Gli organi di rilievo costituzionale della Repubblica Italiana sono quegli organi previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni

Gli organi costituzionali si trovano in posizione di reciproca parità ed essi prendono parte alla cosiddetta funzione politica, cioè partecipano direttamente alle finalità perseguite dallo Stato e indicate nella Costituzione.[1]
Poiché tali organi sono direttamente disciplinati dalla Costituzione, ogni loro modifica è una modifica costituzionale e quindi necessita della approvazione di una legge di revisione della Costituzione. La loro stessa esistenza costituisce però un limite alla revisione della Costituzione.[1]
Rispetto alla nozione di pubblica amministrazione – che declina in maniera compiuta i soggetti che fanno riferimento alla nozione di Stato-amministrazione e così identifica la totalità degli organi statali e locali che formano il potere esecutivo ed hanno il proprio vertice del governo
– gli organi costituzionali fanno, invece, capo alla nozione di Stato-ordinamento, quale amministrazione di vertice di un settore costituzionalmente separato dall’attività di governo.
Secondo quest’accezione, quelli costituzionali sono organi in posizione di sostanziale autonomia e quindi di separatezza rispetto alle amministrazioni dello Stato, anche con riguardo alla loro attività di gestione[2] ed alla loro organizzazione interna[3].
La ratio della loro esclusione della disciplina dettata dal testo unico sul pubblico impiego[4] deriverebbe dall’esigenza di preservare l’autonomia di tali organi:
pertanto, dalla loro mancata inclusione nel novero delle amministrazioni pubbliche discenderebbe la sottrazione degli organi costituzionali italiani alla disciplina e ai controlli tipici delle amministrazioni statali, quale la giurisdizione di conto.
Con la sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1981, è stato infatti deciso che «deroghe alla giurisdizione» contabile operano naturalmente «nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati al vertice dell’ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parità».
In buona sostanza, la giurisdizione di conto deve essere bilanciata con l’autonomia degli organi costituzionali, in maniera da contemperare i controlli con i principi della divisione dei poteri.
Tale «esenzione rappresenta un riflesso dell’autonomia di cui gli organi costituzionali considerati dispongono che non si esaurisce nella normazione, comprendendo anche il momento applicativo delle norme stesse, dato che altrimenti quell’autonomia verrebbe dimezzata dall’attivazione dei corrispondenti rimedi amministrativi, ed anche giurisdizionali»[5].
Al contrario degli organi costituzionali, gli organi di rilievo costituzionale non prendono parte alla cosiddetta funzione politica, quindi non partecipano direttamente alle finalità perseguite dallo Stato e indicate nella Costituzione, ma sono d’ausilio alla realizzazione di quei fini[1].
Gli organi di rilievo costituzionale contribuiscono a determinare l’ordinamento democratico e sono anche detti organi ausiliari.
A differenza degli organi costituzionali, però, non sono indefettibili, potendo anche essere soppressi con legge di revisione costituzionale.
Pur essendo previsti ed elencati dalla Costituzione, quest’ultima opera un rinvio alla legge ordinaria per ciò che riguarda l’organizzazione, le strutture, e le rispettive funzioni degli organi….

















