PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVICE, I COMUNI (ARTT. DA 114 A 133)
ART. 124
ABROGATO
30 (Nota all’art. 124). Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo abrogato così disponeva: Art. 124 «Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».
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