CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

La struttura dello Stato – IL POTERE LEGISLATIVO

Le norme che regolano la nostra vita fin nei minimi dettagli,che siano esse quelle che ci fanno pagare le tasse o una multa,che ci possono fare affermare "questa cosa è mia" o "questa è mia moglie",che ci insigniscono del titolo "dottore" "architetto" "professore"che ci possono privare delle nostre cose, allontanare dalla nostra casa o dalla nostra famigliaandare in guerra e uccidere persone che non conosciamo o venirne ucciseprivare addirittura della nostra libertà di movimentonon nascono casualmente e non mutano all'improvviso..

Sono il frutto di un potere che diamo ad altri quando votiamo : il potere di regolare la vita sociale.
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  • “Legge” e “Norma” sono la stessa cosa?
  • So cosa sia la “gerarchia delle fonti”?
  • Dove posso reperire il testo di una Legge?
  • Chi scrive il testo di una Legge?
  • Una legge esistente si può modificare?
  • Conosco il significato di questi acronimi : L., D.Leg, D.M, DPR,?
  • I Giudici fanno le Leggi?
  • Da quando una Norma produce effetti?
  • I cittadini possono cambiare le Leggi?
  • So cosa significa “emendamento”?
  • Quante firme ci vogliono per indire un referendum?
  • Si possono proporre le leggi?
  • Posso cambiare anche le leggi del mio Comune o della mia Regione?
  • Chi organizza le votazioni per le consultazioni referendarie?
  • Quando l’esito di una consultazione referendaria produce il suo effetto?
  • Un “disegno di legge” è efficace come una Legge?
  • Dove posso trovare una Legge che non condivido?

AZIONE : conoscere come funziona il potere legislativo e come intervenire per modificare una norma

Normattiva è una banca dati testuale in cui sono memorizzati tutti gli atti normativi statali numerati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dal 1861 ad oggi.

La banca dati è stata impostata con l’obiettivo di presentare gli atti:

  • nel testo pubblicato originariamente;
  • nel testo vigente ad una data;
  • nel cosiddetto testo “multivigente”.

L'”emendamento legislativo” è una proposta di parziale modifica di un disegno di legge in ambito legislativo, prima che esso diventi legge a tutti gli effetti.

In Italia, gli emendamenti vengono presentati per iscritto dai vari componenti, mentre è poi il Presidente della Camera a valutare la relativa ammissibilità: le richieste di modifica possono essere valutate come in contrasto con precedenti disposizioni di rango superiore[1] o estranee alla materia trattata.

Un testo normativo si dice “emendato” quando è modificato o integrato. Si dice “corretto” quando invece vengono modificati solo alcuni dati.

In questa sezione sono disponibili i testi degli atti normativi di rango primario (leggi, decreti-legge e decreti legislativi) a partire dal 1996.

Di ciascuna legge sono indicati gli estremi identificativi (numero e data) con il link al testo, il titolo, la materia, gli estremi di pubblicazione, e una tabella riassuntiva del relativo iter parlamentare, da cui è possibile accedere ai testi dei lavori preparatori (disegni di legge e relazioni, discussioni in Assemblea e nelle Commissioni). 

Sono inoltre separatamente elencati i testi dei Progetti di legge approvati non promulgati o pubblicati, cioè i testi dei progetti di legge approvati definitivamente dal Parlamento, ma non ancora promulgati dal Presidente della Repubblica o pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, nonché i testi degli Ultimi Decreti-Legge esaminati dalle Camere per la conversione in legge.

sono disponibili i testi dei Decreti legislativi emanati a partire dal 1996, elencati in ordine cronologico per tipologia (decreti legislativi attuativi di leggi delega, di direttive comunitarie, di statuti speciali). Per questi atti è possibile effettuare ricerche per parole contenute nel titolo o nel testo.

L’elenco delle Leggi maggiormente richieste contiene una selezione, aggiornata periodicamente, dei testi legislativi più significativi e più richiesti dai cittadini ai servizi informativi parlamentari.

È possibile consultare l’elenco delle Leggi per area tematica, che raggruppa le leggi per materia.

VANTAGGIO : sapere a quali organi rivolgersi per modificare una norma e soprattutto partecipare

GLI STRUMENTI

Potere legislativo

Il potere legislativo[1] è uno dei tre fondamentali poteri sovrani attribuiti allo Stato (legislativo, esecutivo, giudiziario), nel principio classico della separazione dei poteri nella democrazia: si tratta di un principio attuato per la prima volta nella repubblica americana, poi teorizzato all’articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789. Secondo la teoria di Montesquieu, i tre poteri devono essere esercitati da tre entità statali distinte e separate, che devono essere indipendenti l'una dall'altra. Il potere legislativo consente di fare nuove leggi, il potere dell'esecutivo si occupa della loro applicazione, quello giudiziario si occupa di giudicare e condannare chi non rispetta tali leggi.Negli stati contemporanei del potere legislativo è titolare:il Parlamento o l'assemblea legislativa a livello nazionale; i parlamenti degli stati federati, nelle federazioni; eventuali organi, analoghi al parlamento, di regioni e altri enti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia legislativa a mezzo di organi collegiali quali i consigli.Tali organi producono le norme attraverso un atto che prende il nome di legge. Peraltro, nella generalità degli ordinamenti non tutte le funzioni normative sono concentrate nel potere legislativo mentre sono attribuite a quest'ultimo anche funzioni non normative (amministrative, come nel caso delle "leggi-provvedimenti", o giurisdizionali).Negli ordinamenti in cui la discrezionalità del Legislatore è sottoposta a scrutinio di costituzionalità, l'eccesso di potere legislativo è sanzionato con la caducazione della legge emanata in violazione della Costituzione. A partire dalla sentenza 22 gennaio 1957 n. 28 la Corte costituzionale italiana ha dichiarato che il rispetto del potere discrezionale del legislatore presuppone che «le norme siano dettate per categorie di destinatari e non ad personam». Configura eccesso di potere legislativo anche l’attribuzione al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie[2]: esso, negli Stati a costituzione rigida, è sindacabile dalla giurisprudenza costituzionale[3]; ma anche a livello convenzionale europeo - quando lo Stato legislatore comprime i diritti dei ricorrenti tutelati dall’articolo 6 CEDU intervenendo in un modo determinante (lo strumento legislativo) ad assicurare che l’imminente esito del procedimento, in cui esso era una parte, fosse ad esso favorevole - l'eccesso produce antigiuridicità sanzionata con gli strumenti pattizi[

ART. 70 COST.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71 COST.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72 COST.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73 COST.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74 COST..

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75 COST.

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 76 COST.

L'esercizio della funzione legislativa non puo essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77 COST.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78 COST.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79 COST.

((L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)).

ART. 80 COST.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81 COST.

((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19))

ART. 82 COST.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1 Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064)

Art. 1 1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

Potestà legislativa in Italia

La potestà legislativa in Italia, riguarda la concorrenza legislativa tra lo Stato e le regioni italiane; la competenza è attribuita per materie.

Prima della riforma le Regioni a Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie tassativamente indicate nell'art. 117 Cost. e soltanto nei limiti di una legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della materia (cosiddetta competenza concorrente).

Dal 2001 la competenza a legiferare può essere:esclusiva dello Stato; residuale (esclusiva) delle Regioni; concorrente.

A seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, l'art. 117 Cost. infatti definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.
Da ultimo la legge 131-2003, la cosiddetta legge La Loggia, precisa che rimangono in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la competenza è passata alle regioni, fino a che le stesse non legifereranno sull'argomento; lo stesso vale per le materie su cui la competenza è passata dalle regioni allo Stato, per cui rimarranno in vigore le leggi regionali fino a diversa statuizione dello Stato.

Limiti alla potestà legislativa statale La potestà legislativa del Parlamento trova un limite:nella Costituzione[10]; nel diritto internazionale; nel diritto dell'Unione europea; nelle materie in cui può legiferare.

Limiti alla potestà legislativa regionale La potestà legislativa delle Regioni trova un limite:nella Costituzione[9]; nelle leggi-quadro o leggi-cornice, nel caso di materie in cui la competenza è concorrente tra Stato e Regioni; nel diritto internazionale; nel diritto dell'Unione europea; nel territorio (l'ambito d'applicazione delle leggi regionali è il territorio regionale) nelle materie in cui possono legiferare.

Iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuire a determinati soggetti il potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa.
L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi.
I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 87, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:

- il Governo
- ciascun parlamentare
- il corpo elettorale con la raccolta di 50.000 firme
- il CNEL
- Consigli regionali


Per quel che riguarda le Regioni italiane, l'iniziativa legislativa è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni a statuto ordinario, art. 123 della Costituzione).Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale.
Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti...

Legge costituzionale

La legge costituzionale è un atto normativo, presente negli ordinamenti a costituzione rigida, adottato dal parlamento con una procedura aggravata, ossia più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie, che ha lo stesso rango della costituzione nella gerarchia delle fonti del diritto e la può, entro certi limiti, integrare o modificare (in quest'ultimo caso si può parlare, più specificamente, di legge di revisione costituzionale o riforma costituzionale). L'art. 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta[1]. L'art. 72 (ultimo comma) della Costituzione esclude che i progetti di legge costituzionale possano essere approvati dalle commissioni parlamentari in sede deliberante. La legge così approvata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima della promulgazione e, quindi, non entra ancora in vigore. Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo (cosiddetto referendum costituzionale); la legge è promulgata solo se è stata approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi, nel caso sia stata sottoposta a referendum, o se sono decorsi i tre mesi dalla pubblicazione senza che il referendum sia stato richiesto.Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti; in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica.A differenza del referendum abrogativo, quello costituzionale non richiede un quorum, ossia una quota minima di votanti sugli aventi diritto al voto, per la validità della consultazione...

legge di revisione costituzionale

Come si è visto, l'art. 138 della Costituzione, pur distinguendo le leggi di revisione costituzionale dalle "altre leggi costituzionali", non differenzia in alcun modo il loro procedimento di formazione. Anche la numerazione progressiva delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale è la stessa.[3] Le une e le altre, quindi, non si distinguono dal punto di vista formale, ma possono essere distinte dal punto di vista materiale, ossia in relazione al loro contenuto; infatti:le leggi di revisione costituzionale modificano (ossia abrogano o sostituiscono) disposizioni contenute nella Costituzione; le altre leggi costituzionali affiancano o completano le disposizioni contenute nella Costituzione in quanto disciplinano materie sulle quali la Costituzione ha posto una riserva di legge costituzionale, derogano o sospendono una disposizione contenuta nella Costituzione oppure disciplinano materie che il Parlamento ha giudicato di rilevanza tale da rendere opportuno il ricorso al procedimento di cui all'art. 138 della Costituzione.

Riserve di legge costituzionale

Si ha una riserva di legge costituzionale quando la costituzione prevede che una determinata materia può essere disciplinata solo con legge costituzionale. La Costituzione italiana la stabilisce per:l'attribuzione ad organi ed enti del potere di iniziativa delle leggi (art. 71, 1° comma); l'adozione degli statuti speciali delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (116, 1° comma); la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni (art. 132, 1° comma); la previsione di condizioni, forme e termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e delle garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte costituzionale (art. 137, 1° comma). Le modifiche ai Patti Lateranensi, invece, non richiedono la forma della legge di revisione costituzionale per espressa previsione dell'art. 7 comma 2 Cost..[2]

Leggi costituzionali rinforzate

Si ha una legge costituzionale rinforzata quando la costituzione, oltre a riservarle la disciplina di una determinata materia, prescrive per la sua adozione un procedimento ulteriormente aggravato rispetto a quello previsto per le altre leggi costituzionali. Nell'ordinamento italiano l'unico esempio è rappresentato dal già citato 1° comma dell'art. 132 della Costituzione, il quale, per la creazione di nuove regioni o la fusione di regioni esistenti, prevede che:ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate; la proposta sia approvata con referendum a maggioranza delle popolazioni stesse; sia acquisito il parere (non vincolante) dei consigli delle regioni interessate; sia adottata una legge costituzionale ai sensi dell'art. 138. La stessa norma pone, inoltre, un limite sostanziale, in quanto le nuove regioni non possono avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti.

Competenza esclusiva dello Stato

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (art. 117.2 Cost.):

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Competenza concorrente di Stato e Regioni

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a (art. 117.3 Cost.):a) rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; b) commercio con l'estero; c) tutela e sicurezza del lavoro; d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; e) professioni; f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; g) tutela della salute; h) alimentazione; i) ordinamento sportivo; l) protezione civile; m) governo del territorio; n) porti e aeroporti civili; o) grandi reti di trasporto e di navigazione; p) ordinamento della comunicazione; q) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; r) previdenza complementare e integrativa; s) coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; t) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; u) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; v) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato[2]. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Legge regionale

La legge regionale è, in Italia, una legge approvata da un Consiglio regionale e promulgata dal presidente della Giunta. Le leggi regionali hanno vigore nella sola Regione di riferimento.In Italia la legge regionale è prevista dall'art. 117 della Costituzione e ha la stessa posizione nella gerarchia delle fonti del diritto della legge statale...

