PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI (ARTT. DA 70 A 82)
ART. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
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