PER APPROFONDIRE (le ragioni del NO)
La riforma degli inganni
Il filo rosso che lega le mie riflessioni consiste nelle induzioni in errore prodotte dalla riforma e ancor più dal dibattito sulla stessa, che possono considerarsi veri e propri inganni, perché diretti a ottenere un consenso alla revisione costituzionale sulla base di asserti che si sanno infondati. A questi aspetti si aggiungono altri, relativi a contenti diversi della riforma, per cui gli errori sono tali da causare auto-inganni in parti della magistratura e della avvocatura. Gli inganni e gli errori sono facili perché la materia della riforma è spiccatamente tecnica, comprensibile quindi solo dagli esperti del settore, ed è così complessa che, come si vedrà, sono caduti in inesattezze anche alcuni degli stessi esperti…
Ernesto Lupo
già primo presidente della Corte di Cassazione
Il No di Gustavo Zagrebelsky: "Il governo usa mezzi artificiosi perché teme il referendum"

Il dossier propone un’analisi della riforma costituzionale della magistratura fondata su dati ufficiali e comparazioni internazionali, con l’obiettivo di verificare se le ragioni addotte a sostegno della riforma trovino effettivo riscontro nei numeri.
Produttività dei magistrati, sistema disciplinare, errori giudiziari, separazione delle carriere e istituzione dell’Alta Corte disciplinare vengono esaminati alla luce delle esperienze di Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.
Dall’analisi emerge un quadro coerente: la riforma non affronta le criticità strutturali del sistema giudiziario, ma incide sugli equilibri istituzionali, ridefinendo il rapporto tra magistratura e politica e ampliando il peso del potere politico sugli organi di autogoverno.
.. Dall’altro lato, una parte consistente della magistratura e del mondo accademico esprime forti perplessità sulla riforma. Le principali critiche sono:
Indipendenza del PM a rischio: separare le carriere potrebbe essere il primo passo verso una maggiore dipendenza del PM dal potere esecutivo, compromettendo la sua autonomia.
Rischio di un PM “gerarchico”: la riforma potrebbe spingere verso un modello in cui i PM siano soggetti a direttive, con il rischio di un utilizzo politico dell’azione penale.
Non necessaria ai fini del giusto processo: secondo alcuni giuristi, la terzietà del giudice è già garantita dalle regole processuali e dall’imparzialità soggettiva, indipendentemente dalla carriera condivisa con il PM.
Inoltre, viene fatto notare che la riforma richiederebbe modifiche costituzionali, non realizzabili con semplice legge ordinaria.
La riforma della giustizia di iniziativa governativa, approvata in quarta lettura al Senato con tempi contingentati e senza emendamenti, nella ormai consueta mortificazione del ruolo del Parlamento, tocca la Costituzione in un punto nevralgico che riguarda il principio della separazione e del bilanciamento dei poteri.
Disarticolare il Consiglio superiore della magistratura e privare i magistrati della possibilità di eleggerne i membri, che verranno invece estratti a sorte senza alcun criterio di valore o competenza. Questo uno degli effetti più rilevanti, sulla vita reale di tutti i cittadini, soprattutto i più deboli, della modifica costituzionale voluta dal governo Meloni. E oggetto del referendum di primavera.
“Se qualcosa c’è da modificare, va modificato, ma non riformando e indebolendo il pubblico ministero. Così si indebolisce la democrazia perché la giustizia è il primo baluardo, il primo pilastro della democrazia. Se si abbatte quel pilastro, non abbiamo più democrazia, abbiamo solo autoritarismo contro il quale non c’è difesa. E cosa si sta facendo? Non solo si separano le carriere, ma si toglie tutto ciò che è il pilastro e la difesa dei magistrati: il Consiglio superiore della magistratura”.
Per realizzare un sistema efficiente occorre unire alle buone leggi la buona organizzazione. Dunque, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, di recente approvata, devono seguire una corretta distribuzione delle risorse sul territorio, schemi organizzativi efficaci, l’innovazione tecnologica, l’adeguamento degli organici e la riqualificazione del personale ausiliario, la riorganizzazione della magistratura onoraria, la creazione di strutture di supporto ai giudici: sono tutte condizioni irrinunciabili per la realizzazione di un sistema giudiziario moderno e adeguato alle esigenze del Paese.
Il 20 novembre 2025, dalle 15,30 in avanti presso l’aula Giallombardo della Corte di Cassazione verrà presentato il volume monografico della rivista trimestrale Questione giustizia dedicato alla riforma costituzionale della magistratura, approvata da Camera e Senato e oggetto di referendum confermativo nei prossimi mesi. Mai come in occasioni come queste, il confronto tra diverse posizioni può aiutare la formazione di un’opinione pubblica informata e consapevole, presupposto ineliminabile di ogni sana democrazia.
La storia di questo Paese e, al suo interno, quella della Magistratura ci consegnano un insegnamento chiaro: non è la modifica di una legge elettorale che può cambiare un sistema. Per ottenere un simile risultato – ne siamo consapevoli – occorre ben altro.
