MODALITà DI VOTO
Tutti i risultati degli scrutini di comuni, prefetture e consolati vengono subito caricati sul ‘cruscotto interattivo’ elettorale, ELIGENDO insieme a tutti i dati delle affluenze e alle statistiche comparative rispetto alle consultazioni elettorali passate. Il sistema consente quindi un flash immediato sul voto e permette di seguire le ‘pile’ di risultati, in crescita con lo spoglio del dato. Confronti assicurati dal portale anche per verificare le performance delle diverse liste in corsa.
Sono illegittime le norme che non consentono al disabile di impiegare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni.
Quando il quorum non viene raggiunto, la votazione non può avere effetto sulla legislazione, o nessuno viene eletto, e non può perciò cambiare lo status quo.
Quindi coloro che sono a favore del mantenimento dello status quo hanno la possibilità di attuare una strategia ostruzionistica, detta anche sabotaggio del quorum, consistente nel non partecipare, e nell’invitare altri a non prendere parte alla votazione.
Questa tattica è spesso vantaggiosa, rispetto all’andare a votare per il mantenimento dello status quo, in quanto, a coloro che non vanno a votare per scelta, si aggiungono tutte quelle persone che solitamente non si esprimono perché disinteressate alle votazioni.
La Direzione Centrale svolge funzioni statali a garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi; attività preparatorie e organizzative riguardanti le consultazioni elettorali politiche, europee, regionali (in assenza di normativa regionale), comunali (nelle regioni a statuto ordinario), nonché i referendum disciplinati dalla legislazione statale; esercizio delle attività di indirizzo e di vigilanza nella tenuta delle liste elettorali da parte dei comuni.
Il Ministero della Giustizia ha recentemente lanciato una piattaforma digitale innovativa per la raccolta firme a sostegno dei referendum. Accessibile tramite il sito ufficiale del ministero, questa piattaforma rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione della partecipazione democratica in Italia.
La piattaforma garantisce il tuo diritto alla partecipazione democratica
MOTORE DI RICERCA
Le norme per lo svolgimento dei referendum popolari di competenza
dello Stato sono contenute, fondamentalmente:
• nella Costituzione, agli articoli 75 (referendum abrogativi di leggi o
atti aventi valore di legge), 132 (referendum per la modificazione
territoriale delle regioni) e 138 (referendum confermativi di leggi di
revisione della Costituzione o di altre leggi costituzionali);
• nella legge 25 maggio 1970, n. 352;
• infine, per quanto non disciplinato nella predetta legge n. 352/1970,
nel testo unico delle leggi per l’elezione della C
Con il quarto e ultimo via libera del Parlamento alla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati, istituendo due diversi Csm – composti da membri togati e laici estratti a sorteggio – e l’Alta corte disciplinare, ora si apre la trafila che porta al referendum confermativo. Lo prevede la Costituzione all’articolo 138, quando una riforma della Carta non incassa, nella seconda votazione da parte di ciascuna delle Camere, la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il referendum deve essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge n.459/2001 nonché dell’art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, preferibilmente utilizzando il Modello opzione predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale allegato alla citata circolare. Il modello potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all’estero presso i consolati oppure in via informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito www.esteri.it .
La legge sul referendum (la 352 del 1970) stabilisce che dopo il sì definitivo del Parlamento e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ci sono tre mesi per raccogliere le firme o tra i parlamentari (un quinto dei membri di una Camera, quindi servono quelle o di 80 deputati sui 400 totali, o di 41 senatori su 205), o dei cittadini (500mila) o anche di cinque Consigli regionali. Una volta depositate in Cassazione questa ha 30 giorni per il via libera, che va subito comunicato al Governo e ai presidenti delle Camere. A quel punto il Presidente della Repubblica, «su deliberazione del Consiglio dei ministri», entro 60 giorni convoca il referendum che deve svolgersi tra il 50° e il 70° giorno successivo al decreto di indizione. I tempi sono dunque elastici ma il ministro Carlo Nordio ha detto che il governo è orientato a far svolgere il referendum tra metà marzo e metà aprile.
In occasione delle consultazioni elettorali vengono realizzati degli Speciali, quali contenitori informativi e documentali delle notizie e pubblicazioni riferite a ciascuna consultazione
Polemiche, contestazioni e un ricorso al Tar attorno alla decisione di non permettere una più ampia e consapevole partecipazione al voto in un passaggio decisivo per la nostra vita costituzionale.
Il Governo ha proceduto alla fissazione della data del referendum sulla giustizia (nei giorni 22 e 23 marzo) prima dello scadere del termine di tre mesi per richiederlo, accordato dall’art. 138 Costituzione ai soggetti legittimati. La scelta ha provocato polemiche, contestazioni e un ricorso al Tar. Vediamo perché.
Si è parlato di criticità; la prima criticità, come è stato già sottolineato, è dovuta
alla mancanza di un sistema informatico
complessivo che coinvolgesse tutti i soggetti
interessati alle operazioni elettorali. Un’altra criticità concerne la composizione degli
Uffici di presidenza dei singoli seggi elettorali; a tal proposito forse sarebbe opportuno che l’assegnazione ai seggi dei Presidenti e degli altri componenti sia preceduta
da un’attività di formazione tale da evitare
gli inconvenienti che pure si sono verificati
e che sempre si verificano.
Le attività realizzate dall’Ufficio possono essere distinte in relazione alle diverse fasi del procedimento elettorale.
L’indagine ha fatto
seguito al documento sulle « criticità legislative e attuative nello svolgimento dell’elezione della Camera dei deputati, rilevate
a seguito della verifica dei poteri nelle
circoscrizioni nazionali e nella Circoscrizione Estero », approvato dalla Giunta delle
elezioni nella seduta del 4 agosto 2020.
Ovviamente questi atti sono a disposizione.
In tale ambito sono state evidenziate
criticità e proposte che appaiono ancora di
attualità per ciò che attiene all’efficacia e
alla tempestività della verifica dei poteri
nella Circoscrizione Estero. Dai primi elementi a disposizione emerge infatti che la
sola misura della ripartizione della competenza tra diverse Corti di Appello, pur
senz’altro utile e auspicata anche dalla
Camera dei Deputati — 3 — Seduta pubblica – 2
XIX LEGISLATURA — GIUNTA DELLE ELEZIONI — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2023
Giunta nella Relazione finale dell’agosto
2020 – introdotta dall’articolo 7 del decretolegge n. 41 del 2022 e applicata per la
prima volta nell’elezione del 25 settembre
2022 – non garantisce di per sé che non si
manifestino le criticità emerse nel corso
delle ultime attività di verifica poteri…


