PER DECIDERE
Nell’ordinamento penale italiano, la separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice del merito, magistratura requirente e giudicante rappresenta un tema ricorrente nel dibattito politico e giuridico, inserendosi nel più ampio dibattito istituzionale quanto all’efficienza ed all’imparzialità degli apparati statali…
In Italia, rispetto alla funzione inquirente che esercitava nel codice Rocco, il pubblico ministero mantiene il compito di vegliare sulla osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari.
La vera differenza risiede nella parità delle armi processuali che l’accusa, dal 1989, ha nei confronti della difesa dell’imputato o dell’indagato. Pertanto, anche quando promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza, il pubblico ministero ha poteri coercitivi subordinati alla revisione o scrutinio o autorizzazione del giudice terzo, in modo da non precostituirsi un vantaggio nel successivo iter processuale: esso dovrà portare all’accertamento dei fatti mediante il rispetto del contraddittorio. Il pubblico ministero ha anche la funzione esecutiva di fare eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge (art 73 R.D. 12/1941).
Tra gli highlights emerge la sostituzione integrale dell’articolo 104 della Costituzione, che regola la magistratura come ordine autonomo e indipendente. Si prevedono, quindi, due distinti Consigli superiori della magistratura, l’uno per la carriera giudicante e l’altro per la carriera requirente, presieduti ambedue dal Presidente della Repubblica. Consigli siffatti hanno la funzione di sovrintendere alle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni dei rispettivi magistrati.
Fonti normative per le funzioni del PM, nel nostro ordinamento, sono contenute all’interno della Costituzione, della legge sull’ordinamento giudiziario e nel Codice di procedura penale.
In particolare, l’art. 112 Cost. sancisce il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale prevedendo il potere/dovere che il PM ha di valutare la fondatezza delle notizie di reato e di compiere le necessarie indagini preliminari al fine di decidere se occorra o meno formulare un’imputazione.
“Svolta epocale” per il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro per cui “non si tratta solo e soltanto di un’altra promessa elettorale mantenuta dal centrodestra, ma più audacemente del primo passo verso una giustizia più liberale che realizza il giusto processo e la parità processuale”. ..
Secondo Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Pd, che durante l’intervento è stata disturbata dai selfie dei deputati leghisti, “sembra chiaro l’intento punitivo di questa riforma, come chiaro ci appare il furore ideologico che l’accompagna. Si dice che la riforma serva per limitare lo strapotere del pm nel processo. Ebbene, così come scritta determinerà esattamente il contrario. Indebolimento dell’ordine giudiziario e rafforzamento del pm che, già dotato di un proprio apparato di polizia giudiziaria, avrà anche di un proprio CSM con cui si autogovernerà.
.. C’è poi una questione che accomuna tutti i referendum: che finiscono per essere legati più alla politica che ci sta intorno che ai temi sostanziali. A sinistra si critica chi nel proprio schieramento appoggerà la riforma anche perché il referendum sulla riforma della giustizia non sarà che un preludio alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 2027: è inevitabile quindi che se al referendum dovesse vincere il sì e la riforma passasse, questo sarebbe un grande successo per i partiti al governo – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – che potrebbero esserne molto avvantaggiati nella corsa per il rinnovo del parlamento.
Per il referendum confermativo (come sarà quello per la riforma della magistratura) non è richiesto il quorum. Si procede dunque al conteggio dei voti espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto. La validità del risultato non dipende dal numero di votanti, ma solo dalla maggioranza dei voti validamente espressi, al netto di schede bianche o nulle.
La riforma della separazione delle carriere ha il potenziale di modificare profondamente l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Se da un lato può rafforzare la percezione di imparzialità del giudice, dall’altro potrebbe creare un sistema più “rigido” e meno integrato, con possibili ricadute sulla gestione della giustizia penale.
L’esito del percorso parlamentare e, eventualmente, del referendum popolare sarà determinante. In ogni caso, il dibattito sulla giustizia resterà centrale nel panorama politico italiano, perché tocca valori fondamentali dello Stato di diritto: indipendenza, terzietà, efficienza e garanzia per i cittadini.
La riforma introduce un tema al centro di un vivace dibattito che ruota tutto intorno alla cosiddetta separazione delle carriere, cioè l’introduzione di carriere con concorsi di ammissione diversi e diverse norme interne per i magistrati inquirenti, cioè i pubblici ministeri che conducono le indagini, e quelli giudicanti, ovvero i giudici che emettono le sentenze.
Altre importanti modifiche riguardano poi il Consiglio superiore della magistratura (CSM) e l’istituzione della Alta Corte Disciplinare.


