentari di appartenenza: la collocazione dei Gruppi all'interno dell'Aula - da sinistra a destra rispetto al banco della Presidenza - si riflette nel linguaggio politico corrente. Il termine è spesso impiegato, nel lessico parlamentare, anche come sinonimo di Assemblea.

Seduta

È la riunione dei componenti del Senato in sede di Assemblea, Commissioni e Giunte. La seduta viene aperta dal Presidente (del Senato o della Commissione o della Giunta). Questi invita un Senatore segretario a dar lettura del processo verbale della seduta precedente e dà quindi notizia dei congedi richiesti dai Senatori e di eventuali altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi al primo punto dell'ordine del giorno (della seduta) e, esaurita la discussione di questo, a quelli successivi, rispettando il loro ordine. Alla fine di ogni seduta dell'Assemblea il Presidente annuncia l'ordine del giorno di quella successiva. Le sedute recano, legislatura per legislatura, un numero progressivo (vedi Pubblicità dei lavori).

Urgenza

Il Regolamento parla di urgenza in diversi casi, che peraltro trovano scarso riscontro nella pratica. L'Assemblea può decidere di inserire nel calendario nuovi argomenti urgenti, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori. Limiti più severi riguardano la possibilità di passare all'esame di un argomento che non figura all'ordine del giorno (della seduta). Un altro caso - che trova fondamento addirittura nella Costituzione - attiene alla dichiarazione di urgenza sull'iter di determinati disegni di legge. Tale dichiarazione può essere richiesta dal proponente del disegno di legge, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori e comporta il dimezzamento di tutti i termini procedurali. Infine, l'interrogante o il Governo possono chiedere che per una interrogazione sia riconosciuto il carattere d'urgenza. Su tale richiesta giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo.

Assemblea

Indica, nel lessico parlamentare, il complesso dei Senatori riuniti in seduta nell'Aula.

Calendario

È di fatto il più importante strumento di programmazione dell'attività del Senato, che definisce in concreto, di norma nell'arco di due-tre settimane, le modalità di attuazione del programma, solitamente molto più generico; ha quindi grande rilievo politico, poiché individua specificamente gli argomenti che l'Assemblea discuterà entro una certa data (vedi Programmazione dei lavori). Il calendario indica infatti il numero, la data e l'ora di inizio e fine delle singole sedute che avranno luogo nel periodo considerato, con l'indicazione degli argomenti da trattare. È predisposto dal Presidente del Senato, che lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Se la Conferenza raggiunge l'unanimità, il calendario è definitivo; se invece il calendario è approvato a maggioranza, in Aula un Senatore per ciascun Gruppo può formulare proposte di modifica, sulle quali decide l'Assemblea a maggioranza.

Congedo

I Senatori che non possono partecipare alle sedute dell'Assemblea del Senato devono chiedere (per iscritto) congedo al Presidente del Senato, il quale ne dà comunicazione in principio di ogni seduta. I Senatori in congedo (nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea), così come quelli assenti per incarico avuto dal Senato ovvero per la loro carica di Ministri, non sono computati ai fini del numero legale.

Richiami

Il Presidente, durante la discussione, può richiamare i Senatori ad attenersi all'argomento in discussione o a non superare il limite di tempo stabilito. Altro è il richiamo all'ordine che il Presidente infligge a quei Senatori che, con il loro contegno, turbino l'ordine o pronuncino parole sconvenienti.

Contingentamento dei tempi

È un incisivo strumento di cui dispone la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per assicurare il rispetto dei tempi fissati dal calendario dei lavori. Allo scopo di garantire che l'Assemblea concluda l'esame di un argomento nei termini previsti dal calendario stesso, la Conferenza può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascuno dei Gruppi parlamentari e stabilire la data entro cui l'argomento deve essere posto in votazione. Una volta esaurito il tempo a disposizione, i Senatori di quel Gruppo non possono più intervenire nel dibattito. Inoltre, nei casi in cui la Conferenza non proceda al contingentamento, il Presidente può armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario (vedi anche Ostruzionismo).

Convocazione

È la formale comunicazione relativa al giorno ed all'ora della seduta dell'Assemblea o di una Commissione e al relativo ordine del giorno. I regolamenti parlamentari fissano modalità e tempi per la effettuazione delle convocazioni, allo scopo di garantire che tutti i componenti dell'Assemblea, o della Commissione, siano tempestivamente avvisati sullo svolgimento dei lavori. La convocazione è operata dal Presidente (dell'Assemblea o della Commissione) oralmente al termine della precedente seduta, tranne i casi di convocazione a domicilio. Quest'ultima comunicazione scritta, per le sedute dell'Assemblea, viene eseguita di regola almeno cinque giorni prima; per le Commissioni il termine è di ventiquattro ore, elevato a quarantotto per le sedute in sede deliberante e redigente (vedi Commissioni (attività)). Il Parlamento in seduta comune è convocato dal Presidente della Camera dei Deputati.

Ordine del giorno (atto di indirizzo)

In una seconda accezione, l'ordine del giorno è un atto di indirizzo: un documento (che solitamente si apre con formule come "Il Senato impegna il Governo a..." o "Il Senato invita il Governo a...") che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - normalmente un disegno di legge - su cui l'Assemblea o una Commissione è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo, se intende accogliere l'ordine del giorno, può esprimere la sua accettazione con formule, codificate dalla prassi, variamente sfumate; il presentatore può in ogni caso chiedere che l'ordine del giorno sia votato.

Questione pregiudiziale

È la richiesta di non procedere alla discussione di un disegno di legge iscritto all'ordine del giorno (della seduta) e può essere presentata da un Senatore prima che abbia inizio la discussione generale; il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche durante il dibattito, qualora questa sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio dell'esame. La questione pregiudiziale, al pari della questione sospensiva, ha carattere incidentale: ciò vuol dire che la discussione non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunziata su di essa.

Questione sospensiva

È la richiesta che la discussione o la deliberazione su un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno (della seduta) venga rinviata; ha carattere incidentale ed è disciplinata allo stesso modo della questione pregiudiziale.

Stralcio

Con tale procedura l'Assemblea può disporre che articoli o singole disposizioni contenuti in un disegno di legge al suo esame vengano discussi e votati a parte, stante la loro autonoma rilevanza normativa. Le disposizioni stralciate confluiscono in un nuovo disegno di legge che seguirà un iter autonomo rispetto a quello del disegno di legge originario, del quale (al Senato) assume la numerazione seguita da -bis.

Discussione

Trattazione di un determinato oggetto, iscritto o inserito all'ordine del giorno (della seduta). La discussione è diretta dal Presidente e i Senatori devono parlare dal proprio seggio, in piedi, e non possono di norma intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta (vedi Dichiarazione di voto e Relatore).

Discussione generale

Parte iniziale della discussione, segnatamente su disegni di legge o su mozioni, con la quale si tratta un determinato argomento nei suoi termini generali. Gli interventi non possono eccedere la durata di 10 minuti, anche se il Presidente, apprezzate le circostanze, può ampliare tale termine a 30 minuti limitatamente ad un oratore per ciascun Gruppo. Questi limiti si applicano alla discussione generale sia in Assemblea che in Commissione.

Dichiarazione di voto

Intervento con il quale un Senatore illustra le motivazioni della decisione di voto del Gruppo al quale appartiene. La dichiarazione può avere una durata massima di 5 minuti, che il Presidente, apprezzate le circostanze, può estendere a 10 minuti. Per le dichiarazioni di voto finali la durata massima è 10 minuti. I Senatori che intendono dissociarsi dalla decisione di voto del Gruppo al quale appartengono, sempre che siano in numero inferiore alla metà della consistenza del Gruppo medesimo, possono esprimere una dichiarazione di voto in dissenso.

Coordinamento

A conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge, può emergere la necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il coordinamento sono possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure. Secondo l'una, la proposta contenente le modifiche di coordinamento viene votata prima della votazione finale del disegno di legge. Secondo l'altra, insieme con la votazione finale suddetta, si dà mandato al Presidente o, in Commissione, nelle sedi referente e redigente (vedi Commissioni (attività)) al relatore di apportare al testo le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie (vedi Drafting).

Fatto personale

Costituisce fatto personale per un Senatore l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, può domandare la parola per fatto personale. Ove il Presidente ravvisi la sussistenza della fattispecie, concede la parola al richiedente in fine seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

Missione

Termine di uso corrente per indicare i Senatori assenti per incarico avuto dal Senato, i quali pertanto non vengono computati ai fini della determinazione del numero legale, così come i Senatori in congedo.

Gruppi parlamentari

I Gruppi parlamentari riuniscono i Senatori in base alla loro appartenenza politica e costituiscono, in sostanza, l'articolazione parlamentare dei partiti politici. Tutti i Senatori devono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo Misto. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono invece non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare anche i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno sei Senatori (ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito da Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, per i quali la soglia minima per costituire un Gruppo scende a quattro Senatori iscritti) e deve rappresentare un partito o un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. I Senatori che guidano i Gruppi (c.d. Capigruppo) compongono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. I Gruppi hanno un ruolo di grande rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni parlamentari da parte dei singoli componenti delle Camere (vedi Programmazione, Dichiarazione di voto).

Bilancio interno (del Senato)

Il bilancio interno del Senato, come quello della Camera dei Deputati, è espressione dell'autonomia contabile che caratterizza i due rami nella loro qualità di organi costituzionali. Tale forma di autonomia è ritenuta tradizionalmente funzionale all'indipendenza del Parlamento. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato sono predisposti dai Senatori Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi. Tali atti vengono successivamente trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente (bilancio), il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea, la quale discute ed approva i due documenti. Per motivi contabili, l'ammontare delle spese destinate al funzionamento delle Camere è iscritto nel bilancio generale dello Stato, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte costituzionale ha ribadito l'autonomia contabile di Camera e Senato, stabilendo che non spetta alla Corte dei conti il controllo sui loro tesorieri.

Presidente del Senato

Il Presidente, che rappresenta il Senato, regola l'attività di tutti i suoi organi, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato; dispone quindi dei poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare, sulla base del Regolamento, il buon andamento dei lavori. Oltre ai poteri previsti dal Regolamento, il Presidente del Senato gode di poteri e prerogative a lui attribuiti dalla Costituzione: esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nei casi in cui questi non possa adempierle e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica, al pari del Presidente della Camera, prima dello scioglimento delle Camere. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni; la maggioranza assoluta dei presenti, computando anche le schede bianche nella terza votazione e dopo la terza votazione mediante il ballottaggio tra i Senatori più votati nell'ultimo scrutinio. In caso di parità risulta eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano d'età.

Segretario Generale del Senato

È il funzionario parlamentare posto al vertice dell'Amministrazione del Senato. È nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Senato, accanto al quale siede durante la seduta e al quale risponde del funzionamento di tutti gli uffici.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

È un organo collegiale presieduto dal Presidente del Senato e composto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari (Capigruppo). Si riunisce periodicamente, insieme con i Vice Presidenti del Senato e con la presenza di un rappresentante del Governo, per coadiuvare il Presidente del Senato nella programmazione dei lavori, nonché per esaminare tutte le altre questioni che il Presidente intenda sottoporgli. In sostanza, è l'organo politico di vertice, che indirizza l'attività del Senato.

Consiglio di Presidenza

È composto dal Presidente del Senato, da quattro Vice Presidenti (che sostituiscono il Presidente nella direzione delle sedute e nelle mansioni di rappresentanza), da tre Questori (che sovrintendono ai servizi, al cerimoniale, alla polizia interna ed alle spese del Senato) e da otto Segretari (che coadiuvano il Presidente nelle sedute. I suddetti componenti sono eletti dall'Assemblea nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente. Il Consiglio di Presidenza ha vari poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare: decide sulle sanzioni disciplinari più gravi nei confronti dei Senatori, approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione, nomina il Segretario Generale del Senato. Invece il termine di Ufficio di Presidenza indica l'organo costituto in seno ad ogni Commissione, avente competenza in materia di programmazione dei lavori della stessa.

Giurì d'onore

È il termine d'uso corrente per indicare la Commissione d'indagine istituita - per decisione del Presidente del Senato - a seguito della richiesta di un Senatore che sia accusato, nel corso di una discussione, di fatti che ledano la sua onorabilità. Il Giurì d'onore svolge le indagini e giudica sul fondamento dell'accusa e le sue conclusioni, comunicate dal Presidente del Senato all'Assemblea, non possono costituire oggetto di dibattito.

Alzata di mano (e controprova)

È la forma di votazione palese impiegata di norma dall'Assemblea del Senato: su invito del Presidente, i Senatori favorevoli ad una proposta esprimono il proprio voto alzando la mano. Dopo che il Presidente ha proclamato l'esito della votazione, se un Senatore ha dei dubbi su tale esito può chiedere la controprova. A questo punto il Presidente, se ritiene che effettivamente l'esito della votazione non sia del tutto evidente al di là di ogni ragionevole dubbio, ordina l'immediato blocco delle porte dell'Aula e chiama tutti i Senatori presenti a ripetere il loro voto, questa volta mediante il dispositivo elettronico di voto. Si noti che la votazione per alzata di mano e la controprova non comportano la verifica del numero legale (che si presume sempre esserci, fino a prova contraria): il Presidente si limita ad accertare se i voti favorevoli superano i contrari, o viceversa. Gli atti parlamentari non riportano né il numero né il nome dei Senatori che hanno votato, ma solo l'esito del voto. In concreto, questo significa che la votazione per alzata di mano è perfettamente valida anche se vi prende parte un piccolo numero di Senatori. D'altra parte, si ricordi che è sempre possibile chiedere la verifica del numero legale.

Interpellanza

È un atto di sindacato ispettivo, presentato per iscritto alla Presidenza e consistente in una domanda rivolta al Governo da uno o più Senatori, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Normalmente le interpellanze sono trattate nelle stesse sedute in cui si trattano le interrogazioni, e congiuntamente a queste se riguardano oggetti connessi. Hanno sempre svolgimento orale: l'interpellante illustra, per non più di venti minuti, la sua domanda ed il rappresentante del Governo (Ministro o Sottosegretario) espone la sua risposta. L'interpellante ha facoltà di replicare brevemente per non più di cinque minuti. Un particolare procedimento abbreviato assicura l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta entro un breve termine delle interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei Senatori o da un Presidente di Gruppo.

Interrogazione

È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all'interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni Senatore può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Il Senatore interrogante deve presentare per iscritto il testo dell'interrogazione alla Presidenza e può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera (oltre ad essere pubblicata per esteso negli atti parlamentari del Senato), nel secondo gli viene data oralmente dal rappresentante del Governo in Assemblea (la quale dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per ogni settimana) o nella Commissione competente per materia. L'interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto question time.

Mozione

È il più rilevante degli atti di indirizzo politico, fondato sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Consiste in un documento, presentato da almeno otto Senatori, concernente tutti o determinati aspetti dell'azione del Governo, che l'Assemblea è chiamata a deliberare. La mozione non può essere discussa in Commissione (dove gli strumenti di indirizzo disponibili sono la risoluzione e l'ordine del giorno) e la discussione si conclude con un voto che, se positivo, impegna politicamente il Governo a comportarsi nel modo indicato nella mozione. Anche per le mozioni firmate da una minoranza qualificata di Senatori, come già per le interpellanze, è previsto un procedimento abbreviato. Mozioni, interpellanze e interrogazioni relative a questioni identiche o strettamente connesse possono formare oggetto di un'unica discussione. Particolare rilievo ha la mozione di fiducia o sfiducia al Governo.

Question time

Il termine inglese indica il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta immediata. Al Senato periodicamente parte di una seduta è dedicata allo svolgimento di queste interrogazioni, consistenti in una semplice domanda rivolta al rappresentante del Governo, senza alcun commento, su materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il Senatore interrogante ha un minuto per illustrare la sua domanda; il rappresentante del Governo ha tre minuti per rispondere al quesito e, a sua volta, l'interrogante può replicare per tre minuti. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

Annuncio di voto

È la dichiarazione che ciascun Senatore può fare, annunciando soltanto se è favorevole o contrario, o la propria astensione, ma senza specificare i motivi che lo hanno indotto nella sua determinazione.

