CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVICE, I COMUNI (ARTT. DA 114 A 133)

ART. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. 

Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.


31 (Nota all’art. 125). Il primo comma dell’art. 125 è stato abrogato con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il comma abrogato era il seguente: Art. 125 «Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale».

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