PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO IV - LA MAGISTRATURA
SEZIONE I - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE (ARTT. DA 101 A 110)
ART. 108
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
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