Competenza residuale esclusiva delle Regioni

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato; per questa fattispecie si parla di competenza residuale delle Regioni come dispone l'art. 117 comma 4 della Costituzione.La competenza legislativa residuale ed esclusiva delle Regioni italiane va intesa alla luce del fatto che tra le materie formalmente attribuite dall'art 117 co. 2 Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato vi sono delle "competenze finalistiche" (in particolare quelle di cui alle lettere m) e s) dell'art 117 co. 2 Cost), e in questo caso la disposizione costituzionale più che una materia individua un "fine", per il perseguimento del quale lo Stato è legittimato anche a invadere con sue norme le materie di competenza residuale regionale.Si pensi alla materia "tutela della concorrenza" ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art 117 Cost. che ha legittimato l'annullamento di norme regionali reputate incostituzionali laddove imponevano di preferire prodotti alimentari "a chilometro zero" nei servizi di ristorazione scolastica[3].Si pensi alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" di cui alla lettera s) del comma 2 dell'art. 117 Cost. la cui nozione è stata, nella pratica e nella giurisprudenza, interpretata così ampiamente da consentire allo Stato di disciplinare con sue leggi la gestione dei corpi idrici[4], la difesa del suolo[5], la biodiversità[6], lo sviluppo rurale, la tutela della salubrità degli alimenti, tanto che appare risibile scorgere nelle materie implicitamente ricomprese nella potestà legislativa residuale ed esclusiva delle regioni l' "agricoltura"[7] (se nei fatti le Regioni continuano a esercitare funzioni amministrative e ad emanare norme in materia di agricoltura ciò non significa che esse siano pienamente titolari della competenza legislativa in tale materia, perché l'esercizio di quelle funzioni ben può avvenire a titolo di "delega" da parte dello Stato o a titolo di "attribuzione" con legge dello Stato di definite competenze "amministrative": con la riforma costituzionale del 2001 si è infatti superato il principio di "parallelismo" tra competenze legislative e amministrative regionali).Va soprattutto chiarito che dal punto di vista giuridico, (contrariamente ad un'impostazione economicistica diffusa che confonde l'insieme dei "carichi di lavoro" affidati ad un Ente territoriale con l'autonomia dell'Ente territoriale), i procedimenti amministrativi o gli atti amministrativi attribuiti con legge dello Stato alle Regioni, non integrano assolutamente una autonomia normativa regionale. Emblematico in questo senso è il sistema di gestione delle risorse idriche e delle concessioni idriche in agricoltura che rientra pienamente nella competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera s) del comma 2 dell'art.117 Cost. tanto da essere tuttora disciplinato dal testo unico sulle acque pubbliche e sulle reti elettriche di cui al Regio decreto n. 1775 del 1933 e da diversi decreti ministeriali del Ministero dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali recanti linee guida alle Regioni.Oltretutto in materia di agricoltura la competenza legislativa delle Regioni subisce attualmente una pesante limitazione da parte del diritto comunitario che sostanzialmente riserva alle Regioni italiane alcuni procedimenti amministrativi e alcuni atti politici di indirizzo, senza una sostanziale possibilità di autonoma produzione legislativa regionale. Basti pensare che i Programmi di sviluppo rurale delle Regioni italiane (che riassumono la maggior parte dell'azione regionale in materia di agricoltura) sono degli atti amministrativi generali (e quindi non sono espressione di potestà legislativa) sono sottoposti all'approvazione della Commissione europea e devono disporre solo all'interno di un catalogo di misure fissato da una fonte comunitaria subordinata costituita da un regolamento esecutivo della Commissione europea[8]. (In effetti la subordinazione di un ente politico inferiore a fonti normative di dettaglio , ad esempio regolamenti esecutivi, emanate da un'istituzione superiore è di per sé sintomatica di scarsa autonomia dell'ente inferiore).

Le norme europee

Sul quadro così delineato è intervenuta negli ultimi anni con caratteri dirompenti la normativa della Unione europea. Come è noto i trattati istitutivi della Comunità Europea - e quelli che li hanno sostituiti istituendo l'Unione europea - hanno previsto delle fonti normative, i regolamenti, che si applicano direttamente a tutti i cittadini in tutti gli Stati membri senza che occorra un filtro da parte degli Stati (come invece avviene per le direttive). Questo sistema comporta inevitabilmente una compressione della potestà legislativa del Parlamento italiano, specie dopo che la Corte costituzionale - con la sentenza n. 170 del 1984 sul caso Granital - accolse la tesi secondo cui le norme europee hanno (salvi i contro limiti rappresentati dai principi supremi dell'ordinamento) un rango superiore alle leggi italiane.Parte della dottrina aveva sollevato problemi di costituzionalità della disciplina comunitaria con la nostra Costituzione, e segnatamente con l'art. 70 che attribuisce la potestà legislativa esclusivamente alle Camere. Ma il presunto contrasto fu risolto dalla Corte costituzionale facendo ricorso all'art. 11 della nostra Costituzione, il quale prescrive che la nostra Repubblica consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. L'Unione europea - per la sentenza n. 300 del 1984 - rientra tra le organizzazioni internazionali citate dall'art. 11, e dunque la limitazione della nostra sovranità riceve l'autorevole avallo della nostra Corte costituzionale

Legge elettorale italiana per il Parlamento europeo

La legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, denominata ufficialmente legge 24 gennaio 1979, n. 18, è una legge della Repubblica Italiana che disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo.Approvata dalla Camera il 18 gennaio e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 1979,[1] è la più vecchia legge elettorale vigente in Italia (seppure modificata con l'introduzione di una soglia di sbarramento e con garanzie per la parità di genere), dopo che le riforme degli anni novanta hanno modificato le normative dello stesso genere relative agli altri quattro livelli politico-amministrativi.È improntata allo spiccato principio di proporzionalismo puro che, all'epoca della sua ideazione, informava la maggior parte delle leggi elettorali italiane.Con legge 20 febbraio 2009, n. 10 il Parlamento italiano ha introdotto una soglia di sbarramento del 4%, cui hanno votato a favore tutti i cinque partiti dotati di un proprio gruppo parlamentare.[2]La legge prevede la possibilità di esprimere il voto di preferenza: ogni elettore può indicare fino a tre candidati della lista circoscrizionale votata. Nell'aprile 2014 la normativa riguardante i voti di preferenza è stata modificata per rafforzare la rappresentanza di genere: la terza preferenza è annullata qualora l'elettore indichi tre candidati dello stesso sesso. A partire dalle seconde elezioni dopo l'entrata in vigore della legge, previste nel 2019, qualora l'elettore esprima più preferenze, e tutte per candidati dello stesso sesso, saranno annullate la seconda e la terza preferenza.La legge in oggetto, salvo la citata modifica del 2009, è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979.A partire dalle elezioni europee del 2014, tuttavia, l'eventualità dello "slittamento" dei seggi da una circoscrizione all'altra non può più verificarsi. Infatti, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso dell'eurodeputato Giuseppe Gargani, ha ritenuto di salvaguardare il principio della rappresentanza territoriale. Per l'attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni si applica, dunque, la legge elettorale della Camera dei Deputati. ..

Testo unico (T.U.)

Un testo unico (abbreviato in T.U.), nel diritto italiano, è una raccolta di norme che disciplinano una determinata materia.Fino al 1988 erano emanati con decreto del Presidente della Repubblica ma, dallo stesso anno e dopo la promulgazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, debbono essere emanati con decreto legislativo.

Con tale raccolta normativa su un determinato argomento di diritto, si sostituisce e si coordina una congerie di provvedimenti legislativi che, accavallandosi in sequenza, portavano all'interprete scarsa chiarezza di applicazione; nella fattispecie, leggi susseguitesi nel tempo che modificavano altre leggi, e/o introducevano nuove norme sulla materia; altre leggi che si affiancavano alle precedenti aggiungendovi norme, ecc.

Il testo unico, solitamente di tipo compilativo, ha perciò il pregio di accomunare in un solo corpo testuale – spesso definito "codice", anche se generalmente manca della necessaria sistematicità – tutta la regolamentazione su una materia, evitando così al destinatario (avvocato, giudice, consulente del lavoro, ingegnere, architetto, pubblico funzionario o cittadino), la possibilità di incorrere in errori dovuti alla pluralità di norme sparse per il sistema legislativo.

La forza di legge deriva dal supporto normativo in esso riunito e quindi, eventuali inesattezze di tale testo non avrebbero influenza sulle norme vigenti.I testi unici possono limitarsi a riordinare le norme esistenti oppure possono introdurre modifiche e adeguamenti entro limiti ristretti.

Il testo unico di delegificazione è un terzo tipo creato nel 1999, che permette al governo di trasformare le leggi in norme regolamentari emendabili senza il passaggio parlamentare.
Inoltre, la Corte costituzionale della Repubblica Italiana, con la sentenza 10 aprile 1957, n. 10 aveva affermato che il testo unico predisposto in base a delega legislativa è un vero e proprio decreto legislativo, che ha quindi forza di legge

Diritto pubblico

Il diritto pubblico è la branca del diritto dedicata allo studio delle norme disciplinanti e regolanti l'organizzazione ed il funzionamento dello Stato, delle Istituzioni e degli enti pubblici, occupandosi anche dei rapporti fra il cittadino e gli enti caratterizzati dallo status del regime del "diritto pubblico"
Secondo alcune definizioni dottrinali, esso sarebbe la disciplina deputata allo studio di tutta la normativa di diretto interesse collettivo, ovvero quella nella quale si riguardino soggetti traenti la loro rilevanza giuridica a causa della titolarità di funzioni o attribuzioni o comunque incarichi di interesse collettivo, o comunque posti a salvaguardia dell'interesse pubblico.
Come tale, il diritto pubblico si contende il campo con il diritto privato, le cui materie sono quelle che riguardano all'opposto i rapporti tra singoli individui in posizione di parità.

Diritto regionale

Il diritto regionale, anche definito diritto pubblico regionale, è una branca del diritto pubblico italiano. Gli studiosi di questo diritto si occupano di tutte le funzioni affidate alle regioni ordinarie e a quelle a statuto speciale.
La fonte di diritto fondamentale è la Costituzione e in particolare il Titolo V, che si occupa appunto delle regioni, delle province e dei comuni, oltre ad alcune leggi costituzionali con le quali sono stati approvati gli statuti delle regioni autonome.
Oltre che dagli articoli della Costituzione il diritto regionale si avvale anche di altre fonti: la giurisprudenza della Corte costituzionale, gli Statuti ordinari e speciali, le norme di attuazione degli statuti speciali, le leggi regionali emanate dalle regioni stesse, e degli atti normativi inerenti agli enti locali.


Riforma del Titolo V della Costituzione

Con la legge costituzionale n. 1/1999 viene modificata la forma di governo delle regioni, in particolare gli articoli 121, 122, 123 della Costituzione.

Dopo anni di discussione nelle sedi parlamentari si giunge poi all'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001[2], grazie al risultato del referendum costituzionale appena concluso, che modifica sostanzialmente il riparto delle funzioni legislative, regolamentari e amministrative tra Stato e regioni.

In particolare, sono stati modificati gli articoli:articolo 114, il quale afferma che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, oltre che le Comunità montane[3] sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, ponendo quindi sullo stesso piano (equiordinazione) regione e Stato (entrambi sono dotati del potere di legiferare);

articolo 117, in cui, tra l'altro, si evidenzia la potestà legislativa equiparata tra Stato e regioni (potestà esclusiva, concorrente e residuale) nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

articolo 118, che attribuisce le funzioni amministrative ai comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

articolo 119, che definisce per gli enti locali l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa (la prima in particolare implica la possibilità di imporre una tassazione aggiuntiva a quella nazionale con scopo di autofinanziamento da parte degli enti locali).

GLI ORGANI

In Italia, il potere legislativo spetta al Parlamento ai sensi dell'art. 70 della Costituzione e alle Regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Il Parlamento è competente a legiferare per le materie espressamente indicate nel secondo comma dell'articolo 117, mentre le Regioni sono competenti a legiferare per le restanti materie (competenza residuale).Vi è poi un secondo elenco di materie contenuto nel terzo comma dell'articolo 117 chiamate materie di legislazione concorrente, nelle quali alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali (leggi-quadro), riservata allo Stato.Anche il Governo può emanare un atto avente forza di legge (chiamato decreto legge), ma questo deve essere confermato successivamente dal Parlamento, pena la decadenza del decreto legge. Inoltre il Parlamento può delegare il Governo (tramite una legge chiamata appunto legge delega, che deve precedere la normazione governativa) affinché legiferi su una certa materia, ma al contempo stabilisce i margini entro i quali il Governo può muoversi nel legiferare. L'atto normativo emanato in questo modo dal Governo prende il nome di decreto legislativo. Il potere di iniziativa legislativa viene attribuito a ciascun parlamentare, al popolo, attraverso l'istituto della proposta di legge di carattere popolare, effettuata tramite la raccolta di almeno cinquantamila firme, e al Governo, le cui proposte di legge devono però essere controfirmate dal Presidente della Repubblica.Sempre nell'ambito del potere legislativo vi sono alcuni casi in cui esso spetta al popolo sovrano: attraverso l'istituto del referendum abrogativo e, in materia costituzionale, attraverso l'istituto del referendum confermativo delle leggi costituzionali. Tutte le leggi devono essere promulgate dal Presidente della Repubblica il quale può rinviare solo una volta, altrimenti godrebbe del diritto di veto al Parlamento una legge se ritiene che questa sia in contrasto con la Costituzione.

