La Camera dei deputati (o semplicemente Camera), nell’ordinamento costituzionale italiano, è l’assemblea legislativa che, insieme al Senato della Repubblica, compone il Parlamento italiano.
Istituita nel 1948, riprende l’analogo organismo ereditato dal Regno d’Italia nel 1861 noto fino all’Unità come Camera dei deputati del Regno di Sardegna e che nel 1939 fu soppresso dal fascismo per essere rimpiazzato dalla Camera dei fasci e delle corporazioni. Dopo la caduta del fascismo durante la seconda guerra mondiale e la conseguente trasformazione dell’Italia in repubblica a fine conflitto, la nuova Costituzione del 1948 ripristinò la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
Con legge costituzionale del 2019, confermata con referendum del 20 settembre 2020, la consistenza della Camera è stata modificata da 630 a 400 membri; la modifica è entrata in vigore in occasione della consultazione elettorale del 25 settembre 2022.
Come il Senato, la Camera è eletta normalmente ogni cinque anni salvo i casi di elezione prima del termine.
NELLA COSTITUZIONE
Quella di presidente della Camera dei deputati è la seconda più importante carica della Repubblica Italiana, insieme a quella di presidente del Senato (in funzione dell’ordine del protocollo, ha la precedenza il più anziano) e dopo quella di presidente della Repubblica. Dal 14 ottobre 2022, per la XIX legislatura, il ruolo è ricoperto da Lorenzo Fontana.[1]
Rappresentante la Camera dei deputati, il presidente adempie al compito di regolare il dibattito nell’aula attraverso l’applicazione del regolamento e delle norme costituzionali e a quello principale di assolvere al corretto funzionamento dell’aula regolandone l’attività di tutti i suoi organi.
Il suo ruolo principale è quello di provvedere al corretto funzionamento della Camera dei deputati, organizzando, dirigendo e moderando i lavori d’aula, garantendo l’applicazione del regolamento e provvedendo al buon andamento delle strutture amministrative della stessa.
Egli rappresenta la Camera e, in aula, giudica della ricevibilità dei testi, mantiene l’ordine e dirige la discussione (vedi anche Posizione chiave).
Al Presidente spetta la scelta della Commissione permanente cui far esaminare i progetti di legge presentati alla Camera (salva opposizione di un capogruppo o di un decimo dei deputati, che rimette all’Aula la decisione).
Secondo quanto previsto dall’art. 55 della Costituzione egli presiede le riunioni del Parlamento in seduta comune (che si hanno “solo nei casi stabiliti dalla Costituzione”) per eleggere il presidente della Repubblica, i cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare, un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura e per la formazione della lista dei cittadini aventi i requisiti per la nomina a senatore, che andranno ad integrare la composizione della Corte costituzionale in caso di messa in stato di accusa del presidente della Repubblica) e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica prima dello scioglimento delle Camere (assieme al presidente del Senato, secondo quanto disposto dall’art. 88 della Cost.).
L’elezione del Presidente della Camera avviene a scrutinio segreto e, secondo quanto disposto dal regolamento della stessa, a maggioranza con quorum dei due terzi dei componenti l’assemblea nel primo scrutinio, a maggioranza dei due terzi dei presenti nel secondo e nel terzo (computando tra i voti anche le schede bianche) e a maggioranza assoluta dei voti a partire dal quarto[4].
In apertura di legislatura la prima seduta è presieduta dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente.
Qualora nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori e, in mancanza, al decano di età…

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