PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I - IL PARLAMENTO
SEZIONE I - LE CAMERE (ARTT. DA 55 A 69)
ART. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.11 La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
11 (Nota all’art. 60, primo comma). Comma così sostituito con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione». Il testo originario dell’art. 60 recitava: Art. 60 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
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