Il Consiglio Superiore della Magistratura[1] (in sigla CSM) è un organo di rilievo costituzionale[2] dell’ordinamento politico italiano, di governo autonomo della magistratura italiana ordinaria.
Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo che venne introdotto in Italia durante il periodo monarchico. Fu nominato per la prima volta all’art. 4 della legge 511 del 1907[1], che lo istituì presso il Ministero della giustizia, sostanzialmente come organo consultivo, e amministrativo per le nomine di alcune cariche entro la magistratura. Pochi mesi dopo, il governo Giolitti III firmò la legge 689[3] dello stesso anno, che definìva e inquadrava il nuovo organo, anche se ovviamente, agendo la magistratura in nome del Re, i suoi componenti si configuravano come dipendenti del governo.
Le sue funzioni rimasero grosso modo invariate fino alla Costituzione Repubblicana, che ne trasformava radicalmente i poteri da organo consultivo-amministrativo presso un ministero, ad organo di governo autonomo della Magistratura.
Il C.S.M. si è insediato ufficialmente il 18 luglio 1959 e ha tenuto la sua prima riunione, presso il palazzo del Quirinale, dove è restato sino al 1962, quando fu trasferito presso l’attuale sede di Palazzo dei Marescialli, in piazza dell’Indipendenza.
Il CSM è organo di governo autonomo con lo scopo di garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo, secondo il principio di separazione dei poteri proprio dello Stato di diritto e inverato nella Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare è un organo di rilievo costituzionale, e si fa riferimento ad esso nella Costituzione italiana agli articoli da 104 a 107.
La dottrina per anni si è divisa sulla natura di organo costituzionale oppure meramente di rilievo costituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura, sino a quando la Corte costituzionale (Corte cost. 2-3 giugno 1983, n. 148) si è pronunciata al riguardo attribuendole la seconda natura; ma, soprattutto, è stata problematica l’individuazione delle specifiche funzioni del Consiglio. Infatti, l’esercizio di alcuni poteri e funzioni da parte del Consiglio, non esplicitamente menzionati nella Costituzione, ha più volte causato tensioni con settori del mondo politico. È questo il caso di quelle che un’autorevole dottrina definisce funzioni di rappresentanza del potere giudiziario nei rapporti con gli altri poteri[7], come, ad esempio, fare proposte al ministro sulle materie di sua competenza, dare pareri sui disegni di legge in qualsiasi modo attinenti all’organizzazione della giustizia (si veda l’articolo 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195) e, più in generale, il potere di pronunciarsi manifestando la propria opinione su qualsiasi vicenda possa interessare il funzionamento della giustizia.
Funzioni
All’art. 110, la Costituzione assegna al ministro della giustizia il compito di curare l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme restando le competenze del CSM; l’art. 101, comma 2, inoltre, garantisce la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi sono soggetti soltanto alla legge. Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo che assicura l’autonomia dell’ordine giudiziario, e quello a cui compete il governo autonomo dei magistrati ordinari, civili e penali.
Ad esso spettano, infatti, le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo).
Le funzioni di governo autonomo del Consiglio superiore della magistratura quindi in materia di stato giuridico dei magistrati, riguardano:
assunzione (sempre tramite concorso pubblico);
assegnazione ad un incarico;
promozione;
valutazioni di professionalità;
trasferimento;
attribuzione di sussidi ai magistrati e alle loro famiglie;
procedimento disciplinare dei magistrati ordinari ed onorari;
nomina dei magistrati di Cassazione;
nomina e revoca dei magistrati onorari.
Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al TAR Lazio ed in secondo grado al Consiglio di Stato[8]. Fa eccezione l’assegnazione di sanzioni disciplinari da parte della Sezione disciplinare del CSM. In questo caso il procedimento ha natura giurisdizionale, è strutturato come un processo regolato dalle norme del codice di procedura penale ed è definito con una sentenza avverso la quale è possibile proporre ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione.
Composizione
Il Consiglio superiore della magistratura è composto da 33 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto.
Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Gli altri 30 componenti sono eletti[9] per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 20) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 10).
Con la presenza dei membri laici nel CSM i costituenti vollero impedire che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi.
La stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del collegio al capo dello Stato, anche se bisogna aggiungere che tale presidenza ha prevalente carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i membri laici, un vicepresidente che svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio[10]. La Costituzione non stabilisce direttamente quanti debbano essere i componenti del CSM, ma si limita a stabilirne la composizione percentuale.
Attualmente i membri togati sono 20 (2 sono giudici di Cassazione, 5 sono magistrati requirenti, 13 sono giudici di merito) e quelli laici sono 10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale. Il Consiglio elegge il vicepresidente tra i membri eletti dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.
La materia è regolata dalla legge 24 marzo 1958, n. 195[11], più volte modificata, da ultimo con la legge 28 marzo 2002, n. 44[12]. La riforma del 2002, novellando il testo della legge 195/1958, introduce importanti riforme riguardanti l’organo di autogoverno della magistratura, destinate ad avere una non secondaria influenza sulla sua attività e forse anche sul suo ruolo.[senza fonte]
Da un lato, si è ridotto il numero dei membri elettivi del Consiglio da 30 a 24. Dall’altro lato, si è radicalmente modificato il meccanismo elettorale della componente togata, prevedendo la candidatura dei magistrati a titolo individuale e non più nell’ambito di liste contrassegnate da un logo ed istituendo tre collegi nazionali distinti, rispettivamente, per l’elezione, come si è detto, di due magistrati di legittimità, dieci giudici di merito e quattro pubblici ministeri presso uffici di merito.
È poi intervenuta la riforma Cartabia (La legge delega n. 71 del 17 giugno 2022) a riportare il numero dei membri elettivi a 30.
Funzionamento e processi decisionali
Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo collegiale.
Al suo interno è composto da Commissioni, formate dai Consiglieri togati e laici. Le Commissioni hanno un potere di proposta nei confronti dell’Assemblea Plenaria (cd. Plenum) di cui fanno parte tutti i consiglieri eletti ed i membri di diritto.
Ogni Commissione può formulare una o più proposte al Plenum cui compete l’approvazione definitiva. In seguito alla Riforma regolamentare del 2016, le Commissioni sono dieci, cui va aggiunta la Sezione disciplinare per i magistrati ordinari…
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