PER APPROFONDIRE - RETROSPETTIVA
Il pubblico ministero, infatti, resta un magistrato e “persegue l’interesse della legge, e quindi della giustizia. Egli raccoglie le prove affinché l’imputato possa essere dal giudice assolto o condannato, certo. Ma in realtà garantisce la correttezza del successivo giudizio, quindi avvalora con il suo operato l’attività del giudice. […]” Tuttavia, il codice penale del 1988 ha inteso eliminare la gravissima incoerenza di cui s’è detto (la prevalenza cioè della fase delle indagini rispetto a quella del contraddittorio, con il predominio del ruolo del pubblico ministero, organo deputato all’accusa) “accentuando le connotazioni di parzialità del pubblico ministero inibendogli l’assunzione di prove e riservando tale assunzione al giudice del dibattimento in modo da rendere così effettivo e reale il contraddittorio in sede di formazione della prova
Il processo penale italiano, disciplinato dai codici di procedura che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.
Il pubblico ministero (abbreviato PM) è un rappresentante legale negli stati con il sistema del contraddittorio di common law o il sistema inquisitorio di civil law, articolato in più uffici e preposto, principalmente, all’esercizio dell’azione penale. L’accusa è la parte legale responsabile di presentare il caso in un processo penale contro un individuo accusato di aver violato la legge. In genere, il pubblico ministero rappresenta lo Stato o il governo nella causa intentata contro l’imputato.
In alcuni Paesi, tipicamente di common law, a ricoprire la carica non è un magistrato, bensì un avvocato, con mansioni diverse, e i nomi utilizzati sono procuratore (prosecutor in lingua inglese), procuratore distrettuale (district attorney) e procuratore generale (attorney general).
Giudice istruttore
La figura del giudice istruttore era presente nel processo penale italiano disciplinato dai codici di procedura che hanno preceduto quello vigente. Era alla guida dell’ufficio istruzione del tribunale. Il codice Rocco gli aveva affidato il compito di condurre lunghe e minuziose inchieste scritte e segrete (poteva, ad esempio, interrogare i testimoni senza la presenza del difensore dell’imputato), consacrando in verbali scritti i risultati della sua attività. Il fascicolo dell’istruttoria veniva poi trasmesso al giudice del dibattimento, che lo utilizzava ai fini della decisione della causa. Nei principali tribunali, dove vi erano più giudici istruttori, questi erano coordinati dal consigliere istruttore.
Con la riforma, nella disciplina del codice attuale, entrato il vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto un rito tendenzialmente accusatorio, cioè un processo non più scritto (come nel sistema inquisitorio), bensì orale e basato sul contraddittorio. Soppresso il giudice istruttore è stato introdotto il giudice per le indagini preliminari, senza autonomi poteri di iniziativa probatoria, ma con funzioni preordinate a garantire l’indagato nella fase delle indagini preliminari, mentre l’azione penale è promossa dal procuratore della Repubblica.
… Per comprendere e valutare il comportamento serbato dai magistrati italiani di fronte all’avvento (invece) del Fascismo (questa volta) non dobbiamo dimenticare che gli stessi, all’epoca, erano tutti funzionari dello Stato ad ogni effetto.
Nell’Ordinamento Giudiziario dell’Italia unita, infatti, il Ministro della Giustizia aveva l’alta sorveglianza sulle Corti, i tribunali e i giudici dello Stato ed era l’unico titolare del potere disciplinare su tutti i magistrati; il pubblico ministero era il rappresentante dell’esecutivo nell’ordine giudiziario (art. 129); i magistrati,sia quelli dell’accusa che quello della giudicante, erano espressamente collocati tra i pubblici funzionari, al pari dei cancellieri e dei segretari (art. 6);erano inquadrati in un’organizzazione gerarchico-piramidale e, come tutti i pubblici impiegati, avevano la carriera al centro dei loro interessi(7).
Sono, solo ora e per concludere, la Costituzione della Repubblica e il Regio Decreto Legislativo n.511/1946, quest’ultimo per le guarentigie della Magistratura,a stabilire e prevedere la necessaria autonomia e indipendenza del Potere giudiziario e per i singoli magistrati ordinari nonche’ la giustizia nella giurisdizione e cioè circa le giuste modalità di esplicazione di quest’ultima nell’esercizio della pubblica funzione giudiziaria ponendo,pertanto,la premessa per un equo contemperamento tra diverse posizioni che può,per ora,arrivare ad un ammissibile punto di equilibrio mostrandosi e palesandosi come espressione non di supremazia pubblica ma di garantismo.