Autodichia

Inteso in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti. Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna.

Capigruppo (la)

Nel corrente linguaggio parlamentare e giornalistico, si indica così quell'importante organo parlamentare ufficialmente denominato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Istituti di democrazia diretta

Sono le forme di esercizio della sovranità da parte del popolo in modo immediato o diretto, distinte perciò dagli istituti di democrazia rappresentativa, nei quali la sovranità si esercita in modo mediato, per il tramite dei rappresentanti eletti. Sono istituti di democrazia diretta: il referendum abrogativo, che consente l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge; il referendum costituzionale, che può inserirsi nel processo di approvazione di una legge costituzionale; l'iniziativa legislativa popolare e la petizione. L'esercizio del voto si contraddistingue per essere un istituto di democrazia diretta, che dà vita ad istituti di democrazia rappresentativa.

Iter

Termine latino comunemente impiegato per indicare le fasi procedurali che un disegno di legge (vedi anche Procedimento legislativo) o qualsiasi altro testo sottoposto all'esame del Senato deve percorrere prima di giungere alla votazione definitiva.

Messaggio (dei Presidenti delle Camere)

È un solenne documento, sottoscritto dai Presidenti delle Camere, con il quale essi attestano al Presidente della Repubblica, per i provvedimenti approvati definitivamente, o al Presidente dell'altro ramo del Parlamento, l'avvenuta approvazione di un disegno di legge e ne trasmettono il testo (vedi Presidente del Senato).

Maggioranza

Il termine "maggioranza" indica nel linguaggio politico quel numero di parlamentari, superiore alla metà, che dà la fiducia al Governo. In senso più ristretto il termine indica il numero di voti favorevoli che sono necessari per adottare una deliberazione: tale numero deve essere pari almeno alla metà più uno dei Senatori votanti in senso favorevole o contrario (vedi Numero legale). In caso di parità di voti la proposta non è approvata. In casi esplicitamente previsti dalla Costituzione sono richieste maggioranze speciali.

Maggioranze speciali o qualificate

Con tale espressione si intendono le maggioranze superiori alla maggioranza semplice (metà più uno dei votanti in senso favorevole o contrario). Tra le maggioranze speciali rientra la maggioranza assoluta, che consiste nella metà più uno dei componenti del Senato ed è richiesta, ad esempio, per l'approvazione o per la modifica del Regolamento del Senato e per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale (vedi Legge); se quest'ultima è adottata da una maggioranza speciale ancora più consistente, pari ai 2/3 dei componenti di ciascuna camera, non si dà luogo a referendum (vedi Istituti di democrazia diretta).

Mandato imperativo (divieto di)

È un principio del parlamentarismo moderno, ribadito dalla Costituzione, in virtù del quale i membri delle Camere, in quanto rappresentanti dell'intera Nazione, esercitano il loro mandato senza vincoli giuridici sia rispetto agli elettori dei collegi che li hanno eletti, sia nei confronti dei partiti per i quali si sono candidati. Dal divieto di mandato imperativo discende che il parlamentare è responsabile nei confronti degli elettori solo politicamente, in sede di rielezione. Il divieto del mandato imperativo nel Parlamento odierno si coniuga, tuttavia, con l'organizzazione in Gruppi parlamentari.

Drafting

Termine inglese ("formulazione", "stesura") con il quale si indica la tecnica di predisposizione e di revisione di un testo, segnatamente normativo, finalizzata a renderlo chiaro, sintetico, privo di ambiguità semantica e sintattica, semplice nella struttura espositiva e preciso e coerente quanto al contenuto, nonché puntuale nel richiamo ai riferimenti normativi. Con il crescere della complessità della legislazione, le tecniche di drafting hanno acquisito crescente importanza. I Presidenti delle Camere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, hanno emanato una circolare di "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", la cui applicazione ai disegni di legge è curata da appositi servizi delle Camere (vedi anche Coordinamento).

Navette

Termine francese con il quale, nell'ambito del procedimento legislativo, si indica il passaggio da una Camera all'altra di un disegno di legge più volte modificato, finché non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento in un'identica formulazione.

Ostruzionismo

Indica un metodo di lotta parlamentare posto in essere dalle minoranze attraverso il ricorso esasperato a tutti gli strumenti offerti dal Regolamento per ostacolare lo svolgimento della seduta e i lavori parlamentari: ad esempio la continua richiesta della verifica del numero legale, la richiesta di votazioni qualificate (vedi Scrutinio segreto e Votazione nominale), la presentazione di articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti a cascata, l'iscrizione in massa a parlare, ecc.) al fine di rallentare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e così ritardare o impedire l'approvazione di un disegno di legge o altre deliberazioni. Si parla anche di un "ostruzionismo di maggioranza" per indicare le pratiche dilatorie da questa attuate per ritardare o evitare l'esame di determinati problemi. Per ovviare a tale pratica il Regolamento prevede una serie di accorgimenti, in particolare il contingentamento dei tempi.

Petizione

Tipico istituto di democrazia diretta, di antica tradizione, consiste nella richiesta di provvedimenti legislativi o nell'esposizione di comuni necessità che ogni cittadino può indirizzare alle Camere. Il sunto delle petizioni pervenute è pubblicato in allegato al resoconto dell'Assemblea e il Presidente le trasmette alla Commissione competente per materia, che può esaminarle. L'esito delle petizioni viene comunicato al presentatore.

Procedimento legislativo

Consiste nelle diverse fasi attraverso le quali si articola l'esame di una legge. Le fasi parlamentari sono, di regola: la presentazione del disegno di legge (vedi Iniziativa legislativa); l'assegnazione alla Commissione (permanente o speciale) competente per materia (vedi Commissioni (attività)), la discussione in Commissione, la discussione e l'approvazione in Assemblea (salvo che il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione in sede deliberante), la trasmissione del testo all'altra Camera, l'approvazione da parte di quest'ultima nella medesima formulazione, ovvero la modifica e il rinvio al primo ramo (Navette) fino a giungere all'approvazione del medesimo testo dai due rami. Segue poi la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, salva la possibilità di rinvio (vedi Messaggio (del Presidente della Repubblica)) e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Rispetto al procedimento ordinario, che deve essere obbligatoriamente seguito per alcuni tipi di legge, è previsto (ma poco usato) un procedimento abbreviato per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (vedi anche Coordinamento, Emendamenti, Messaggio, Relazione).Più complesso è il procedimento di formazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, che debbono essere adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi, ed essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea nella seconda votazione.

Votazione (modi di)

I modi di votazione possono essere diversamente distinti, a seconda se comportano la verifica del numero legale (votazione nominale, scrutinio segreto) o non la comportano (alzata di mano) e se individuano come il singolo parlamentare ha votato (votazione nominale) o no (alzata di mano e scrutinio segreto). Spetta al Presidente stabilire l'ordine delle votazioni, indirle e proclamarne i risultati. (Vedi anche Dispositivo elettronico di voto, Disegno di legge, Procedimento legislativo).

Processo verbale

È il documento che attesta gli atti e le deliberazioni di una seduta ed indica l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale viene letto all'inizio della seduta e, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione (questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano).

IL PARLAMENTO

Il Parlamento è costituito dalla Camera dei Deputati, formata da 400 Deputati, e dal Senato della Repubblica, formato da 200 Senatori elettivi, ai quali vanno aggiunti i Senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, nonché gli ex Presidenti della Repubblica che alla scadenza del mandato entrano di diritto e a vita a far parte del Senato. Le due Camere, entrambe elette a suffragio universale, diretto e segreto, sono dotate di eguali poteri, secondo un modello di bicameralismo paritario. Per essere eletto Senatore è necessario aver compiuto 40 anni d'età, mentre per essere eletto Deputato è sufficiente averne compiuti 25. Il Senato è eletto su base regionale: i seggi, tranne i quattro assegnati alla circoscrizione Estero, sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione. Camera e Senato, salvo l'eventuale scioglimento anticipato, durano in carica cinque anni, corrispondenti alla durata della legislatura. Ciascuna Camera elegge il Presidente (vedi Presidente del Senato) e il Consiglio di Presidenza e approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento.

Mozione di fiducia

Nell'ordinamento italiano, la mozione di fiducia è, insieme alla mozione di sfiducia, uno degli aspetti della disciplina costituzionale del rapporto di fiducia tra camere e governo.[Secondo quanto previsto dall'articolo 94.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, il governo deve presentarsi alle camere entro dieci giorni dalla propria formazione per ottenerne la fiducia, che viene concessa o meno con mozione motivata e appello nominale.Solo se ottiene la fiducia di entrambe le Camere il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri. Nel frattempo la sua attività secondo la dottrina prevalente è limitata all'ordinaria amministrazione (formula dai confini poco definiti), analogamente a quella di un governo dimissionario.Cinque governi neoincaricati nella storia repubblicana non ottennero la fiducia parlamentare all'atto della loro presentazione alle Camere..

Scioglimento delle Camere

È l'evento che si realizza naturalmente, ogni cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine (scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione. Una volta sciolte, le Camere conservano i loro poteri (prorogatio) fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento.

Governo

Il Governo è un interlocutore essenziale del Parlamento, cui è legato dal rapporto fiduciario, e interviene in tutti i principali snodi della sua attività - a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - salvo quelli riguardanti le questioni interne. I membri del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato; possono votare in Assemblea solo se sono Senatori e sono sostituiti da colleghi di Gruppo nelle Commissioni permanenti. In Aula siedono in un apposito banco posto sotto quello della Presidenza ed hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano. Durante l'esame dei disegni di legge, in Aula e in Commissione, alla fine della discussione generale replicano agli oratori intervenuti e, successivamente, esprimono il parere del Governo su ogni votazione (vedi anche Dichiarazioni programmatiche, Fiducia).

Verifica dei poteri

È la procedura di controllo preordinata al giudizio sui titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera che conferisce efficacia definitiva alla proclamazione dell'eletto. L'istruttoria viene effettuata dalla Giunta competente (al Senato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), alla quale spetta valutare la regolarità del procedimento elettorale e l'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. La Giunta riferisce all'Assemblea, la quale può decidere l'annullamento dell'elezione o dichiarare la decadenza dalla carica di Senatore (o Deputato).

Immunità

È un termine usato comunemente per indicare prerogative che la Costituzione pone a salvaguardia della libertà e dell'indipendenza del Parlamento. L'immunità si riferisce sia alla sede parlamentare (nella quale la forza pubblica non può entrare senza l'autorizzazione del Presidente), sia ai suoi membri. Questi ultimi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (cosiddetta insindacabilità). Inoltre, i parlamentari non possono essere arrestati (o mantenuti in detenzione o sottoposti ad altre forme di privazione della libertà) senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna o in caso di flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l'arresto; l'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria anche per sottoporre i parlamentari ad altri atti limitativi della libertà, come perquisizioni, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza: è la cosiddetta inviolabilità (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). Le richieste di autorizzazione sono esaminate da un apposito organo (al Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), ma la decisone finale compete all'Assemblea. Tra le prerogative parlamentari, a seguito di una riforma costituzionale del 1993, non compare più l'autorizzazione della Camera di appartenenza per la sottoposizione di un parlamentare a un procedimento penale.

Numero legale

Numero di Senatori presenti che è richiesto affinché l'Assemblea o le Commissioni possano validamente deliberare. In particolare, è necessario che sia presente la metà più uno dei Senatori (escludendo dal computo i Senatori in congedo e quelli assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro). La sussistenza del numero legale è sempre presunta, salvo che, prima di una votazione per alzata di mano, sette Senatori in Assemblea (o un Senatore in Commissione) non ne chiedano la verificazione, nel qual caso il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno venti minuti. Quattro mancanze del numero legale consecutive comportano la fine della seduta. L'accertamento del numero dei presenti può essere altresì disposto dal Presidente del Senato prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato. Anche per le sedute delle Commissioni è prevista la verifica del numero legale, con modalità diverse.

Prassi

Il termine, generico e comprensivo, è volto ad indicare un comportamento di fatto seguito da parte di organi costituzionali o amministrativi. La prassi - che ha particolare rilievo nella vita parlamentare - è dettata spesso dai precedenti, cioè dalla soluzione concreta data in precedenza a casi analoghi. Si distingue dalla consuetudine perché al comportamento concreto non si unisce la convinzione della sua obbligatorietà.

