CERVELLI DISSENZIENTI CHE DESIDERANO CONTARE

PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE (ARTT. DA 134 A 137)

ART. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. 

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. 

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. 41 

L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.42 

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.


40 (Nota all’art. 135). Articolo così sostituito con l’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e successivamente modificato, nell’ultimo cpv., dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. l’art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (abrogato dalla legge n. 2 del 1967). Il precedente testo dell’art. 135 recitava: Art. 135 «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d’un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione d’avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all’inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. 41 (Nota all’art. 135, quinto comma). V., altresì, art. 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e art. 7 del regolamento generale della Corte costituzionale. 42 (Nota all’art. 135, sesto comma). Cfr. art. 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Per l’incompatibilità con la carica di consigliere regionale v. art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154. L’articolo 11 della legge 11 aprile 1990, n. 74 stabilisce per i componenti del Consiglio superiore della magistratura l’incompatibilità con l’ufficio di Giudice costituzionale. 43 (Nota all’art. 135, settimo comma). Cfr. regolamento parlamentare 7-28 giugno 1989 e, inoltre, leggi cost. 22 novembre 1967, n. 2, 11 marzo 1953, n. 1, legge 11 marzo 1953, n. 87 e, in ispecie, legge 2 gennaio 1962, n. 20 e Norme integrative per i giudizi di accusa 27 novembre 1962.

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