PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI (ARTT. DA 13 A 28)
ART. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
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