CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ARTT. DA 83 A 91)

ART. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

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