Votazione nominale

È il modo di votazione che rende pubblico il voto di ciascun Senatore e implica la verifica del numero legale. Sono previste due modalità per il suo svolgimento. La votazione nominale per appello è la forma più solenne ed è prescritta dalla Costituzione nelle votazioni sulla fiducia o sfiducia al Governo. L'appello inizia con il nome di un Senatore che viene estratto a sorte; a seguire, in ordine alfabetico, tutti i Senatori chiamati esprimono oralmente il loro voto. Una variante di più rapida attuazione e di uso molto più frequente è la votazione nominale con scrutinio simultaneo, effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Può essere chiesta da dieci Senatori - o da uno o più Presidenti di Gruppo di pari consistenza numerica - (o da due Senatori in Commissione). La richiesta effettuata a inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni effettuate nella seduta stessa, salve le votazioni in cui siano prescritte o possano essere richieste votazioni diverse, come lo scrutinio segreto. Per tutte le votazioni nominali l'elenco dei votanti, con l'indicazione del voto espresso da ciascuno, è pubblicato nel resoconto della seduta. La votazione nominale è imposta dal Regolamento del Senato per il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Scrutinio segreto

È la forma di votazione che assicura il segreto sul voto del singolo Senatore e nel contempo, attestando il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, implica la verifica del numero legale. Deve essere richiesta da almeno dodici Senatori - o da uno o più Presidenti di Gruppo della stessa consistenza numerica - in Assemblea e tre in Commissione, ma non è sempre consentita: il Regolamento indica in quali materie (come i diritti e le libertà fondamentali) è possibile chiedere tale forma di votazione, che viene effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Invece sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede (ad esempio l'elezione del Presidente del Senato, dei componenti del Consiglio di Presidenza e di altri organi collegiali).

Dispositivo elettronico di voto

Dispositivo tecnico introdotto nel 1971 che, tramite una rete di terminali di voto collocati sopra i seggi dei Senatori e collegati ad un'unità centrale, consente di accelerare i tempi della votazione calcolandone velocemente gli esiti. Ciascun Senatore inserisce nel terminale, posto sul banco dell'Aula, la propria tessera personale e vota premendo uno dei tre tasti, corrispondenti rispettivamente al voto favorevole, al voto contrario e all'astensione. Alla pressione del tasto, nelle votazioni palesi, si accende una lampadina verde (favorevole), rossa (contrario), oppure bianca (astensione). Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, i voti vengono automaticamente contabilizzati dall'unità centrale, la quale in pochi secondi fornisce i risultati che vengono esposti in caratteri luminosi su un grande tabellone centrale collocato in alto, alle spalle del Presidente. I singoli voti sono altresì esposti in due tabelloni laterali luminosi che riproducono la pianta dell'Aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto si accendono solo le lampadine gialle dei singoli terminali di voto e dei quadratini luminosi nei tabelloni laterali. L'unità centrale fornisce in tal caso soltanto il risultato complessivo e l'indicazione dei votanti.

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissioni (attività)

L'ampia gamma di attività che le Commissioni parlamentari possono svolgere può essere distinta a seconda che riguardi il procedimento legislativo ovvero si ponga fuori di esso.

Entro il procedimento legislativo, l'attività delle Commissioni può svolgersi secondo quattro tipologie procedurali (o "sedi"):

- consultiva, onde esprimere parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione di merito (cioè quella cui il disegno di legge è assegnato in sede referente, redigente o deliberante). In alcuni casi il parere negativo di alcune Commissioni indicate dal Regolamento del Senato ha determinati effetti procedurali;

- referente, per l'esame di disegni di legge sui quali "riferire" (tramite una presentazione orale o relazione scritta) all'Assemblea;

- deliberante, ove all'esame del disegno di legge segue la deliberazione nella medesima Commissione, senza che sia necessario l'ulteriore esame da parte dell'Assemblea;

- redigente, ove il testo del disegno di legge è definito esclusivamente dalla Commissione, spettando all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale del disegno di legge con le sole dichiarazioni di voto.I
l numero legale per la sede deliberante e redigente è più elevato che per le altre sedi.

Alcuni disegni di legge non possono essere assegnati in sede deliberante, per divieto della Costituzione o del Regolamento del Senato.

Un disegno di legge già assegnato alla sede referente può essere trasferito alla sede deliberante (su richiesta della Commissione unanime e con il consenso del Governo);

un disegno di legge in sede deliberante è di contro rimesso all'Assemblea, per espressa disposizione costituzionale, se lo richiedano (sino al momento dell'approvazione finale) il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione.

Una sede peculiare è quella "consultiva su atti del Governo": in tal caso la Commissione è chiamata dalla legge ad esprimere un parere su uno "schema di atto" (atto normativo, provvedimento o nomina) che il Governo deve emanare.

Il parere va espresso entro un termine, solitamente breve, previsto dalla legge o dal Regolamento del Senato, e il Governo non può emanare l'atto prima di aver ricevuto il parere, o prima della scadenza del termine (vedi Pareri (su atti del Governo)).

L'attività delle Commissioni si estrinseca altresì al di fuori del procedimento legislativo, in un ambito conoscitivo, ispettivo, sin d'indirizzo.

Esso si articola in varie forme procedurali, quali richieste al Governo di informazioni, chiarimenti o comunicazioni, in audizioni, indagini conoscitive, risoluzioni a conclusione dell'esame di affari assegnati dal Presidente del Senato, svolgimento di interrogazioni.

Assegnazione

Il Presidente assegna alla Commissione competente per materia (permanente o speciale) i disegni di legge e in generale i documenti; l'assegnazione è il presupposto perché la Commissione possa effettuarne l'esame.

In particolare per i disegni di legge si tratta di un atto di grande rilievo, poiché il Presidente, nell'assegnazione, determina anche la modalità procedurale (la "sede") di esame fra le quattro possibili: referente, deliberante, redigente e consultiva (vedi Commissioni (attività)).

I regolamenti parlamentari e la stessa Costituzione dettano, al riguardo, una puntuale disciplina: in particolare, la sede referente (che la Costituzione definisce "normale") è obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, nonché per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Al di fuori di tali casi, il Regolamento del Senato prevede tuttavia di norma l'assegnazione in sede referente e deliberante.

Audizione

Attraverso l'audizione di determinati soggetti le Commissioni possono ottenere informazioni utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

I rappresentanti del Governo possono essere chiamati a fornire informazioni o chiarimenti su questioni - anche politiche - inerenti a materie di propria competenza. Inoltre, per il tramite del Ministro competente, la Commissione può ottenere l'intervento in seduta di singoli funzionari ed amministratori, per acquisire informazioni ed elementi tecnici e amministrativi inerenti alle questioni al suo esame.


Audizioni di Ministri, funzionari, amministratori o esperti possono inoltre essere richieste nell'ambito di un'indagine conoscitiva (vedi Commissioni (attività)).

Audizione parlamentare

Con l'espressione audizione parlamentare nell'ordinamento giuridico ci si riferisce a uno dei mezzi con cui le Commissioni parlamentari possono raccogliere le informazioni o i pareri necessari a svolgere correttamente la propria attività istituzionale.

Se la Commissione parlamentare è l'organo che richiede l'audizione parlamentare, diversi invece possono essere i soggetti destinatari di tale richiesta.

Così, ad esempio, i rappresentanti del governo possono essere chiamati a fornire informazioni e chiarimenti sulle materie di propria pertinenza [4].

Per il tramite del ministro competente, la Commissione può ottenere anche la convocazione di singoli funzionari e amministratori al fine di ottenere notizie di natura più specifica o tecnica[5].Nel corso di un'indagine conoscitiva [6] è inoltre possibile ascoltare anche il parere di "esperti" della materia

Indagine conoscitiva

Le Commissioni permanenti possono disporre, nelle materie di propria competenza e previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive, finalizzate ad acquisire notizie, informazioni e documenti.

A tal fine, le Commissioni hanno la facoltà di tenere apposite sedute nelle quali possono essere chiamati ad intervenire soggetti esperti nelle materie oggetto dell'indagine (Ministri, funzionari ministeriali, rappresentanti di Regioni, Province o Comuni, di organizzazioni private, di sindacati e qualsiasi altra persona esperta) (vedi Commissioni (attività)).

A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento, che viene pubblicato (vedi Atti parlamentari).

Se anche la Camera dei Deputati dispone un'indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Pareri (su disegni di legge)

Giudizi, di norma sintetici, che le Commissioni permanenti o le Commissioni bicamerali esprimono, per la parte o i profili di loro competenza, in merito a disegni di legge assegnati ad altre Commissioni competenti per materia.

Si parla in questo caso di attività "in sede consultiva" (vedi Commissioni (attività)).

I pareri possono essere favorevoli, o favorevoli con osservazioni variamente formulate, o favorevoli condizionati all'introduzione di modifiche al testo, oppure contrari.

I pareri devono essere espressi entro termini stabiliti dal Regolamento, scaduti i quali senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente nel merito può procedere all'esame del provvedimento.


I pareri di norma non vincolano la Commissione destinataria;

fanno eccezione i pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 4ª (Politiche dell'Unione europea), il cui mancato rispetto da parte della Commissione di merito comporta, in certi casi, serie conseguenze sul seguito dell'iter.

Relatore

È il Senatore o il Deputato (di solito della maggioranza, ma non sempre) delegato, dal Presidente della Commissione, a studiare un disegno di legge (o altro documento) e a riferire alla Commissione. Il relatore è una sorta di regista politico del dibattito, che esprime il suo parere (in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli emendamenti presentati, analogamente al rappresentante del Governo.

Al termine dell'esame in Commissione, poi, questa designa un relatore - salvo eccezioni, si tratta di solito del medesimo relatore alla Commissione - perché riferisca all'Assemblea, oralmente o mediante la stesura e la presentazione di una relazione di maggioranza, sul testo approvato.

Relazione di maggioranza

È un atto parlamentare che viene predisposto e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge esaminato in sede referente o redigente (vedi Commissioni (attività)).

È predisposto dal relatore a tal fine designato e reca il testo approvato dalla Commissione, che sarà oggetto dell'esame da parte dell'Assemblea (e che può essere anche molto diverso dal testo di partenza), preceduto da una relazione illustrativa.

Con la relazione sono riprodotti il testo di partenza e i pareri eventualmente espressi dalle Commissioni competenti per materia. In prima lettura, è individuato dal numero del disegno di legge seguito da -A.

Relazione di minoranza

È un atto parlamentare che viene predisposto e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge, presentato da un Senatore dell'opposizione, senza particolari formalità.

La relazione di minoranza serve a motivare la valutazione contraria sul testo approvato dalla Commissione; possono esservene anche più d'una e, in prima lettura, sono individuate dal numero del disegno di legge seguito da -A-bis, -ter, ecc..

Testo unificato

La Commissione in sede referente, redigente o deliberante (vedi Commissioni (attività)) può esaminare congiuntamente più disegni di legge che riguardano la stessa materia e approvare un testo unificato. Nei primi due casi il testo unificato viene trasmesso all'Assemblea come testo della Commissione, mediante la relazione di maggioranza; nel terzo caso è senz'altro trasmesso all'altro ramo con il messaggio.

Commissioni (struttura)

Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell'Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni (vedi Commissioni (attività)), preparatorie o sostitutive rispetto all'esercizio di quelle dell'Aula.

Una prima, fondamentale distinzione è tra Commissioni permanenti e non.
Le Commissioni permanenti del Senato sono dieci e hanno competenza nelle materie per ciascuna indicate:

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione;
2ª - Giustizia;
3ª - Affari esteri e difesa;
4ª - Politiche dell'Unione europea;
5ª - Programmazione economica, bilancio;
6ª - Finanze e tesoro;
7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;
9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale.

Ogni Senatore deve far parte di una Commissione permanente; i Gruppi piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni diverse, per poter essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
Le Commissioni si costituiscono all'inizio di ogni legislatura, eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone di volta in volta il programma dei lavori e il calendario della Commissione (vedi Programmazione dei lavori).A fianco delle Commissioni sopra ricordate, il Regolamento del Senato prevede alcuni altri organi collegiali anch'essi permanenti (per ragioni storiche denominati Giunte), investiti di funzioni non legislative o di controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell'organizzazione interna.

Essi sono la Giunta per il Regolamento e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulla composizione (che non è di designazione dei Gruppi parlamentari bensì del Presidente del Senato; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti).

All'interno del Senato opera inoltre la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico (composta di tre Senatori, ha funzioni di vigilanza sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato).

Per effetto della riforma del Regolamento del Senato approvata il 27 luglio 2022, ed in vigore dall'inizio della XIX legislatura, è stato inoltre introdotto il Comitato per la legislazione, composto da otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.Oltre alle Commissioni permanenti, il Senato può decidere di costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di materie particolarmente complesse e tecniche.

Hanno carattere temporaneo e composizione proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.Su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può costituire Commissioni d'inchiesta.

Se ambedue le Camere dispongono un'inchiesta sulla medesima materia, la Commissione d'inchiesta è bicamerale (vedi Commissioni bicamerali).

Commissioni bicamerali

Sono Commissioni parlamentari composte per metà da Senatori e per metà da Deputati, in modo da rappresentare il maggior numero dei Gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Cercando di offrirne, nonostante la loro eterogeneità, una classificazione, gli studiosi distinguono:
Commissioni di diretta previsione costituzionale.

In verità è una sola: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui la Costituzione assegna il compito di esprimersi in particolari casi, come lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione di un Presidente di Giunta regionale. Successive leggi e i regolamenti parlamentari hanno poi ampliato le sue competenze, soprattutto in sede consultiva (vedi Commissioni (attività));

Commissioni d'inchiesta, fermo restando che non tutte le Commissioni parlamentari d'inchiesta sono bicamerali (vedi Commissioni d'inchiesta);

Commissioni d'indirizzo, vigilanza, controllo.

Istituite con legge, rispondono all'intento di ampliare l'incidenza del Parlamento nei riguardi dell'Esecutivo in settori e materie fortemente complessi e condizionanti i rapporti politici, quali la radiotelevisione e i servizi segreti; per questi ultimi, è assimilabile ad una vera e propria Commissione bicamerale il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, pur con alcune specificità funzionali.

A quelle "classiche" sopra indicate, la prassi parlamentare ha progressivamente aggiunto nuovi tipi:Commissioni di progettazione di riforme istituzionali.

Nella IX legislatura, la c.d. Commissione Bozzi; nella XI legislatura, la c.d. Commissione De Mita-Iotti;

nella XIII legislatura, la c.d. Commissione D'Alema, dal nome dei loro Presidenti.

Le prime due sono state istituite con l'approvazione da parte del Senato e della Camera di atti monocamerali di indirizzo aventi analogo contenuto, la terza con legge costituzionale;

Commissioni consultive, con il compito di esprimere pareri al Governo sui suoi provvedimenti di attuazione di importanti leggi di riforma.

Menzione a sé richiede il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, in quanto potrebbe essere considerato come organo del Parlamento in seduta comune. Composto dai membri delle Giunte, del Senato e della Camera, competenti per le immunità parlamentari (vedi Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), tale Comitato conduce le indagini sul Presidente della Repubblica per il reato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. A conclusione delle indagini, il Comitato, se non dichiara la propria incompetenza o non dispone l'archiviazione degli atti, rimette al Parlamento in seduta comune la decisione sulla messa in stato di accusa, in vista dell'eventuale giudizio innanzi alla Corte costituzionale (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale).

Commissioni d'inchiesta

Ciascuna Camera - afferma la Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, viene istituita una Commissione apposita, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta possono essere anche bicamerali, ossia formate da Deputati e Senatori; in tali casi, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali che bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (vedi Atti di sindacato ispettivo e Commissioni (attività)).

Commissione in sede referente

È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo.

La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie.

La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo.

I tempi che scandiscono la procedura normale, previste dai regolamenti parlamentari, possono essere abbreviate quando, su richiesta del proponente, del governo, del presidente di commissione, venga dichiarata l'urgenza della proposta di legge in esame.

In ogni caso, secondo quanto prevede l'art. 72 Cost. ultimo comma, le camere sono vincolate ad adottare tale procedura per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Sono queste le materie coperte da "riserva all'assemblea" di cui all'art. 72 Cost., ultimo comma.

A queste, tuttavia, vanno aggiunti due ulteriori casi: è prevista, infatti, la procedura ordinaria con commissione in sede referente anche nell'ipotesi di rinvio presidenziale motivato delle leggi alle Camere e nel caso di conversione dei decreti-legge.

Commissione in sede legislativa o deliberante

Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione.

Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione,

al Senato è decisa dal suo Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea (art. 35 R.S.);

alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea (art. 92 R.C.D,).Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di Assemblea), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di remissione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.

Commissione in sede redigente

Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale.

Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima.

Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.

Commissione in sede consultiva

La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.I pareri che questo tipo di commissione può esprimere, si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti.

Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione;

i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva;

i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito;

se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.

Comitato ristretto

Se una Commissione, nell'esaminare uno o più disegni di legge tecnicamente complessi, raggiunge un consenso politico di massima, può decidere, per agevolare i lavori, di costituire un Comitato ristretto: è un organismo interno alla Commissione, solitamente composto da un Senatore per Gruppo, al quale viene affidato il compito di approfondire l'argomento e redigere un testo, che poi sarà sottoposto alla Commissione plenaria.

