PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ARTT. DA 83 A 91)
ART. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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