DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
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