La commissione parlamentare è un organo collegiale del Parlamento della Repubblica Italiana, previsto dall’articolo 72 della Costituzione, al quale vengono assegnati i disegni di legge prima che essi vengano discussi in sede parlamentare.
Nelle tornate del 24-26 luglio 1920 e 6 agosto 1920, la Camera modificò il suo regolamento istituendo le Commissioni permanenti[1].
In epoca repubblicana l’istituto delle Commissioni permanenti fu costituzionalizzato.
Come stabilisce il terzo comma dell’art. 72 della Costituzione, la composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentari:
«Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.»
(Articolo 72, comma I e II, Costituzione della Repubblica Italiana)
Il funzionamento delle commissioni parlamentari permanenti presso il Senato della Repubblica è disciplinato dal capo VI del Regolamento (dagli articoli 21 al 51)[2], quello delle commissioni presso la Camera dei Deputati è determinato dal capo V del regolamento della Camera (dall’art. 19 all’art. 22)[3].
La commissione esamina il progetto di legge in diverse sedi: referente, redigente, sede legislativa (o deliberante) e consultiva (quando è espresso il proprio parere ma il disegno di legge è affidato ad un’altra commissione).
Il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto…
NELLA COSTITUZIONE
GLI STRUMENTI
Commissione in sede legislativa o deliberante
Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, al Senato è decisa dal suo Presidente, che ne dà comunicazione all'Assemblea (art. 35 R.S.); alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea (art. 92 R.C.D,).Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di Assemblea), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di remissione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.
Commissione in sede referente
È la procedura ordinaria: le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo.
La relazione della commissione è unica qualora i membri della commissione abbiano maturato un accordo unanime sul testo, sono, invece, plurime quando, accanto ad una posizione maggioritaria, siano emerse diverse posizioni minoritarie.
La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti che poi saranno trasmessi in assemblea per il voto che si svolge prima sui caratteri generali della proposta, poi sui singoli articoli (che possono essere emendati, soppressi o sostituiti) ed infine sull'intero testo.
I tempi che scandiscono la procedura normale, previste dai regolamenti parlamentari, possono essere abbreviate quando, su richiesta del proponente, del governo, del presidente di commissione, venga dichiarata l'urgenza della proposta di legge in esame.
In ogni caso, secondo quanto prevede l'art. 72 Cost. ultimo comma, le camere sono vincolate ad adottare tale procedura
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali,
di approvazione di bilanci e consuntivi.
Sono queste le materie coperte da "riserva all'assemblea" di cui all'art. 72 Cost., ultimo comma.
A queste, tuttavia, vanno aggiunti due ulteriori casi: è prevista, infatti,
la procedura ordinaria con commissione in sede referente anche nell'ipotesi di rinvio presidenziale motivato delle leggi alle Camere
e nel caso di conversione dei decreti-legge.
Commissione in sede redigente
Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale.
Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima.
Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.
Commissione in sede consultiva
La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.
I pareri che questo tipo di commissione può esprimere, si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti.
Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione;
i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva;
i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito;
se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.
Audizione parlamentare
Con l'espressione audizione parlamentare nell'ordinamento giuridico ci si riferisce a uno dei mezzi con cui le Commissioni parlamentari possono raccogliere le informazioni o i pareri necessari a svolgere correttamente la propria attività istituzionale.
Se la Commissione parlamentare è l'organo che richiede l'audizione parlamentare, diversi invece possono essere i soggetti destinatari di tale richiesta.
Così, ad esempio, i rappresentanti del governo possono essere chiamati a fornire informazioni e chiarimenti sulle materie di propria pertinenza [4].
Per il tramite del ministro competente, la Commissione può ottenere anche la convocazione di singoli funzionari e amministratori al fine di ottenere notizie di natura più specifica o tecnica[5].
Nel corso di un'indagine conoscitiva [6] è inoltre possibile ascoltare anche il parere di "esperti" della materia