Consuetudine

Ovvero "uso". Si tratta di una fonte del diritto, derivante dalla ripetizione di un comportamento nel tempo e dalla persuasione di seguire una regola giuridica (quest'ultimo elemento soggettivo contraddistingue la consuetudine rispetto alla prassi). Nel diritto parlamentare le consuetudini hanno speciale importanza, perché integrano le norme regolamentari o intervengono in àmbiti non coperti da queste ultime. Un'importante consuetudine parlamentare è quella secondo la quale le regole procedurali scritte possono essere derogate nemine contradicente (cioè, se nessuno si oppone).

Dichiarazioni programmatiche

Dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle due Camere, dal Presidente del Consiglio nominato per illustrare il programma di Governo al quale si intende dare attuazione e per il quale si chiede la fiducia. Il Governo si presenta alternativamente prima al Senato o prima alla Camera. Da molti anni, per snellire la procedura è invalsa la prassi per cui il Presidente del Consiglio legge integralmente le dichiarazioni all'Assemblea cui spetta avviare il dibattito, poi si trasferisce all'altro ramo ove si limita a consegnare il testo scritto del discorso.

Fiducia

È l'istituto che la Costituzione pone alla base del rapporto tra Governo e Parlamento. Il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere, che la accordano e possono anche revocarla tramite mozione motivata, votata per appello nominale. La fiducia iniziale deve essere ottenuta dal Governo entro dieci giorni dalla sua formazione a seguito dello svolgimento delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Il Governo può anche legare la propria permanenza in carica all'esito di una votazione su un testo o un documento, ponendo la "questione" di fiducia. La questione di fiducia non può essere posta sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno delle Camere. La mozione di sfiducia al Governo deve essere sottoscritta almeno da un decimo dei Senatori e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Iniziativa legislativa

Potere di proporre un disegno di legge, presentandolo ad una Camera per l'esame (vedi Procedimento legislativo). Spetta ad ogni parlamentare, al Governo, al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori; (vedi anche Istituti di democrazia diretta), a ciascun Consiglio Regionale ed al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Una interrogazione parlamentare, in Italia, indica una domanda che uno o più parlamentari rivolgono al governo della Repubblica Italiana nel suo complesso o a un singolo ministro per essere informati sulla veridicità di un fatto o di una notizia e sui provvedimenti che il governo intende adottare o ha già adottato in merito. La domanda viene formulata per iscritto e la risposta del Ministro interpellato potrà essere in forma scritta o orale secondo quanto richiesto dal parlamentare interrogante che indica pure se intende ottenere risposta in commissione o in aula. Il governo ha la facoltà di non rispondere alla singola interrogazione indicando però il motivo. Una volta ottenuta la risposta l'interrogante può a sua volta replicare per dirsi o meno soddisfatto.

Question time

La locuzione inglese question time, traducibile in italiano come tempo delle interrogazioni[1] (oppure ora delle domande, così com'è tradotto nella Svizzera italiana)[2][3], è usata per indicare una fase dei lavori di un'assemblea parlamentare, nella quale vengono presentate una serie di interrogazioni parlamentari.

Programmazione dei lavori

I lavori del Senato, così come quelli della Camera, sono organizzati secondo il metodo della programmazione. Gli strumenti di programmazione sono, in ordine discendente, il programma, il calendario e l'ordine del giorno (della seduta). Il programma definisce una cornice di massima delle attività dell'Assemblea, di regola bi-trimestrale, elencando i principali argomenti da trattare, compresi quelli fatti propri dai Gruppi dell'opposizione. Il calendario ne specifica l'attuazione, con eventuali integrazioni. Programma e calendario dei lavori sono decisi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari: se approvati all'unanimità, diventano definitivi, altrimenti l'Assemblea può modificarli (a maggioranza). Sulla base del calendario, infine, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute. Anche per le Commissioni esiste una programmazione - decisa dai rispettivi Uffici di Presidenza - che deve assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea.

Pubblicità dei lavori

Insieme delle procedure e degli strumenti che assicurano la conoscenza dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea vengono pubblicati in tempo reale nel sito Internet il comunicato di seduta, che reca in sintesi le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che registra parola per parola l'andamento della discussione. In allegato al resoconto stenografico sono riportati i testi esaminati in seduta (articoli, emendamenti, ordini del giorno), le votazioni qualificate che si sono svolte, eventuali discorsi non pronunciati e trasmessi alla Presidenza, gli atti di sindacato ispettivo. La pubblicità è garantita per l'Assemblea anche con l'ammissione del pubblico alle sedute nelle tribune e con la trasmissione televisiva diretta delle sedute su un apposito canale satellitare. In taluni casi può essere altresì disposta la trasmissione diretta sui canali televisivi terrestri. La pubblicità dei lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione sul sito Internet di un resoconto sommario e, per certe procedure, del resoconto stenografico, nonché, in taluni casi, mediante riprese televisive a circuito chiuso; alle sedute delle Commissioni non possono invece assistere estranei. Nel sito Internet, subito dopo la fine delle sedute di Commissioni, vengono pubblicati anche brevissimi comunicati riassuntivi dei termini essenziali della seduta (vedi anche Atti parlamentari).

Quorum

Indica il numero minimo di componenti, di voti o di votanti necessario affinché un collegio sia regolarmente costituito oppure una deliberazione o un'elezione siano valide (vedi Numero legale, Maggioranza).

Resoconto

Il resoconto è il tradizionale strumento di pubblicità dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea viene sempre pubblicato il resoconto stenografico, che riporta parola per parola l'andamento della discussione. In allegato sono riprodotti tutti i testi esaminati nella seduta, le interrogazioni presentate e gli altri atti relativi alla seduta stessa. Il resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari - che alla Camera prende il nome di bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari - riassume lo svolgimento dei lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti, nonché delle Commissioni bicamerali e speciali. La rivoluzione di Internet ha investito anche i resoconti parlamentari: oggi nei siti delle Camere si possono leggere i resoconti pressoché in tempo reale, mentre la seduta dell'Assemblea è ancora in corso.

Regolamento (del Senato e della Camera)

È la fonte normativa, prevista dalla Costituzione, che disciplina, assieme a quest'ultima, l'organizzazione interna e lo svolgimento delle funzioni di ciascuna Camera, dalla quale è adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti. È la massima espressione dell'autonomia delle Camere: in via di massima, nelle materie disciplinate dai Regolamenti parlamentari la legge non può entrare. Il Regolamento contiene le regole di procedura alle quali ciascuno dei due rami del Parlamento deve attenersi nello svolgimento della propria attività. Non va confuso con i regolamenti governativi e ministeriali, che sono fonti normative subordinate alla legge.

Pareri (su atti del Governo)

In molti casi la legge prevede che su determinati atti del Governo venga espresso il parere del Parlamento. In via generale, tale parere è prescritto su tutte le nomine dei presidenti degli enti pubblici e su tutti i decreti legislativi, nel caso in cui il termine per l'esercizio della delega superi i due anni. Inoltre moltissime leggi richiedono comunque il parere parlamentare sui provvedimenti di attuazione (decreti legislativi, regolamenti o altri provvedimenti) da esse previsti. In tal caso il Governo, dopo aver deliberato l'atto (proposta di nomina, o schema di decreto legislativo o regolamento) lo trasmette alle Camere; i Presidenti lo assegnano alle Commissioni permanenti competenti (ma talvolta sono state costituite Commissioni apposite, anche bicamerali) le quali procedono all'esame e all'espressione del parere (vedi Commissioni (attività), Commissioni bicamerali).

Parlamento in seduta comune

Il Parlamento si riunisce in seduta comune solo nei casi tassativamente indicati dalla Costituzione, tra i quali l'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale e di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Integrato dai delegati delle Regioni, elegge il Presidente della Repubblica, chiamato poi a giurare di fronte a tale organo. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera.

Ordine del giorno della seduta.

L'ordine del giorno dell'Assemblea e delle Commissioni indica il giorno e l'ora di svolgimento di una seduta, con l'elenco degli argomenti che saranno discussi e il loro ordine di esame. Viene diramato dal Presidente (del Senato o della Commissione) con la convocazione, rientra fra gli strumenti di programmazione ed ha un essenziale ruolo di garanzia dell'ordinato svolgimento dei lavori; l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti o la discussione di argomenti che non siano all'ordine del giorno sono consentite solo con speciali cautele.

Atti di indirizzo

Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di indirizzo politico (mozione, risoluzione, ordine del giorno (atto di indirizzo)) sull'attività del Governo.

Atti di sindacato ispettivo

Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di controllo (interrogazione e interpellanza) sull'attività del Governo.

Atti parlamentari

Rientrano nella nozione i documenti elaborati in Parlamento con lo scopo di certificare e rendere pubblica l'attività svolta dai diversi organi che lo costituiscono. Vi sono compresi: il processo verbale, il resoconto delle sedute, i messaggi dei Presidenti di Assemblea, i disegni di legge, le proposte di inchiesta parlamentare ovvero le proposte di modifica del Regolamento, le relazioni presentate all'Assemblea da Giunte e Commissioni, i documenti conclusivi di indagini conoscitive svolte dalle Commissioni, gli atti di sindacato ispettivo. Inoltre sono considerati atti parlamentari anche quelli che nascono fuori dalle Camere, ma che sono ad esse destinati e che queste pubblicano come propri documenti: i messaggi del Presidente della Repubblica, le domande di autorizzazione a procedere (vediAutorizzazione all'arresto ed ad altri atti di procedura penale), i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e le tante relazioni (del Governo, della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, del CNEL, ecc.) previste da numerose leggi (vedi Pubblicità dei lavori).

Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale

È la deliberazione con la quale l'Assemblea del Senato o della Camera - previo esame della richiesta dell'autorità giudiziaria da parte della competente Giunta, al Senato denominata Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - consente che vengano eseguiti, nei confronti di un parlamentare, atti giudiziari che lo privano della sua libertà personale o comunque la limitano. In assenza di autorizzazione tali atti non sono eseguibili, in quanto i parlamentari godono di immunità che la Costituzione riconosce loro a salvaguardia della libera esplicazione del mandato. Gli atti che non possono essere eseguiti senza autorizzazione sono l'arresto (o diversa forma di privazione della libertà), il mantenimento in detenzione, la perquisizione personale o domiciliare, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il sequestro di corrispondenza. Invece non vi è necessità di autorizzazione se l'atto privativo della libertà personale deriva da una sentenza irrevocabile di condanna o dal fatto che il parlamentare è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Sessione di bilancio

È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di bilancio. Tale sessione ha la durata massima di cinquanta giorni in prima lettura, quando il disegno di legge è presentato al Senato (presso la Camera il termine è di quarantacinque giorni) e di trentacinque giorni quando l'esame è in seconda lettura. È prassi l'alternanza tra Camera e Senato per la prima lettura. Durante questo periodo le Commissioni non possono svolgere altre attività, tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A questa regola viene apportata un'eccezione per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per altri disegni di legge che siano ritenuti di assoluta indifferibilità dall'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Bilancio (dello Stato)

È il documento contabile, approvato annualmente con legge dalle Camere, che autorizza la riscossione delle entrate e l'esecuzione delle spese per l'anno successivo. Il disegno di legge di bilancio viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno e viene discusso nell'ambito della sessione di bilancio.

Aggiornamento

Indica tradizionalmente il differimento ad un'altra data dei lavori di un collegio. Nel lessico parlamentare corrente il termine è usato per indicare il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, che può aversi sia per la normale programmazione dei lavori stessi (ad esempio nelle ferie estive), sia per eventi non pianificabili (ad esempio le dimissioni del Governo).

LA CAMERA DEI DEPUTATI

Struttura e funzioni del Senato

Il Senato è una istituzione complessa composta da una pluralità di organi (il Presidente, il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea, le Commissioni, le Giunte ecc.), alcuni dei quali direttamente previsti dalla Costituzione, altri disciplinati dai Regolamenti interni.Il Presidente rappresenta il Senato e garantisce la regolarità dei lavori parlamentari ed il buon andamento dell'amministrazione interna: per questo, nel dare attuazione al dettato costituzionale (articolo 63), il Regolamento stabilisce che la prima seduta dopo le elezioni sia dedicata alla sua elezione.

Nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente, l'Assemblea procede all'elezione del Consiglio di Presidenza, cui sono attribuite funzioni di rilievo....

L'Assemblea e le Commissioni rappresentano l'ordinaria sede di lavoro dei senatori. La prima costituisce il luogo centrale dell'attività del Senato, quello ove si assumono decisioni, si approvano le proposte di legge e si svolgono i dibattiti. Le seconde, come previsto dalla Costituzione (articolo 72), hanno il compito principale di esaminare i disegni di legge che rientrano nella loro competenza per poi riferire all'Assemblea; in determinati casi stabiliti dal regolamento possono tuttavia andare oltre il lavoro istruttorio e procedere esse stesse all'approvazione della proposta legislativa (in questi casi si parla di Commissioni "in sede deliberante") . Inoltre, le Commissioni svolgono attività di carattere consultivo (rendono pareri alle altre Commissioni o all'Assemblea), nonché di controllo e indirizzo nei confronti del Governo.

