PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO VI - GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I - LA CORTE COSTITUZIONALE (ARTT. DA 134 A 137)
ART. 136
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
44 (Nota all’art. 136, secondo comma). Cfr. art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
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