Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (in sigla CNEL) è un organo di rilievo costituzionale previsto dall’art. 99 della Costituzione della Repubblica Italiana con funzione consultiva rispetto al Governo, alle Camere e alle Regioni.
“Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge”.
Dal 1958 ha prodotto oltre 1.000 documenti a supporto dell’attività parlamentare e dei processi decisionali pubblici tra cui 387 Rapporti, Relazioni, Studi, Indagini e Ricerche, 254 Pareri per il Parlamento e il Governo, 406 Osservazioni e proposte e 38 disegni di legge. Dal 2019 promuove consultazioni pubbliche come strumento di democrazia partecipata per consentire a tutti i cittadini di esprimere il loro parere su temi di particolare interesse, sociali ed economici.
Presso il CNEL è istituito l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, presso il quale sono depositati gli originali di questi documenti siglati del rappresentanti legali delle parti sociali e che conferisce esigibilità legale a tali atti.
La Costituzione (art. 99) qualifica il Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro Organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e gli conferisce il potere di iniziativa legislativa, unitamente alla facoltà di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale nel rispetto dei principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
La Legge (30 dicembre 1986, n. 936), in attuazione del disposto costituzionale, precisa l’ambito di azione dell’Organo e gli fornisce i necessari strumenti di azione. L’ambito delle materie su cui insiste l’attività del Cnel è enunciato negli articoli 10 e seguenti della Legge e ricomprende:
politica e programmazione economica e sociale
congiuntura economica
politica dell’Unione europea ed attuazione della stessa
andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro
assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva
tenuta dell’Archivio nazionale dei contratti e accordi collettivi con particolare riferimento alla contrattazione integrativa di secondo livello
livelli e qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini
valutazione delle politiche pubbliche
Il contributo all’elaborazione della legislazione, e la consulenza alle Camere e al Governo, nelle materie sopra elencate, sono espressi dal CNEL attraverso una serie di atti deliberati per iniziativa autonoma, ovvero su richiesta di altri Organi costituzionali.
In particolare il CNEL:
valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale;
pareri, obbligatori e non vincolanti;
rapporti sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro e sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva;
esame, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione;
osservazioni e proposte di propria iniziativa;
studi, indagini e ricerche di propria iniziativa;
relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;
tenuta e aggiornamento dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni;
conferenza annuale sull’attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, per la discussione e il confronto sull’andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti;
designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale.
Tale disciplina è contenuta nella legge n. 936 del 1986. La stessa norma (art. 16) istituisce presso il CNEL l’Archivio unico nazionale dei contratti collettivi di lavoro, firmati in originale dalle parti sociali, sia nazionali sia decentrati, del settore pubblico e privato.
La Costituzione si limita a definire due specifiche competenze: la titolarità dell’iniziativa legislativa e la competenza a elaborare “la legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i principi stabiliti dalla legge” che sono assai restrittivi
L’art. 99, c. 1 della Costituzione prevede che esso sia composto «di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa». La sua composizione è disciplinata dall’art. 2 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986 e successive modificazioni.[5]
Sulla base della legge n. 214/2011, esso conta di 65 membri così suddivisi:[6]
il presidente, nominato con decreto del presidente della Repubblica, al di fuori degli altri componenti;
10 «esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica» di cui:
8 nominati direttamente dal presidente della Repubblica,
2 nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
48 «rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato», di cui:
22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tra i quali 3 «rappresentano i dirigenti e i quadri pubblici e privati»;
9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni;
17 rappresentanti delle imprese.
6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.
I membri del Consiglio restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.
A supporto dell’attività dell’organo è istituito un Segretariato generale, composto da uffici che fanno capo al segretario generale, nominato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNEL.
IN BREVE
sito istituzionale
NELLA COSTITUZIONE
del Regno d'Italia (1861-1946)

I PRESIDENTI
I VICEPRESIDENTI
GUARDA ANCHE

dello stesso tipo













