PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - RAPPORTI CIVILI (ARTT. DA 13 A 28)
ART. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
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