Oltre alle 10 Commissioni permanenti previste dal Regolamento, il Senato può decidere di dar vita a Commissioni d'inchiesta, a Commissioni bicamerali e speciali.

All'interno del Senato operano, inoltre, la Giunta per il Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.....

In ossequio al principio del bicameralismo perfetto il ruolo del Senato nell'ambito del procedimento legislativo è identico a quello della Camera dei deputati: perché una proposta legislativa diventi legge è necessario che essa sia approvata nello stesso testo da entrambi i rami.II Senato accorda e revoca la fiducia al Governo ed è titolare, nei confronti dello stesso, di poteri di controllo e di indirizzo politico, che si esplicano attraverso l'adozione di atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) e di atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze).

Attraverso tali atti il Senato non partecipa alla creazione di norme giuridiche (funzione legislativa in senso stretto), ma concorre nella determinazione dell'indirizzo politico o controlla l'operato del Governo, nell'ambito del rapporto fiduciario che lega tali organi (nel sistema attuale il Governo deve infatti avere la fiducia di entrambe le Camere).

Vi è una competenza che spetta esclusivamente al Senato: quella di conferire l'autorizzazione a procedere in materia di reati ministeriali, quando i soggetti nei cui confronti deve svolgersi il processo non sono parlamentari, oppure quando sono parlamentari appartenenti a Camere diverse....

Aula

Indica il locale, a forma di emiciclo, in cui il Senato si riunisce in Assemblea (anche le Commissioni dispongono di proprie aule per le sedute). Durante le sedute nessuna persona estranea al Senato può introdursi o essere ammessa nell'Aula, con l'eccezione dei membri del Governo, anche se non sono Senatori. La stessa forza pubblica non può entrarvi, se non per ordine del Presidente e soltanto dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Il pubblico è ammesso nelle tribune sovrastanti l'Aula, secondo regole stabilite dal Presidente su proposta dei Senatori Questori (vedi Consiglio di Presidenza). I Senatori prendono posto in Aula secondo i Gruppi parlamentari di appartenenza: la collocazione dei Gruppi all'interno dell'Aula - da sinistra a destra rispetto al banco della Presidenza - si riflette nel linguaggio politico corrente. Il termine è spesso impiegato, nel lessico parlamentare, anche come sinonimo di Assemblea.

Seduta

È la riunione dei componenti del Senato in sede di Assemblea, Commissioni e Giunte. La seduta viene aperta dal Presidente (del Senato o della Commissione o della Giunta). Questi invita un Senatore segretario a dar lettura del processo verbale della seduta precedente e dà quindi notizia dei congedi richiesti dai Senatori e di eventuali altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi al primo punto dell'ordine del giorno (della seduta) e, esaurita la discussione di questo, a quelli successivi, rispettando il loro ordine. Alla fine di ogni seduta dell'Assemblea il Presidente annuncia l'ordine del giorno di quella successiva. Le sedute recano, legislatura per legislatura, un numero progressivo (vedi Pubblicità dei lavori).

Urgenza

Il Regolamento parla di urgenza in diversi casi, che peraltro trovano scarso riscontro nella pratica. L'Assemblea può decidere di inserire nel calendario nuovi argomenti urgenti, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori. Limiti più severi riguardano la possibilità di passare all'esame di un argomento che non figura all'ordine del giorno (della seduta). Un altro caso - che trova fondamento addirittura nella Costituzione - attiene alla dichiarazione di urgenza sull'iter di determinati disegni di legge. Tale dichiarazione può essere richiesta dal proponente del disegno di legge, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori e comporta il dimezzamento di tutti i termini procedurali. Infine, l'interrogante o il Governo possono chiedere che per una interrogazione sia riconosciuto il carattere d'urgenza. Su tale richiesta giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo.

Assemblea

Indica, nel lessico parlamentare, il complesso dei Senatori riuniti in seduta nell'Aula.

Calendario

È di fatto il più importante strumento di programmazione dell'attività del Senato, che definisce in concreto, di norma nell'arco di due-tre settimane, le modalità di attuazione del programma, solitamente molto più generico; ha quindi grande rilievo politico, poiché individua specificamente gli argomenti che l'Assemblea discuterà entro una certa data (vedi Programmazione dei lavori). Il calendario indica infatti il numero, la data e l'ora di inizio e fine delle singole sedute che avranno luogo nel periodo considerato, con l'indicazione degli argomenti da trattare. È predisposto dal Presidente del Senato, che lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Se la Conferenza raggiunge l'unanimità, il calendario è definitivo; se invece il calendario è approvato a maggioranza, in Aula un Senatore per ciascun Gruppo può formulare proposte di modifica, sulle quali decide l'Assemblea a maggioranza.

Congedo

I Senatori che non possono partecipare alle sedute dell'Assemblea del Senato devono chiedere (per iscritto) congedo al Presidente del Senato, il quale ne dà comunicazione in principio di ogni seduta. I Senatori in congedo (nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea), così come quelli assenti per incarico avuto dal Senato ovvero per la loro carica di Ministri, non sono computati ai fini del numero legale.

Richiami

Il Presidente, durante la discussione, può richiamare i Senatori ad attenersi all'argomento in discussione o a non superare il limite di tempo stabilito. Altro è il richiamo all'ordine che il Presidente infligge a quei Senatori che, con il loro contegno, turbino l'ordine o pronuncino parole sconvenienti.

Contingentamento dei tempi

È un incisivo strumento di cui dispone la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per assicurare il rispetto dei tempi fissati dal calendario dei lavori. Allo scopo di garantire che l'Assemblea concluda l'esame di un argomento nei termini previsti dal calendario stesso, la Conferenza può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascuno dei Gruppi parlamentari e stabilire la data entro cui l'argomento deve essere posto in votazione. Una volta esaurito il tempo a disposizione, i Senatori di quel Gruppo non possono più intervenire nel dibattito. Inoltre, nei casi in cui la Conferenza non proceda al contingentamento, il Presidente può armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario (vedi anche Ostruzionismo).

Convocazione

È la formale comunicazione relativa al giorno ed all'ora della seduta dell'Assemblea o di una Commissione e al relativo ordine del giorno. I regolamenti parlamentari fissano modalità e tempi per la effettuazione delle convocazioni, allo scopo di garantire che tutti i componenti dell'Assemblea, o della Commissione, siano tempestivamente avvisati sullo svolgimento dei lavori. La convocazione è operata dal Presidente (dell'Assemblea o della Commissione) oralmente al termine della precedente seduta, tranne i casi di convocazione a domicilio. Quest'ultima comunicazione scritta, per le sedute dell'Assemblea, viene eseguita di regola almeno cinque giorni prima; per le Commissioni il termine è di ventiquattro ore, elevato a quarantotto per le sedute in sede deliberante e redigente (vedi Commissioni (attività)). Il Parlamento in seduta comune è convocato dal Presidente della Camera dei Deputati.

Ordine del giorno (atto di indirizzo)

In una seconda accezione, l'ordine del giorno è un atto di indirizzo: un documento (che solitamente si apre con formule come "Il Senato impegna il Governo a..." o "Il Senato invita il Governo a...") che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - normalmente un disegno di legge - su cui l'Assemblea o una Commissione è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo, se intende accogliere l'ordine del giorno, può esprimere la sua accettazione con formule, codificate dalla prassi, variamente sfumate; il presentatore può in ogni caso chiedere che l'ordine del giorno sia votato.

Questione pregiudiziale

È la richiesta di non procedere alla discussione di un disegno di legge iscritto all'ordine del giorno (della seduta) e può essere presentata da un Senatore prima che abbia inizio la discussione generale; il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche durante il dibattito, qualora questa sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio dell'esame. La questione pregiudiziale, al pari della questione sospensiva, ha carattere incidentale: ciò vuol dire che la discussione non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunziata su di essa.

Questione sospensiva

È la richiesta che la discussione o la deliberazione su un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno (della seduta) venga rinviata; ha carattere incidentale ed è disciplinata allo stesso modo della questione pregiudiziale.

Stralcio

Con tale procedura l'Assemblea può disporre che articoli o singole disposizioni contenuti in un disegno di legge al suo esame vengano discussi e votati a parte, stante la loro autonoma rilevanza normativa. Le disposizioni stralciate confluiscono in un nuovo disegno di legge che seguirà un iter autonomo rispetto a quello del disegno di legge originario, del quale (al Senato) assume la numerazione seguita da -bis.

Discussione

Trattazione di un determinato oggetto, iscritto o inserito all'ordine del giorno (della seduta). La discussione è diretta dal Presidente e i Senatori devono parlare dal proprio seggio, in piedi, e non possono di norma intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta (vedi Dichiarazione di voto e Relatore).

Discussione generale

Parte iniziale della discussione, segnatamente su disegni di legge o su mozioni, con la quale si tratta un determinato argomento nei suoi termini generali. Gli interventi non possono eccedere la durata di 10 minuti, anche se il Presidente, apprezzate le circostanze, può ampliare tale termine a 30 minuti limitatamente ad un oratore per ciascun Gruppo. Questi limiti si applicano alla discussione generale sia in Assemblea che in Commissione.

Dichiarazione di voto

Intervento con il quale un Senatore illustra le motivazioni della decisione di voto del Gruppo al quale appartiene. La dichiarazione può avere una durata massima di 5 minuti, che il Presidente, apprezzate le circostanze, può estendere a 10 minuti. Per le dichiarazioni di voto finali la durata massima è 10 minuti. I Senatori che intendono dissociarsi dalla decisione di voto del Gruppo al quale appartengono, sempre che siano in numero inferiore alla metà della consistenza del Gruppo medesimo, possono esprimere una dichiarazione di voto in dissenso.

Coordinamento

A conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge, può emergere la necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il coordinamento sono possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure. Secondo l'una, la proposta contenente le modifiche di coordinamento viene votata prima della votazione finale del disegno di legge. Secondo l'altra, insieme con la votazione finale suddetta, si dà mandato al Presidente o, in Commissione, nelle sedi referente e redigente (vedi Commissioni (attività)) al relatore di apportare al testo le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie (vedi Drafting).

Fatto personale

Costituisce fatto personale per un Senatore l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, può domandare la parola per fatto personale. Ove il Presidente ravvisi la sussistenza della fattispecie, concede la parola al richiedente in fine seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.

Missione

Termine di uso corrente per indicare i Senatori assenti per incarico avuto dal Senato, i quali pertanto non vengono computati ai fini della determinazione del numero legale, così come i Senatori in congedo.

Gruppi parlamentari

I Gruppi parlamentari riuniscono i Senatori in base alla loro appartenenza politica e costituiscono, in sostanza, l'articolazione parlamentare dei partiti politici. Tutti i Senatori devono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo Misto. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono invece non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare anche i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno sei Senatori (ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito da Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, per i quali la soglia minima per costituire un Gruppo scende a quattro Senatori iscritti) e deve rappresentare un partito o un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. I Senatori che guidano i Gruppi (c.d. Capigruppo) compongono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. I Gruppi hanno un ruolo di grande rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni parlamentari da parte dei singoli componenti delle Camere (vedi Programmazione, Dichiarazione di voto).

Bilancio interno (del Senato)

Il bilancio interno del Senato, come quello della Camera dei Deputati, è espressione dell'autonomia contabile che caratterizza i due rami nella loro qualità di organi costituzionali. Tale forma di autonomia è ritenuta tradizionalmente funzionale all'indipendenza del Parlamento. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato sono predisposti dai Senatori Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi. Tali atti vengono successivamente trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente (bilancio), il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea, la quale discute ed approva i due documenti. Per motivi contabili, l'ammontare delle spese destinate al funzionamento delle Camere è iscritto nel bilancio generale dello Stato, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte costituzionale ha ribadito l'autonomia contabile di Camera e Senato, stabilendo che non spetta alla Corte dei conti il controllo sui loro tesorieri.

Presidente del Senato

Il Presidente, che rappresenta il Senato, regola l'attività di tutti i suoi organi, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato; dispone quindi dei poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare, sulla base del Regolamento, il buon andamento dei lavori. Oltre ai poteri previsti dal Regolamento, il Presidente del Senato gode di poteri e prerogative a lui attribuiti dalla Costituzione: esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nei casi in cui questi non possa adempierle e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica, al pari del Presidente della Camera, prima dello scioglimento delle Camere. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni; la maggioranza assoluta dei presenti, computando anche le schede bianche nella terza votazione e dopo la terza votazione mediante il ballottaggio tra i Senatori più votati nell'ultimo scrutinio. In caso di parità risulta eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano d'età.

Segretario Generale del Senato

È il funzionario parlamentare posto al vertice dell'Amministrazione del Senato. È nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Senato, accanto al quale siede durante la seduta e al quale risponde del funzionamento di tutti gli uffici.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

È un organo collegiale presieduto dal Presidente del Senato e composto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari (Capigruppo). Si riunisce periodicamente, insieme con i Vice Presidenti del Senato e con la presenza di un rappresentante del Governo, per coadiuvare il Presidente del Senato nella programmazione dei lavori, nonché per esaminare tutte le altre questioni che il Presidente intenda sottoporgli. In sostanza, è l'organo politico di vertice, che indirizza l'attività del Senato.

