PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVICE, I COMUNI (ARTT. DA 114 A 133)
ART. 129
ABROGATO
35 (Nota all’art. 129). Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell’articolo abrogato era il seguente: Art. 129 «Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».
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