CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI (ARTT. DA 70 A 82)

ART. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

13 (Nota all’art. 75, quinto comma). art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352.

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