ART. 134
La Corte costituzionale giudica:sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
39 (Nota all’art. 134).L’ultimo capoverso è stato così modificato con l’art. 2 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1.Il testo originario di tale capoverso recitava:«sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».
Cfr. ora art. 96, nella attuale formulazione, dopo la modifica apportata con l’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1989.

