sito istituzionale
Il tribunale dei ministri, nell’ordinamento giudiziario italiano, è una sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni (i cosiddetti reati ministeriali).
La materia è attualmente regolata dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1[1]. La norma ha modificato, tra gli altri, l’art. 96 della Costituzione il quale, in precedenza, prevedeva che per i reati commessi dai membri del governo, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri stessi potessero essere messi in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicati dalla Corte costituzionale in una speciale composizione.
Ora lo stesso articolo prevede che:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.»
Queste ultime norme sono contenute nella stessa legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; la stessa norma prevede che i ministri non siano processabili per reati ministeriali commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, a meno che la Camera di competenza lo consenta. Essa infatti può:
«negare l’autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo.»
(legge costituzionale n. 1/1989, art. 9).
Presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte d’Appello è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o qualifica superiore. Il collegio, comunemente noto come tribunale dei ministri anche se la legge non usa mai questa espressione, è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d’età. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione fino alla definizione del procedimento.
Il tribunale dei ministri è competente per tutti i reati ministeriali commessi nel distretto ove è istituito…














