DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. XI
Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
50 (Nota alla XI delle disposizioni transitorie e finali).Il termine, previsto in questo articolo, è stato prorogato al 31 dicembre 1963, con legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 (G.U. 1° aprile 1958, n. 79), ed entro lo stesso termine è stata istituita la Regione Molise (cfr. art. 131).
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