DEL REGNO DI SARDEGNA (1847-1861)
DEL REGNO D'ITALIA (1861-1946)
DEL PERIODO COSTITUZIONALE TRANSITORIO (1943-1948)
Ai sensi dell’art. 83 della Costituzione:
«Il Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»
I requisiti di eleggibilità, contenuti nel primo comma dell’art. 84 della Costituzione, sono:[2]
l’avere cittadinanza italiana;
aver compiuto i 50 anni d’età;
godere dei diritti civili e politici.
La Costituzione prevede inoltre l’incompatibilità con qualsiasi altra carica.[2] L’elezione del Presidente della Repubblica avviene su iniziativa del Presidente della Camera dei deputati e la Camera dei deputati è la sede per la votazione. Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.[3] Quest’ultima previsione serve a svincolare l’elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo pre-elettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.[4]
La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica. La carica rinvia infatti a un ruolo indipendente dall’indirizzo della maggioranza politica[4] e un mutamento dei quorum deliberativi (ipotizzato in sede di revisione costituzionale) è stato per questo oggetto di rilievi in dottrina.[5]
Il presidente assume l’esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (ma senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.
Dalla nascita della Repubblica Italiana, si sono susseguiti dodici presidenti della Repubblica.
A norma della Costituzione repubblicana, in Italia non è previsto, almeno in via formale, l’istituto della vicepresidenza. In caso di impedimento del presidente della Repubblica, è il presidente del Senato, seconda carica dello Stato, a essere chiamato a esercitarne le funzioni in supplenza (art. 86 della Costituzione). In questo caso, assume il titolo non ufficiale di presidente supplente della Repubblica Italiana…
NELLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1946-VIGENTE)
Segretari generali della presidenza della Repubblica
Al pari degli altri organi costituzionali, anche la presidenza della Repubblica dispone di uffici e servizi dotati di una peculiare autonomia. Questi uffici – eredi della Real Casa – sono riuniti nel Segretariato generale della Presidenza, al cui vertice è posto il segretario generale, nominato e revocato dal presidente in carica, e coadiuvato da due vice segretari generali.
Direttori degli uffici sono i consiglieri del Presidente.
CONSIGLIERI PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE
I consiglieri per la stampa e la comunicazione sono anche direttori dell’ufficio stampa del Quirinale. Fino al 30 ottobre 1985 l’incarico era di capo del Servizio stampa.
SENATORI A VITA
La carica di senatore a vita, nell’ordinamento giuridico italiano, è prevista dall’articolo 59 della Costituzione che designa i soggetti facenti parte con mandato vitalizio del Senato della Repubblica.
Essi si distinguono in “senatori di diritto e a vita” (ossia gli ex presidenti della Repubblica, che accedono automaticamente alla carica una volta ultimato il loro mandato) e “senatori a vita di nomina presidenziale” (ossia nominati – nel numero massimo di cinque – dal Capo dello Stato tra i cittadini italiani che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario»).
La differente denominazione non cela però alcuna differenza in termini di competenze e prerogative, le quali sono comunque del tutto equiparate a quelle di coloro che ricoprono la carica senatoriale con mandato elettivo a termine.
Non essendo soggetti al rinnovo in occasione delle tornate elettorali, i senatori a vita decadono dalla carica solo per decesso, rinuncia o a seguito di destituzione secondo i canonici meccanismi di decadenza parlamentare.
Dai lavori dell’Assemblea Costituente risulta che i senatori a vita sono stati inseriti nel nuovo Senato per due ragioni: da una parte assicurare al Senato la partecipazione di membri particolarmente competenti e qualificati, dall’altra parte per consentire la presenza in Senato di voci indipendenti dai partiti e che rappresentino qualcosa di diverso dalla politica, così da integrare e qualificare positivamente la rappresentanza parlamentare scaturita dal voto. Il mandato vitalizio è stato scelto per garantire ai predetti senatori la massima indipendenza morale.
A partire dagli ultimi anni del XX secolo, il Parlamento ha discusso diverse proposte di riforma costituzionale che si sono occupate dell’istituto dei senatori a vita. Quelle approvate in commissione o dalle assemblee, tuttavia, non ne hanno mai previsto l’abolizione, ma piuttosto una sua riforma, ad esempio con l’introduzione del mandato a termine al posto di quello a vita.
Nella storia della Repubblica italiana i senatori a vita sono stati in totale 47, di cui 11 ex Presidenti della Repubblica….

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