PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI (ARTT. DA 13 A 28)
ART. 14
Il domicilio è inviolabile.Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13, 111 c. 2].Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
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