PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI (ARTT. DA 13 A 28)
ART. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [cfr. art. 10 c.4]
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