CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

Con la proclamazione del Regno d’Italia e l’adozione contemporanea dello Statuto Albertino, nel neonato Stato italiano la titolarità della funzione organizzatrice spettava alla stessa organizzazione che vi provvedeva mediante atti di auto-normazione


A parte il caso limite dell’organizzazione militare, che dava luogo a rapporti di supremazia speciale, la funzione organizzatrice era di competenza del governo. 


Dopo che l’amministrazione pubblica sul modello del Regno di Sardegna per decenni aveva fatto capo a un nuovo Stato unitario con poteri gestionali accentrati (che di fatto condizionavano anche l’esercizio dei poteri di gestione dei pochi altri enti territoriali esistenti),[1] il governo Giolitti II – con l’avvio della statalizzazione delle ferrovie italiane – aveva adottato il modello dell’azienda autonoma, votato a introdurre elementi di economicità nel tradizionale approccio della funzione pubblica di ascendenza francese.[2] 


Il rigetto di questo modello, da parte del fascismo[3], produsse il fenomeno del controllo e dell’ingerenza statale nelle amministrazioni, come ad esempio con la creazione di enti per talune finalità e la sottoposizione dell’azienda autonoma posta sotto diretto controllo del ministro competente,[4] sancendo la nascita dell’ente autarchico, e successivamente dell’ente pubblico economico.


Con la nascita della Repubblica Italiana e l’entrata in vigore della Costituzione nel 1948, gli articoli 97 e 98 della Carta accolsero la soluzione opposta, attribuendo la titolarità della funzione organizzatrice al Parlamento della Repubblica Italiana, che la esercita attraverso atti di eteronormazione, sancendo così l’assoluta preminenza del principio di legalità.

 Successivamente la legge 9 febbraio 1963, n. 66 introdusse la possibilità per le donne di accedere ai pubblici impieghi nonché di arruolarsi nelle forze armate italiane, seppur in presenza di disposizioni particolari di legge. 

Infine, il perimetro del settore pubblico italiano è stato ridefinito più volte nel tempo da riforme organiche a partire dal secondo dopoguerra parallelamente al decentramento amministrativo in Italia in attuazione agli artt. 5, 114 e 118 della carta costituzionale: 

tra le varie norme si ricordano la legge 16 maggio 1970, n. 281 

e la legge 22 luglio 1975, n. 382 che come conseguenza trasferì diverse competenze ai comuni e alle Regioni d’Italia, 

l’istituzione della contabilità generale dello Stato (legge 5 agosto 1978, n. 468)

del servizio provinciale di tesoreria unica (legge 29 ottobre 1984, n. 720)

del procedimento amministrativo e dell’accesso agli atti (legge 7 agosto 1990, n. 241)

e dalla contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia attuato a partire dagli anni 1990 (legge 29 marzo 1983, n. 93 e d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29)[5] – che introdusse la possibilità per i dipendenti di iscriversi a sindacati – riformando tutta l’attività sulla base di diversi criteri come previsto dalle leggi Bassanini. 

Tra le innovazioni principali degli anni 2000 si segnala l’emanazione del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che raccolse la disciplina del rapporto di lavoro, 

l’emanazione della legge costituzionale 16 ottobre 2001, n. 3 che soppresse la previsione dei CORECO, 

la riforma Brunetta del 2009 introdusse il principio della retribuzione di risultato, collegata all’attività dei dipendenti 

e la legge Severino del 2012 che introdusse molte novità in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione.

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