PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO III - IL GOVERNO
SEZIONE II - LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. DA 97 A 98)
ART. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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