Consiglio di Presidenza

È composto dal Presidente del Senato, da quattro Vice Presidenti (che sostituiscono il Presidente nella direzione delle sedute e nelle mansioni di rappresentanza), da tre Questori (che sovrintendono ai servizi, al cerimoniale, alla polizia interna ed alle spese del Senato) e da otto Segretari (che coadiuvano il Presidente nelle sedute. I suddetti componenti sono eletti dall'Assemblea nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente. Il Consiglio di Presidenza ha vari poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare: decide sulle sanzioni disciplinari più gravi nei confronti dei Senatori, approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione, nomina il Segretario Generale del Senato. Invece il termine di Ufficio di Presidenza indica l'organo costituto in seno ad ogni Commissione, avente competenza in materia di programmazione dei lavori della stessa.

Giurì d'onore

È il termine d'uso corrente per indicare la Commissione d'indagine istituita - per decisione del Presidente del Senato - a seguito della richiesta di un Senatore che sia accusato, nel corso di una discussione, di fatti che ledano la sua onorabilità. Il Giurì d'onore svolge le indagini e giudica sul fondamento dell'accusa e le sue conclusioni, comunicate dal Presidente del Senato all'Assemblea, non possono costituire oggetto di dibattito.

Alzata di mano (e controprova)

È la forma di votazione palese impiegata di norma dall'Assemblea del Senato: su invito del Presidente, i Senatori favorevoli ad una proposta esprimono il proprio voto alzando la mano. Dopo che il Presidente ha proclamato l'esito della votazione, se un Senatore ha dei dubbi su tale esito può chiedere la controprova. A questo punto il Presidente, se ritiene che effettivamente l'esito della votazione non sia del tutto evidente al di là di ogni ragionevole dubbio, ordina l'immediato blocco delle porte dell'Aula e chiama tutti i Senatori presenti a ripetere il loro voto, questa volta mediante il dispositivo elettronico di voto. Si noti che la votazione per alzata di mano e la controprova non comportano la verifica del numero legale (che si presume sempre esserci, fino a prova contraria): il Presidente si limita ad accertare se i voti favorevoli superano i contrari, o viceversa. Gli atti parlamentari non riportano né il numero né il nome dei Senatori che hanno votato, ma solo l'esito del voto. In concreto, questo significa che la votazione per alzata di mano è perfettamente valida anche se vi prende parte un piccolo numero di Senatori. D'altra parte, si ricordi che è sempre possibile chiedere la verifica del numero legale.

Interpellanza

È un atto di sindacato ispettivo, presentato per iscritto alla Presidenza e consistente in una domanda rivolta al Governo da uno o più Senatori, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Normalmente le interpellanze sono trattate nelle stesse sedute in cui si trattano le interrogazioni, e congiuntamente a queste se riguardano oggetti connessi. Hanno sempre svolgimento orale: l'interpellante illustra, per non più di venti minuti, la sua domanda ed il rappresentante del Governo (Ministro o Sottosegretario) espone la sua risposta. L'interpellante ha facoltà di replicare brevemente per non più di cinque minuti. Un particolare procedimento abbreviato assicura l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta entro un breve termine delle interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei Senatori o da un Presidente di Gruppo.

Interrogazione

È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all'interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni Senatore può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Il Senatore interrogante deve presentare per iscritto il testo dell'interrogazione alla Presidenza e può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera (oltre ad essere pubblicata per esteso negli atti parlamentari del Senato), nel secondo gli viene data oralmente dal rappresentante del Governo in Assemblea (la quale dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per ogni settimana) o nella Commissione competente per materia. L'interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto question time.

Mozione

È il più rilevante degli atti di indirizzo politico, fondato sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Consiste in un documento, presentato da almeno otto Senatori, concernente tutti o determinati aspetti dell'azione del Governo, che l'Assemblea è chiamata a deliberare. La mozione non può essere discussa in Commissione (dove gli strumenti di indirizzo disponibili sono la risoluzione e l'ordine del giorno) e la discussione si conclude con un voto che, se positivo, impegna politicamente il Governo a comportarsi nel modo indicato nella mozione. Anche per le mozioni firmate da una minoranza qualificata di Senatori, come già per le interpellanze, è previsto un procedimento abbreviato. Mozioni, interpellanze e interrogazioni relative a questioni identiche o strettamente connesse possono formare oggetto di un'unica discussione. Particolare rilievo ha la mozione di fiducia o sfiducia al Governo.

Question time

Il termine inglese indica il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta immediata. Al Senato periodicamente parte di una seduta è dedicata allo svolgimento di queste interrogazioni, consistenti in una semplice domanda rivolta al rappresentante del Governo, senza alcun commento, su materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il Senatore interrogante ha un minuto per illustrare la sua domanda; il rappresentante del Governo ha tre minuti per rispondere al quesito e, a sua volta, l'interrogante può replicare per tre minuti. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

Annuncio di voto

È la dichiarazione che ciascun Senatore può fare, annunciando soltanto se è favorevole o contrario, o la propria astensione, ma senza specificare i motivi che lo hanno indotto nella sua determinazione.

Votazione nominale

È il modo di votazione che rende pubblico il voto di ciascun Senatore e implica la verifica del numero legale. Sono previste due modalità per il suo svolgimento. La votazione nominale per appello è la forma più solenne ed è prescritta dalla Costituzione nelle votazioni sulla fiducia o sfiducia al Governo. L'appello inizia con il nome di un Senatore che viene estratto a sorte; a seguire, in ordine alfabetico, tutti i Senatori chiamati esprimono oralmente il loro voto. Una variante di più rapida attuazione e di uso molto più frequente è la votazione nominale con scrutinio simultaneo, effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Può essere chiesta da dieci Senatori - o da uno o più Presidenti di Gruppo di pari consistenza numerica - (o da due Senatori in Commissione). La richiesta effettuata a inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni effettuate nella seduta stessa, salve le votazioni in cui siano prescritte o possano essere richieste votazioni diverse, come lo scrutinio segreto. Per tutte le votazioni nominali l'elenco dei votanti, con l'indicazione del voto espresso da ciascuno, è pubblicato nel resoconto della seduta. La votazione nominale è imposta dal Regolamento del Senato per il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Scrutinio segreto

È la forma di votazione che assicura il segreto sul voto del singolo Senatore e nel contempo, attestando il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, implica la verifica del numero legale. Deve essere richiesta da almeno dodici Senatori - o da uno o più Presidenti di Gruppo della stessa consistenza numerica - in Assemblea e tre in Commissione, ma non è sempre consentita: il Regolamento indica in quali materie (come i diritti e le libertà fondamentali) è possibile chiedere tale forma di votazione, che viene effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Invece sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede (ad esempio l'elezione del Presidente del Senato, dei componenti del Consiglio di Presidenza e di altri organi collegiali).

Dispositivo elettronico di voto

Dispositivo tecnico introdotto nel 1971 che, tramite una rete di terminali di voto collocati sopra i seggi dei Senatori e collegati ad un'unità centrale, consente di accelerare i tempi della votazione calcolandone velocemente gli esiti. Ciascun Senatore inserisce nel terminale, posto sul banco dell'Aula, la propria tessera personale e vota premendo uno dei tre tasti, corrispondenti rispettivamente al voto favorevole, al voto contrario e all'astensione. Alla pressione del tasto, nelle votazioni palesi, si accende una lampadina verde (favorevole), rossa (contrario), oppure bianca (astensione). Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, i voti vengono automaticamente contabilizzati dall'unità centrale, la quale in pochi secondi fornisce i risultati che vengono esposti in caratteri luminosi su un grande tabellone centrale collocato in alto, alle spalle del Presidente. I singoli voti sono altresì esposti in due tabelloni laterali luminosi che riproducono la pianta dell'Aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto si accendono solo le lampadine gialle dei singoli terminali di voto e dei quadratini luminosi nei tabelloni laterali. L'unità centrale fornisce in tal caso soltanto il risultato complessivo e l'indicazione dei votanti.

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Commissioni (attività)

L'ampia gamma di attività che le Commissioni parlamentari possono svolgere può essere distinta a seconda che riguardi il procedimento legislativo ovvero si ponga fuori di esso.Entro il procedimento legislativo, l'attività delle Commissioni può svolgersi secondo quattro tipologie procedurali (o "sedi"):- consultiva, onde esprimere parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione di merito (cioè quella cui il disegno di legge è assegnato in sede referente, redigente o deliberante). In alcuni casi il parere negativo di alcune Commissioni indicate dal Regolamento del Senato ha determinati effetti procedurali;- referente, per l'esame di disegni di legge sui quali "riferire" (tramite una presentazione orale o relazione scritta) all'Assemblea;- deliberante, ove all'esame del disegno di legge segue la deliberazione nella medesima Commissione, senza che sia necessario l'ulteriore esame da parte dell'Assemblea;- redigente, ove il testo del disegno di legge è definito esclusivamente dalla Commissione, spettando all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale del disegno di legge con le sole dichiarazioni di voto.Il numero legale per la sede deliberante e redigente è più elevato che per le altre sedi. Alcuni disegni di legge non possono essere assegnati in sede deliberante, per divieto della Costituzione o del Regolamento del Senato. Un disegno di legge già assegnato alla sede referente può essere trasferito alla sede deliberante (su richiesta della Commissione unanime e con il consenso del Governo); un disegno di legge in sede deliberante è di contro rimesso all'Assemblea, per espressa disposizione costituzionale, se lo richiedano (sino al momento dell'approvazione finale) il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione.Una sede peculiare è quella "consultiva su atti del Governo": in tal caso la Commissione è chiamata dalla legge ad esprimere un parere su uno "schema di atto" (atto normativo, provvedimento o nomina) che il Governo deve emanare. Il parere va espresso entro un termine, solitamente breve, previsto dalla legge o dal Regolamento del Senato, e il Governo non può emanare l'atto prima di aver ricevuto il parere, o prima della scadenza del termine (vedi Pareri (su atti del Governo)).L'attività delle Commissioni si estrinseca altresì al di fuori del procedimento legislativo, in un ambito conoscitivo, ispettivo, sin d'indirizzo. Esso si articola in varie forme procedurali, quali richieste al Governo di informazioni, chiarimenti o comunicazioni, in audizioni, indagini conoscitive, risoluzioni a conclusione dell'esame di affari assegnati dal Presidente del Senato, svolgimento di interrogazioni.

Assegnazione

Il Presidente assegna alla Commissione competente per materia (permanente o speciale) i disegni di legge e in generale i documenti; l'assegnazione è il presupposto perché la Commissione possa effettuarne l'esame. In particolare per i disegni di legge si tratta di un atto di grande rilievo, poiché il Presidente, nell'assegnazione, determina anche la modalità procedurale (la "sede") di esame fra le quattro possibili: referente, deliberante, redigente e consultiva (vedi Commissioni (attività)). I regolamenti parlamentari e la stessa Costituzione dettano, al riguardo, una puntuale disciplina: in particolare, la sede referente (che la Costituzione definisce "normale") è obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, nonché per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Al di fuori di tali casi, il Regolamento del Senato prevede tuttavia di norma l'assegnazione in sede referente e deliberante.

Audizione

Attraverso l'audizione di determinati soggetti le Commissioni possono ottenere informazioni utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale. I rappresentanti del Governo possono essere chiamati a fornire informazioni o chiarimenti su questioni - anche politiche - inerenti a materie di propria competenza. Inoltre, per il tramite del Ministro competente, la Commissione può ottenere l'intervento in seduta di singoli funzionari ed amministratori, per acquisire informazioni ed elementi tecnici e amministrativi inerenti alle questioni al suo esame. Audizioni di Ministri, funzionari, amministratori o esperti possono inoltre essere richieste nell'ambito di un'indagine conoscitiva (vedi Commissioni (attività)).