… L’organizzazione ed il funzionamento degli uffici giudiziari sono stabiliti in linea generale dal regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12 nel rispetto dei principi giuridici fondamentali di imparzialità e buon andamento previsti dall’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché del principio di indipendenza e di precostituzione per legge del giudice di cui all’art. 25 Cost.. La disciplina dell’ordinamento giudiziario è stata nel tempo adeguata al principio della doppia dirigenza: la legge 23 ottobre 1960 n. 1196 hanno sancito il generale potere di sorveglianza dei magistrati con funzioni dirigenziali degli uffici sul personale amministrativo addetto agli stessi; successivamente il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ha previsto la figura del dirigente amministrativo, al quale è stato attribuito il compito di dirigere e gestire le risorse umane e finanziarie.
Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.
L’attuale codice fu emanato con il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 ed entrò in vigore il 24 ottobre 1989.[1] Tra le riforme più rilevanti susseguirsi nel corso degli anni si segnala la legge 7 dicembre 2000, n. 397 che ha introdotto una disciplina normativa sulle indagini difensive.
.. Trascorsero ulteriori nove anni perché si giungesse all’approvazione della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 per l’emanazione di un nuovo codice; nella norma il parlamento indicava al governo le direttive cui il nuovo codice di procedura penale si sarebbe dovuto attenere, tra le quali vi erano l’impellenza di adeguare il processo penale in Italia al modello delineato nelle Convenzioni internazionali, e l’esigenza di imperniare il procedimento penale attorno ad un sistema fondamentalmente accusatorio; ciononostante, alcuni particolari aspetti del sistema italiano, particolarmente in relazione al dibattimento, fanno tuttora del processo penale italiano un sistema accusatorio misto.
L’arrivo al potere di Benito Mussolini nel 1922 diedero inizio ad una progressiva riforma in senso autoritario della giustizia italiana, con la magistratura riportata progressivamente sotto il controllo del potere politico, da cui si era progressivamente svincolata nel corso dello Stato liberale. Ciò ebbe inizio con un regio decreto-legge del 1923, con il quale si attribuì al governo il potere di nominare tutti i membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
Con l’approvazione delle leggi fascistissime e l’instaurazione della dittatura fascista, il Codice di procedura penale del 1913, basato su principi liberali e su di un sistema parzialmente accusatorio, divenne inadeguato agli occhi del legislatore fascista, che provvide a sostituirlo con un nuovo testo, di marca chiaramente inquisitoria. Esso fu promulgato con il Regio decreto 19 ottobre 1930 ed entrò in vigore il 1º gennaio 1931.
La repressione dei diritti inviolabili avvenuta nell’ Italia post-unitaria, in particolar modo fascista, e l’assenza di organi giurisdizionali volti a garantire un controllo sull’agire, a volte arbitrario, delle istituzioni statali furono le principali motivazioni che spinsero il nuovo Stato Repubblicano a evidenziare la necessità di un Giudice custode della democrazia e della tutela dei diritti.
Relatori
Il giuramento di fedeltà al fascismo fu un atto di formale adesione al regime fascista, imposto per legge nel 1931 ai docenti delle università italiane.
Iniziativa con pochi precedenti in Italia, l’obbligo di giuramento fu il punto culminante di una politica, messa in atto dal regime, di sistematica negazione della libertà d’insegnamento. Sotto pena di essere dispensati dal servizio, quasi tutti i docenti prestarono giuramento. Si calcola che i professori i quali, a vario titolo, si sottrassero all’obbligo di giurare furono meno di venti su un totale di più di milleduecento.
Principale promotore dell’iniziativa, che suscitò indignazione nell’opinione pubblica fuori dall’Italia, fu il filosofo e ideologo fascista Giovanni Gentile. Gli studiosi hanno prodotto valutazioni discordi circa l’utilità politica, per il regime, di tale obbligo di giuramento, mentre sono pressoché unanimi nel biasimare l’iniziativa e nell’elogiare i pochi docenti che rifiutarono di giurare.
Questa sezione riporta la scheda dei lavori preparatori del Progetto di Costituzione, che si articola in dieci parti. La Parte I, denominata Documenti, elenca i riferimenti alle Relazioni e Proposte presentate nelle Sottocommissioni, ripartite per singola Sottocommissione, nonché i riferimenti al testo del Progetto di Costituzione e alla relativa Relazione e al testo della Costituzione del 27 dicembre 1947. Le parti successive, dalla II alla VIII, contengono gli estremi delle sedute in cui il Progetto è stato esaminato, ripartite per organo (Sottocommissioni, Commissione e Assemblea plenaria) e per fase del procedimento. Le ultime due parti, la IX e la X, sono dedicate a rappresentare il raffronto tra gli articoli del Progetto e i corrispondenti articoli della Costituzione del 27 Dicembre 1947 e viceversa, con l’indicazione delle relative date di discussione in Assemblea plenaria. Tutti i testi citati possono essere immediatamente consultati.
Le sedute delle Commissioni


