PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
SEZIONE I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE (ARTT. DA 101 A 110)
ART. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
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