DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
48 (Nota alla IV delle disposizioni transitorie e finali).Cfr. artt. 57 e 131, come modificati dalla legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3.
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