PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO II - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ARTT. DA 83 A 91)
ART. 88
ll Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
15 (Nota all’art. 88, secondo comma). Comma così sostituito con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (G.U. 8 novembre 1991, n. 262). Nella formulazione anteriore, il secondo comma dell’art. 88 recitava: «Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato».
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