Il Consiglio superiore della magistratura è composto da 33 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto.
Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Gli altri 30 componenti sono eletti[9] per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 20) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 10).
Con la presenza dei membri laici nel CSM i costituenti vollero impedire che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi.
La stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del collegio al capo dello Stato, anche se bisogna aggiungere che tale presidenza ha prevalente carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i membri laici, un vicepresidente che svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio[10]. La Costituzione non stabilisce direttamente quanti debbano essere i componenti del CSM, ma si limita a stabilirne la composizione percentuale.
Attualmente i membri togati sono 20 (2 sono giudici di Cassazione, 5 sono magistrati requirenti, 13 sono giudici di merito) e quelli laici sono 10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale. Il Consiglio elegge il vicepresidente tra i membri eletti dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.
La materia è regolata dalla legge 24 marzo 1958, n. 195[11], più volte modificata, da ultimo con la legge 28 marzo 2002, n. 44[12]. La riforma del 2002, novellando il testo della legge 195/1958, introduce importanti riforme riguardanti l’organo di autogoverno della magistratura, destinate ad avere una non secondaria influenza sulla sua attività e forse anche sul suo ruolo.[senza fonte]
Da un lato, si è ridotto il numero dei membri elettivi del Consiglio da 30 a 24. Dall’altro lato, si è radicalmente modificato il meccanismo elettorale della componente togata, prevedendo la candidatura dei magistrati a titolo individuale e non più nell’ambito di liste contrassegnate da un logo ed istituendo tre collegi nazionali distinti, rispettivamente, per l’elezione, come si è detto, di due magistrati di legittimità, dieci giudici di merito e quattro pubblici ministeri presso uffici di merito…
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