La Corte costituzionale, nell’ordinamento italiano, è il più importante organo di garanzia costituzionale[2].
I suoi compiti sono di:
– verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale);
– dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse;
– giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica;
– verificare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.
La Corte è costituita da quindici giudici, la cui elezione spetta a diversi organi: cinque sono scelti dal Parlamento, cinque dal Presidente della Repubblica e cinque da tre collegi di cui fanno parte le più importanti magistrature. Inizialmente il loro mandato durava dodici anni, poi ridotti a nove. I giudici della Corte eleggono uno di loro Presidente della Corte costituzionale, con funzioni di coordinamento e mandato triennale.
Sebbene prevista dalla Costituzione italiana del 1948[2], la Corte era stata oggetto di dubbi da parte di diversi membri della Costituente, perplessi davanti alla capacità di un ristretto collegio di cassare leggi già emesse in Parlamento; la Costituzione lasciava dunque spazio a leggi ordinarie successive che determinassero il funzionamento della Corte[3]. Queste vennero emesse nel 1953[4][5].
Un ulteriore ritardo alla sua inaugurazione fu dovuto all’alto quorum richiesto per l’elezione dei cinque giudici scelti dal Parlamento, così che la Corte costituzionale trovò attuazione solo nel 1955 e tenne la sua prima udienza nel 1956[6][7].
È nota anche con il nome informale di Consulta a causa della sua sede, il palazzo della Consulta, a Roma…
NELLA COSTITUZIONE
Il presidente della Corte costituzionale è la quinta carica della Repubblica italiana.
Il presidente è eletto dalla Corte fra i suoi componenti.[1]
Inizialmente durava in carica quattro anni ed era rieleggibile,[2] salvo i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
Dal 5 dicembre 1967, con l’entrata in vigore della legge costituzionale 2/67,[3] la durata è stata ridotta a tre anni, ferma restando la possibilità di rielezione e sempre fatti salvi i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
In caso il presidente cessi dall’ufficio di giudice per scadenza del mandato o per qualsiasi altro motivo (dimissioni da giudice, morte, decadenza), l’incarico di presidente ad interim (F.F.) viene assunto dal giudice più anziano in carica;[4] normalmente è l’ultimo vicepresidente.
Dal suo insediamento nel 1956 si sono succeduti 46 presidenti.
Dal 12 dicembre 2023 il presidente è il giudice Augusto Barbera…
PRESIDENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1946-VIGENTE)