Prima della riforma elettorale, e affianco ad essa, è infatti necessario cambiare prassi e culture, senza cedere all’idea consolatoria che, eliminate alcune mele marce, tutto possa considerarsi definitivamente risolto.
L’attuale legge elettorale, nata nel 2002 con lo scopo di ridurre il peso delle correnti, si è invece rivelata funzionale nel rafforzare il potere di selezione dei candidati da parte degli apparati dei gruppi. Questa legge non troverà magistrati disposti a difenderla, se non coloro che l’hanno sfruttata per creare potentati e ottenere così due effetti: rafforzare le correnti come centri di potere, eliminarle come fucine di idee e di visioni della giustizia.
Tuttavia, per immaginare la legge elettorale del Consiglio, occorre prima di tutto immaginare il Consiglio che vogliamo.
Non pensiamo, da questo punto di vista, che l’autogoverno debba essere ridotto a gestione di nomine. Al contrario, riteniamo che il Consiglio debba tornare ad essere il baluardo dell’indipendenza della magistratura e un luogo di confronto tra le varie idee sulla giurisdizione, a partire dai pareri sull’attività normativa, dalle relazioni sullo stato della giustizia, dalle pratiche a tutela e dal delicatissimo settore dei procedimenti di incompatibilità ambientale.
Il recente DDL “Bonafede” non segna la svolta in funzione del cambiamento culturale richiesto: quello volto a disegnare una magistratura “senza carriera” e una dirigenza non intesa come corpo separato all’interno della magistratura, ma come esperienza diffusa e come funzione reversibile. La riforma delineata dal DDL “Bonafede”, al contrario, rischia di allontanare la magistratura dalla sua fisionomia costituzionale e, al contempo, di trasformare il CSM in un organo di amministrazione e di governo del personale: un primo passo, questo, verso una ristrutturazione in senso verticistico e burocratico dell’ordine giudiziario e, dunque, verso la perdita del suo assetto funzionale ad una giurisdizione indipendente.
All’esito di due giorni di articolato dibattito, nel corso del quale sul tema dell’incidenza delle riforme costituzionali si sono confrontate, nelle loro diverse sensibilità, Accademia, Politica, Avvocatura, Libera Stampa e Magistratura, permane la preoccupazione di un possibile pregiudizio al principio di uguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge.
Come già emerso dalla relazione introduttiva, si è ribadito con forza che i valori della giurisdizione sono già pienamente iscritti nell’ attuale Carta costituzionale, figlia del patto sociale tra le forze antifasciste e repubblicane: soggezione soltanto alla legge, terzietà e imparzialità, inamovibilità, autonomia e indipendenza, pari dignità delle funzioni, sono prerogative attribuite al magistrato – giudice e pubblico ministero – nell’esclusivo interesse dei cittadini.
Tali valori costituiscono chiara espressione di un ordinamento democratico retto dal principio di legalità, senza i quali non può esistere uno Stato di diritto.
Il giudice è soggetto solo alla legge e ne è anche interprete.
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Ed è difficile comprendere, nell’assenza di una relazione illustrativa, le ragioni di tale
improvviso cambio di rotta del progetto governativo, a distanza di pochi mesi dalla presentazione
del disegno di legge, in una materia, come quella dell’ordinamento giudiziario, particolarmente
complessa e delicata, tale da richiedere meditati approfondimenti e studi preparatori, come del
resto avviene, di regola, in previsione di significative riforme, con la costituzione di commissioni
ministeriali ad hoc.
Si ritiene infine in questa sede opportuno ribadire quanto già rappresentato nel parere del
Consiglio superiore della magistratura sullo schema di disegno di legge recante “Delega al
Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico della Corte
di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità” del 12 giugno 2002 in merito alla
assenza di organicità della legge di riforma dell’ordinamento giudiziario che pure interviene “su più
punti che sono tutti cruciali per il futuro assetto della magistratura e mira a trasformazioni
profondissime dell’organizzazione giudiziaria”. Già nel parere del 12 giugno 2002 si rappresentava
come difettasse una disciplina unitaria e coerente dello statuto della magistratura e dell’assetto
dell’organizzazione giudiziaria, avendo viceversa il legislatore optato per interventi a carattere
frammentario e disorganico. Il maxi-emendamento attualmente in esame accentua la disorganicità
dell’intervento normativo in materia di ordinamento giudiziario.
Si devono altresì in questa sede ribadire i rilievi, ancora con gli emendamenti in
esame più corposi, in merito al contrasto della legge delega con il precetto dell’art. 76 della
Costituzione secondo cui “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi”. Risultano infatti, a mero
titolo esemplificativo, totalmente omessi principi e criteri direttivi nella materia disciplinare
con specifico riferimento ai beni e ai valori che la giurisdizione disciplinare è chiamata a
tutelare , ai doveri del magistrato e alla tipologia di sanzioni irrogabili.
Giustizia. Dalla P2 a Nordio, il vero obiettivo è controllare i PM. #iovotono con Nino Di Matteo