A differenza delle sedute della Commissione, delle quali si pubblica il riassunto dei lavori (vedi Atti parlamentari, Pubblicità dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti sono prive di ogni pubblicità.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

È un organo collegiale composto di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Alla Giunta è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei Senatori ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'esecuzione di atti restrittivi della libertà personale nei confronti dei Senatori e delle domande di autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi in cui la competenza spetti al Senato (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). La Giunta esamina le richieste di autorizzazione a procedere e riferisce all'Assemblea entro 30 giorni dall'assegnazione, salvo che le sia concesso, per una sola volta, un nuovo termine, comunque non superiore a quello originario (vedi Commissioni (struttura)).

Giunta per il Regolamento

È un organo collegiale composto di dieci Senatori (la composizione può essere integrata con non più di quattro membri per aumentarne la rappresentatività), presieduto dallo stesso Presidente del Senato. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e l'espressione del parere su questioni di interpretazione dello stesso che vengono sottoposte dal Presidente del Senato (vedi Commissioni (struttura)).

Iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuire a determinati soggetti il potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa. L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi.I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 87, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:il Governo ciascun parlamentare il corpo elettorale con la raccolta di 50.000 firme il CNEL Consigli regionali Per quel che riguarda le Regioni italiane, l'iniziativa legislativa è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni a statuto ordinario, art. 123 della Costituzione).Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale.Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti...

Mozione di fiducia

Nell'ordinamento italiano, la mozione di fiducia è, insieme alla mozione di sfiducia, uno degli aspetti della disciplina costituzionale del rapporto di fiducia tra camere e governo.[Secondo quanto previsto dall'articolo 94.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, il governo deve presentarsi alle camere entro dieci giorni dalla propria formazione per ottenerne la fiducia, che viene concessa o meno con mozione motivata e appello nominale.Solo se ottiene la fiducia di entrambe le Camere il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri. Nel frattempo la sua attività secondo la dottrina prevalente è limitata all'ordinaria amministrazione (formula dai confini poco definiti), analogamente a quella di un governo dimissionario.Cinque governi neoincaricati nella storia repubblicana non ottennero la fiducia parlamentare all'atto della loro presentazione alle Camere..

Disegno di legge

Proposta di testo normativo redatta in articoli e preceduta da una relazione esplicativa, che viene sottoposta all'esame delle Camere. Può essere presentata da ciascun membro delle Camere, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera, a differenza del Senato, il termine "disegno di legge" è riservato alle sole proposte di iniziativa del Governo. I disegni di legge (spesso abbreviati in "ddl"), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati, sono pubblicati nel sito Internet nel più breve tempo possibile. I disegni di legge sono individuati mediante un numero arabo progressivo, in due serie separate per il Senato e la Camera, che iniziano con l'inizio della legislatura. Quando un disegno di legge è approvato da un ramo e trasmesso all'altro, qui assume un nuovo numero della rispettiva serie; nell'eventuale navette successiva, conserverà sempre i numeri assegnatigli dai due rami e le successive stesure saranno contraddistinte da lettere dell'alfabeto (vedi Procedimento legislativo).

Risoluzione

È un atto di indirizzo con il quale le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere il loro pensiero e un indirizzo al Governo sull'argomento in discussione. In Senato la facoltà di approvare una risoluzione incontra taluni limiti: in Aula è consentita solo in determinati dibattiti (ad esempio sul Documento di economia e finanza), mentre le Commissioni possono adottarle solo sugli argomenti espressamente deferiti dal Presidente del Senato.

Progetto di legge (o Proposta di legge)

Il termine è usato alla Camera, dove poi si distingue tra disegno di legge, per indicare il progetto di legge di iniziativa governativa, e proposta di legge, di altro tipo di iniziativa. Al Senato invece si usa il termine "disegno di legge" per tutte le iniziative legislative.

Legge

Il termine legge, usato in senso materiale, è sinonimo di atto normativo, ossia di atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento. È generale la norma giuridica che si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti; astratta quella che è applicabile a una pluralità indeterminata di casi.Gli atti normativi rientrano tra le fonti del diritto; attraverso di essi viene esercitata una delle funzioni pubbliche, la normazione. Negli attuali ordinamenti statali è presente una pluralità di atti normativi, diversamente denominati e con diversa collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto; tra questi vi sono le leggi in senso formale, di cui si tratterà nella sezione successiva. Legge fondamentale è, invece, detta la costituzione; in qualche ordinamento (ad esempio, in Germania) questa è anche la sua denominazione ufficiale.La legge è dotata di una particolare forza, che la pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a tutte le altre fonti del diritto, fatta eccezione per la costituzione dello stato (o lo statuto dell'ente territoriale) e per quelle fonti alle quali è attribuito il suo stesso rango, come gli atti aventi forza di legge...

Legge

Nel linguaggio comune si intende per legge una norma (o l'insieme delle norme) che regolano uno o più aspetti della vita sociale ("il rispetto della legge"). In senso più ristretto il termine denota normalmente la legge "ordinaria", vale a dire l'identico testo normativo approvato dalle due Camere, promulgato dal Presidente della Repubblica ed infine pubblicato (vedi Procedimento legislativo). Il termine "legge" è spesso circostanziato, per lo più da aggettivi, per distinguere diversi tipi di legge, qualificandoli a seconda dell'organo che li adotta, del loro contenuto, della forza che è loro propria. Così vi sono leggi costituzionali (la cui forza è pari a quella della Costituzione), leggi regionali (approvate dalla Regione), leggi finanziarie e di bilancio, leggi di delega (vedi Decreti legislativi), decreti-legge.

Copertura finanziaria

In base ad un principio costituzionale, ogni provvedimento legislativo che comporti nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente deve altresì adottare le corrispondenti misure di compensazione (aumentando un'entrata o riducendo una spesa). Queste ultime costituiscono la cosiddetta "copertura finanziaria".

LEGGE ORDINARIA

La legge ordinaria è una legge approvata da un'assemblea legislativa all'esito di una procedura non aggravata (ordinaria) e che, per tale ragione, si distingue dalle leggi costituzionali e, in certi ordinamenti, dalle leggi organiche.Nella gerarchia delle fonti è sottordinata alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle eventuali leggi organiche; In Italia il potere legislativo spetta al Parlamento, ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e alle regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti, che sono leggi costituzionali. Le regioni esercitano il potere legislativo attraverso i propri consigli. Lo statuto del Trentino-Alto Adige attribuisce competenze legislative anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi consigli.Le leggi ordinarie approvate dal Parlamento sono denominate leggi, senza ulteriori specificazioni. Sono, invece, denominate leggi regionali quelle approvate dai consigli regionali e leggi provinciali quelle approvate dai consigli provinciali di Trento e Bolzano.

LEGGE FINANZIARIA

Una legge finanziaria (anche legge di stabilità e legge di bilancio e manovra economica o solo manovra) è una legge ordinaria della Repubblica Italiana emanata su proposta del governo italiano per regolare la politica economica del paese per un triennio[1].Contiene disposizioni in tema di finanza pubblica e di politica di bilancio, ed è pubblicata regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo una formula ricorrente nel titolo, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; insieme con la legge del bilancio dello Stato, è la norma principale prevista dall'ordinamento giuridico italiano.Con la legge di stabilità il Governo ha la facoltà di introdurre innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto dell'indebitamento dello Stato.Deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre). Il Parlamento ha tempo di esaminarla, emendarla e approvarla entro il 31 dicembre. Oltre la scadenza di fine anno, la Costituzione, all'art. 81 c. 2, prevede il limite del successivo 30 aprile, da autorizzare con legge apposita che conceda l'esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nel limite di un dodicesimo della spesa dell'anno precedente).A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell'arco di un anno solare. Gli obiettivi economici di più lungo periodo sono invece definiti dal Governo nel Documento di economia e finanza (DEF). Quando una manovra economica è giudicata insufficiente ai fini economici-politici da raggiungere spesso si parla di manovra aggiuntiva o correttiva da aggiungere a quella di base...

LEGGE DI BILANCIO

La legge di bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. Essa è lo strumento previsto dall'Articolo 81 della Costituzione italiana attraverso il quale il Governo, con un documento contabile di tipo preventivo, comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l'anno successivo in base alle leggi vigenti (a differenza del rendiconto consuntivo, che è invece un documento contabile nel quale sono elencate le entrate e le spese che si sono realizzate nell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce).In base al citato art. 81, la legge di approvazione del bilancio non può, a differenza della legge di stabilità, introdurre nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra norma che introduca nuove spese deve indicarne la rispettiva copertura finanziaria. In base a questo articolo, il Presidente della Repubblica può rifiutare la firma di leggi prive di copertura finanziaria.La legge 243/2012 ha disposto che, a partire dal 2016, la legge di bilancio costituirà un unico testo legislativo con la legge di stabilità.Il 28 luglio 2016 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che disciplina la nuova legge di bilancio[1], presentata da Francesco Boccia (primo firmatario), presidente della commissione Bilancio della Camera. La Riforma del Bilancio dello Stato è diventata legge[2] con il voto favorevole di oltre l'80% delle forze parlamentari di Camera e Senato

LEGGE SPECIALE

Si definiscono speciali le leggi che regolano situazioni o materie particolari, o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise. Per questo tipo di norme, trova applicazione il brocardo lex specialis derogat legi generali: esse trovato applicazione in luogo delle norme più generali, in quanto preposte proprio a regolare quella particolare circostanza.

LEGGE ELETTORALE

Il sistema elettorale italiano è l'insieme delle regole con cui, sulla base dei voti espressi dai cittadini italiani durante le elezioni, sono assegnati i seggi all'interno degli organi politico-istituzionali locali, nazionali ed europei. La situazione è articolata e differenziata a seconda delle varie categorie di votazione previste dall'ordinamento politico italiano:le elezioni politiche, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 400 componenti della Camera dei deputati e dei 200 membri elettivi del Senato della Repubblica;le elezioni europee, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;[N 2][N 3][1]le elezioni regionali, in occasione delle quali si vota per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale;[N 4]le elezioni amministrative, in occasione delle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;[N 5] in Valle d'Aosta si elegge contestualmente il vicesindaco[N 6] e nelle grandi città si vota inoltre per i consigli circoscrizionali.[N 7]Ciascun tipo di consultazione ha luogo di norma ogni cinque anni.[N 8][N 9][N 10][2] Il sistema proporzionale con soglia di sbarramento, adottato per tutte le elezioni italiane dal 1946 al 1993 (fatta eccezione per il Senato), è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo. Anche i restanti appuntamenti elettorali – salvo le consultazioni comunali nelle municipalità meno popolose e le elezioni circoscrizionali – si svolgono sulla base di sistemi elettorali di impostazione proporzionale, ma corretti in misura significativa con quote maggioritarie o premi di governabilità variamente assegnati. Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto a separazione completa, ribattezzato Rosatellum bis: in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61% degli scranni viene ripartito fra le liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento.[N 15] Le candidature per quest'ultima componente sono presentate nell'ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l'elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto.[N 15] La Costituzione stabilisce altresì che otto deputati e quattro senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all'estero.[

Legge delega

La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto. L'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che l'esercizio della funzione legislativa, ordinariamente esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.), possa essere delegato al Governo nel rispetto di tre espliciti vincoli: la determinazione di principî e criteri direttivi; un tempo limitato di validità della delega, entro il quale il Governo può esercitarla; oggetti, cioè materie, definiti.La legge delega è una legge ordinaria, approvata dalle Camere sempre con la procedura normale d'esame e d'approvazione diretta (art. 73 Cost.). Nel suo testo deve contenere l'espressione dei suddetti vincoli costituzionali. Tali ulteriori vincoli sono a garanzia delle prerogative del Parlamento, a impedire che il Governo possa sostituirsi alle Camere, arrogandosi di fatto la funzione legislativa. La delega è conferita al Governo, ossia al Presidente del Consiglio e ai ministri nel loro insieme, e pertanto al Consiglio dei ministri. L'atto avente forza di legge emanato dal Governo, di cui è fonte la legge di delega, è detto decreto legislativo (o anche decreto delegato). Una legge delega può prevedere l'emanazione di uno o più decreti legislativi. Impropriamente, si usa la locuzione legge delegata per indicare anche il decreto delegato. Attraverso la legge delega, il Parlamento può anche conferire all'esecutivo il compito di raccogliere la normativa vigente in una determinata materia in un testo unico, detto in tal caso testo unico innovativo, perché a differenza dei testi unici di compilazione è un'effettiva fonte del diritto.Le norme contenute nei decreti delegati, come qualsiasi atto avente forza di legge, sono soggette alla giurisdizione della Corte costituzionale (art. 134 Cost.), anche per le controversie sull'eccesso di delega esercitato dal Governo.

Decreto-legge

Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi.
(vedi anche https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto-legge)

Documento di economia e finanza (DEF)

Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, alla luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DEF alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno; l'esame parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che verranno attuati con la legge di bilancio. In allegato al DEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Emendamento

Proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame dell'Assemblea o di una Commissione. Gli emendamenti all'Aula sono presentati per iscritto, dai singoli Senatori, dalla Commissione che ha esaminato il disegno di legge in sede referente, dal relatore o dal Governo e sono di norma stampati e distribuiti in principio di seduta. È il Presidente che decide se essi sono proponibili (cioè non estranei alla materia) e ammissibili (cioè aventi una reale portata modificativa e non contrastanti con deliberazioni già adottate). Nell'esame e nella votazione degli emendamenti si procede secondo un ordine preciso, partendo da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo originario, giungendo, via via, a quelli da esso meno distanti. Possono essere presentati anche emendamenti a un emendamento, i cosiddetti subemendamenti, che devono essere votati prima dell'emendamento stesso. Nel corso della votazione degli emendamenti, taluni di essi possono risultare assorbiti (quando il significato dell'emendamento è compreso in quello più ampio di un altro emendamento già votato e approvato) o preclusi (quando l'emendamento confligge con emendamenti già approvati). Si ha infine la decadenza di un emendamento quando il proponente dello stesso non è presente al momento della sua votazione e nessun altro Senatore lo fa proprio.

Europea e di delegazione europea (disegni di legge)

Sono i disegni di legge che il Governo presenta annualmente al Parlamento per l'adempimento degli obblighi europei attraverso il conferimento di specifiche deleghe legislative volte all'attuazione di direttive e decisioni quadro dell'Unione europea (legge di delegazione europea) e l'abrogazione o la modificazione di disposizioni statali vigenti in contrasto con la normativa europea o necessarie per dare attuazione a sentenze o altri atti dell'Unione (legge europea). Il Regolamento del Senato prevede possano essere esaminate, congiuntamente alle relazioni annuali del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente dalla 4ª Commissione permanente e, per le parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione europea" nell'ambito dei lavori del Senato.

