Il referendum costituzionale in Italia del 2026 si terrà domenica 22 marzo (dalle ore 7 alle 23) e lunedì 23 marzo (dalle ore 7 alle 15). Ha ad oggetto la revisione del Titolo II e del Titolo IV della Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana. È il quinto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana.[2]
La legge costituzionale di iniziativa governativa, nota come “Riforma Nordio”, è stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 30 ottobre 2025[3][4] e pubblicata lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale.[5][6][7] La legge non è subito entrata in vigore, dato che non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi in ciascuna camera del Parlamento, ai sensi dell’art. 138 della Costituzione. Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali poteva chiedere un referendum costituzionale. Sono state quindi raccolte le firme necessarie per richiedere il referendum.
Per la validità del referendum non è richiesto un quorum di votanti. La legge sottoposta a referendum sarà promulgata se sarà confermata dalla maggioranza dei voti validi.[8]
Le firme, che hanno raggiunto infine il numero di 538.065, sono state depositate dai promotori in Cassazione.
Il quesito è stato dichiarato conforme a legge dall’Ufficio centrale per il referendum il 18 novembre 2025 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale il 21 novembre 2025, con Ordinanza depositata in pari data
Tali norme sono state introdotte durante l’Assemblea Costituente con la presentazione al Presidente della stessa (31 gennaio 1947) del documento “PROGETTO DI COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA”, messo a punto ed approvato dalla Commissione per la Costituzione.
Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma1 e 110 comma 1 della Costituzione ?
Art. 1.
Modifica all’articolo 87 della Costituzione
1. All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura
requirente».
ART. 87 cost.
Nel caso in cui il referendum venisse approvato :ll Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente
Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 2.
Modifica all’articolo 102 della Costituzione
1. All’articolo 102, primo comma, della Costituzione
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti
e requirenti».
Il quesito propone di MODIFICARE PARZIALMENTE la disciplina vigente
ART. 102 cost.
Nel caso in cui il referendum venisse approvato :
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziarî ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Art. 3.
Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
«Art. 104 — La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente
sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un
terzo, da un elenco di professori ordinari di università in
materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni
di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro
sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e,
per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e
i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure
previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente
tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco
compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in
carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
Il quesito propone di MODIFICARE PER INTERO la disciplina vigente
ART. 104 cost.
Nel caso in cui il referendum venisse approvato :
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 4.
Modifica dell’articolo 105 della Costituzione
1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
«Art. 105. — Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti,
le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici
tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra
professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati con almeno venti anni di esercizio
e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro
sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione,
nonché da sei magistrati giudicanti
e tre requirenti,
estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica
o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro
anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento
europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con
l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra
carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima
istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di
merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno
concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce
le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che
i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel
collegio».
Il quesito propone di MODIFICARE PER INTERO la disciplina vigente
ART. 105 cost.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Nel caso in cui il referendum venisse approvato, il testo sarebbe integralmente sostituito come sopra
L’articolato di legge costituzionale, licenziato dal Senato in seconda votazione il 30 ottobre e dalla Camera in seconda votazione il 18 settembre, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253. Pur essendo stata ottenuta la maggioranza assoluta dei componenti di ogni Camera, non si è raggiunto il quorum dei due terzi; pertanto, è previsto il possibile ricorso a un referendum di tipo confermativo entro tre mesi dalla pubblicazione, ove richiesto da almeno un quinto dei membri di una Camera, da 500.000 elettori, ovvero da cinque Consigli regionali. La novella, come emerge dagli atti preparatori, origina dall’esigenza di separare in maniera più decisa le carriere dei magistrati che svolgono funzione giudicante da quelli con ruolo requirente, introducendo al contempo un sistema disciplinare più autonomo rispetto all’attuale.
Audizioni di Gianmarco Demauro, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Cagliari, Maria Monteleone, già procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Roma e Claudio Martelli, ex parlamentare, già Ministro di grazia e giustizia sui ddl 1353 e ddl 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)
Audizioni sul ddl 1353 e ddl 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare) di Luciano Violante, ex Presidente della Camera dei deputati e Presidente dell’Associazione Futuri Probabili, Antonio Di Pietro, ex ministro ed ex magistrato, Enrico Grosso, ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino, Edmondo Bruti Liberati, già Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ed ex Presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Anna Finocchiaro, Presidente dell’Associazione Italiadecide, e Claudio Castelli, già Presidente della Corte di Appello di Brescia
Audizioni sul ddl 1353 e ddl 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)
Audizioni informali sul ddl 1353 e ddl 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)
Audizioni informali sul ddl 1353 e ddl 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)
Audizione di Gianrico Carofiglio, ex magistrato e già senatore nella XVI legislatura, di Aldo Policastro, Procuratore generale di Napoli, di Ludovico Mazzarolli, ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Udine e di Armando Spataro, ex magistrato e giurista, già Procuratore presso il Tribunale di Torino sul ddl 1353 e ddl 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)
Art. 5.
Modifiche all’articolo 106 della Costituzione
1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la
seguente: «giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite
le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura
requirente con almeno quindici anni di esercizio delle
funzioni».
ART. 106 cost.
Nel caso in cui il referendum venisse approvato :Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 6.
Modifica all’articolo 107 della Costituzione
1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione,
le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:
«del rispettivo Consiglio».
ART. 107 cost.
Nel caso in cui il referendum venisse approvato :I magistrati sono inamovibili.
Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni 17 se non in seguito a decisione del del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
17 (Nota all’art. 107, primo comma). Nel testo pubblicato nella edizione straordinaria della G.U. 27 dicembre 1947, per errore tipografico, in luogo di «funzioni» compariva la parola «funzionari»: cfr. errata-corrige in G.U. 3 gennaio 1948, n. 2.
Art. 7.
Modifica all’articolo 110 della Costituzione
1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione,
le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti:
«di ciascun Consiglio».
Il quesito propone di MOFICARE PARZIALMENTE la disciplina vigente ..
ART. 110 cost.
Nel caso in cui il referendum venisse approvato :
Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Art. 8.
Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente
legge costituzionale entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui
al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
PREAMBOLO

