PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE (ARTT. DA 134 A 137)
ART. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. 45
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. 46
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
45 (Nota all’art. 137, primo comma). Cfr. legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e legge cost. 11 marzo 1953, n. 1. 46 (Nota all’art. 137, secondo comma). Vedi legge 11 marzo 1953, n. 87.
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