Potere esecutivo

Nelle scienze politiche, secondo il principio di separazione dei poteri dello Stato, il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo" o "esecutivo", è in prima istanza il potere di far applicare e rispettare le leggi.L'Esecutivo è distinto dal potere legislativo, che è il potere di fare le leggi (legiferare), e dal potere giudiziario che è invece il potere di giudicare ed eventualmente punire chi non rispetta le leggi. Tali poteri sono in genere riservati al sovrano in caso di monarchia assoluta.In ambito democratico il potere esecutivo è esercitato da organi che eseguono le prescrizioni delle leggi e attuano in concreto le pubbliche finalità. La tutela del Governo, nell'esercizio di tali funzioni, risponde all'esigenza di governabilità, che le singole forme di governo[1] bilanciano variamente con l'esigenza di rappresentatività propria delle assemblee elettive.Nell'ordinamento italiano Il potere esecutivo può talvolta svolgere funzioni di rango normativo primario: nei regimi presidenziali ciò è imputato direttamente alla responsabilità del Presidente (Executive order negli USA), mentre in Italia avviene con l'emanazione di decreti legge in situazioni di emergenza (che vanno poi approvati dal parlamento entro 60 giorni) o con i decreti legislativi delegati, attraverso i quali il governo agisce su incarico del Parlamento in riferimento a determinati ambiti. In questi casi il potere esecutivo si pone in rapporto dialettico[2] non soltanto con il Parlamento, ma anche con il Capo dello Stato, che esercita il potere di firma in modo variamente incisivo.In maniera analoga anche gli enti locali e le regioni (enti territoriali) esercitano il potere esecutivo per l'amministrazione locale a mezzo di sindaci, presidenti e organi collegiali quali le giunte.Ruolo del potere esecutivo I suoi compiti sono molteplici:fare rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari condurre la politica estera dello Stato dirigere le forze militari dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione. Il rapporto del Governo con la pubblica amministrazione è oggetto di configurazioni divergenti: per Sabino Cassese, "il governo da parte di un’oligarchia per conto del popolo, quello che chiamiamo democrazia, ha bisogno di strumenti per la realizzazione delle politiche pubbliche proposte all’elettorato e da questo approvate con le votazioni [...] Un braccio forte deve assicurare l’attuazione delle decisioni degli eletti dal popolo [...] Di qui l’importanza fondamentale per il successo della democrazia, della conformazione dell’esecutivo [...] La scarsa attenzione per l’aspetto esecutivo è stata causa dell’astrattezza di molte riflessioni sulla democrazia”[3]. Per Claudio Petruccioli, invece, «il cardine fra “area rappresentativa” e “area non rappresentativa” è quello che chiamiamo ordinariamente “governo”. Le trasformazioni e le innovazioni di vario tipo che stanno investendo le nostre società accrescono funzioni e importanza di quel cardine, del “raccordo” (...) l’area rappresentativa come quella non rappresentativa dello Stato possono in tal modo disporre di una facile testa di turco. Le inadeguatezze dell’una e dell’altra vengono scaricate sul “raccordo” che non funziona, non è all’altezza: accusato di incapacità nel tradurre coerentemente le disposizioni e gli input che gli vengono dalla “rappresentanza” – cioè dalla politica – e nello stesso tempo di voler far prevalere gli arbitrii della politica sulle rigorose competenze “super partes” dell’amministrazione»In Italia Secondo la Corte costituzionale italiana, lo "scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, (...) costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo", ma va conseguito mediante un "bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti"[5]. La dottrina ha letto la sentenza come affermazione dell'impegno della Corte a garantire "quell’equilibrio che, nella forma di governo parlamentare, dovrebbe sempre sussistere tra Parlamento e Governo, e quindi tra rappresentatività e governabilità"[6]: si tratta di un equilibrio funzionale al principio pluralistico[7].La cosiddetta "governabilità" del sistema - richiesta affermatasi a livello economico nel 1975 con un rapporto della Trilateral Commission, ma già presente nell'ordine del giorno Perassi all'Assemblea costituente - è quindi un'esigenza imprescindibile, ma non può prevalere su diritti fondamentali equiordinati[8] o sull'equilibrio costituzionale tra i poteri[9]. La giuridicità di un ordinamento non può infatti "coniugarsi con l'idea che la necessità di elaborazione di schemi che soddisfino le esigenze di governabilità possa tutto giustificare o spiegare. La repubblica non esiste al di fuori, o al di sopra, del diritto, e le supreme potestà dell'ordinamento che essa esprime esistono solo in quanto giuridicamente istituite e regolate, nel senso di forza regolata dal diritto"

Potere esecutivo

Nelle scienze politiche, secondo il principio di separazione dei poteri dello Stato, il potere esecutivo, generalmente posseduto da un'istituzione denominata "governo" o "esecutivo", è in prima istanza il potere di far applicare e rispettare le leggi.Il potere esecutivo può talvolta svolgere funzioni di rango normativo primario: nei regimi presidenziali ciò è imputato direttamente alla responsabilità del Presidente (Executive order negli USA),
mentre in Italia avviene con l'emanazione di decreti legge in situazioni di emergenza (che vanno poi approvati dal parlamento entro 60 giorni)
o con i decreti legislativi delegati, attraverso i quali il governo agisce su incarico del Parlamento in riferimento a determinati ambiti.
In questi casi il potere esecutivo si pone in rapporto dialettico[2] non soltanto con il Parlamento, ma anche con il Capo dello Stato, che esercita il potere di firma in modo variamente incisivo.In maniera analoga anche gli enti locali e le regioni (enti territoriali) esercitano il potere esecutivo per l'amministrazione locale a mezzo di sindaci, presidenti e organi collegiali quali le giunte.
I suoi compiti sono molteplici:fare rispettare l'ordine e la legge attraverso la gestione delle forze di polizia e dei penitenziari
condurre la politica estera dello Stato
dirigere le forze militari
dirigere i servizi pubblici e la pubblica amministrazione...

Governo della Repubblica Italiana

Il Governo della Repubblica Italiana è un organo di tipo complesso del sistema politico italiano, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, capo del governo, e dai ministri, che formano il Consiglio dei ministri, e da viceministri e sottosegretari; esso costituisce il vertice del potere esecutivo.
Il Presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; il Governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali Villa Doria Pamphilj, Villa Madama e il Palazzo della Farnesina, situati tutti a Roma.

Il Governo è un organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione Italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 e in quanto concorre, in posizione d'indipendenza rispetto ad altri organi dello Stato, all'attuazione dell'indirizzo politico definito dal parlamento.

Il titolo III, sezione II, della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. In generale, fanno parte del governo anche dei sottosegretari di Stato, ad alcuni dei quali può essere conferito il titolo di viceministri.

È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che è al quarto posto nell'ordine di precedenza delle cariche italiane (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e prima del presidente della Corte Costituzionale), pur essendo, di fatto, quella di maggior visibilità nella vita politica ordinaria.

Funzioni Il governo è l'organo situato al vertice dell'amministrazione dello Stato.

Esercita la funzione esecutiva,

può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione)[senza fonte] di proposte di legge (art. 72 cost.),

emana leggi delegate (art. 76) e decreti legge (art. 77) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato (art. 81 cost.),

solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali (art. 123 cost. e art. 127 cost.) nel caso ritenga che un consiglio regionale abbia ecceduto nelle sue competenze.

Gabinetto di governo

Il gabinetto o consiglio dei ministri (in alcuni paesi detto consiglio di Stato, consiglio dell'esecutivo o, semplicemente, governo) è uno degli organi che compongono il governo e, precisamente, l'organo collegiale che riunisce i ministri sotto la presidenza del capo dello Stato o, secondo la forma di governo adottata, del capo del governo (primo ministro, presidente del Consiglio dei ministri, cancelliere, ecc.).

Dal punto di vista storico il gabinetto nasce come comitato interno al Consiglio privato del Regno d'Inghilterra. Il termine deriva dal nome di un piccolo locale solitamente utilizzato per colloqui riservati; in un siffatto locale il Re d'Inghilterra si consultava con i più fidati collaboratori, tratti dal Consiglio privato che era ormai diventato troppo ampio (nel 1553 contava quaranta membri).

In ogni caso gabinetto (o consiglio dei ministri) e governo sono concetti diversi, sebbene i termini vengono talvolta usati come sinonimi per sineddoche: l'uno, infatti, è un organo collegiale, l'altro un organo complesso che comprende, oltre a tale collegio, il capo del governo e i singoli ministri quali organi monocratici, nonché eventualmente altri organi.

Funzioni
Il gabinetto si riunisce regolarmente, di solito una volta a settimana, e le sue sedute sono segrete. Tuttavia le sue funzioni e il suo ruolo variano notevolmente secondo la forma di governo adottata.

Nei sistemi in cui il capo dello Stato concentra in sé tutti i poteri (monarchia assoluta) o, comunque, mantiene il potere di fissare l'indirizzo politico (come avviene nella monarchia costituzionale e nella repubblica presidenziale) il gabinetto ha solamente funzioni consultive nei confronti del capo dello Stato, che peraltro può basare le sue decisioni anche su informazioni tratte da altre fonti, ad esempio incontri bilaterali con i singoli ministri. In taluni di questi ordinamenti, quindi, il gabinetto finisce per assumere un ruolo essenzialmente cerimoniale e riunirsi piuttosto di rado.

Nei sistemi parlamentari, invece, il ruolo del gabinetto è assai più rilevante, anche se presenta variazioni da paese a paese: in alcuni, infatti, è più accentuata la natura collegiale del governo, sicché il gabinetto è l'organo che effettivamente stabilisce l'indirizzo politico del governo. In altri, invece, è più accentuata - formalmente o di fatto - la posizione di preminenza del primo ministro, sicché quest'ultimo tende a decidere in prima persona l'indirizzo politico del governo e, di conseguenza, il gabinetto finisce per assumere un ruolo consultivo, come nei sistemi presidenziali, o di ratifica.


Vanno inoltre distinti i paesi nei quali le decisioni del gabinetto si traducono prevalentemente in atti giuridici formali, adottati su proposta dei suoi componenti - tipicamente progetti di legge, regolamenti, nomine di alti funzionari e altri atti previsti dalla costituzione o dalla legge -

dai paesi nei quali, invece, il gabinetto assume prevalentemente decisioni politiche a livello generale, che vengono poi tradotte in atti formali in altre sedi (ad esempio dai singoli ministri o da comitati interministeriali).

Mentre paesi come l'Italia e l'Austria si collocano nel primo gruppo, i paesi che seguono il cosiddetto sistema Westminster sono il tipico esempio del secondo. In questi ultimi, peraltro, decisioni, quali l'approvazione dei regolamenti e talune nomine, che altrove devono essere assunte dal gabinetto, sono formalmente adottate dal capo dello Stato, sentito il consiglio privato, con i cosiddetti Order-in-Council.
Nelle repubbliche semipresidenziali che seguono il modello della Quinta Repubblica francese il gabinetto è presieduto dal capo dello Stato (o, in sua vece, dal primo ministro) ma tende ad avere un ruolo più accentuato che nelle repubbliche presidenziali, avvicinandosi a quello dei sistemi parlamentari, almeno al di fuori delle materie (tipicamente la politica estera e la difesa) in relazione alle quali sono riconosciuti al presidente della repubblica poteri d'indirizzo politico e degli atti a lui riservati...

Consiglio dei ministri

Il consiglio dei ministri è, nel diritto costituzionale, uno degli organi che compongono il governo e, precisamente, l'organo collegiale che riunisce i ministri sotto la presidenza del capo di Stato o, secondo la forma di governo adottata, del capo del governo (primo ministro, presidente del consiglio dei ministri, cancelliere ecc).[1]

La denominazione "consiglio dei ministri" è utilizzata in vari ordinamenti, tra i quali l'Italia (fin dall'Unità, sebbene lo statuto Albertino, a differenza dell'attuale costituzione, non ne facesse menzione), la Francia e altri paesi francofoni, il Belgio, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Polonia, la Spagna e altri paesi di lingua spagnola. In altri ordinamenti l'organo corrispondente prende il nome di gabinetto (usato nei paesi anglosassoni ma anche in Messico e Argentina), consiglio di Stato (usato in Finlandia), consiglio esecutivo o, semplicemente, governo.

Nonostante si chiami "consiglio dei ministri", spesso nelle riunioni sono presenti anche viceministri, i quali hanno il compito di coadiuvare i rispettivi ministri.

È talvolta denominato "consiglio dei ministri dell'Unione Europea" anche il consiglio dell'Unione europea, organo che, tuttavia, non è assimilabile, né per composizione, né per funzioni, al consiglio dei ministri di uno stato.

MINISTRO

Nomina

I ministri della Repubblica Italiana, secondo l'art. 92 della Costituzione italiana, compongono il Governo e, assieme al Presidente del Consiglio dei ministri, sono membri del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana.I ministri, così come il Presidente del Consiglio, sono funzionari onorari dello Stato in quanto, pur essendo retribuiti, non svolgono la loro attività come professione.

Secondo l'art. 92 della Costituzione i ministri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e, secondo l'art. 93 della Costituzione, prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.I ministri possono essere scelti sia tra i membri del Parlamento, come avviene prevalentemente, oppure al di fuori dello stesso (come avviene, ad esempio, durante i governi tecnici).Dopo la nomina, se sono parlamentari, possono continuare ad appartenere a una camera (o essere eletti alla stessa), non essendo prevista alcuna incompatibilità al riguardo.I ministri segretari di stato sono coadiuvati da sottosegretari di stato e da vice ministri.

Funzioni.

Nell'esercizio delle loro funzioni i ministri adottano provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto (è detto decreto ministeriale quello emanato da un solo ministro, decreto interministeriale quello emanato congiuntamente da più ministri). Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti ministeriali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l'ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Secondo l'art. 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il ministro periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali:-definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione; -assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità del ministero le conseguenti risorse finanziarie. Secondo lo stesso articolo, il ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Responsabilità

Secondo l'art. 95 della Costituzione, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La responsabilità può essere politica, amministrativa e penale.Politicamente i ministri sono responsabili verso il Parlamento, che può votare la sfiducia al Governo o, anche, a singoli ministri, oltre che verso il Presidente del Consiglio.La responsabilità amministrativa, per la quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, sorge a seguito di danno erariale, diretto (sofferto cioè dall'ente di appartenenza, lo Stato) o indiretto (sofferto da un privato che, in conseguenza di ciò, è stato risarcito dallo Stato), ed è disciplinata secondo le regole valide per la generalità dei funzionari e agenti pubblici.Quanto alla responsabilità penale, in passato, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i ministri erano giudicati dalla Corte costituzionale in una particolare composizione; dopo la riforma dell'articolo 96 della Costituzione, intervenuta nel 1989, sono invece sottoposti alla magistratura ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica (se senatori o estranei al Parlamento) o della Camera dei deputati (se deputati), che possono negarla quando ritengano che le ipotizzate violazioni della legge penale siano giustificate, entro certi limiti, dal supremo interesse della Repubblica: «a chi reputa incostituzionale l’insindacabilità della valutazione parlamentare, si contrappone chi considera tale insindacabilità come la riaffermazione della sovranità politica che, a determinate condizioni, può o deve poter sottrarre allo Stato di diritto la potestà d’imperio, sebbene possa apparire una reviviscenza della teoria e della pratica del governo illimitato. La Corte costituzionale, chiamata a decidere nei conflitti d’attribuzione insorti al riguardo tra magistratura e Camere, sembra inclinare a riconoscere l’insindacabilità purché congruamente motivata e rispettosa dei diritti inalienabili»

MINISTRO AD INTERIM

È detto Ministro ad interim il ministro del governo della Repubblica Italiana che viene preposto solo temporaneamente alla direzione di un dicastero, quando il precedente Ministro si sia dimesso o non possa più proseguire la propria attività a causa di dimissioni, impedimento permanente o morte. In tal caso, in luogo di procedere alla formazione di un nuovo governo, e nell'attesa di un rimpasto il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, può affidare temporaneamente la direzione di un Dicastero ad un altro ministro o allo stesso Presidente del Consiglio

Presidenza del Consiglio dei ministri

La Presidenza del Consiglio dei ministri è la struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, di indirizzo e di coordinamento attribuitegli, distinte da quelle proprie del governo nel suo complesso. Essa si articola in dipartimenti e in uffici di diretta collaborazione.

OrganizzazioneLa struttura della Presidenza del Consiglio, come previsto dal DPCM del 1º marzo 2011,[3] modificato dal DPCM del 21 giugno 2012,[4] è organizzata in uffici di diretta collaborazione del presidente, strutture generali (dipartimenti e uffici) di cui il presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali e strutture generali di supporto al presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, nonché per il supporto tecnico-gestionale.[5]

Uffici di diretta collaborazione del Presidente Sono uffici di staff del Presidente del Consiglio:
l'Ufficio del Presidente, comprensivo della segreteria particolare l'Ufficio stampa e del portavoce l'Ufficio del consigliere diplomatico l'Ufficio del consigliere militare. Nell'ambito di quest'ultimo ufficio opera il Servizio per il coordinamento della produzione dei materiali d'armamento (UCPMA), prevista dall'art. 8 della legge 185/90, recante Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Segretario generale
È il dirigente che assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio: sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale.

Inoltre è responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza del Consiglio. Viene nominato tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo.
Strutture di indirizzo e coordinamento delle aree politico-istituzionali

Sono uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio, di cui il presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali, sottoposti al Segretario generale della PCM ma che più spesso sono affidati alla responsabilità di un Sottosegretario alla presidenza o di un Ministro senza portafoglio:

Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Il Presidente del Consiglio dei ministri, (anche noto come premier) in Italia, è l'organo di vertice politico-amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché Capo del governo, presiedendo il Consiglio dei ministri.

La carica non è elettiva, ma viene assegnata dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione.[4] che non prevede particolari requisiti per la nomina.[5]

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua proposta, i ministri.

