PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVICE, I COMUNI (ARTT. DA 114 A 133)
ART. 128
ABROGATO
34 (Nota all’art. 128). Con l’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell’articolo abrogato era il seguente: Art. 128 «Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».
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