CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO V - LE REGIONI, LE PROVICE, I COMUNI (ARTT. DA 114 A 133)

ART. 131

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.


376 (Nota all’art. 131). Articolo così modificato con l’art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione «Molise». Cfr. art. 57 e XI delle disposizioni transitorie e finali. Nella formulazione originaria, l’art. 131 sotto la dizione «Abruzzi e Molise» individuava un’unica regione.

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