Una spiegazione molto chiara delle radici storiche della nascita del Consiglio Superiore della Magistratura nelle previsioni costituzionali.
La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha ripreso l’esame delle due importanti riforme costituzionali che sono al centro del dibattito politico: la separazione delle carriere tra magistrati e l’introduzione del premierato in Italia. A partire da questa settimana, la Commissione continuerà con un metodo già adottato in precedenza, alternando le discussioni su ciascuna delle due riforme in settimane distinte, come stabilito dall’ufficio di presidenza della Commissione.
Ho parlato ieri di infinite criticità della
nostra giustizia. Io ho visto una enfatizzazione, per altro prevedibile, sull’aspetto penale sul quale ieri ho dato particolare attenzione. Naturalmente, questi concetti oggi
saranno ripetuti e ribaditi, però voglio esor- dire, come ho esordito ieri, affermando che
in questo momento la prima, la seconda e
la terza emergenza sono essenzialmente
economiche.
Quindi, le priorità che questo Ministero
intende dare alle riforme della giustizia
riguardano quei settori che possono avere e
che debbono, o dovrebbero avere, un impatto diretto sull’economia. Questo riguarda sia le parti procedurali – intese
come semplificazione normativa – sia le
parti sostanziali – intese come rimodulazione di quelle responsabilità penali della
Pubblica Amministrazione – che rallentando la Pubblica Amministrazione, e inducendo quella che si chiama banalmente
la paura della firma, hanno direttamente e
indirettamente un forte impatto economico.
Le altre riforme, seguiranno, o inizieranno in parallelo.
Alle ore 16.30, presso l’Aula della Commissione Agricoltura della Camera, il Comitato per la legislazione della Camera e il Comitato per la legislazione del Senato hanno svolto l’audizione di Giuliano Amato, Presidente emerito della Corte Costituzionale, nell’ambito dell’indagine conoscitiva “Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione”.
Alle ore 12, la Commissione Giustizia della Camera ha svolto l’audizione di Antonio Sangermano, capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sulle attività del suo dipartimento.
Nella seduta di martedì 21 l’Assemblea ha approvato in via definitiva disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia (C. 2196).
… Seguendo le deleghe che mi sono state
conferite, articolerò questa relazione in due
parti: la prima dedicata alle riforme istituzionali e la seconda alla semplificazione normativa. Si tratta di settori apparentemente distanti che, come avrò modo di illustrare, presentano in realtà ampi punti di contatto in
quanto volti entrambi a garantire il pieno
dispiegarsi dei diritti di cittadini e imprese.
Parto dal tema delle riforme istituzionali,
al centro del dibattito politico italiano da olCamera dei Deputati — 3 — Audizione – 3
XIX LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 APRILE 2023
tre trent’anni, e che ha dato luogo a innumerevoli proposte di riforma.
Il Governo è fortemente determinato a
intraprendere una riforma costituzionale che
garantisca stabilità e restituisca centralità
alla sovranità popolare; una riforma che,
come affermato dal Presidente Meloni durante il discorso sulla fiducia, consenta all’Italia di passare da una democrazia interloquente a una democrazia decidente, capace
di guidare il Paese nelle sfide della transizione economica, digitale, ambientale e nelle
dinamiche europee ed internazionali.
Nell'interesse della Repubblica