Il governo quindi deve ricevere la fiducia di entrambe le Camere del Parlamento italiano.
Con la nascita della Repubblica Italiana e l'entrata in vigore il 1º gennaio 1948 della Costituzione, venne introdotta in Italia la forma di governo di repubblica parlamentare, e fu confermato il ruolo di preminenza istituzionale del Presidente del Consiglio (col titolo originale per l'appunto di Presidente del Consiglio dei ministri) sugli altri ministri.[9]

Storicamente, l'attività del Presidente del Consiglio è stata più quella di mediazione fra i partiti della maggioranza che quella di direzione dell’attività di governo. Il suo potere di indirizzo, inoltre, è limitato, perché non ha, almeno formalmente, la facoltà di rimuovere dai propri incarichi i ministri coi quali si trovi in disaccordo; la prassi del "rimpasto" o quella più rara del voto di sfiducia individuale da parte del Parlamento possono essere considerate dei surrogati alla mancanza formale di questo potere.[11]

A partire dagli anni 1980 si è assistito a un'opera di riordino legislativo della figura del Presidente del Consiglio, culminata nella legge n. 400 del 1988 e il decreto legislativo n. 79 del 1999, tramite le quali ne sono state definite la struttura e le funzioni.[12]

Successivamente, l'adozione di leggi elettorali che prevedono l'indicazione, prima delle elezioni politiche, dei leader di partiti e coalizioni (cioè dei soggetti che, in caso di vittoria elettorale, durante le consultazioni verranno presumibilmente proposti al Presidente della Repubblica per la nomina a Presidente del Consiglio) e il bipolarismo hanno de facto dotato il Presidente del Consiglio di una capacità decisionale e direttiva maggiore all'interno delle dinamiche del governo.

Dal punto di vista protocollare, è la quarta più alta carica della Repubblica Italiana,[18] mentre, a livello pratico, è l'effettiva dirigente della politica, nonché la carica che concede maggior potere...

Sottosegretario di Stato (ordinamento italiano)

Il sottosegretario di Stato, nell'ordinamento giuridico Italiano, è un componente del governo con la funzione di coadiuvare il ministro ed esercitare i compiti che gli siano stati delegati dal ministro stesso. Rientra nella seconda categoria dell'ordine delle cariche della Repubblica Italiana.Sebbene non sia espressamente prevista dalla Costituzione repubblicana del 1948, la carica è stata conferita in tutti i governi repubblicani.È disciplinato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).Nomina
I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. Prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio.
Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei ministri, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di viceministro, se a essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In questo caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) prevede all'art. 1, comma 376 che, a partire dalla XVI legislatura, il numero totale dei componenti del Governo, compresi i ministri senza portafoglio, i viceministri e i sottosegretari di Stato, non può essere superiore a 65. Va peraltro tenuto presente che, trattandosi di una norma di legge ordinaria e non costituzionale, può sempre essere modificata con altra legge o atto avente forza di legge.
I sottosegretari di Stato possono essere scelti tra i membri del Parlamento, come di solito avviene, oppure al di fuori dello stesso. Dopo la nomina possono continuare ad appartenere a una camera (o essere eletti alla stessa), non essendo prevista alcuna incompatibilità al riguardo.
Funzioni
I sottosegretari di Stato coadiuvano un ministro o il Presidente del Consiglio ed esercitano i compiti a essi delegati con decreto ministeriale (o del Presidente del Consiglio) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere a interrogazioni e interpellanze.
I viceministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.
I sottosegretari non partecipano alle riunioni del Consiglio dei ministri, salvo uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio al quale sono attribuite nel decreto di nomina le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri che, secondo l'art. 4 della legge n. 400/1988, cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle deliberazioni....

Viceministro

Nell'ordinamento italiano il viceministro è un sottosegretario di Stato cui sono conferite deleghe e competenze particolari.

La figura, non prevista dalla Costituzione, è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 81 del 2001 che ha modificato l'art. 10 della legge n. 400 del 1988. Secondo il testo attuale di questo articolo, a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di viceministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali oppure di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal ministro competente, è approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sempre secondo il medesimo articolo, i viceministri possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata.

Nel governo Berlusconi II e nel governo Berlusconi III i viceministri erano nove, così come nel governo Prodi II. Nel governo Berlusconi IV sono stati nominati nel 2009 cinque viceministri, successivamente ridotti a tre. Nel governo Monti i viceministri erano due. Nel governo Letta i viceministri erano dieci, il massimo consentito, mentre erano nove nel governo Renzi, sei sia nel governo Gentiloni sia nel governo Conte I, dieci nel governo Conte II, sei nel governo Draghi, otto nel governo Meloni.

Governo monocolore

Un governo monocolore, in un sistema parlamentare, è un governo formato da un singolo partito che, o perché detiene la maggioranza dei seggi in Parlamento, o perché alcuni partiti si sono offerti di supportarlo o di astenersi, supportando il governo “passivamente” (in alcuni paesi tramite il meccanismo del Parlamentarismo negativo), riesce a governare e dunque a formare un esecutivo, che prende il nome di esecutivo monocolore.

Poiché è possibile la formazione di un governo monocolore in varie circostanze, questo tipo di governo si può dividere in:

Governo monocolore di maggioranza, in cui il partito al Governo è uno e uno solo, tuttavia esso detiene la maggioranza semplice o assoluta e dunque non ha bisogno di un sostegno di altri partiti per governare;

Governo monocolore di minoranza, in cui il partito al Governo è sempre uno e uno solo, tuttavia esso può (ma anche no) detenere la maggioranza relativa e necessita del supporto attivo o passivo per governare; In altri casi, può aversi governo monocolore allorché singoli partiti, pur appoggiando l'esecutivo, nei vari modi elencati, in sede parlamentare, decidano, per ragioni di natura politica, di non entrare a far parte della compagine governativa.

I governi monocolore in Italia sono stati relativamente rari, a causa della frammentazione politica. Durante il periodo della Prima Repubblica, si trattava principalmente di governi transitori, di minoranza, composti da esponenti del partito di maggioranza relativa (la Democrazia Cristiana) di solito con l'appoggio esterno di partiti minori.

Solo la Democrazia Cristiana nella storia della Repubblica è riuscita a formare governi monocolore.

Il governo Fanfani VI, che includeva, oltre alla Democrazia Cristiana, alcuni indipendenti, ma nessun esponente di altri partiti, fu soprannominato dalla stampa nazionale un "monocolore scolorito"...

Governo di unità nazionale

Un governo di unità nazionale, o governo di coalizione nazionale, è un governo di coalizione che si forma in situazioni particolari di emergenza nazionale, caratterizzato dal temporaneo abbandono delle categorie di maggioranza e opposizione e dal sostegno di tutti o quasi i partiti politici, per fini e/o scopi comuni agli schieramenti contrapposti.

I governi di unità nazionale vengono generalmente formati in passaggi transitori caratterizzati da importanti mutamenti politici o da stati d'emergenza[2].

Alla base della formazione del governo di unità nazionale c'è, dunque, la necessità di superare uno stato di negazione o di pericolo per le libertà democratiche nonché per l'indipendenza e l'unità della nazione, rimandando la normale gara fra idee e interessi contrapposti a quando la democrazia e la pace saranno ristabilite.

Analogamente, un governo di unità nazionale può essere giudicato necessario in momenti relativamente tragici della storia di uno Stato, come di fronte ad un'importante crisi economica o ad una grave minaccia terroristica.
Governo Ricasoli II (governo di conciliazione nazionale, nato durante la terza guerra d'indipendenza);
Governi Boselli e Orlando (governi della prima guerra mondiale);
Governi Badoglio II, Bonomi II, Bonomi III, Parri, De Gasperi I, De Gasperi II e De Gasperi III (governi del Comitato di Liberazione Nazionale);
Governo Andreotti III (governo di solidarietà nazionale o governo della non sfiducia, ottenne la maggioranza grazie all'astensione del PCI di Berlinguer, in accordo al compromesso storico);
Governo Monti (governo nato durante la crisi del debito sovrano europeo)
Governo Draghi (governo nato durante la pandemia di COVID-19).

Governo tecnico

Un governo tecnico, o anche governo dei tecnici,[1] è un tipo di governo dalla non dichiarata identità politica,[2][3] formato da personalità dotate di competenze tecniche specialistiche ed estranee alle forze politiche;[4] tale tipo di governo viene solitamente costituito in particolari situazioni in cui coesiste una difficoltà o emergenza (specie in particolari congiunture politico-economiche) e l'impossibilità di realizzare una maggioranza "politica" in Parlamento, con il compito pertanto di affrontare l'emergenza senza incontrare i veti incrociati dei partiti politici.[1]

Il termine "tecnico" viene a volte associato alla concezione politica di governo dello Stato nota come tecnocrazia, cioè un "governo dei tecnici" come tentativo di risolvere i problemi di un Paese in maniera che si pretende più scientifica, razionale e rigorosa, al di là delle contrapposizioni politico-ideologiche e quindi estranea alle logiche di interesse tipiche dei partiti.[5][6][7][8].

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, ci sono stati – fino al 2014 – sei governi tecnici in senso stretto: governo Dini (Italia 1995-1996), governo Monti (Italia 2011-2013), governo Bajnai (Ungheria 2009-2010), governo Văcăroiu (Romania 1992-1994), governo Berov (Bulgaria 1992-1994) e governo Fischer (Repubblica Ceca 2009-2010).

Il termine "governo tecnico" ha innanzitutto una connotazione opposta a quella di "governo politico".[1] In un governo tecnico, pertanto, tutte le principali decisioni governative non vengono prese da politici eletti e, in generale, la politica del governo non viene decisa all'interno dei partiti.[3]

Secondo McDonnell e Valbruzzi, un governo si definisce quindi "tecnico" quando sia il primo ministro che la maggioranza dei ministri sono tecnici e quando il governo ha un mandato per cambiare lo status quo.[3]

In particolare, sempre secondo McDonnell e Valbruzzi, quest'ultima condizione fa sì che – pur essendo spesso usati erroneamente come sinonimi – un governo tecnico si differenzia da un "governo ad interim" per il mandato ricevuto e quindi, indirettamente, per la durata del governo stesso.

Un governo a interim ha infatti solitamente una durata più breve e un semplice mandato per amministrare temporaneamente gli "affari correnti" in vista delle successive elezioni e/o della formazione di un altro governo debitamente incaricato.[3] Tale differenza non è comunque necessariamente netta e può succedere che un governo nato per gestire gli affari correnti si evolva in un governo tecnico (come ad esempio il governo Fischer in Repubblica Ceca).[3]

La locuzione "governo tecnico" può inoltre essere parzialmente sovrapponibile, in alcuni casi, con altri termini come "governo istituzionale", "governo di larghe intese", "governo del presidente",[9] "governo ponte" e "governo balneare", con i quali condivide alcune caratteristiche, ma di cui non è necessariamente sinonimo.[10]

Se invece, pur in presenza di un primo ministro tecnico, la maggioranza dei ministri è espressione dei partiti politici, allora si tratta a tutti gli effetti di un "governo politico".

La forma di governo italiana è di tipo parlamentare a debole razionalizzazione. Si intende con ciò che la Costituzione italiana interviene in termini assai limitati nella definizione di stabilità del rapporto di fiducia tra parlamento e governo, e altrettanto poco nell'assicurare all'esecutivo capacità di direzione politica.[11]

La disciplina costituzionale italiana relativa al rapporto di fiducia prevede due aspetti: la mozione di sfiducia e la mozione di fiducia.

Mentre la prima ha avuto effetto pratico sola una volta nella storia parlamentare italiana (la crisi del governo Prodi II nel 2008, successivamente all'esito positivo della mozione di sfiducia),

la seconda ha avuto ben altra importanza. Quest'ultima prevede che ogni governo debba, entro dieci giorni dalla sua formazione, presentarsi alle camere per ottenere (attraverso mozione motivata e scrutinio palese) l'approvazione del proprio indirizzo politico.[2]La maggioranza espressa dalla mozione di fiducia è una maggioranza "politica", che va distinta dalla maggioranza "aritmetica", richiesta dalla Costituzione (art. 64.3) per l'approvazione delle singole deliberazioni.[2]

In fasi di particolare fermento politico, può accadere che i partiti decidano di non impegnarsi esplicitamente in un'alleanza politica: accordando la fiducia a un governo di dichiarata funzione transitoria, essi aspettano tempi maturi per accordarsi, anche in vista di una fase elettorale, e dare vita a una maggioranza in grado di sostenere un indirizzo politico.[2] In tali governi "a scadenza", la presenza di ministri "tecnici", ovvero esperti e funzionari scelti al di fuori della politica attiva,[12] e quindi non parlamentari,[13] ha in qualche modo la funzione di esplicitare al massimo il proprio carattere di neutralità politica. In tal senso la non appartenenza al Parlamento dei membri di un governo "tecnico" è una conseguenza del loro essere al di fuori della politica attiva più che un fattore decisivo a qualificare un governo come "tecnico", dato che la Costituzione (artt. 92-96) non prevede in ogni caso l'obbligo di scegliere tra i parlamentari né il presidente del Consiglio né i ministri.

In Italia si è parlato di "governo tecnico" a proposito del governo Dini (1995-1996)[12][13][14] e del governo Monti (2011-2013).[15][16]

È stato definito tecnico o "di tecnici" anche il governo Ciampi (1993-1994), il primo presieduto da un non parlamentare; Carlo Azeglio Ciampi veniva infatti dalla carica di governatore della Banca d'Italia, ma il suo esecutivo era composto in larga parte da politici,[10][17] per cui va considerato come un governo politico guidato da un tecnico.[3] In maniera simile, anche il governo Draghi (2021-2022) può essere considerato un "incrocio" tra un esecutivo politico (nello specifico, di unità nazionale) e uno tecnico:[18] era presieduto da un indipendente e composto in parte da politici (espressione di quasi tutti i partiti presenti in parlamento) e in parte da tecnici....

Governo di rotazione

Un governo di rotazione (anche chiamato, in alcuni ordinamenti, governo di alternanza) è un tipo di governo che può essere formato in un sistema parlamentare. Esso ha la particolarità di veder cambiare (o, per l’appunto “ruotare” o “alternarsi”), durante il suo mandato, l'individuo che ricopre la carica di Primo Ministro all'interno dello stesso governo, a volte senza dover riottenere un voto di fiducia dall’organo legislativo.

Tale tipo di governo può formarsi sia fra membri dello stesso blocco o partito politico, che come parte di una coalizione tra partiti diversi, spesso abbastanza distanti ideologicamente.

Di solito, questa alternanza è guidata dalla convenzione costituzionale; tuttavia, Israele è l’unico paese che ha codificato tale meccanismo di rotazione all’interno della sua costituzione, anche per via del fatto che è (ed è stata) la nazione in cui ve ne sono stati di più ed in modo più frequente.

Governo di minoranza

Un governo di minoranza, in un sistema parlamentare, è un gabinetto di governo che non gode del sostegno della maggioranza del parlamento. Poiché in alcune nazioni sono usuali governi senza maggioranza, i cui componenti provengono dal partito che ha però conseguito alle elezioni più scranni di tutti gli altri, vengono talvolta chiamati governi monocolore o governi di maggioranza relativa.

Per essere varati, ove l'entrata in carica di un esecutivo è legata alla fiducia della maggioranza assoluta, i partiti di opposizione si astengono o escono dall'aula durante la mozione. Altri paesi, che non prevedono il passaggio parlamentare per la nomina del primo ministro, rendono ancora più semplice la possibilità di formare questo tipo di governi: è il caso, ad esempio, della Francia, dove il Primo Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, ma può essere costretto alle dimissioni in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi confronti.

Proprio per questo tali forme di governo si possono presentare assai fragili e non durare quindi un'intera legislatura. Il termine governo di minoranza è inoltre talvolta usato anche per riferirsi ad un governo composto esclusivamente da una forza politica che non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, ma che riesce ugualmente a conseguire la maggioranza assoluta durante i voti di fiducia grazie all'appoggio esterno di altre forze politiche non incluse nella compagine di governo.

In Italia la Costituzione prevede che per essere pienamente esecutivo un governo debba avere la fiducia della maggioranza relativa di entrambe le Camere, ma non è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Pertanto, almeno in teoria, è possibile la formazione di governi di minoranza, in presenza di un patto tra le forze politiche di maggioranza relativa e almeno una parte delle forze di opposizione, come verificatosi nel caso del governo Leone I, del governo Andreotti III o del governo Dini. Tale eventualità, in concreto, si è però verificata raramente, per le forti divergenze tra maggioranze e opposizioni.

Nel 2013, a seguito del risultato delle elezioni politiche, è stata paventata nuovamente la formazione di un governo di minoranza dal segretario del Partito Democratico Pier Luigi Bersani, che aveva appena ottenuto un mandato esplorativo da Giorgio Napolitano. Fortemente criticata dalle altre liste, questa ipotesi fu scartata e si venne a formare un governo di grande coalizione guidato da Enrico Letta tra Popolo della Libertà, Partito Democratico, Scelta Civica e Unione di Centro, che detenevano assieme più dei due terzi degli scranni sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica.

