l Governo della Repubblica Italiana è un organo di tipo complesso del sistema politico italiano, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, capo del governo, e dai ministri, che formano il Consiglio dei ministri, e da viceministri e sottosegretari; esso costituisce il vertice del potere esecutivo.
Il Presidente del Consiglio ha la sua sede ufficiale a Palazzo Chigi in piazza Colonna a Roma; il Governo nel suo insieme utilizza come sedi di rappresentanza per alcune occasioni ufficiali Villa Doria Pamphilj, Villa Madama e il Palazzo della Farnesina, situati tutti a Roma.
Il governo attuale è il governo Meloni, in carica dal 22 ottobre 2022.
Il Governo è un organo costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione Italiana negli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 e in quanto concorre, in posizione d’indipendenza rispetto ad altri organi dello Stato, all’attuazione dell’indirizzo politico definito dal parlamento. Il titolo III, sezione II, della Costituzione ne determina la disciplina e le funzioni. In generale, fanno parte del governo anche dei sottosegretari di Stato, ad alcuni dei quali può essere conferito il titolo di viceministri.
È presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che è al quarto posto nell’ordine di precedenza delle cariche italiane (dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e prima del presidente della Corte Costituzionale), pur essendo, di fatto, quella di maggior visibilità nella vita politica ordinaria.
Il governo è l’organo situato al vertice dell’amministrazione dello Stato. Esercita la funzione esecutiva, può richiedere il passaggio in aula (e non in commissione)[senza fonte] di proposte di legge (art. 72 cost.), emana leggi delegate (art. 76) e decreti legge (art. 77) nelle forme e con i limiti determinati dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie, presenta annualmente alle Camere, che lo devono approvare, il rendiconto dello Stato (art. 81 cost.), solleva la questione di legittimità rispetto alle leggi regionali (art. 123 cost. e art. 127 cost.) nel caso ritenga che un consiglio regionale abbia ecceduto nelle sue competenze.
Il presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal presidente della Repubblica dopo una serie di consultazioni che vede coinvolti i presidenti dei due rami del parlamento, gli ex presidenti della repubblica e i rappresentanti dei gruppi parlamentari.[1] Anche i ministri, indicati dal presidente del Consiglio, sono nominati dal presidente della Repubblica.
Ottenuta la nomina, il governo giura nelle mani del presidente della Repubblica ed entro dieci giorni dalla sua formazione si reca in entrambe le camere del Parlamento, le quali, tramite una mozione motivata e votata per appello nominale (detta “mozione di fiducia”), gli accordano o meno la fiducia. Il governo dura finché ha la fiducia del Parlamento.
Un governo entra in carica solo provvisoriamente con il giuramento: l’investitura del governo diventa definitiva soltanto con il voto di fiducia di entrambe le camere. Nel caso di mancata approvazione delle Camere ad un nuovo governo, e se il presidente della Repubblica, vista la situazione, scioglie il Parlamento, il governo che non ha avuto l’investitura, ma ha giurato, rimane in carica per la normale amministrazione, e può anche durare più di un mese, se la crisi si prolunga anche dopo l’esito delle nuove elezioni.
La Costituzione non prevede il potere di revoca del governo da parte del presidente della Repubblica. Non si tratta di una lacuna: il potere di far cessare il governo è dalla Costituzione attribuito a ciascuna Camera del Parlamento che può, negandogli la fiducia, determinarne la caduta al pari delle dimissioni. Il presidente della Repubblica è invece estraneo al rapporto fiduciario con il governo e non lo può revocare.
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