Prima di dare la parola al relatore vorrei aggiungere che sono consapevole che non è consueta la presenza del Presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni.
Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura. Soprattutto, la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare – particolarmente da parte delle altre istituzioni – nei confronti di questa istituzione.
Istituzione non esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all’attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario.
In questa sede, che rimane e deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi o controversie di natura politica – più che nella funzione di Presidente di questo Consiglio come Presidente della Repubblica – avverto la necessità di rinnovare con fermezza l’esortazione al rispetto vicendevole.
In qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza.
Nell’interesse della Repubblica.
La parola al Consigliere relatore della proposta.
Roma, 18/02/2026

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica italiana e vertice del Consiglio Superiore della Magistratura in carica

Ancora una volta veniamo chiamati a convalidare una riforma costituzionale.
Questa volta però dobbiamo prestare davvero molta attenzione perchè si tratta di una modifica strutturale che potrebbe aprire le porte a cambiamenti significativi di quella “separazione dei Poteri dello Stato” (legislativo, esecutivo e giudiziario) che sono alla base delle democrazie.
La Costituzione italiana, una tra le più belle ed evolute del mondo, ha posto alla radice dell’albero comune questi tre aspetti del governare, assicurando che fossero indipendenti l’uno dall’altro ma che si arginassero tra loro (c.d policentrismo funzionale).
E questa struttura di base, scaturita dall’esperienza di una lunga dittatura e di una guerra mondiale, ha “retto” il Paese nelle molte burrasche.
Lunghi anni di cattiva informazione ci hanno persuaso di comprendere bene il settore giudiziario.
Ma è un errore.
Anche la struttura giurisdizionale è un complesso di regole molto articolato e sofisticato e soprattutto tecnico, dove ogni procedura ha una sua precisa ragione e un suo diritto da assicurare.
Bisogna comprendere che “separare le carriere” giudicante e inquirente non è un piccolo correttivo a quelli che, a volte, ci vengono presentati come comportamenti inopportuni, ma un cambio di rotta sostanziale e significativo.
E bisogna domandarsi, guardando alla nostra concreta vita di tutti i giorni – dove il lavoro è precario, il costo della vita insostenibile, il livello di violenza dentro e fuori dalla porta è incontrollabile – “è davvero necessario questo cambiamento?”.
Davvero, in un momento fragile come questo, dove addirittura serpeggia la paura di un altro conflitto mondiale, è importante mettere mano ad uno dei Poteri costituzionali, il potere giudiziario?
Basta osservare con attenzione, nei dibattiti parlamentari e, in particolar modo nelle Question time, come si susseguano le richieste di volersi occupare meglio delle tematiche che ogni giorno toccano la nostra vita reale, sicurezza nelle strade dei nostri quartieri, protezione dalla violenza familiare, educazione per un cambio culturale di maggior rispetto verso le donne e i bambini, tutela degli anziani e delle persone fragili, livelli adeguati di protezione sanitaria.
Ed è davvero sconfortante constatare – se il nostro sguardo diventa più acuto e critico – come le tematiche del lavoro, dell’istruzione, del reinserimento sociale, del contenimento dei prezzi, dell’adeguamento dei salari, della tutela dell’ambiente, facciano da sfondo nel dibattito politico senza mai acquistare il loro doveroso carattere primario.
E quindi, ci sentiamo davvero minacciati dalla magistratura, che le leggi le fà applicare o forse ci sentiamo oppressi dalle leggi, che sono sempre meno corrispondenti alle nostre esigenze e al nostro senso di Giustizia?
E su un’altra cosa sarebbe bene riflettere.
Perchè questa riforma è stata accarezzata da oltre 40 anni, con svariati tentativi di attuarla sempre falliti?
Perchè ancora?
Perchè ora?
E ora andiamo a votare, perchè è l’unico strumento che noi cittadini abbiamo perchè la formula “in nome del Popolo italiano” abbia davvero un senso.
Andiamo a votare, perchè questa volta non c’è un quorum da raggiungere. Questa volta passa la volontà di chi vota, fossero anche in cento.
Andiamo a votare, perchè la situazione che abbiamo intorno richiede di essere seri e responsabili.
Andiamo a votare, perchè il Presidente del Senato, la seconda carica dello Stato per importanza, (che questa volta non ci ha invitato ad andare al mare) non abbia ancora ragione.
Qualunque sarà l’esito almeno potremo dire che è “in nome del Popolo italiano”.

Loretta Bertolotti

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