PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI (ARTT. DA 70 A 82)
ART. 76
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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