Audizione parlamentare

Con l'espressione audizione parlamentare nell'ordinamento giuridico ci si riferisce a uno dei mezzi con cui le Commissioni parlamentari possono raccogliere le informazioni o i pareri necessari a svolgere correttamente la propria attività istituzionale. Se la Commissione parlamentare è l'organo che richiede l'audizione parlamentare, diversi invece possono essere i soggetti destinatari di tale richiesta. Così, ad esempio, i rappresentanti del governo possono essere chiamati a fornire informazioni e chiarimenti sulle materie di propria pertinenza [4]. Per il tramite del ministro competente, la Commissione può ottenere anche la convocazione di singoli funzionari e amministratori al fine di ottenere notizie di natura più specifica o tecnica[5].Nel corso di un'indagine conoscitiva [6] è inoltre possibile ascoltare anche il parere di "esperti" della materia

Indagine conoscitiva

Le Commissioni permanenti possono disporre, nelle materie di propria competenza e previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive, finalizzate ad acquisire notizie, informazioni e documenti. A tal fine, le Commissioni hanno la facoltà di tenere apposite sedute nelle quali possono essere chiamati ad intervenire soggetti esperti nelle materie oggetto dell'indagine (Ministri, funzionari ministeriali, rappresentanti di Regioni, Province o Comuni, di organizzazioni private, di sindacati e qualsiasi altra persona esperta) (vedi Commissioni (attività)). A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento, che viene pubblicato (vedi Atti parlamentari). Se anche la Camera dei Deputati dispone un'indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Pareri (su disegni di legge)

Giudizi, di norma sintetici, che le Commissioni permanenti o le Commissioni bicamerali esprimono, per la parte o i profili di loro competenza, in merito a disegni di legge assegnati ad altre Commissioni competenti per materia. Si parla in questo caso di attività "in sede consultiva" (vedi Commissioni (attività)). I pareri possono essere favorevoli, o favorevoli con osservazioni variamente formulate, o favorevoli condizionati all'introduzione di modifiche al testo, oppure contrari. I pareri devono essere espressi entro termini stabiliti dal Regolamento, scaduti i quali senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente nel merito può procedere all'esame del provvedimento. I pareri di norma non vincolano la Commissione destinataria; fanno eccezione i pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 4ª (Politiche dell'Unione europea), il cui mancato rispetto da parte della Commissione di merito comporta, in certi casi, serie conseguenze sul seguito dell'iter.

Relatore

È il Senatore o il Deputato (di solito della maggioranza, ma non sempre) delegato, dal Presidente della Commissione, a studiare un disegno di legge (o altro documento) e a riferire alla Commissione. Il relatore è una sorta di regista politico del dibattito, che esprime il suo parere (in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli emendamenti presentati, analogamente al rappresentante del Governo. Al termine dell'esame in Commissione, poi, questa designa un relatore - salvo eccezioni, si tratta di solito del medesimo relatore alla Commissione - perché riferisca all'Assemblea, oralmente o mediante la stesura e la presentazione di una relazione di maggioranza, sul testo approvato.

Relazione di maggioranza

È un atto parlamentare che viene predisposto e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge esaminato in sede referente o redigente (vedi Commissioni (attività)). È predisposto dal relatore a tal fine designato e reca il testo approvato dalla Commissione, che sarà oggetto dell'esame da parte dell'Assemblea (e che può essere anche molto diverso dal testo di partenza), preceduto da una relazione illustrativa. Con la relazione sono riprodotti il testo di partenza e i pareri eventualmente espressi dalle Commissioni competenti per materia. In prima lettura, è individuato dal numero del disegno di legge seguito da -A.

Relazione di minoranza

È un atto parlamentare che viene predisposto e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge, presentato da un Senatore dell'opposizione, senza particolari formalità. La relazione di minoranza serve a motivare la valutazione contraria sul testo approvato dalla Commissione; possono esservene anche più d'una e, in prima lettura, sono individuate dal numero del disegno di legge seguito da -A-bis, -ter, ecc..

Testo unificato

La Commissione in sede referente, redigente o deliberante (vedi Commissioni (attività)) può esaminare congiuntamente più disegni di legge che riguardano la stessa materia e approvare un testo unificato. Nei primi due casi il testo unificato viene trasmesso all'Assemblea come testo della Commissione, mediante la relazione di maggioranza; nel terzo caso è senz'altro trasmesso all'altro ramo con il messaggio.

Commissioni (struttura)

Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell'Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni (vedi Commissioni (attività)), preparatorie o sostitutive rispetto all'esercizio di quelle dell'Aula.Una prima, fondamentale distinzione è tra Commissioni permanenti e non.Le Commissioni permanenti del Senato sono dieci e hanno competenza nelle materie per ciascuna indicate:1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione; 2ª - Giustizia; 3ª - Affari esteri e difesa; 4ª - Politiche dell'Unione europea; 5ª - Programmazione economica, bilancio; 6ª - Finanze e tesoro; 7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica; 9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare; 10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale. Ogni Senatore deve far parte di una Commissione permanente; i Gruppi piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni diverse, per poter essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.Le Commissioni si costituiscono all'inizio di ogni legislatura, eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone di volta in volta il programma dei lavori e il calendario della Commissione (vedi Programmazione dei lavori).A fianco delle Commissioni sopra ricordate, il Regolamento del Senato prevede alcuni altri organi collegiali anch'essi permanenti (per ragioni storiche denominati Giunte), investiti di funzioni non legislative o di controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell'organizzazione interna. Essi sono la Giunta per il Regolamento e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulla composizione (che non è di designazione dei Gruppi parlamentari bensì del Presidente del Senato; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti). All'interno del Senato opera inoltre la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico (composta di tre Senatori, ha funzioni di vigilanza sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato). Per effetto della riforma del Regolamento del Senato approvata il 27 luglio 2022, ed in vigore dall'inizio della XIX legislatura, è stato inoltre introdotto il Comitato per la legislazione, composto da otto senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.Oltre alle Commissioni permanenti, il Senato può decidere di costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di materie particolarmente complesse e tecniche. Hanno carattere temporaneo e composizione proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.Su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può costituire Commissioni d'inchiesta. Se ambedue le Camere dispongono un'inchiesta sulla medesima materia, la Commissione d'inchiesta è bicamerale (vedi Commissioni bicamerali).

Commissioni bicamerali

Sono Commissioni parlamentari composte per metà da Senatori e per metà da Deputati, in modo da rappresentare il maggior numero dei Gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere, nel rispetto del principio di proporzionalità. Cercando di offrirne, nonostante la loro eterogeneità, una classificazione, gli studiosi distinguono:Commissioni di diretta previsione costituzionale. In verità è una sola: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui la Costituzione assegna il compito di esprimersi in particolari casi, come lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione di un Presidente di Giunta regionale. Successive leggi e i regolamenti parlamentari hanno poi ampliato le sue competenze, soprattutto in sede consultiva (vedi Commissioni (attività)); Commissioni d'inchiesta, fermo restando che non tutte le Commissioni parlamentari d'inchiesta sono bicamerali (vedi Commissioni d'inchiesta); Commissioni d'indirizzo, vigilanza, controllo. Istituite con legge, rispondono all'intento di ampliare l'incidenza del Parlamento nei riguardi dell'Esecutivo in settori e materie fortemente complessi e condizionanti i rapporti politici, quali la radiotelevisione e i servizi segreti; per questi ultimi, è assimilabile ad una vera e propria Commissione bicamerale il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, pur con alcune specificità funzionali. A quelle "classiche" sopra indicate, la prassi parlamentare ha progressivamente aggiunto nuovi tipi:Commissioni di progettazione di riforme istituzionali. Nella IX legislatura, la c.d. Commissione Bozzi; nella XI legislatura, la c.d. Commissione De Mita-Iotti; nella XIII legislatura, la c.d. Commissione D'Alema, dal nome dei loro Presidenti. Le prime due sono state istituite con l'approvazione da parte del Senato e della Camera di atti monocamerali di indirizzo aventi analogo contenuto, la terza con legge costituzionale; Commissioni consultive, con il compito di esprimere pareri al Governo sui suoi provvedimenti di attuazione di importanti leggi di riforma. Menzione a sé richiede il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, in quanto potrebbe essere considerato come organo del Parlamento in seduta comune. Composto dai membri delle Giunte, del Senato e della Camera, competenti per le immunità parlamentari (vedi Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), tale Comitato conduce le indagini sul Presidente della Repubblica per il reato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. A conclusione delle indagini, il Comitato, se non dichiara la propria incompetenza o non dispone l'archiviazione degli atti, rimette al Parlamento in seduta comune la decisione sulla messa in stato di accusa, in vista dell'eventuale giudizio innanzi alla Corte costituzionale (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale).

Commissioni d'inchiesta

Ciascuna Camera - afferma la Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, viene istituita una Commissione apposita, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta possono essere anche bicamerali, ossia formate da Deputati e Senatori; in tali casi, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali che bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (vedi Atti di sindacato ispettivo e Commissioni (attività)).

Commissione in sede referente

È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo.

La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie.La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo.I tempi che scandiscono la procedura normale, previste dai regolamenti parlamentari, possono essere abbreviate quando, su richiesta del proponente, del governo, del presidente di commissione, venga dichiarata l'urgenza della proposta di legge in esame.In ogni caso, secondo quanto prevede l'art. 72 Cost. ultimo comma, le camere sono vincolate ad adottare tale procedura per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Sono queste le materie coperte da "riserva all'assemblea" di cui all'art. 72 Cost., ultimo comma. A queste, tuttavia, vanno aggiunti due ulteriori casi: è prevista, infatti, la procedura ordinaria con commissione in sede referente anche nell'ipotesi di rinvio presidenziale motivato delle leggi alle Camere e nel caso di conversione dei decreti-legge.

Commissione in sede legislativa o deliberante

Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione.

Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione,

al Senato è decisa dal suo Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea (art. 35 R.S.);

alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea (art. 92 R.C.D,).Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di Assemblea), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di remissione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.

Commissione in sede redigente

Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale.

Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima.

Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.

Commissione in sede consultiva

La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.I pareri che questo tipo di commissione può esprimere, si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti.

Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione;

i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva;

i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito;

se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.

Comitato ristretto

Se una Commissione, nell'esaminare uno o più disegni di legge tecnicamente complessi, raggiunge un consenso politico di massima, può decidere, per agevolare i lavori, di costituire un Comitato ristretto: è un organismo interno alla Commissione, solitamente composto da un Senatore per Gruppo, al quale viene affidato il compito di approfondire l'argomento e redigere un testo, che poi sarà sottoposto alla Commissione plenaria.

A differenza delle sedute della Commissione, delle quali si pubblica il riassunto dei lavori (vedi Atti parlamentari, Pubblicità dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti sono prive di ogni pubblicità.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

È un organo collegiale composto di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Alla Giunta è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei Senatori ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'esecuzione di atti restrittivi della libertà personale nei confronti dei Senatori e delle domande di autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi in cui la competenza spetti al Senato (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). La Giunta esamina le richieste di autorizzazione a procedere e riferisce all'Assemblea entro 30 giorni dall'assegnazione, salvo che le sia concesso, per una sola volta, un nuovo termine, comunque non superiore a quello originario (vedi Commissioni (struttura)).

Giunta per il Regolamento

È un organo collegiale composto di dieci Senatori (la composizione può essere integrata con non più di quattro membri per aumentarne la rappresentatività), presieduto dallo stesso Presidente del Senato. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e l'espressione del parere su questioni di interpretazione dello stesso che vengono sottoposte dal Presidente del Senato (vedi Commissioni (struttura)).

Iniziativa legislativa

L'iniziativa legislativa consiste nell'attribuire a determinati soggetti il potere di presentare alcuni atti per la produzione normativa. L'art. 71 della Costituzione definisce tali atti progetto di legge, l'art. 87 disegno di legge, l'art. 121 proposta di legge, ma sostanzialmente sono sinonimi.I soggetti titolari dell'iniziativa legislativa sono fissati, per lo Stato italiano negli art. 71, 87, 99, 121, 132 e 133 e precisamente:il Governo ciascun parlamentare il corpo elettorale con la raccolta di 50.000 firme il CNEL Consigli regionali Per quel che riguarda le Regioni italiane, l'iniziativa legislativa è disciplinata dai loro statuti (v., per le Regioni a statuto ordinario, art. 123 della Costituzione).Qualunque sia il soggetto proponente, l'importanza del progetto è la medesima per il principio di parità formale.Va però specificato che non tutti i soggetti possono proporre iniziative legislative riguardanti tutti gli ambiti. Per un verso infatti l'iniziativa di alcuni soggetti è limitata a leggi di un determinato contenuto e, per altro verso, determinate iniziative sono riservate ad alcuni soggetti...

Mozione di fiducia

Nell'ordinamento italiano, la mozione di fiducia è, insieme alla mozione di sfiducia, uno degli aspetti della disciplina costituzionale del rapporto di fiducia tra camere e governo.[Secondo quanto previsto dall'articolo 94.3 della Costituzione della Repubblica Italiana, il governo deve presentarsi alle camere entro dieci giorni dalla propria formazione per ottenerne la fiducia, che viene concessa o meno con mozione motivata e appello nominale.Solo se ottiene la fiducia di entrambe le Camere il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri. Nel frattempo la sua attività secondo la dottrina prevalente è limitata all'ordinaria amministrazione (formula dai confini poco definiti), analogamente a quella di un governo dimissionario.Cinque governi neoincaricati nella storia repubblicana non ottennero la fiducia parlamentare all'atto della loro presentazione alle Camere..

