Il presidente della giunta regionale (o presidente della regione), secondo l’art. 121 della Costituzione italiana, uno degli organi della regione; è al contempo presidente della regione, e come tale preposto a un organo monocratico dell’ente, e presidente (oltre che membro) dell’organo esecutivo collegiale del medesimo ente, la giunta regionale. Dopo l’introduzione della sua elezione popolare diretta (1993), nel gergo politico e giornalistico si è diffusa la consuetudine di denominarlo – impropriamente – governatore, in analogia con la figura del governatore statale negli Stati Uniti.[1][2]
Per le regioni a statuto ordinario, alle quali si farà riferimento nel seguito, la figura del presidente è disciplinata essenzialmente dalla Costituzione (artt. 121, 122, 126) e dallo statuto regionale; per le regioni a statuto speciale è invece disciplinata dallo statuto, che ha forza di legge costituzionale, peraltro in termini generalmente non dissimili rispetto alle regioni a statuto ordinario; va altresì notato che gli statuti di queste regioni adottano per lo più la denominazione “presidente della regione”, in luogo di “presidente della giunta regionale” usata solitamente nelle regioni a statuto ordinario…
Secondo l’art. 121 della Costituzione il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Ha, quindi, a livello regionale un ruolo paragonabile a quello di capo del governo. In tutte le regioni il presidente è, inoltre, membro del consiglio regionale.
Secondo l’art. 122 della Costituzione: “Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta”.
Gli statuti regionali precisano le attribuzioni delineate dai predetti articoli della Costituzione, prevedendo altresì che il presidente presenta al consiglio regionale i disegni di legge e gli altri provvedimenti di iniziativa della giunta; indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo statuto; convoca e presiede la giunta, stabilendone l’ordine del giorno; assegna a ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia (le cosiddette “deleghe”) e dirime i conflitti di attribuzione tra gli stessi.
Nell’esercizio delle sue funzioni il presidente della regione adotta provvedimenti amministrativi, solitamente in forma di decreto. Va tuttavia rammentato che, in virtù del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione, i provvedimenti presidenziali, come quelli degli altri organi politici, non possono invadere l’ambito delle funzioni di gestione, riservate ai dirigenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. Per lo stesso motivo, il presidente non è più titolato a stipulare contratti per la regione (mentre può stipulare gli accordi di programma, data la loro natura politica); gli statuti regionali hanno invece generalmente conservato in capo al presidente la rappresentanza processuale dell’ente.
Il presidente della giunta regionale è autorità sanitaria regionale. In questa veste, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, può anche emanare ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o parte di esso comprendente più comuni, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica…