Il 19 gennaio 2021 il Governo Conte II diventa, per pochi giorni fino alle dimissioni del Presidente del Consiglio, un governo di minoranza, dato che in Senato non ha ottenuto la maggioranza assoluta...

Governo di scopo

Per governo di scopo, nell'ambito del gergo parlamentare italiano, si intende un esecutivo di breve durata, sorto appositamente dopo una crisi di governo, e che abbia come obiettivo il varo di provvedimenti legislativi urgenti, come ad esempio l'approvazione di una nuova legge elettorale prima della fine della legislatura.[1]

Viene spesso erroneamente ricondotto nella fattispecie del governo tecnico, che a differenza di quello di scopo non è necessariamente politico: nel primo caso sarà formato quasi esclusivamente da "tecnici" esterni prestati alla politica,[2] nel secondo da parlamentari eletti, magari ex ministri facenti parte dell'esecutivo dimissionario precedente.

Grande coalizione

Una grande coalizione (dal tedesco: Große Koalition), in Italia nota anche col nome di governo di larghe intese, è un governo di coalizione che si sviluppa in un sistema parlamentare multi-partitico in cui i due maggiori partiti politici si uniscono per costituire una coalizione.[1]

Il termine è comunemente utilizzato nelle nazioni in cui vi sono due partiti predominanti con differenti orientamenti ideologici, più altri partiti minori che sono in grado di assicurarsi una rappresentanza in Parlamento. I due grandi partiti cercano di ottenere abbastanza seggi da poter formare un governo di maggioranza, e se tale proposito non si verifica, ognuno dei due grandi partiti cerca di entrare in coalizione con partiti minori che hanno un simile orientamento ideologico.

Occasionalmente, può verificarsi la circostanza in cui i partiti che normalmente sono avversari, possono reputare conveniente formare un governo insieme; uno di questi motivi può essere una crisi nazionale come una guerra o una depressione economica, in cui la popolazione sente la necessità di unità nazionale e di stabilità che vada oltre le differenze ideologiche ordinarie. Questo è particolarmente vero ove vi sia un ampio accordo sulla miglior politica che consenta di uscire dalla crisi. In questo caso, può essere formata una grande coalizione anche quando un partito avrebbe abbastanza seggi da poter governare da solo. Un esempio di ciò sono i governi nazionali del Regno Unito tra le due guerre mondiali.

Un'altra possibilità è il fatto che i maggiori partiti potrebbero scoprire di avere più elementi ideologici in comune tra loro piuttosto che con altri partiti minori, oppure la frammentazione dei partiti più piccoli è talmente grande da rendere instabile qualsiasi altra coalizione. Tra questi esempi vi è l'Austria, in cui i principali partiti della sinistra e della destra hanno spesso formato grandi coalizioni per far rimanere i partiti di estrema sinistra o destra fuori dal governo (un esempio di cordon sanitaire), o Israele, dove in alcuni parlamenti la frammentazione e l'intransigenza di alcuni dei partiti minori ha reso più semplice l'unione tra i grandi partiti. Questa opzione è spesso scelta per necessità politica, per impedire elezioni anticipate. In alcune nazioni, la presenza di grandi coalizioni persistenti frustra spesso gli elettori ed i partiti più piccoli, che sentono di non avere nessuna rappresentanza reale nel governo: in queste nazioni è quindi più probabile il voto di protesta.

Il primo governo definibile di grande coalizione è quello guidato da Enrico Letta, nonostante il Governo Ciampi abbia presentato alcune delle caratteristiche ascrivibili a tale forma.

Diversamente il precedente Governo Monti, pur essendo stato sostenuto dai due partiti maggiori (Il Popolo della Libertà e Partito Democratico) e numerosi partiti minori cosiddetti "centristi", è stato definito "tecnico", essendo i suoi membri tutti indipendenti[2]. La formazione del Governo Letta fu incoraggiata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in seguito al fallimento del tentativo di Pier Luigi Bersani di formare un governo.

Il governo, che aveva al suo interno anche membri tecnici, godeva dell'appoggio esterno di altre formazioni minori quali Partito Socialista Italiano, Südtiroler Volkspartei, Partito Autonomista Trentino Tirolese, Unione Sudamericana Emigrati Italiani, Movimento Associativo Italiani all'Estero, Union Valdôtaine, Centro Democratico, Unione per il Trentino e Gruppo di Azione Partecipazione Popolare.

Il 16 novembre 2013 Il Popolo della Libertà si sciolse, dividendosi in Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Il 26 novembre il Governo pose la fiducia sulla legge di stabilità presentando un maxi-emendamento che integrava le modifiche della commissione bilancio del Senato. Forza Italia, nella conferenza dei capigruppo Paolo Romani e Renato Brunetta, annunciò il no alla finanziaria e l'uscita dalla maggioranza del Governo Letta[4], mentre NCD continuò a far parte della maggioranza.

Il secondo governo di grande coalizione è quello guidato da Mario Draghi. La formazione del Governo Draghi è stata incoraggiata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in seguito al fallimento del tentativo di Giuseppe Conte di formare un terzo governo da lui guidato.

Governo balneare

Governo balneare è un'espressione appartenente al gergo parlamentare italiano. Essa indica un esecutivo nato con un mandato a breve termine, di transizione e di decantazione, al fine di dare tregua con una "pausa estiva" a tensioni politiche particolarmente aspre all'interno di una maggioranza parlamentare.

L'espressione nacque per descrivere il neonato primo governo Bonomi dell'estate 1921[1] e fu poi ripresa nel dibattito politico dalla crisi del governo De Gasperi VI (luglio 1951) in poi.[2]

Pur essendo un'espressione gergale ampiamente usata, gli esecutivi italiani effettivamente nati in estate con un profilo di transitorietà sono stati il governo Pella, il quale tuttavia è ricordato come un «governo amministrativo»,[3] quelli formati da Giovanni Leone e il governo Rumor II,[4] tutti governi nati tra giugno e agosto e durati dai quattro ai sei mesi circa.

Governo del presidente

Per governo del presidente[1] (detto anche governo d'affari[2] o governo amministrativo[3]), nell'ambito del gergo parlamentare italiano, si intende un esecutivo di breve durata, con programma e obiettivi limitati, scelto dal capo dello Stato.

La formula governo del Presidente indica "la formazione di un esecutivo la cui origine non può essere ascritta al Parlamento, ma a un’iniziativa esclusiva del Capo dello Stato. Un governo, quindi, che trova la sua maggioranza nelle assemblee elettive che così assumono il compito non solo di dare la fiducia, ma anche di fornire una sorta di vaglio alla proposta presidenziale. Si tratta di una formula che ha i suoi precedenti nella storia costituzionale sia dell’Italia postunitaria che di quella repubblicana"[4]: vi si è ricorso per superare l'eventuale fase di stallo, dovuta, ad esempio, all'ingovernabilità causata dalla legge elettorale vigente in un determinato periodo storico, e che non sia riuscita a esprimere una maggioranza parlamentare omogenea tale da permettere la formazione di un governo politico.

Nella storia della Repubblica Italiana, si può considerare come primo "governo del presidente" quello di Giuseppe Pella, 8º esecutivo della Repubblica, il secondo nell'ambito della II legislatura[6].

Con la legge elettorale del 1953[7] (meglio nota con l'appellativo "legge truffa", termine usato durante la campagna elettorale[8]), modificata a maggioranza dal governo De Gasperi la legge proporzionale pura vigente dal 1946, si introdusse, a fine legislatura, un premio consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi (380 scranni) della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1) dei voti validi[9].

Le elezioni politiche videro uscire vincitrice la coalizione "centrista" composta da DC, PSDI, PRI e PLI guidata da Alcide De Gasperi (già presidente del Consiglio uscente), ma perdendo ben 2,8 milioni di voti rispetto alla tornata elettorale precedente[10], e mancando l'obiettivo di pochi decimi di punto (fermandosi al 49,8% dei consensi[10]) non si riuscì quindi a far scattare il premio di maggioranza, trasformando dunque il risultato in una "vittoria pirrica".

Nonostante il pesante responso elettorale, De Gasperi fu nuovamente "incaricato" dall'allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi di formare il nuovo governo che, dopo il giuramento[11], passò per il necessario iter in Parlamento[12], ottenendo però solo i 263 voti favorevoli della DC contro i 282 di PCI, PSI, MSI e monarchici e vedendo astenersi 37 degli ormai ex alleati socialdemocratici, repubblicani e liberali, passando così alla storia come il primo esecutivo repubblicano a vedersi respinto il voto di fiducia all'iniziale passaggio alla Camera, decadendo e decretando la fine della stagione politica di De Gasperi[10].

Dopo un'altra fase di consultazioni venne dunque incaricato Pella che, stavolta, grazie all'astensione dell'MSI, vide ridursi il fronte dei contrari permettendo la formazione di un esecutivo monocolore DC e, ottenuta la maggioranza, governò per cinque mesi.

Altro governo del presidente fu, dal 20 maggio 1957 al 2 luglio 1958, quello presieduto da Adone Zoli, 12º esecutivo della Repubblica, il sesto e ultimo della II legislatura....

Cerimonia della campanella

La cerimonia della campanella (ufficialmente chiamata cerimonia di insediamento del nuovo Governo[1]) è un tradizionale rito che si svolge a Palazzo Chigi in occasione di un cambio di Governo, che prevede la consegna dello strumento con cui si dà inizio alle riunioni del Consiglio dei ministri[2][3][4] e che segna simbolicamente il passaggio di potere tra il presidente del Consiglio uscente e quello entrante. È stata istituita nel 1996.

Dopo aver svolto il giuramento del nuovo governo nelle mani del Presidente della Repubblica al Palazzo del Quirinale, una volta giunto a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio dei ministri entrante viene accompagnato dal consigliere militare con cui passa in rassegna la guardia d'onore schierata nel cortile interno[7]. Salutato il segretario generale alla Presidenza del Consiglio, il neo presidente, venendo ancora accompagnato, sale lo Scalone d'Onore[8] e giunge nella Sala delle Galere[9], dove viene accolto dal presidente uscente. Assieme entrano nello Studio presidenziale[10] per un incontro riservato, al termine del quale vengono raggiunti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio entrante e da quello uscente, con i quali fanno rientro nel Salone delle Galere, dove ha luogo la simbolica cerimonia di consegna della campanella al nuovo presidente da parte del predecessore. Il neo presidente del Consiglio rientra quindi nel proprio studio, mentre il presidente uscente, accompagnato dal capo dell'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze attraverso lo Scalone d'Onore, giunge nel cortile interno e, dopo aver ricevuto gli onori militari da parte della guardia d'onore schierata, lascia Palazzo Chigi.

Dopo che il Presidente del Consiglio uscente ha lasciato Palazzo Chigi[12], il nuovo Esecutivo si riunisce nella Sala del Consiglio e tiene il primo Consiglio dei ministri. In questa seduta viene nominato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretario del Consiglio dei ministri, nella persona già annunciata dal Presidente al Quirinale insieme alla lista dei ministri. Il Segretario non deve prestare giuramento pubblicamente, bensì appunto durante il primo Consiglio dei ministri, dopo la sua nomina prima di assumere le sue funzioni. Nel primo CdM vengono anche assegnate le deleghe ai ministri senza portafoglio....

Consultazioni del presidente della Repubblica Italiana

Le consultazioni del Presidente della Repubblica (che fanno parte delle "consuetudini costituzionali") sono una procedura portata avanti per consuetudine dal capo dello Stato italiano per dare avvio all'iter procedurale di formazione di un nuovo esecutivo o per la risoluzione di una crisi di governo che si conclude poi con un rimpasto

Il presidente della Repubblica non è condizionato da alcun articolo della Costituzione ad intavolare delle consultazioni: si tratta pertanto di galateo istituzionale, secondo una prassi consolidata fino al punto di essere stata definita[1] convenzione costituzionale.[2]

Egli convoca i presidenti dei gruppi parlamentari e i rappresentanti delle coalizioni di schieramento, con l'aggiunta dei presidenti dei due rami del Parlamento (i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere), oltre che, come forma di cortesia e rispetto, gli ex-presidenti della Repubblica. Sino agli anni Ottanta la prassi prevedeva l'audizione anche degli ex-presidenti del Consiglio dei ministri.[3] Negli ultimi anni è invalsa la pratica di rendere più preminente il ruolo dei partiti rispetto alle rappresentanze parlamentari e convocare anche esponenti politici non eletti in Parlamento ma comunque a capo di un partito.

Come detto, nel caso di crisi di governo caratterizzate da incertezza o litigiosità, il conferimento dell'incarico di formazione del nuovo governo può essere preceduto anche da un eventuale mandato esplorativo che viene generalmente conferito dal presidente della Repubblica ad una carica istituzionale come quella del presidente della Camera o del Senato, mandato che si rende necessario quando le consultazioni del presidente della Repubblica non abbiano portato ad indicazioni concludenti.

Il preincarico differisce dall'istituto del mandato esplorativo[4]. Viene infatti affidato alla personalità cui viene richiesto di svolgere ulteriori consultazioni informali: ciò nell'intento di acquisire dai partiti il ragionevole affidamento che un'eventuale sua nomina otterrebbe, nelle Camere, la fiducia di un numero sufficiente di parlamentari. Per questo il nome del preincaricato, solitamente, ma non sempre[5], coincide con quello della persona cui poi il presidente della Repubblica affiderà verosimilmente l'incarico di formare il nuovo governo.

Un'ulteriore ipotesi è quella del reincarico che si ha quando, dopo una crisi di governo, il presidente della Repubblica assegna nuovamente l'incarico di formare un nuovo esecutivo al dimissionario presidente del Consiglio, che procede solitamente con un rimpasto dell'elenco dei ministri....

Presidente del Consiglio incaricato

Il Presidente del Consiglio dei ministri incaricato è un organo costituzionale transitorio,[1] la cui affermazione è stata determinata dalla prassi costituzionale[2]. È nominato dal presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 92 della Costituzione della Repubblica Italiana[3], ed ha il compito di assicurare il supporto della maggioranza parlamentare e proporre al Capo dello Stato la lista dei ministri per formare un nuovo esecutivo.

Le disposizioni del testo costituzionale in effetti non fanno alcun riferimento alla figura del Presidente del Consiglio incaricato di per sé. Secondo la Costituzione infatti «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»; la consuetudine, le convenzioni costituzionali e le interpretazioni della Costituzione adottate dai Presidenti della Repubblica, maturate nel tempo anche dopo l'esperienza del fallimento del Governo De Gasperi VIII[4][5], hanno indotto i Capi di Stato a svolgere le consultazioni con le forze politiche per assicurarsi che il Governo nominato ottenesse la fiducia in entrambe le Camere.

Dalla prassi origina dunque l'incarico per la formazione del Governo conferita al Presidente del Consiglio incaricato, il cui conferimento precede la nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri.

La scelta della persona da incaricare è il frutto delle riflessioni del Presidente della Repubblica a conclusione di una o più consultazioni con i presidenti dei due rami del Parlamento, l'eventuale o eventuali Presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni dei gruppi parlamentari. I soggetti da consultare e il loro ordine di convocazione possono comunque variare a piacimento del Presidente.[6]

Dal 25 giugno 1958 l'incarico è conferito dal Presidente della Repubblica oralmente, e non più con apposito decreto, durante un colloquio tra il Capo dello Stato e il prescelto, al termine del quale viene emesso un semplice «comunicato» del Segretario della Presidenza della Repubblica.

L'incarico per prassi e consuetudine viene in genere accettato «con riserva», vale a dire con la possibilità di rifiutarlo nel caso in cui il Presidente incaricato fallisse nel suo compito. In alcuni casi tuttavia è accaduto che il Presidente abbia accettato l'incarico senza riserva[9].

In caso di scioglimento negativo della riserva, il Presidente della Repubblica ripeterà le consultazioni al fine di trovare una nuova personalità da incaricare e nel caso constatasse l'impossibilità di dare un nuovo incarico, decreterà lo scioglimento delle Camere (tranne negli ultimi sei mesi del suo mandato settennale). In caso invece di scioglimento positivo della riserva, l'incarico viene accettato e contestualmente il Presidente del Consiglio incaricato presenta la proposta di lista dei ministri al Capo dello Stato, il quale potrà accettarla o rifiutarla, anche solo parzialmente, per inopportunità chiedendo di individuare altre personalità.[10]

Al fine di sciogliere la riserva, il Presidente del Consiglio incaricato tiene delle proprie consultazioni con le delegazioni delle forze politiche presenti in Parlamento al fine di individuare programma e struttura del governo in formazione.[11]

Con lo scioglimento positivo della riserva, seguiranno il decreto del Presidente della Repubblica di accettazione delle dimissioni del governo ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti e quindi i decreti di nomina dei nuovi ministri e prima di assumere le funzioni, ai sensi dell'art. 93 della Costituzione, il giuramento degli stessi nelle mani del Presidente della Repubblica[12].