Disegno di legge

Proposta di testo normativo redatta in articoli e preceduta da una relazione esplicativa, che viene sottoposta all'esame delle Camere. Può essere presentata da ciascun membro delle Camere, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera, a differenza del Senato, il termine "disegno di legge" è riservato alle sole proposte di iniziativa del Governo. I disegni di legge (spesso abbreviati in "ddl"), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei Deputati, sono pubblicati nel sito Internet nel più breve tempo possibile. I disegni di legge sono individuati mediante un numero arabo progressivo, in due serie separate per il Senato e la Camera, che iniziano con l'inizio della legislatura. Quando un disegno di legge è approvato da un ramo e trasmesso all'altro, qui assume un nuovo numero della rispettiva serie; nell'eventuale navette successiva, conserverà sempre i numeri assegnatigli dai due rami e le successive stesure saranno contraddistinte da lettere dell'alfabeto (vedi Procedimento legislativo).

Risoluzione

È un atto di indirizzo con il quale le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere il loro pensiero e un indirizzo al Governo sull'argomento in discussione. In Senato la facoltà di approvare una risoluzione incontra taluni limiti: in Aula è consentita solo in determinati dibattiti (ad esempio sul Documento di economia e finanza), mentre le Commissioni possono adottarle solo sugli argomenti espressamente deferiti dal Presidente del Senato.

Progetto di legge (o Proposta di legge)

Il termine è usato alla Camera, dove poi si distingue tra disegno di legge, per indicare il progetto di legge di iniziativa governativa, e proposta di legge, di altro tipo di iniziativa. Al Senato invece si usa il termine "disegno di legge" per tutte le iniziative legislative.

Legge

Il termine legge, usato in senso materiale, è sinonimo di atto normativo, ossia di atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento. È generale la norma giuridica che si rivolge a una pluralità indeterminata di soggetti; astratta quella che è applicabile a una pluralità indeterminata di casi.Gli atti normativi rientrano tra le fonti del diritto; attraverso di essi viene esercitata una delle funzioni pubbliche, la normazione. Negli attuali ordinamenti statali è presente una pluralità di atti normativi, diversamente denominati e con diversa collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto; tra questi vi sono le leggi in senso formale, di cui si tratterà nella sezione successiva. Legge fondamentale è, invece, detta la costituzione; in qualche ordinamento (ad esempio, in Germania) questa è anche la sua denominazione ufficiale.La legge è dotata di una particolare forza, che la pone in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a tutte le altre fonti del diritto, fatta eccezione per la costituzione dello stato (o lo statuto dell'ente territoriale) e per quelle fonti alle quali è attribuito il suo stesso rango, come gli atti aventi forza di legge...

Legge

Nel linguaggio comune si intende per legge una norma (o l'insieme delle norme) che regolano uno o più aspetti della vita sociale ("il rispetto della legge"). In senso più ristretto il termine denota normalmente la legge "ordinaria", vale a dire l'identico testo normativo approvato dalle due Camere, promulgato dal Presidente della Repubblica ed infine pubblicato (vedi Procedimento legislativo). Il termine "legge" è spesso circostanziato, per lo più da aggettivi, per distinguere diversi tipi di legge, qualificandoli a seconda dell'organo che li adotta, del loro contenuto, della forza che è loro propria. Così vi sono leggi costituzionali (la cui forza è pari a quella della Costituzione), leggi regionali (approvate dalla Regione), leggi finanziarie e di bilancio, leggi di delega (vedi Decreti legislativi), decreti-legge.

Copertura finanziaria

In base ad un principio costituzionale, ogni provvedimento legislativo che comporti nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente deve altresì adottare le corrispondenti misure di compensazione (aumentando un'entrata o riducendo una spesa). Queste ultime costituiscono la cosiddetta "copertura finanziaria".

LEGGE ORDINARIA

La legge ordinaria è una legge approvata da un'assemblea legislativa all'esito di una procedura non aggravata (ordinaria) e che, per tale ragione, si distingue dalle leggi costituzionali e, in certi ordinamenti, dalle leggi organiche.Nella gerarchia delle fonti è sottordinata alla Costituzione, alle leggi costituzionali e alle eventuali leggi organiche; In Italia il potere legislativo spetta al Parlamento, ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e alle regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi statuti, che sono leggi costituzionali. Le regioni esercitano il potere legislativo attraverso i propri consigli. Lo statuto del Trentino-Alto Adige attribuisce competenze legislative anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i rispettivi consigli.Le leggi ordinarie approvate dal Parlamento sono denominate leggi, senza ulteriori specificazioni. Sono, invece, denominate leggi regionali quelle approvate dai consigli regionali e leggi provinciali quelle approvate dai consigli provinciali di Trento e Bolzano.

LEGGE FINANZIARIA

Una legge finanziaria (anche legge di stabilità e legge di bilancio e manovra economica o solo manovra) è una legge ordinaria della Repubblica Italiana emanata su proposta del governo italiano per regolare la politica economica del paese per un triennio[1].Contiene disposizioni in tema di finanza pubblica e di politica di bilancio, ed è pubblicata regolarmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo una formula ricorrente nel titolo, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"; insieme con la legge del bilancio dello Stato, è la norma principale prevista dall'ordinamento giuridico italiano.Con la legge di stabilità il Governo ha la facoltà di introdurre innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto dell'indebitamento dello Stato.Deve essere presentata dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre). Il Parlamento ha tempo di esaminarla, emendarla e approvarla entro il 31 dicembre. Oltre la scadenza di fine anno, la Costituzione, all'art. 81 c. 2, prevede il limite del successivo 30 aprile, da autorizzare con legge apposita che conceda l'esercizio provvisorio del bilancio (contenendosi per ciascun mese nel limite di un dodicesimo della spesa dell'anno precedente).A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento, la legge finanziaria regola la vita economica del Paese nell'arco di un anno solare. Gli obiettivi economici di più lungo periodo sono invece definiti dal Governo nel Documento di economia e finanza (DEF). Quando una manovra economica è giudicata insufficiente ai fini economici-politici da raggiungere spesso si parla di manovra aggiuntiva o correttiva da aggiungere a quella di base...

LEGGE DI BILANCIO

La legge di bilancio è una legge della Repubblica Italiana con la quale viene approvato il bilancio dello Stato. Essa è lo strumento previsto dall'Articolo 81 della Costituzione italiana attraverso il quale il Governo, con un documento contabile di tipo preventivo, comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l'anno successivo in base alle leggi vigenti (a differenza del rendiconto consuntivo, che è invece un documento contabile nel quale sono elencate le entrate e le spese che si sono realizzate nell'anno finanziario a cui il bilancio si riferisce).In base al citato art. 81, la legge di approvazione del bilancio non può, a differenza della legge di stabilità, introdurre nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra norma che introduca nuove spese deve indicarne la rispettiva copertura finanziaria. In base a questo articolo, il Presidente della Repubblica può rifiutare la firma di leggi prive di copertura finanziaria.La legge 243/2012 ha disposto che, a partire dal 2016, la legge di bilancio costituirà un unico testo legislativo con la legge di stabilità.Il 28 luglio 2016 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che disciplina la nuova legge di bilancio[1], presentata da Francesco Boccia (primo firmatario), presidente della commissione Bilancio della Camera. La Riforma del Bilancio dello Stato è diventata legge[2] con il voto favorevole di oltre l'80% delle forze parlamentari di Camera e Senato

LEGGE SPECIALE

Si definiscono speciali le leggi che regolano situazioni o materie particolari, o che sono rivolte a categorie di soggetti ben precise. Per questo tipo di norme, trova applicazione il brocardo lex specialis derogat legi generali: esse trovato applicazione in luogo delle norme più generali, in quanto preposte proprio a regolare quella particolare circostanza.

LEGGE ELETTORALE

Il sistema elettorale italiano è l'insieme delle regole con cui, sulla base dei voti espressi dai cittadini italiani durante le elezioni, sono assegnati i seggi all'interno degli organi politico-istituzionali locali, nazionali ed europei. La situazione è articolata e differenziata a seconda delle varie categorie di votazione previste dall'ordinamento politico italiano:le elezioni politiche, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 400 componenti della Camera dei deputati e dei 200 membri elettivi del Senato della Repubblica;le elezioni europee, in occasione delle quali si vota per l'elezione dei 76 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;[N 2][N 3][1]le elezioni regionali, in occasione delle quali si vota per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale;[N 4]le elezioni amministrative, in occasione delle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;[N 5] in Valle d'Aosta si elegge contestualmente il vicesindaco[N 6] e nelle grandi città si vota inoltre per i consigli circoscrizionali.[N 7]Ciascun tipo di consultazione ha luogo di norma ogni cinque anni.[N 8][N 9][N 10][2] Il sistema proporzionale con soglia di sbarramento, adottato per tutte le elezioni italiane dal 1946 al 1993 (fatta eccezione per il Senato), è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo. Anche i restanti appuntamenti elettorali – salvo le consultazioni comunali nelle municipalità meno popolose e le elezioni circoscrizionali – si svolgono sulla base di sistemi elettorali di impostazione proporzionale, ma corretti in misura significativa con quote maggioritarie o premi di governabilità variamente assegnati. Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto a separazione completa, ribattezzato Rosatellum bis: in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico, mentre il 61% degli scranni viene ripartito fra le liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento.[N 15] Le candidature per quest'ultima componente sono presentate nell'ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l'elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto.[N 15] La Costituzione stabilisce altresì che otto deputati e quattro senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all'estero.[

Legge delega

La legge delega, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, è una legge formale approvata dal Parlamento, che delega il Governo a esercitare la funzione legislativa su di un determinato oggetto. L'art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che l'esercizio della funzione legislativa, ordinariamente esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.), possa essere delegato al Governo nel rispetto di tre espliciti vincoli: la determinazione di principî e criteri direttivi; un tempo limitato di validità della delega, entro il quale il Governo può esercitarla; oggetti, cioè materie, definiti.La legge delega è una legge ordinaria, approvata dalle Camere sempre con la procedura normale d'esame e d'approvazione diretta (art. 73 Cost.). Nel suo testo deve contenere l'espressione dei suddetti vincoli costituzionali. Tali ulteriori vincoli sono a garanzia delle prerogative del Parlamento, a impedire che il Governo possa sostituirsi alle Camere, arrogandosi di fatto la funzione legislativa. La delega è conferita al Governo, ossia al Presidente del Consiglio e ai ministri nel loro insieme, e pertanto al Consiglio dei ministri. L'atto avente forza di legge emanato dal Governo, di cui è fonte la legge di delega, è detto decreto legislativo (o anche decreto delegato). Una legge delega può prevedere l'emanazione di uno o più decreti legislativi. Impropriamente, si usa la locuzione legge delegata per indicare anche il decreto delegato. Attraverso la legge delega, il Parlamento può anche conferire all'esecutivo il compito di raccogliere la normativa vigente in una determinata materia in un testo unico, detto in tal caso testo unico innovativo, perché a differenza dei testi unici di compilazione è un'effettiva fonte del diritto.Le norme contenute nei decreti delegati, come qualsiasi atto avente forza di legge, sono soggette alla giurisdizione della Corte costituzionale (art. 134 Cost.), anche per le controversie sull'eccesso di delega esercitato dal Governo.

Decreto-legge

Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi.
(vedi anche https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto-legge)

Documento di economia e finanza (DEF)

Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, alla luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DEF alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno; l'esame parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che verranno attuati con la legge di bilancio. In allegato al DEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Emendamento

Proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame dell'Assemblea o di una Commissione. Gli emendamenti all'Aula sono presentati per iscritto, dai singoli Senatori, dalla Commissione che ha esaminato il disegno di legge in sede referente, dal relatore o dal Governo e sono di norma stampati e distribuiti in principio di seduta. È il Presidente che decide se essi sono proponibili (cioè non estranei alla materia) e ammissibili (cioè aventi una reale portata modificativa e non contrastanti con deliberazioni già adottate). Nell'esame e nella votazione degli emendamenti si procede secondo un ordine preciso, partendo da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo originario, giungendo, via via, a quelli da esso meno distanti. Possono essere presentati anche emendamenti a un emendamento, i cosiddetti subemendamenti, che devono essere votati prima dell'emendamento stesso. Nel corso della votazione degli emendamenti, taluni di essi possono risultare assorbiti (quando il significato dell'emendamento è compreso in quello più ampio di un altro emendamento già votato e approvato) o preclusi (quando l'emendamento confligge con emendamenti già approvati). Si ha infine la decadenza di un emendamento quando il proponente dello stesso non è presente al momento della sua votazione e nessun altro Senatore lo fa proprio.

Europea e di delegazione europea (disegni di legge)

Sono i disegni di legge che il Governo presenta annualmente al Parlamento per l'adempimento degli obblighi europei attraverso il conferimento di specifiche deleghe legislative volte all'attuazione di direttive e decisioni quadro dell'Unione europea (legge di delegazione europea) e l'abrogazione o la modificazione di disposizioni statali vigenti in contrasto con la normativa europea o necessarie per dare attuazione a sentenze o altri atti dell'Unione (legge europea). Il Regolamento del Senato prevede possano essere esaminate, congiuntamente alle relazioni annuali del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente dalla 4ª Commissione permanente e, per le parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione europea" nell'ambito dei lavori del Senato.

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