PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO III - IL GOVERNO
SEZIONE III - GLI ORGANI AUSILIARI (ARTT. DA 99 A 100)
ART. 99
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principî ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
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