Al nuovo governo in carica non resta che presentarsi entro dieci giorni alle Camere per ottenere da entrambe la fiducia.[13] In caso contrario il governo è costretto a dimettersi aprendo una nuova crisi di governo....

ART. 72 COST.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 76 COST.

L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77 COST.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 81 COST.

((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19)) -------------

AGGIORNAMENTO (19)La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

ART. 92 COST.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93 COST.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94 COST.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95 COST.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

ART. 96 COST.

((Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)).

ART. 123 COST.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. ((In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali)).

ART. 127 COST.

((Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge)).

D.Lgs. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del governo)

Decreto ministeriale

Un decreto ministeriale (d.m.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell'esercizio della sua funzione e nell'ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.m.). Se un decreto richiede per legge la competenza di diversi dicasteri e deve quindi essere adottato di concerto tra gli stessi, si parla di decreto interministeriale.

Decreto legislativo luogotenenziale

Il decreto legislativo luogotenenziale[1] (abbr. D.L.L., D.L.Lt. o D.Lgs.Lgt.) nell'ordinamento giuridico italiano è un atto avente forza di legge adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Luogotenente del Re durante il Regno d'Italia.Il decreto legislativo luogotenenziale era in tutto equivalente al regio decreto legislativo, promulgato dal sovrano dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri su delega del Parlamento.Durante la seconda guerra mondiale lo stesso Vittorio Emanuele III, dopo la liberazione di Roma, fu indotto a rinunciare all'esercizio effettivo delle funzioni monarchiche, delegando il 5 giugno 1944 il figlio Umberto II quale Luogotenente del Regno.I decreti legislativi luogotenenziali non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana sono rimasti in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana...

Regio decreto

Il regio decreto (R.D.), nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo avente generalmente forza di legge, non più emanabile, in quanto adottato dal Consiglio dei ministri e sancito dal Re d'Italia durante il Regno post-unitario.I regi decreti non abrogati da successive disposizioni e compatibili con la Costituzione repubblicana sono rimasti in vigore anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana. ..

Decreto legislativo

Un decreto legislativo (spesso abbreviato in d.lgs.) è, secondo il diritto costituzionale, un atto normativo avente valore di legge adottato dall'organo costituzionale che ha il potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale dell'organo costituzionale che ha il potere legislativo (Parlamento).Essendo un atto con il quale l'Organo costituzionale esecutivo esercita un potere legislativo, esso costituisce una deroga al principio della cosiddetta separazione dei poteri. Per prevenire eventuali abusi di questa deroga, gli ordinamenti costituzionali prevedono un intervento del potere legislativo nell'iter di approvazione del decreto legislativo, costituito appunto dalla legge di delega a favore del governo. La presenza "a monte" del controllo delle Camere sulla formazione del d. lgs., attraverso la legge delega, distingue in Italia il decreto legislativo dal decreto-legge, che analogamente al d. lgs. costituisce un atto normativo del Governo con forza di legge, ma il cui iter di approvazione prevede che l'intervento di controllo delle Camere avvenga "a valle", mediante una necessaria conferma (con la cosiddetta legge di conversione) in mancanza della quale il d. l. decade (art. 77 Cost.). In Italia la decretazione legislativa è prevista dall'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana ed è uno strumento con il quale le Camere decidono di delegare il Governo a disciplinare nel dettaglio una determinata materia non coperta da riserva di legge formale, stabilendo i principi e i criteri direttivi, cioè la cosiddetta "cornice" entro la quale il Governo della Repubblica Italiana dovrà legiferare. In questo caso la legislazione avverrà sulla base di una apposita legge detta per l'appunto legge delega. Qualora il governo ecceda i limiti indicati nella legge delega, ad es. adottando provvedimenti normativi non previsti nella delega, le relative norme potranno essere dichiarate dalla Corte costituzionale viziate da illegittimità costituzionale (per il cosiddetto "eccesso di delega legislativa"). ..

Decreto Legge

Il decreto-legge (anche scritto decreto legge, al plurale decreti-legge e abbreviato in d.l.,[3][4][5] talvolta definito anche "decreto catenaccio"[2]) è un atto normativo di carattere provvisorio dell'ordinamento giuridico italiano avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, e regolato ai sensi dell'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400.Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o il giorno successivo), ma gli effetti prodotti possono essere provvisori, poiché i decreti-legge perdono efficacia (cosiddetta decadenza) se mancano di contenere la "clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge", se il giorno stesso della pubblicazione - o entro i cinque giorni seguenti - non sono presentati al Parlamento, e se il Parlamento stesso non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Decreto Milleproroghe

Con decreto Milleproroghe si intende nel lessico politico-giornalistico italiano un decreto legge del Consiglio dei ministri volto a risolvere disposizioni urgenti entro la fine dell'anno in corso, ad esempio posticipando l'entrata in vigore di disposizioni normative o prorogando l'efficacia di leggi in scadenza.[1][2][3]Questo strumento, nato come misura eccezionale, è invece stato riproposto in Italia annualmente, a partire dal 2005 fino al 2015, e nuovamente dal 2018.

Decreto omnibus

Informalmente, viene detto decreto omnibus (latino: "per tutto") un decreto-legge contenente norme disparate risalenti a settori e necessità urgenti di diversa natura.

Collegati alla manovra di finanza pubblica

Sono disegni di legge che il Governo presenta al Parlamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, in stretta connessione (per questo son detti "collegati") con la cosiddetta "manovra di bilancio". I disegni di legge collegati devono essere indicati dal Documento di economia e finanza (DEF). Affrontano sovente complesse questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e sono esaminati ciascuno dalla Commissione competente per materia ovvero, se hanno carattere intersettoriale, dalla 5ª Commissione (bilancio). Sono "collegati" sotto il riguardo funzionale perché considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica (quali indicati appunto nel DEF).

Decreto legislativo (DDL)

È un atto avente valore di legge ordinaria, adottato dal Governo in base ad una delega conferita dal Parlamento con legge (c.d. legge di delega). Quest'ultima, in base alla Costituzione, deve indicare: il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega; l'oggetto della stessa, che deve essere "definito"; i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega (il mancato rispetto dei medesimi comporta il vizio di illegittimità costituzionale delle relative norme del decreto). Di frequente, la legge di delega prevede che il decreto sia adottato previa l'espressione dei pareri, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sul relativo schema (il parere è sempre richiesto qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni). In tal caso, la Commissione procede "in sede consultiva su atti del Governo" (vedi Commissioni (attività) e Pareri (su atti del Governo)).

Decreto-legge

Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi.

Documento di economia e finanza (DEF)

Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, alla luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DEF alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno; l'esame parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che verranno attuati con la legge di bilancio. In allegato al DEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Europea e di delegazione europea (disegni di legge)

Sono i disegni di legge che il Governo presenta annualmente al Parlamento per l'adempimento degli obblighi europei attraverso il conferimento di specifiche deleghe legislative volte all'attuazione di direttive e decisioni quadro dell'Unione europea (legge di delegazione europea) e l'abrogazione o la modificazione di disposizioni statali vigenti in contrasto con la normativa europea o necessarie per dare attuazione a sentenze o altri atti dell'Unione (legge europea). Il Regolamento del Senato prevede possano essere esaminate, congiuntamente alle relazioni annuali del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente dalla 4ª Commissione permanente e, per le parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione europea" nell'ambito dei lavori del Senato.

Potere giudiziario O FUNZIONE GIURISDIZIONALE

La funzione giurisdizionale si distingue da quella legislativa (o, più in generale, normativa) perché quest'ultima si traduce nella creazione di norme (tendenzialmente) generali e astratte, con efficacia erga omnes,

laddove la giurisdizione provvede per il caso singolo, mediante norme speciali e concrete, aventi efficacia inter partes (ma hanno efficacia erga omnes le pronunce dei giudici costituzionali che annullano leggi e atti aventi forza di legge e quelle dei giudici amministrativi che annullano atti amministrativi generali, come i regolamenti).

La funzione giurisdizionale si differenzia, invece, dalla funzione amministrativa per la particolare posizione di terzietà del giudice.Di solito l'esercizio della funzione giurisdizionale avviene in relazione a una lite (o controversia), ossia a un conflitto di interessi tra le parti, con il giudice chiamato a stabilire quale di esse ha ragione (giurisdizione contenziosa).

Talvolta, però, non c'è lite e l'intervento del giudice è necessario per la costituzione, in collaborazione con le parti, di un rapporto giuridico che l'ordinamento non consente alle parti stesse di costituire autonomamente, a tutela di un interesse pubblico o dell'interesse privato di soggetti, come i minori o gli incapaci, che non possono agire in prima persona. Sono questi i casi di volontaria giurisdizione la quale, secondo l'opinione comune, non è attività giurisdizionale vera e propria ma attività materialmente amministrativa che l'ordinamento ha attribuito a organi giudiziari, in deroga al principio di separazione dei poteri.Negli ordinamenti dove vige la separazione dei poteri i giudici costituiscono uno dei tre poteri dello Stato: il potere giudiziario. L'esistenza di una funzione giurisdizionale esercitata da giudici indipendenti, ai quali il privato possa rivolgersi per la tutela dei suoi diritti (intesi in senso lato), anche a fronte di lesioni arrecate dai pubblici poteri, è uno dei capisaldi dello stato di diritto. Anzi, nello stato costituzionale di diritto il sindacato del giudice si estende all'operato del potere legislativo, sotto forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi.D'altra parte, in virtù del principio di legalità, altro caposaldo dello Stato di diritto, i giudici (così come gli organi del potere esecutivo) possono esercitare le sole potestà loro conferite dalle norme, tendenzialmente generali e astratte, poste dal potere legislativo e le devono esercitare in conformità a tali norme.

Autodichìa

Sono deroghe al principio di separazione dei poteri i casi di autodichìa (dal greco antico αὐτός?, autós, "stesso" e δίκη, díkē, "giustizia"), in cui funzioni giurisdizionali sono attribuite a organi diversi dal potere giudiziario.

Per la loro riconduzione a sistema, all'interno dello Stato di diritto, si è prevista quanto meno la ricorribilità per Cassazione degli atti di esercizio dei poteri disciplinari di alcuni ordini professionali, che la legge pone in capo direttamente ai relativi Consigli dell'ordine.

Residuano invece margini di assoluta sottrazione al potere giudiziario, quando si tratti di autodichia del potere legislativo (ed eventualmente di altri organi costituzionali), laddove alcune costituzioni moderne ancora prevedono la sottrazione ai giudici di alcune attività[1] che si svolgono al suo interno (i cosiddetti interna corporis), in modo da impedire ingerenze di altri poteri dello Stato e salvaguardare così la sua indipendenza.

La battaglia contro l'autodichia italiana

Prima del dispositivo della sentenza n. 262 del 2017[2], l'autodichia era oggetto soltanto di un avallo indiretto. La Corte costituzionale nel 1985 aveva rifiutato di censurare tale deroga alla giurisdizione, ritenendo preclusa la via dell'incidente di costituzionalità in materia disciplinata dai regolamenti parlamentari[3].La stessa Corte - nel 2014 (con la sentenza n. 120) - aveva però dichiarato:«Negli ordinamenti costituzionali a noi più vicini, come Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, l'autodichia sui rapporti di lavoro con i dipendenti e sui rapporti con i terzi non è più prevista»In ordine alle molteplici ricadute della tematica[4] Giuliano Amato, il 19 giugno 2017, ha dichiarato in un convegno: "l’autodichia c’è ma si fa in modo di non vederla: non è che non si vede, c’è ma non si vede"[5].Il punto di maggiore divaricazione, rispetto agli ambiti sottratti alla giurisdizione dai Parlamenti delle altre democrazie moderne, è nel fatto che, in Italia, il principio di autodichia riguarda anche "il diritto del Parlamento di essere giudice delle controversie che riguardano i propri dipendenti"[6]: un diritto definitivamente consacrato, dopo una lunga battaglia legale, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 262 del 2017, che ha però escluso che si possa applicare anche ai terzi che vengano in relazione con gli organi costituzionali.[7]Non sono comunque mancate istanze per un suo volontario abbandono[8]: essa è stata contestata negli ultimi anni e ha dato luogo a una serie di iniziative legislative[9] volte a ricondurre tali discipline al diritto comune.Nell'ordinamento italiano la giurisdizione civile e penale è perlopiù demandata agli organi della giurisdizione ordinaria: giudici di pace, tribunali in composizione monocratica (giudice unico) o collegiale (tre giudici), corti d'assise (solo penale), corti d'appello, corti d'assise d'appello (solo penale) e Corte di cassazione. Giudici speciali sono i tribunali militare e la Corte militare d'appello, in ambito penale, e i Tribunali Regionali delle acque pubbliche, in ambito civile; non sono, invece, giudici speciali ma specializzati i tribunali dei minori, che uniscono competenze civili e penali.La giurisdizione amministrativa è demandata a giudici speciali: i tribunali amministrativi regionali (TAR) e il Consiglio di Stato. Sono giudici speciali anche le commissioni tributarie provinciali e regionali, che esercitano la giurisdizione tributaria, e la Corte dei conti, che esercita la giurisdizione contabile.La giurisdizione costituzionale è esercitata dalla Corte costituzionale, chiamata anche a dirimere i conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato. I conflitti di competenza sono risolti dalla Corte di cassazione a sezioni riunite o dal Consiglio di Stato, a seguito di regolamento di competenza, se sorgono fra giudici ordinari o, rispettivamente, fra TAR. Invece, i conflitti di giurisdizione, sorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni, sono risolti dalla Corte di cassazione a sezioni riunite, a seguito di regolamento di giurisdizione....

Civil law

Il civil law (in italiano detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico)[2] è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale.[3] Spesso è contrapposta ai modelli di common law dei paesi anglofoni. I sistemi di diritto romano-germanico si sono sviluppati dapprima nell'Europa continentale e poi, in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo.Storicamente, è l'insieme dei concetti e dei sistemi derivati in ultima analisi dal Codice di Giustiniano, ma fortemente influenzati dalle consuetudini del diritto napoleonico, germanico, canonico, feudale e locale,[4] nonché da correnti dottrinarie quali il giusnaturalismo, la codificazione e il positivismo giuridico. Concettualmente, procede per astrazioni, formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali.[5] Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo. La caratteristica fondamentale di tali sistemi è che essi usano codici con testi brevi che tendono a evitare scenari fattuali specifici.Tratti principali La loro caratteristica precipua è che i loro principi fondanti sono codificati in un sistema di riferimento che funge da fonte primaria della legge. Tale impostazione si contrappone a quella dei sistemi di common law, la cui cornice dottrinaria si basa sul diritto giurisprudenziale che dà forza vincolante a provvedimenti giurisdizionali (generalmente sentenze) pronunciate in passato da un giudice nel corso di un processo, su fattispecie identiche o analoghe a quella in esame, in base al principio che sia iniquo trattare fatti simili in modo diverso in occasioni diverse (dottrina del precedente giudiziario o stare decisis).[11][12]Sono basati su un ruolo importante della dottrina giuridica e dell'operato dei giuristi e su un sistema di codici (aggregato omogeneo di leggi e norme), i quali adottano categorie giuridiche simili a quelle del diritto romano la cui fonte di legittimazione si consustanzia essenzialmente nella legislazione codificata.Lo scopo della codificazione è di fornire a tutti i cittadini le consuetudini e la raccolta scritta delle leggi che si applicano loro e che i giudici devono seguire. È il sistema giuridico più diffuso al mondo, in vigore in varie forme in circa 150 paesi,[13] e attinge fortemente al diritto romano, presumibilmente il più intricato ordinamento giuridico conosciuto risalente a prima dell'era moderna.Dove esistono i codici, la fonte primaria della legge è il codice civile, che è una raccolta sistematica di articoli interrelati,[10] disposti per materia in un qualche ordine predefinito,[14] e che spiega i principi della legge, i diritti e i loro modi di acquisizione, e come funzionano i meccanismi giuridici fondamentali. I codici giuridici sono semplicemente leggi promulgate da un potere legislativo, anche se in generale hanno ampiezza molto maggiore di altre leggi. Gli altri principali ordinamenti giuridici nel mondo includono il common law, la halakhà, il diritto canonico e la sharia.In dottrina si usa contrapporre correntemente la civil law ai sistemi anglosassoni detti di common law, ed è detto perciò anche "diritto continentale", sebbene vi siano alcune aree di mutua influenza sia sotto il profilo normativo che giurisprudenziale. A volte si parla anche di "diritto neoromano", "diritto romano-germanico" o, più in generale, di "famiglia dei sistemi romanisti".[15] L'espressione civil law è la traduzione in lingua inglese del latino ius civile, ossia "diritto civile" o "diritto dei cittadini", che era il termine tardo imperiale usato dagli antichi Romani per indicare il loro sistema giuridico, in contrapposizione alle leggi che governavano i popoli conquistati (ius gentium o "diritto delle genti"); di qui il titolo del Codice giustinianeo, Corpus iuris civilis. I praticanti della civil law, tuttavia, si riferiscono tradizionalmente al loro sistema in senso ampio come ius commune, letteralmente ‘diritto comune’, che significa i principi generali del diritto contrapposti alle leggi peculiari di singoli settori.Il potere giudiziario Per quanto riguarda il potere giudiziario, in questi sistemi il giudice deve attenersi, per quanto possibile, alla lettera della legge ed allo spirito del legislatore, sovrano in quanto direttamente eletto dal popolo. Diversamente dai sistemi di common law, infatti, le giurisdizioni di diritto romano-germanico trattano la giurisprudenza senza che alla stessa sia riconosciuto alcun valore vincolante di precedente. I tribunali generalmente decidono le cause usando le disposizioni codicistiche caso per caso, senza riferimento ad altre decisioni giudiziali (anche di livello superiore).[16] Nella pratica concreta, tuttavia, anche nella giurisprudenza della civil law assumono sempre maggior peso i precedenti di altre pronunce giurisdizionali, come si vede generalmente nelle corti superiori di molte nazioni.

