DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. VIII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.49 (Nota alla VII delle disposizioni transitorie e finali).Il terzo comma di questa disposizione è stato abrogato con l’art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. Esso disponeva:«I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni».
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