MA DAVVERO NON POSSIAMO SCEGLIERE CHI CI GOVERNA? CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE.
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE II - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE. LEGGI COSTITUZIONALI (ARTT. DA 138 A 139)

ART. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.


47 (Nota all’art. 138).Per la disciplina relativa al referendum previsto in questo articolo, v. Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.

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