Common law

Il common law è un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che sulla codificazione e in generale su leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece accade nei sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano.È un sistema nativo dell'Inghilterra medievale, successivamente diffusosi nei Paesi anglosassoni e negli Stati del Commonwealth.ratti distintivi e peculiarità La denominazione di tale sistema giuridico viene spesso utilizzata nell'accezione più frequente in contrapposizione a civil law; in tale accezione Common law è usato come sinonimo di diritto anglosassone, mentre civil law indica i sistemi giuridici influenzati dal diritto romano propri dei paesi dell'Europa continentale e, almeno formalmente, anche della maggior parte dei paesi extra europei che non abbiano mai avuto rapporti coloniali con la Gran Bretagna. Esso si è sviluppato differentemente dal Civil law per una serie di ragioni strutturali:la continuità; la mancanza di codificazioni generali; la formazione pratica del giurista di Common law (formazione universitaria del giurista di Civil law); la selezione dei giudici fra i migliori avvocati superiori, i barrister (selezione burocratica dei giudici di Civil law); la precoce centralizzazione ed elevato prestigio delle Corti superiori inglesi (frammentazione delle Corti continentali fino all'assolutismo); il ridotto ruolo della dottrina giuridica universitaria nella formazione del diritto (elevato ruolo della dottrina continentale); l'assenza della recezione del diritto romano, salvo influenze su opere dottrinali; la giurisprudenza è la principale fonte del diritto, con un ridotto intervento del diritto legislativo (il diritto legislativo è prevalente nei paesi di Civil law); l'antica affermazione della Rule of Law (concetto analogo a stato di diritto); l'obbligatorietà del principio dello stare decisis (a partire dalla metà del XIX secolo); la mancanza della figura del notaio come intesa nei sistemi di civil law; le cui funzioni sono svolte dagli avvocati.L'importanza della giurisprudenza Al contrario dei sistemi di civil law - che si basano su diritti codificati, ovvero un sistema di norme suddivise in categorie da genus a species (codice civile, penale, di procedura civile e penale) - il common law si caratterizza come un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo. Per il diritto anglosassone (e per le varie declinazioni coloniali o post-coloniali) la procedura precede e prevale sulla sostanza. In mancanza di un sistema giuridico (che nell'Europa medievale continentale è nato nelle Università e non nella pratica e che è lontano dalla concezione anglosassone di diritto) il diritto sostanziale è stato elaborato come soluzione concreta al caso concreto, senza che dovesse esservi una preesistente previsione alla quale il giudice potesse fare riferimento: remedies preceed rights. Tale è la rilevanza della procedura che si è giunti a dire da uno dei padri dell’antropologia giuridica...

Giurisdizione ordinaria e speciale

La Costituzione italiana afferma i principi di statualità ed esclusività della giurisdizione. Secondo questi principi dell'ordinamento italiano, nell'ordinamento giudiziario la persona e l'organismo che esercitano la funzione requirente e giudicante proprie del potere giudiziario sono e non possono essere altro che statali (TITOLO IV- LA MAGISTRATURA, Sezione I Ordinamento giurisdizionale, art. 101-102).In tutti gli ordinamenti vi sono giudici ordinati in un sistema, caratterizzato da una disciplina omogenea e dalla possibilità di impugnare le decisioni di un giudice innanzi a uno superiore; di solito sono assicurati tre gradi di giudizio, quello iniziale (di fronte al giudice di prima istanza) e due a seguito d'impugnazione, l'ultimo dei quali si svolge davanti alla corte suprema che è posta al vertice del sistema. I giudici che appartengono a questo ordine sono detti ordinari e hanno competenza generale, in contrapposizione ai giudici speciali che, invece, non appartengono all'ordine e hanno competenza su materie specifiche.In alcuni ordinamenti i giudici speciali possono essere ordinati in giurisdizioni speciali, parallele alla giurisdizione ordinaria costituita dai giudici ordinari (comunque dipendenti di un ministero, nell'ambito di un potere pubblico autonomo e indipendente, che opera nel rispetto della separazione dei poteri). Dove esiste una pluralità di giurisdizioni è attribuita a un organo la potestà di risolvere i conflitti di competenza insorti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni (conflitti di giurisdizione). In alcuni ordinamenti tale compito è demandato alla corte suprema posta al vertice della giurisdizione ordinaria (in Italia, ad esempio, alla Corte di cassazione), in altri a un organo apposito (come il Tribunal des conflits francese, costituito da un ugual numero di membri del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, presieduti dal Ministro della giustizia). Vi sono anche ordinamenti che, come quello tedesco, non hanno organi deputati a risolvere i conflitti di giurisdizione, per cui è il primo giudice adito a decidere se ha la giurisdizione o meno e, qualora dichiari la giurisdizione di altro giudice, vincola quest'ultimo.

Giurisdizione civile e penale

In relazione alla natura della controversia, la giurisdizione si divide innanzitutto in civile e penale. La giurisdizione civile risolve le controversie concernenti rapporti giuridici di diritto privato; rientrano inoltre nella giurisdizione civile i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione quando non sono devoluti al giudice amministrativo. La giurisdizione penale risolve le controversie concernenti la responsabilità di un soggetto per un reato e la sua conseguente sottoposizione a una pena.Il processo civile è di regola avviato da un'azione privata, mentre negli ordinamenti moderni il processo penale è di solito avviato dall'azione di un organo pubblico, il pubblico ministero. Quest'ultimo, sebbene in certi ordinamenti faccia parte dello stesso ordine, la magistratura, al quale appartengono anche i giudici, non svolge una funzione giurisdizionale ma, semmai, amministrativa, tant'è che nella maggior parte degli ordinamenti appartiene al potere esecutivo.In tutti gli ordinamenti la giurisdizione civile e penale è di regola demandata ai giudici ordinari, salvo alcune materie eventualmente devolute a giudici speciali (si pensi ai reati militari che, in molti ordinamenti, sono devoluti a giudici appositi: i giudici militari). Dai giudici speciali vanno distinti i giudici specializzati, che fanno pur sempre parte della giurisdizione ordinaria, ai quali sono devolute in primo grado (e talvolta anche in appello) le cause afferenti determinate materie (si pensi ai giudici di commercio, di famiglia, dei minorenni, ecc. presenti in vari ordinamenti).

Giurisdizione amministrativa, tributaria e contabile

In molti ordinamenti - con la notevole eccezione di quelli di common law - vi è una giurisdizione amministrativa, demandata a giudici speciali (giudici amministrativi), che risolve controversie concernenti rapporti in cui una delle parti è la pubblica amministrazione.[10]In alcuni ordinamenti (Francia, Germania, Austria, ecc.) il giudice amministrativo ha competenza generale per i rapporti di cui è parte la pubblica amministrazione, essendo eccezioni i casi in cui è competente il giudice ordinario (ad esempio, i rapporti interamente disciplinati dal diritto privato). In altri ordinamenti (Belgio, Paesi Bassi, ecc.), invece, sono devolute al giudice amministrativo determinate materie, mentre la competenza generale rimane al giudice ordinario. L'ordinamento italiano ha adottato un peculiare criterio di ripartizione delle giurisdizione, imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa: se è un diritto soggettivo sussiste la giurisdizione ordinaria, se invece è un interesse legittimo sussiste la giurisdizione amministrativa (questo criterio generale è peraltro integrato da quello basato sulla materia, nei casi eccezionali di giurisdizione esclusiva).In alcuni ordinamenti, tra i quali quello italiano, le controversie promosse dai privati contro i soggetti impositori di prestazioni tributarie sono devoluti a giudici speciali (giudici tributari), diversi dai giudici amministrativi; si parla, in questo caso, di giurisdizione tributaria che può essere considerata una forma speciale di giurisdizione amministrativa.Forma speciale di giurisdizione amministrativa è considerata anche la giurisdizione contabile, spettante alla corte dei conti negli ordinamenti dove esiste questo istituto (Italia, Belgio, Francia e paesi francofoni, ecc.). Il giudice contabile ha il compito di giudicare la regolarità dei conti pubblici e unisce alle funzioni giurisdizionali funzioni amministrative di controllo (in altri ordinamenti, invece, il controllo sui conti pubblici spetta a organi non appartenenti al potere giudiziario e privi di funzioni giurisdizionali: così è, ad esempio, in Germania e nei paesi di common law).

Giurisdizione costituzionale

La giurisdizione costituzionale, negli ordinamenti dove è previsto il controllo di legittimità costituzionale accentrato delle leggi e degli atti aventi forza di legge, è quella esercitata da un giudice apposito (corte costituzionale o tribunale costituzionale) oppure dalla corte suprema di legittimità, o da una sua sezione specializzata[11].Tale giudice costituzionale ha di solito anche altre competenze particolari, ad esempio sui conflitti di competenza o di attribuzioni tra organi dello Stato o tra stato ed enti territoriali oppure su particolari reati di cui si sono resi responsabili i titolari di alte cariche pubbliche (capo dello Stato, capo del governo, ministri, ecc.)Negli ordinamenti che hanno adottato il controllo diffuso di legittimità costituzionale, il potere di sindacare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge è riconosciuto alla generalità dei giudici, i quali, peraltro, non possono annullare la norma incostituzionale ma solamente disapplicarla con effetti limitati al processo in corso.

Giurisdizione volontaria

La giurisdizione volontaria, ai sensi della legge italiana, indica un tipo di giurisdizione diretta non a risolvere controversie, ma alla gestione di un negozio giuridico o di un affare, per la cui conclusione è necessario l'intervento partecipativo di un giudice terzo, estraneo ed imparziale, che collabora con le parti allo scopo di costituire un determinato rapporto giuridico, in quei casi in cui la legge non consente ai privati di provvedervi autonomamente.Questo tipo di attività giurisdizionale è stata definita [1] come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all'attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente a integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare (per esempio: la separazione consensuale dei coniugi, che dev'essere omologata dal tribunale, o l'adozione di persone maggiori d'età, che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (per esempio: l'autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (per esempio, l'iscrizione di una società per azioni nel registro delle imprese) o di altre situazioni simili.Il procedimento Non constando di una disciplina autonoma i procedimenti seguono le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. Comprendono anche i provvedimenti di trattamento sanitario obbligatorio, attribuendone la convalida finale ad un organo giudiziario imparziale, tenuto conto della pesante limitazione della libertà personale e dei diritti fondamentali dell'individuo, che inevitabilmente questo tipo di provvedimenti recano con sé, protratti nel tempo dove ciò si renda necessario.Il decreto con cui i provvedimenti vengono adottati acquisterà efficacia una volta decorsi i termini senza che vi sia stato proposto reclamo. Ulteriore peculiarità della giurisdizione volontaria è insita nel fatto che a norma dell'art. 742 del codice di procedura civile italiano:«i decreti emessi possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.»...

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Curioso? Interessato? Qualche idea da condividere?

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Puoi trovare la maggior parte delle risposte alle tue domande direttamente nella pagina delle domande frequenti. FAQ, ma se non ci fossero..

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NON HAI TROVATO

Viviamo in un epoca che ci vuole cauti e dubbiosi per forza. KORALLION vuole la tua fiducia e la tua tranquillità perchè non vuole venderti niente, prenderti niente, convincerti di nulla.

Vuole solo la tua attenzione. Se ti va.

bisogna iscriversi per navigare su korallion?

NO. Anzi, proprio nella filosofia di KORALLION, tutti i visitatori sono i benvenuti. Come in una grande piazza la gente passeggia, osserva, si ferma per curiosare, fà capannello e chiacchiera, anche nella piazza virtuale che KORALLION vuole essere.

SI. Perché nel momento in cui desideri TU mostrare agli altri qualcosa che a te sembra bello o interessante o utile stai modificando la Piazza virtuale. Non sei più un visitatore come gli altri. Cominci ad essere parte di KORALLION.

Per le ragioni di cui sopra. E per una ragione ancora più importante. La rete ormai è invasa da haters, troll, persone che vogliono nuocere senza apparire. Non li vogliamo tra noi, vero? 

ASSOLUTAMENTE NO. Se vorrai entrare in contatto con KORALLION dovrai chiederlo TU

CERTAMENTE SI. In qualsiasi momento e senza spiegazione. Verrai cancellato dal Server nei tempi tecnici più brevi

Come esplicitato nella Pagina della Privacy Policy

Con le risorse personali della Direttrice nonchè autrice del Sito.

Per una precisa scelta editoriale non vedrai pubblicità o banner invasivi. E’ chiaro che questo implica, per KORALLION, rinunciare ai guadagni che ne potrebbero derivare. Questo perchè lo spirito del Portale è indipendente e curioso. 

Le sole fonti di guadagno, per coprire almeno le spese, saranno quelle trasparenti dei “SITI AMICI”

Ovviamente, chiunque voglia liberamente sostenere il progetto è il BENVENUTO

NO. KORALLION vuole essere indipendente e libera di svolgere un’attività di analisi delle notizie e delle informazioni quanto più ampia e corretta possibile

NO. Staziona come BOZZA per essere approvata. Come vedrai, chi invia del materiale può anche suggerire la PAGINA secondo lui più appropriata per la sua visibilità. KORALLION però si riserva la scelta editoriale di dove pubblicare, questo per garantire un’omogeneità tematica

NO. Lo spirito comune è che ognuno coopera come può alla riuscita del progetto.

Ovviamente, aumentando la visibilità di KORALLION aumenta anche quella dei suoi “Redattori”

DIPENDE DA TE. Se lo desideri SI e puoi anche inviare una tua foto e una tua breve scheda biografica.

Se NON vuoi, puoi usare un AVATAR o nulla. Il tuo contributo avrà la sola dicitura “ARTICOLO firmato”

Una cosa è certa, per KORALLION la tua identità è stata accertata al momento dell’iscrizione

NO. KORALLION non è una Testata giornalistica. E’ un Sito/Portale amatoriale a cui contribuiscono – nella misura in cui ritengono – tutti coloro che condividono il progetto

1. Per una ragione “sentimentale”, ovvero ne condividi la filosofia e gli obiettivi

2. Per aumentare – con lo spirito di reciprocità – la “visibilità” del TUO Sito/Blog. Ti potrai aprire ad una maggiore porzione di Visitatori senza dover affrontare ulteriori costi

UNA MAGGIOR VISIBILITA’. I “RAGGI di KORALLION” infatti hanno una sezione dedicata esclusivamente a loro.

E, non meno importante, possono usufruire di un luogo comune dove possono conoscere altri gruppi della medesima sensibilità

Esiste sicuramente una NETIQUETTE di KORALLION.

Se vuoi insultare, diffondere informazioni false o poco verificate, se vuoi discriminare, se, invece di confrontarti, aggredisci, sicuramente KORALLION non te lo consentirà

Ci stiamo attenti ma può capitare,

1. Se VUOI che il tuo materiale rimanga su KORALLION, contattaci e fornisci i dati che aggiungeremo perchè sia chiaro che l’Autore sei TU.

Potresti avere un tuo profilo pubblicato su una delle pagine di Korallion, ad esempio “I TROVATORI”

2. Se NON VUOI che il tuo materiale sia pubblicato qui, contattaci e lo rimuoveremo subito