PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI (ARTT. DA 13 A 28)
ART. 27
La responsabilità penale è personale.L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c. 4].Non è ammessa la pena di morte.
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